Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 settembre 2022 |
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Nota a sentenza Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2024, n. 23387 La Cassazione civile torna sul rapporto tra struttura privata e Amministrazione sanitaria: l'accreditamento provvisorio non esclude la doverosità di un contratto con forma scritta ad substantiam. L'accordo contrattuale non si perfeziona verbalmente o per facta concludentia. Di Davide Cerrato Abstract Il presente contributo dà atto di una statuizione della Cassazione civile che torna sul rapporto tra Amministrazione sanitaria e strutture private, statuendo ancora una volta che non solo le strutture sanitarie, anche se provvisoriamente accreditate, sono tenute alla stipulazione di un contratto, ma pure che sia doverosa la forma …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 35092Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12231-2020 proposto da: CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CONCETTA SAETTA; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35092 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 14/12/2023 Ric. 2020 n. 12231 sez. SU - ud. 10-10-2023 -2- ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE SANTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO VITALE; - controricorrente - nonchè contro BFER BANCA S.P.A. (già COMMERCIO …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2019, n. 16336Provvedimento: R.G. 1 6336-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto RIC. CONTRO - Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE DECISIONI DI - Presidente Sezione - PIETRO CURZIO GIUDICI SPECIALI Ud. 19/06/2018 - ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - PU ULIANA ARMANO - Presidente Sezione - R.G.N. 4078/2017 Ron 16336 - Rel. Pres.te Sezione - Rep. MAGDA CRISTIANO I Consigliere - DOMENICO CHINDEMI C.U GIACINTO BISOGNI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4078-2017 proposto da: SAN FA S.P.A., in persona del legale …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2024, n. 42474Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da CH VA, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 15/5/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 12/7/2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone dispose la perquisizione personale e locale nei confronti di CH VA essendo il medesimo indagato per il reato di cui all'art. 4 comma 1 d.lgs. 135/2022 in relazione alla detenzione di …Leggi di più...
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- 4. TAR Milano, sez. V, sentenza 07/01/2025, n. 36Provvedimento: Pubblicato il 07/01/2025 N. 00036/2025 REG.PROV.COLL. N. 01549/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Humanitas Mirasole Spa, Cliniche Gavazzeni Spa, Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiana Spagnolo, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/05/2025, n. 391Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Lecce - seconda sezione civile Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio F. Esposito - Presidente Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel. Dott. Giovanni Surdo - Consigliere Ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1014 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da (c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Angelo Frediani, Riccardo Schininà, Francesco Androne, Eleonora Candelli ed elettivamente domiciliato presso la casa …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
(( 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.
Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni )) 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)) . Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria. - Art. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)) , chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
(( 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi )) 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)) . Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, ((e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)) .
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall' articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. - Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.