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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/07/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/07/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 392/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. INTILISANO LUCIANA , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile e handicap.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12/02/2024, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 2472/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e al riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura del
76% a decorrere da ottobre 2023;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la invalidità in misura pari o superiore al 74% e all'handicap con connotazione di gravità sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla invalida in misura pari o superiore al 74% sin dalla data della domanda CP_ amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92 nonché del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1 patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di persona invalida al 91% e portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida al 91% e Parte_1 portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare per metà le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
La restante metà delle dette spese va posto a carico dell' , maggiormente soccombente, e CP_1 si liquida come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 12/02/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida al 91% e portatrice di handicap ai Parte_1 sensi dell'art.3 comma 1 L.104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per metà le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di atp, e condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle dette CP_1 spese, che liquida in euro 1.348,50 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 10/07/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena