Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 marzo 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 settembre 2022 |
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- 1. AD: Newsletter del 27 dicembre 2018 n.27Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Nozione di acque reflue industriali – Individuazione dell'attività di produzione industriale – Insediamenti di attività artigianali e di prestazioni di servizi – Caratteristiche di quantità e qualità delle acque – Fattispecie: lavaggio di capannoni adibiti all'allevamento di tacchini – Artt. 74, 137 e 256, 2 c. d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – Stabile sistema di collettamento che unisca il ciclo di produzione del refluo con il suolo – Art. 137 d.lgs. n.152/2006, natura di reato di pericolo – Episodicità delle immissioni – Ininfluenza – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Potenzialità inquinante dell'ambiente, anche nel suolo o nel sottosuolo – RIFIUTI – Attività …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 14 gennaio 2025 e iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Puglia 13 novembre 2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse», denunciando la violazione degli artt. 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica, e 81, terzo comma, della …
Leggi di più… - 3. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 4. Cani lupo: è legale detenerli in Italia?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 novembre 2024
- 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 35092Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12231-2020 proposto da: CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CONCETTA SAETTA; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 35092 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 14/12/2023 Ric. 2020 n. 12231 sez. SU - ud. 10-10-2023 -2- ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DE SANTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO VITALE; - controricorrente - nonchè contro BFER BANCA S.P.A. (già COMMERCIO …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2019, n. 16336Provvedimento: R.G. 1 6336-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto RIC. CONTRO - Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE DECISIONI DI - Presidente Sezione - PIETRO CURZIO GIUDICI SPECIALI Ud. 19/06/2018 - ANTONIO MANNA - Presidente Sezione - PU ULIANA ARMANO - Presidente Sezione - R.G.N. 4078/2017 Ron 16336 - Rel. Pres.te Sezione - Rep. MAGDA CRISTIANO I Consigliere - DOMENICO CHINDEMI C.U GIACINTO BISOGNI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4078-2017 proposto da: SAN FA S.P.A., in persona del legale …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/08/2025, n. 6997Provvedimento: Pubblicato il 11/08/2025 N. 06997/2025REG.PROV.COLL. N. 04590/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4590 del 2022, proposto dal Presidio Ospedaliero - Casa di Cura TA Grande S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Acquaviva e Margherita Pagano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Margherita Pagano in Roma, via Bartolomei, n. 23; contro Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2843Provvedimento: Sentenza Ruolo Generale n. 186/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Fulvio Dacomo Presidente Dott. Antonio Mungo Consigliere Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 26-2-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente TRA (c.f. ) in persona del legale Parte_1 …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1324Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Girolamo Porcelli giudice ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3782 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/02/2025 e vertente TRA (p. Iva E_ ) in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti Ugo Giordano e Massimo Giordano in virtù di procura …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
(( 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.
Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni )) 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)) . Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria. - Art. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)) , chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
(( 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi )) 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)) . Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, ((e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)) .
5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall' articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. - Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.