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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – conSIliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – conSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2444\2023 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 855 del 23.03.2023), vertente tra c.f. – P. IVA in persona del in ca- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
rica, rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Correale, c.f. , giusta pro- C.F._1
cura in atti;
appellante e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marchitto, CP_2 C.F._2
c.f. giusta procura in atti;
appellata-appellante incidentale C.F._3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.03.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 4.03.2025 la causa è stata assegnata alla decisio- ne del collegio, il quale osserva quanto segue.
La vicenda processuale
1. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il CP_2 [...]
per sentir accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi degli CP_3
artt. 2043 o 2051 c.c., per i danni da lei patiti a seguito del sinistro verificatosi il 21.03.2018, alle ore 20:00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi via Regina Margherita in Treca-
1 se, all'altezza del civico n. 9/11, a causa di un basolo sconnesso, cadde a terra, riportando gravi lesioni fisiche. Ciò premesso, chiese il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura complessiva di € 305.881,25 o altra somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa o ritenuta equa dal giudice in via equitativa ex art. 1226 e
2056 c.c., nonché il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. Costituitosi in giudizio, il contestò quanto prospettato dall'attrice. In Parte_1
particolare, negò che il manto stradale in questione fosse danneggiato o che vi fosse qualche basolo basculante;
dedusse che non vi era stata alcuna segnalazione in ordine al sinistro de quo e che non era stato fatto alcun intervento su quei luoghi;
evidenziò l'abnormità delle le- sioni lamentate dall'attrice rispetto alla lamentata situazione di pericolo;
sottolineò l'onere probatorio gravante sull'attrice ed eccepì che quest'ultima avrebbe certamente potuto evi- tare il verificarsi dell'evento dannoso utilizzando la normale diligenza. Concluse, dunque, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 855 del 23.03.2023, ha accolto la do- manda attrice, condannando il al pagamento della somma di € 97.965,50 oltre inte- Pt_1
ressi legali e spese di lite in favore di . CP_2
4. Il ha proposto appello, così concludendo: Parte_1
“a) Riformare la sentenza di primo grado per i motivi tutti indicati e per l'effetto, in accogli- mento delle eccezioni proposte in primo grado e del presente appello: A) rigettare la doman- da dell'attrice perché infondata in fatto e diritto e per la (in)sussistenza del nesso eziologico tra evento e danno e, comunque, del tutto sfornita di prova. B) In via subordinata e, salvo ul- teriore gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, ridurre la misura del risarcimento dei danni in favore dell'attrice riconoscendo che il comportamento della stessa ha inciso causalmente al verificarsi dell'evento. C) condan- nare inoltre l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con ogni acces- sorio di legge”.
5. , costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità CP_2
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e l'improcedibilità del gravame per nullità della no- tifica dell'atto di appello in quanto eseguita a mezzo pec, contenente un file word e non PDF.
Ha inoltre proposto appello incidentale e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 “Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal , qualo- Parte_1
ra l'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli ravvisi irregolarità formali e/o ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero per la nullità della notifica dell'atto di appello a mezzo pec av- venuta con un file in formato word non consentito dall'art. 19 bis del provvedimento DGSIA del 16.04.2014. Nel merito: Rigettare il gravame in quanto totalmente e assolutamente in- fondato, in fatto e in diritto (…); Confermare la sentenza di primo grado, con ogni e qualsiasi statuizione, eccetto la domanda in via di appello incidentale per il rimborso delle spese medi- che sostenute dalla SI.ra ; In parziale riforma della sentenza di primo grado, CP_2
accogliere l'appello incidentale, con la condanna di parte convenuta anche al rimborso delle spese mediche sostenute dalla SI.ra , chieste in citazione, con documentazione CP_2
depositata agli atti (…), così come determinato dal CTU Dott. per un ammontare di Per_1
€ 2.729,20; Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio (…)”.
Ragioni della decisione
6. ha dedotto la nullità della notifica dell'atto di appello avvenuta a mezzo CP_2
pec in quanto questa conteneva un file in formato word “.doc” e non “pdf”.
L'eccezione è infondata. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che l'irrituali- tà della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in
“estensione doc”, anziché “formato pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscen- za dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SSUU 18.04.2016 CP_ n. 7665). L'appellata non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né
l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del pro- cesso, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. n. 26831\2014). Ne consegue che è inam- missibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comporta- to, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.
7. Con il primo motivo di appello, l'ente comunale ha lamentato un malgoverno delle risul- tanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe omesso di verificare
3 l'attendibilità del teste;
non avrebbe valutato le discordanze tra i testi di parte attri- Tes_1
ce e avrebbe omesso di valorizzare la prova offerta dal Pt_1
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c. e 190 CdS, in relazione agli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché la violazione dell'art. 191 c.p.c.. Ha ribadito che il comporta- mento dell'attrice era improntato a negligenza, imperizia e imprudenza e ha dedotto che il
Tribunale ha errato nel considerare la prova del convenuto come finalizzata a dimostrare so- lo il comportamento colposo dell'attrice. Sotto questo profilo, ha sottolineato come la prova resa dai testi dell ha dimostrato non solo il comportamento colposo dell'at- CP_4
trice, ma anche l'infondatezza della domanda.
9. Con il terzo motivo di appello il ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. perché l'e- Pt_1
laborato peritale in atti non avrebbe in alcun modo dato conto del ragionamento medico- giuridico che ha portato il consulente all'affermazione della sussistenza del nesso causale, ol- tre a non aver mai trasmesso all'ente convenuto la relazione definitiva.
10. L'appello è infondato. Giova premettere che la fattispecie va inquadrata nell'alveo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Si trat- ta di una responsabilità che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato seguire il paradigma della responsabilità oggettiva. Essa, cioè, non presuppone la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra il danno e la cosa. Il custode, dunque, per anda- re esente da responsabilità non deve provare l'assenza della sua colpa, ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione, idonea a inter- rompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo. Si tratta della prova del c.d. caso fortuito, nozione da intendersi in senso ampio in quanto comprensiva non solo del compor- tamento della vittima, ma anche del fatto del terzo.
In aggiunta, per costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni ca- gionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazio- ne liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatez- za, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua po- tenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eSIibile l'intervento riparatore dell'en-
4 te custode (Cass. ord. n. 7805 del 27/03/2017; Cass. ord. n. 6703 del 19/03/2018; Cass. ord.
n. 16295 del 18/06/2019; Cass. ord. n. 6651 del 9/03/2020; Cass. ord. n. 6826 del
11/03/2021).
Questa Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta interpretazione del materiale istruttorio raccolto in giudizio e corretta applicazione dei principi suesposti. Deve infatti evi- denziarsi che dal materiale probatorio raccolto in primo grado (testimonianze, allegati foto- grafici, consulenza tecnica), si evince che la causa del sinistro è da riferirsi esclusivamente al- la responsabilità del convenuto, quale proprietario-custode della strada teatro del Pt_1
sinistro oggetto di causa. La dinamica descritta dall'attrice ha trovato conferma, sebbene con diversi gradi di precisione, nelle dichiarazioni dei due testi circa gli aspetti più rilevanti del si- nistro (circostanze di luogo e di tempo). Infatti, sia (udienza del 17.02.2022) Parte_2
sia (udienza del 5.07.2022), hanno riferito che nel marzo 2018, , Parte_3 CP_2
mentre si trovava a percorrere a piedi via Regina Margherita, rovinò al suolo lamentando do- lore alla spalla.
Di certo è il teste , indifferente alle parti, a fornire informazioni più dettagliate Tes_1
quando precisa di aver “verificato personalmente che il basolo indicato dalla SInora, su cui era caduta, era basculante se toccato con il piede. Non essendo calpestato, il basolo sembra- va livellato rispetto agli altri”. Egli ha poi aggiunto che “il basolo in questione era situato do- po le strisce pedonali verso il panificio e riconosco lo stato dei luoghi dalla fotografia di Goo- gle Maps allegata alla produzione di parte attrice, dunque dopo le strisce e vicino al marcia- CP_ piede”. “Ribadisco che ho visto la SInora cadere in avanti, sul lato destro, in corrispon- denza del basolo basculante che ho visto nella fotografia”.
Le dichiarazioni rese dai testi trovano peraltro conferma anche nelle altre risultanze proba- torie, quali le foto scattate il giorno dopo il sinistro e allegate alla produzione di parte attrice di primo grado, il referto del Pronto soccorso dei presidi ospedalieri Boscotrecase – Torre del
Greco, in cui si legge che, alle ore 20:23 del 21.03.2018, ricevuta in cura la danneggiata, ella riferiva “caduta accidentale in strada”; e ancora la verifica della compatibilità, da parte del c.t.u., tra le lesioni riportate dall'appellata e la dinamica da lei descritta.
Alla stregua di quanto appena detto, non può dubitarsi dell'ascrivibilità della caduta all'in- dubbia anomalia e pericolosità del luogo del sinistro rappresentata dalla presenza di un “ba- solo” della pavimentazione non perfettamente fisso al suolo e “basculante” al passaggio pe- donale, tale da creare una pericolosa anomalia del selciato, certamente non prevedibile in
5 concreto da un pedone, il quale non può che fare necessariamente affidamento quantome- no sulla stabilità del fondo stradale.
Né tale convincimento può essere scalfito dalla lamentata imprecisione delle dichiarazioni di . La genericità di quanto da lei riferito, in alcuni punti della testimonianza, infat- Parte_3
ti, può essere facilmente imputata alla percezione che ella ebbe dell'evento, tenuto conto che assistette al sinistro da una distanza di circa 7 – 8 metri, ed essendo stata sentita dopo diversi anni dall'accaduto. Così come non può condividersi la censura formulata dall'appel- lante secondo la quale sarebbe stata l'attrice a indicare al teste il luogo Pt_1 Tes_1
CP_ dell'anomalia, lasciando così intendere che egli aveva sì visto la SInora cadere, ma non aveva visto cosa avesse effettivamente causato la caduta. Orbene, ritiene questa Corte che le due affermazioni non siano tra di loro incompatibili. Difatti, la circostanza per cui il teste si sia sincerato, dopo l'accaduto, della mancanza di solidità del basolo, non esclude Tes_1
che egli avesse comunque identificato quest'ultimo come fattore scatenante l'evento lesivo.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infine, non può neanche configurarsi un concorso di colpa della danneggiata, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'e- vento inducono a ritenere che esso non potesse in alcun modo essere previsto e tantomeno evitato perché la sconnessione non risultava percepibile per la conformazione del basolato.
Va aggiunto che il fatto che la danneggiata non abbia attraversato la strada servendosi del vicino attraversamento pedonale è del tutto irrilevante. Difatti, se è vero che ai sensi dell'art. 190, co.2, CdS “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversa- menti pedonali, dei sottopassaggio e dei sovrapassaggi”, è vero anche che tale comporta- mento è imposto non perché in corrispondenza degli attraversamenti pedonali la qualità del- la sede stradale sia migliore e non vi siano pericoli per i pedoni, bensì per regolamentare i rapporti tra i pedoni che attraversano e i veicoli che percorrono la strada. Pertanto, pare dif- ficile scorgere un nesso di causalità tra l'incidente e l'eventuale violazione dell'art. 190, co.2.
Per tutto quanto sopra detto, l'incidente deve ritenersi integralmente addebitabile al
[...]
di per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere il manto stradale in Pt_4 Pt_1
stato di sicurezza così da evitare danni agli utenti della strada.
Infondato è anche il terzo motivo di appello con cui il critica la c.t.u. sia perché, a Pt_1
suo dire, il relativo deposito avvenne in violazione delle norme sul contraddittorio e dei ter- mini fissati dal giudice, sia perché il consulente non avrebbe dato in alcun modo conto del ragionamento medico-giuridico che ha portato a ritenere sussistente il nesso causale.
6 Quanto al primo profilo, nessuna violazione del contraddittorio si è verificata in primo gra- do. Il consulente tecnico, infatti, depositò l'elaborato definitivo il 27.12.2022, entro i termini previsti dall'ordinanza di conferimento dell'incarico del giorno 8.09.2022, e con esso anche le risposte alle osservazioni presentate dai consulenti di parte.
Infondato è anche il secondo profilo di doglianza. Difatti, proprio nella risposta alle osser- vazioni presentate dal c.t.p. dell'ente comunale, il quale esprimeva dubbi sulla qualità e quantità delle lesioni subite da nonché sul nesso di causalità tra la dinamica CP_2
della caduta e le stesse, il c.t.u. ha approfondito e motivato specificamente sull'attendibilità delle sue conclusioni.
11. Va accolto l'appello incidentale con cui chiede la parziale riforma della CP_2
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non le ha riconosciuto le spese medi- che richieste e documentate per la somma di € 2.729,20 come determinato dal c.t.u..
Effettivamente il Tribunale ha errato nel non tenere in considerazione la richiesta della condanna al pagamento delle spese mediche formulata sin dall'atto di citazione in primo grado dall'attrice e della circostanza che anche il c.t.u., analizzata la relativa documentazione allegata da , aveva ritenuto che “per quanto riguarda il computo delle spese es- CP_2
se sono state valutate nella misura di Euro 2729,20 che rappresentano le spese sostenute per
l'iter diagnostico-terapeutico della perizianda, congruo al caso in esame e pertanto esse van- no riconosciute integralmente”.
12. In parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello inciden- tale, dunque, il va condannato al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_2
della ulteriore somma di € 2.729,20, a titolo di spese mediche da lei sostenute.
13. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, la (lieve) riforma sul quantum non sposta lo scaglione di riferimento di cui al DM 55\2914. Non essendovi appello (né prin- cipale, né incidentale) sulle spese di primo grado, resta ferma la liquidazione compiuta dal
Tribunale, come resta ferma la statuizione sulle spese di c.t.u..
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
14. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte del , di un ulteriore importo pari a quan- Parte_1
to dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
7 principale proposto dal e sull'appello incidentale di , avver- Parte_1 CP_2
so la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23.03.2023 n. 855, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, in parziale riforma della CP_2
sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_5
[.
, della ulteriore somma di € 2.729,20 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma,
c.c. sulla sorta capitale devalutata al momento del fatto dannoso e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e im- piegati sino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
e, da tale data al soddisfo,
i soli interessi al tasso legale;
c) condanna il alla refusione delle spese processuali del presente grado Parte_1
in favore di , liquidate in € 1.138,00 per esborsi, € 9.000,00 per compensi ed € CP_2
1.350,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 6 marzo 2025
Il conSIliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – conSIliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – conSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2444\2023 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 855 del 23.03.2023), vertente tra c.f. – P. IVA in persona del in ca- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
rica, rappresentato e difeso dall'avv. Carolina Correale, c.f. , giusta pro- C.F._1
cura in atti;
appellante e
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marchitto, CP_2 C.F._2
c.f. giusta procura in atti;
appellata-appellante incidentale C.F._3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 4.03.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 4.03.2025 la causa è stata assegnata alla decisio- ne del collegio, il quale osserva quanto segue.
La vicenda processuale
1. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il CP_2 [...]
per sentir accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi degli CP_3
artt. 2043 o 2051 c.c., per i danni da lei patiti a seguito del sinistro verificatosi il 21.03.2018, alle ore 20:00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi via Regina Margherita in Treca-
1 se, all'altezza del civico n. 9/11, a causa di un basolo sconnesso, cadde a terra, riportando gravi lesioni fisiche. Ciò premesso, chiese il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura complessiva di € 305.881,25 o altra somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa o ritenuta equa dal giudice in via equitativa ex art. 1226 e
2056 c.c., nonché il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. Costituitosi in giudizio, il contestò quanto prospettato dall'attrice. In Parte_1
particolare, negò che il manto stradale in questione fosse danneggiato o che vi fosse qualche basolo basculante;
dedusse che non vi era stata alcuna segnalazione in ordine al sinistro de quo e che non era stato fatto alcun intervento su quei luoghi;
evidenziò l'abnormità delle le- sioni lamentate dall'attrice rispetto alla lamentata situazione di pericolo;
sottolineò l'onere probatorio gravante sull'attrice ed eccepì che quest'ultima avrebbe certamente potuto evi- tare il verificarsi dell'evento dannoso utilizzando la normale diligenza. Concluse, dunque, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 855 del 23.03.2023, ha accolto la do- manda attrice, condannando il al pagamento della somma di € 97.965,50 oltre inte- Pt_1
ressi legali e spese di lite in favore di . CP_2
4. Il ha proposto appello, così concludendo: Parte_1
“a) Riformare la sentenza di primo grado per i motivi tutti indicati e per l'effetto, in accogli- mento delle eccezioni proposte in primo grado e del presente appello: A) rigettare la doman- da dell'attrice perché infondata in fatto e diritto e per la (in)sussistenza del nesso eziologico tra evento e danno e, comunque, del tutto sfornita di prova. B) In via subordinata e, salvo ul- teriore gravame, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, ridurre la misura del risarcimento dei danni in favore dell'attrice riconoscendo che il comportamento della stessa ha inciso causalmente al verificarsi dell'evento. C) condan- nare inoltre l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con ogni acces- sorio di legge”.
5. , costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità CP_2
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e l'improcedibilità del gravame per nullità della no- tifica dell'atto di appello in quanto eseguita a mezzo pec, contenente un file word e non PDF.
Ha inoltre proposto appello incidentale e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 “Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal , qualo- Parte_1
ra l'Ill.ma Corte d'Appello di Napoli ravvisi irregolarità formali e/o ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero per la nullità della notifica dell'atto di appello a mezzo pec av- venuta con un file in formato word non consentito dall'art. 19 bis del provvedimento DGSIA del 16.04.2014. Nel merito: Rigettare il gravame in quanto totalmente e assolutamente in- fondato, in fatto e in diritto (…); Confermare la sentenza di primo grado, con ogni e qualsiasi statuizione, eccetto la domanda in via di appello incidentale per il rimborso delle spese medi- che sostenute dalla SI.ra ; In parziale riforma della sentenza di primo grado, CP_2
accogliere l'appello incidentale, con la condanna di parte convenuta anche al rimborso delle spese mediche sostenute dalla SI.ra , chieste in citazione, con documentazione CP_2
depositata agli atti (…), così come determinato dal CTU Dott. per un ammontare di Per_1
€ 2.729,20; Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio (…)”.
Ragioni della decisione
6. ha dedotto la nullità della notifica dell'atto di appello avvenuta a mezzo CP_2
pec in quanto questa conteneva un file in formato word “.doc” e non “pdf”.
L'eccezione è infondata. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che l'irrituali- tà della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in
“estensione doc”, anziché “formato pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscen- za dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. SSUU 18.04.2016 CP_ n. 7665). L'appellata non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né
l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del pro- cesso, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. n. 26831\2014). Ne consegue che è inam- missibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comporta- to, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.
7. Con il primo motivo di appello, l'ente comunale ha lamentato un malgoverno delle risul- tanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe omesso di verificare
3 l'attendibilità del teste;
non avrebbe valutato le discordanze tra i testi di parte attri- Tes_1
ce e avrebbe omesso di valorizzare la prova offerta dal Pt_1
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza di primo grado, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c. e 190 CdS, in relazione agli artt. 2043 e 2051 c.c., nonché la violazione dell'art. 191 c.p.c.. Ha ribadito che il comporta- mento dell'attrice era improntato a negligenza, imperizia e imprudenza e ha dedotto che il
Tribunale ha errato nel considerare la prova del convenuto come finalizzata a dimostrare so- lo il comportamento colposo dell'attrice. Sotto questo profilo, ha sottolineato come la prova resa dai testi dell ha dimostrato non solo il comportamento colposo dell'at- CP_4
trice, ma anche l'infondatezza della domanda.
9. Con il terzo motivo di appello il ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. perché l'e- Pt_1
laborato peritale in atti non avrebbe in alcun modo dato conto del ragionamento medico- giuridico che ha portato il consulente all'affermazione della sussistenza del nesso causale, ol- tre a non aver mai trasmesso all'ente convenuto la relazione definitiva.
10. L'appello è infondato. Giova premettere che la fattispecie va inquadrata nell'alveo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.. Si trat- ta di una responsabilità che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato seguire il paradigma della responsabilità oggettiva. Essa, cioè, non presuppone la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra il danno e la cosa. Il custode, dunque, per anda- re esente da responsabilità non deve provare l'assenza della sua colpa, ma deve fornire la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera di azione, idonea a inter- rompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo. Si tratta della prova del c.d. caso fortuito, nozione da intendersi in senso ampio in quanto comprensiva non solo del compor- tamento della vittima, ma anche del fatto del terzo.
In aggiunta, per costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni ca- gionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazio- ne liberata dalla responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatez- za, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua po- tenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente eSIibile l'intervento riparatore dell'en-
4 te custode (Cass. ord. n. 7805 del 27/03/2017; Cass. ord. n. 6703 del 19/03/2018; Cass. ord.
n. 16295 del 18/06/2019; Cass. ord. n. 6651 del 9/03/2020; Cass. ord. n. 6826 del
11/03/2021).
Questa Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta interpretazione del materiale istruttorio raccolto in giudizio e corretta applicazione dei principi suesposti. Deve infatti evi- denziarsi che dal materiale probatorio raccolto in primo grado (testimonianze, allegati foto- grafici, consulenza tecnica), si evince che la causa del sinistro è da riferirsi esclusivamente al- la responsabilità del convenuto, quale proprietario-custode della strada teatro del Pt_1
sinistro oggetto di causa. La dinamica descritta dall'attrice ha trovato conferma, sebbene con diversi gradi di precisione, nelle dichiarazioni dei due testi circa gli aspetti più rilevanti del si- nistro (circostanze di luogo e di tempo). Infatti, sia (udienza del 17.02.2022) Parte_2
sia (udienza del 5.07.2022), hanno riferito che nel marzo 2018, , Parte_3 CP_2
mentre si trovava a percorrere a piedi via Regina Margherita, rovinò al suolo lamentando do- lore alla spalla.
Di certo è il teste , indifferente alle parti, a fornire informazioni più dettagliate Tes_1
quando precisa di aver “verificato personalmente che il basolo indicato dalla SInora, su cui era caduta, era basculante se toccato con il piede. Non essendo calpestato, il basolo sembra- va livellato rispetto agli altri”. Egli ha poi aggiunto che “il basolo in questione era situato do- po le strisce pedonali verso il panificio e riconosco lo stato dei luoghi dalla fotografia di Goo- gle Maps allegata alla produzione di parte attrice, dunque dopo le strisce e vicino al marcia- CP_ piede”. “Ribadisco che ho visto la SInora cadere in avanti, sul lato destro, in corrispon- denza del basolo basculante che ho visto nella fotografia”.
Le dichiarazioni rese dai testi trovano peraltro conferma anche nelle altre risultanze proba- torie, quali le foto scattate il giorno dopo il sinistro e allegate alla produzione di parte attrice di primo grado, il referto del Pronto soccorso dei presidi ospedalieri Boscotrecase – Torre del
Greco, in cui si legge che, alle ore 20:23 del 21.03.2018, ricevuta in cura la danneggiata, ella riferiva “caduta accidentale in strada”; e ancora la verifica della compatibilità, da parte del c.t.u., tra le lesioni riportate dall'appellata e la dinamica da lei descritta.
Alla stregua di quanto appena detto, non può dubitarsi dell'ascrivibilità della caduta all'in- dubbia anomalia e pericolosità del luogo del sinistro rappresentata dalla presenza di un “ba- solo” della pavimentazione non perfettamente fisso al suolo e “basculante” al passaggio pe- donale, tale da creare una pericolosa anomalia del selciato, certamente non prevedibile in
5 concreto da un pedone, il quale non può che fare necessariamente affidamento quantome- no sulla stabilità del fondo stradale.
Né tale convincimento può essere scalfito dalla lamentata imprecisione delle dichiarazioni di . La genericità di quanto da lei riferito, in alcuni punti della testimonianza, infat- Parte_3
ti, può essere facilmente imputata alla percezione che ella ebbe dell'evento, tenuto conto che assistette al sinistro da una distanza di circa 7 – 8 metri, ed essendo stata sentita dopo diversi anni dall'accaduto. Così come non può condividersi la censura formulata dall'appel- lante secondo la quale sarebbe stata l'attrice a indicare al teste il luogo Pt_1 Tes_1
CP_ dell'anomalia, lasciando così intendere che egli aveva sì visto la SInora cadere, ma non aveva visto cosa avesse effettivamente causato la caduta. Orbene, ritiene questa Corte che le due affermazioni non siano tra di loro incompatibili. Difatti, la circostanza per cui il teste si sia sincerato, dopo l'accaduto, della mancanza di solidità del basolo, non esclude Tes_1
che egli avesse comunque identificato quest'ultimo come fattore scatenante l'evento lesivo.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infine, non può neanche configurarsi un concorso di colpa della danneggiata, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'e- vento inducono a ritenere che esso non potesse in alcun modo essere previsto e tantomeno evitato perché la sconnessione non risultava percepibile per la conformazione del basolato.
Va aggiunto che il fatto che la danneggiata non abbia attraversato la strada servendosi del vicino attraversamento pedonale è del tutto irrilevante. Difatti, se è vero che ai sensi dell'art. 190, co.2, CdS “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversa- menti pedonali, dei sottopassaggio e dei sovrapassaggi”, è vero anche che tale comporta- mento è imposto non perché in corrispondenza degli attraversamenti pedonali la qualità del- la sede stradale sia migliore e non vi siano pericoli per i pedoni, bensì per regolamentare i rapporti tra i pedoni che attraversano e i veicoli che percorrono la strada. Pertanto, pare dif- ficile scorgere un nesso di causalità tra l'incidente e l'eventuale violazione dell'art. 190, co.2.
Per tutto quanto sopra detto, l'incidente deve ritenersi integralmente addebitabile al
[...]
di per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere il manto stradale in Pt_4 Pt_1
stato di sicurezza così da evitare danni agli utenti della strada.
Infondato è anche il terzo motivo di appello con cui il critica la c.t.u. sia perché, a Pt_1
suo dire, il relativo deposito avvenne in violazione delle norme sul contraddittorio e dei ter- mini fissati dal giudice, sia perché il consulente non avrebbe dato in alcun modo conto del ragionamento medico-giuridico che ha portato a ritenere sussistente il nesso causale.
6 Quanto al primo profilo, nessuna violazione del contraddittorio si è verificata in primo gra- do. Il consulente tecnico, infatti, depositò l'elaborato definitivo il 27.12.2022, entro i termini previsti dall'ordinanza di conferimento dell'incarico del giorno 8.09.2022, e con esso anche le risposte alle osservazioni presentate dai consulenti di parte.
Infondato è anche il secondo profilo di doglianza. Difatti, proprio nella risposta alle osser- vazioni presentate dal c.t.p. dell'ente comunale, il quale esprimeva dubbi sulla qualità e quantità delle lesioni subite da nonché sul nesso di causalità tra la dinamica CP_2
della caduta e le stesse, il c.t.u. ha approfondito e motivato specificamente sull'attendibilità delle sue conclusioni.
11. Va accolto l'appello incidentale con cui chiede la parziale riforma della CP_2
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non le ha riconosciuto le spese medi- che richieste e documentate per la somma di € 2.729,20 come determinato dal c.t.u..
Effettivamente il Tribunale ha errato nel non tenere in considerazione la richiesta della condanna al pagamento delle spese mediche formulata sin dall'atto di citazione in primo grado dall'attrice e della circostanza che anche il c.t.u., analizzata la relativa documentazione allegata da , aveva ritenuto che “per quanto riguarda il computo delle spese es- CP_2
se sono state valutate nella misura di Euro 2729,20 che rappresentano le spese sostenute per
l'iter diagnostico-terapeutico della perizianda, congruo al caso in esame e pertanto esse van- no riconosciute integralmente”.
12. In parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello inciden- tale, dunque, il va condannato al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_2
della ulteriore somma di € 2.729,20, a titolo di spese mediche da lei sostenute.
13. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, la (lieve) riforma sul quantum non sposta lo scaglione di riferimento di cui al DM 55\2914. Non essendovi appello (né prin- cipale, né incidentale) sulle spese di primo grado, resta ferma la liquidazione compiuta dal
Tribunale, come resta ferma la statuizione sulle spese di c.t.u..
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
14. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte del , di un ulteriore importo pari a quan- Parte_1
to dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello
7 principale proposto dal e sull'appello incidentale di , avver- Parte_1 CP_2
so la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23.03.2023 n. 855, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto dal;
Parte_1
b) accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, in parziale riforma della CP_2
sentenza impugnata, condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_5
[.
, della ulteriore somma di € 2.729,20 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, 1° comma,
c.c. sulla sorta capitale devalutata al momento del fatto dannoso e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e im- piegati sino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
e, da tale data al soddisfo,
i soli interessi al tasso legale;
c) condanna il alla refusione delle spese processuali del presente grado Parte_1
in favore di , liquidate in € 1.138,00 per esborsi, € 9.000,00 per compensi ed € CP_2
1.350,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 6 marzo 2025
Il conSIliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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