Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- e notificato in pari data -OMISSIS- con il quale il Dirigente delle Sportello Unico della Prefettura della Provincia di Genova ha respinto l’istanza di assunzione concernente la programmazione dei flussi d’ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MA BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all’ingresso del ricorrente, lavoratore extracomunitario, adottato sul presupposto dell’insufficienza reddituale del datore di lavoro richiedente che ha dichiarato un reddito -OMISSIS- annui a fronte di un’impresa che impiega già 7 dipendenti e che ha chiesto l'assunzione di altri 3 lavoratori extracomunitari (tra cui il ricorrente), reddito che pertanto è stato ritenuto dall’atto impugnato “ ben inferiore -OMISSIS-previsti dalla normativa per l'assunzione di ciascun lavoratore a mezzo procedura flussi ”.
2) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con richiesta di rigetto del gravame.
L’istanza cautelare è stata accolta sulla base del periculum in mora.
3) In vista della decisione il ricorrente ha tardivamente depositato in giudizio la causa ulteriore documentazione che, sebbene non illustrata in memoria, pare riguardare una nuova proposta di lavoro. All’udienza del 19.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Il ricorso è infondato.
5) -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimità della revoca impugnata deducendo i seguenti vizi: “ 1) difetto di istruttoria ed erroneità dei fatti posti a base del provvedimento impugnato; 2) eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed ingiustizia manifesta; 3) difetto di motivazione del provvedimento impugnato ”.
6) Con detti motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente non ha contestato l’insufficienza reddituale del datore di lavoro che, pertanto, deve ritenersi pacifica, ma ha sostenuto che siccome detta insufficienza reddituale non è imputabile al lavoratore, l’Amministrazione non avrebbe potuto revocare il nulla osta ed, anzi, avrebbe dovuto rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione.
L’assunto è infondato per le seguenti plurime ragioni.
7) La costante giurisprudenza, anche di questo T.A.R., ha precisato che, in caso di mancanza in capo al datore di lavoro i requisiti per l'assunzione, è legittima la revoca del nulla osta e non sussistono i presupposti per il rilascio né del permesso di soggiorno per lavoro o per attesa occupazione (cfr. ex multis : T.A.R. Liguria n.ri 790/2024 e 322/202; T.A.R. Campania-Salerno, sez. III, 8/1/2025, n. 10; T.A.R. Umbria n. 706/2024 e n. 218/2025; T.A.R. Lazio-Latina, sez. I, 26/11/2025, n. 1016).
Anche il Consiglio di Stato ha confermato che la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita nel caso di interruzione di un precedente rapporto di lavoro legittimamente instaurato e poi cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma non al caso in cui tale rapporto non sia mai stato concluso, né nell’ipotesi in cui sia stato concluso illegittimamente (cfr. Cons. Stato, III, nn. 3158/2025; 4679, 3158 e 2403/2025; 8006 e 5053/2022), né nel caso di stipula di contratti in via interinale ai sensi dell’art. 22, comma 6-bis, D.lgs. n. 286/1998 secondo cui " nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale ", trattandosi di un rapporto provvisorio che, ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater del TUI, in seguito al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, è destinato alla risoluzione di diritto.
Inoltre il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che “ la carenza dei requisiti legittimanti il rilascio del nulla osta in capo al datore di lavoro, non può dare automaticamente luogo, in forza del mero rilievo secondo cui essa non dipende dal lavoratore, alla regolarizzazione della sua posizione attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, tenuto conto dell'esistenza di casi pacifici di revocabilità del nulla osta già rilasciato, per effetto dell'inversione procedimentale tra accertamento dei requisiti e rilascio del nulla osta, conseguenti al riscontro postumo dell'assenza di quei requisiti … Del resto, sebbene la causa della revoca possa non essere imputabile al lavoratore, non vi è dubbio che la fattispecie in esame si caratterizza per la sua struttura trilaterale, che non consente al lavoratore, che partecipa a pieno titolo alla sua formazione, di sottrarsi agli effetti della carenza di requisiti legittimanti, sebbene direttamente inerenti alla posizione del datore di lavoro ” (Cons. Stato, sez. III, 3/12/2025, n. 9526).
Del resto, se in caso di insufficienza del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo del datore di lavoro, presupposto che ha l'evidente funzione di prevenire elusioni e di garantire la sostenibilità del costo del lavoratore da parte del datore di lavoro.
Pertanto, salvo i casi eccezionali di forza maggiore quali morte o fallimento del datore o di evento calamitoso, che abbiano impedito al datore di lavoro di assumere il lavoratore (situazioni aliene alla vicenda oggetto del presente giudizio), l’assenza dei presupposti per la richiesta di ingresso del lavoratore straniero, secondo la normativa sui flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri, impongono la revoca del nulla osta.
Nel caso in questione non risulta stipulato (o non risulta legittimamente concluso) un contratto di lavoro, talché non solo l’impugnata revoca del nulla osta è legittima perché emanata sul corretto (e incontestato) presupposto del deficit reddituale in capo al datore di lavoro che ha richiesto l’ingresso in Italia del ricorrente, ma non è neppure invocabile il rilascio del permesso di soggiorno al ricorrente difettandone i presupposti.
Né, infine si può neppure invocare l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 che ammette il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma limita tale possibilità ai soli casi in cui sia stato instaurato un rapporto di lavoro legittimo, in quanto il titolo di soggiorno per attesa occupazione non può sopperire alla mancata conclusione del contratto di soggiorno per difetto dei requisiti in capo al datore di lavoro richiedente e le circolari ministeriali del 2007 e del 2010 non hanno introdotto ipotesi aggiuntive di autorizzazione al soggiorno in Italia, ma si sono limitate a fornire meri indirizzi interpretativi, privi di efficacia innovativa dell'ordinamento (cfr. Cons. Stato n. 7186/2025).
8) Per completezza si rileva che le decisioni invocate da parte ricorrente a sostegno del rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione attengono a situazioni diverse da quella oggetto del presente giudizio (Cons. Stato, sez. III 24.9.2024, n. 7757), riguardando la procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari ai sensi del D.L. n. 34/2020 che costituisce una disciplina eccezionale e, quindi, non applicabile all’ingresso di lavoratori stranieri in forza dei cd. flussi di ingresso, atteso che quest’ultima normativa (sui flussi) non è finalizzata a sanare la posizione degli stranieri già presenti sul territorio nazionale, ma a regolare l’ingresso in Italia di quote rigide di lavoratori stranieri, ammettendone l’entrata nei soli casi in cui vi siano datori di lavoro con la capacità economica sufficiente ad offrire un regolare rapporto di lavoro a tali stranieri.
9) Per quanto riguarda la documentazione che intende dimostrare la possibilità di assunzione dello straniero da parte di datore di lavoro diverso da quello che ha chiesto il nulla osta, si osserva quanto segue.
Tale produzione documentale, oltre che non illustrata in alcun atto processuale, non è comunque valutabile - neppure ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998 - per le seguenti plurime ragioni.
a) In primo luogo l’ipotizzata assunzione costituisce un fatto successivo all’atto impugnato e, quindi, ininfluente sulla legittimità dello stesso, anche ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUI che ammette la valutazione dei soli elementi favorevoli allo straniero che siano sopraggiunti in corso di procedimento e che siano stati formalmente rappresentati o, comunque, conosciuti dalla PA al momento dell'adozione del provvedimento, mentre nessuna rilevanza può essere attribuita a fatti sopravvenuti o rappresentati successivamente ( ex pluribus : T.A.R. Sicilia-Catania, sez. IV, 07/04/2025, n.1170; T.A.R. Piemonte, sez. I, 27/02/2025, n.451).
b) Inoltre – e in ogni caso - come precisato dalla giurisprudenza “ le sopravvenienze che il ricorrente lamenta non essere state considerate dall’Amministrazione non attengono, come previsto dall’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286/1998, al permesso di soggiorno, bensì a una disciplina – quella relativa all’ingresso degli stranieri sulla base dei flussi programmati – che, come detto, verrebbe agevolmente elusa laddove l’Amministrazione potesse attribuire rilevanza alle sopravvenienze in questione ” (T.A.R. Liguria, n. 790/24 e 322/2024 cit.).
c) Infine il preteso effetto favorevole costituito dall’assunzione da parte di un datore di lavoro diverso da quello originario (con conseguente richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro), confligge con gli approdi giurisprudenziali illustrati sopra al punto 7) in ordine all’impossibilità di rilascio di permessi di soggiorno in caso di mancata stipula legittima del contratto di lavoro con il datore che ha richiesto l’ingresso (salve le tassative ipotesi eccezionali sopra richiamate).
Ed infatti, con riguardo alla normativa in materia di flussi di ingresso dei lavoratori stranieri, la possibilità di stipulare il contratto con un datore di lavoro diverso da quello che ha richiesto l’ingresso del lavoratore: “ a) determinerebbe l’alterazione del sistema della distribuzione delle quote sull’intero territorio nazionale; b) renderebbe impossibili (o assai ardui) i controlli sui datori di lavoro diversi dai richiedenti, potenzialmente operanti anche in Regioni diverse, costringendo l’Amministrazione ad effettuare verifiche su tutti i datori sopravvenuti (sempre che vengano tempestivamente dichiarati), favorendo fenomeni elusivi o di intermediazione non autorizzata di manodopera proveniente da Paesi extra-UE; c) determinerebbe la saturazione delle quote di ingresso a detrimento di quei datori di lavoro e lavoratori che ab origine erano in possesso dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, dando invece precedenza a coloro che, pur in assenza dei requisiti richiesti, hanno comunque presentato l’istanza e, in via di fatto, hanno trovato occupazione presso datori di lavori diversi dai richiedenti; d) comporterebbe l’elusione delle norme sul sistema di flussi di ingresso ” (cfr. ancora: T.A.R. Liguria n.ri 790/24 e 322/24).
Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP AR, Presidente
IL ET, Primo Referendario
MA BO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA BO | PP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.