TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/08/2025, n. 11870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11870 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 48523/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: Dott. Francesco Crisafulli -Presidente Dott. Francesco Frettoni - Giudice Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 48523/2024 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
20.06.1993 rappresentato e difeso dall'Avv. Aurora Sordini, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Durazzo, n.12 come da procura in atti RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Risulta che il ricorrente, in data 18.11.2024, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Disporre la sospensione dell'esecuzione del Decreto emesso dal Questore di Roma del 12 settembre 2024 notificato in data 28 ottobre 2024, ricorrendo gravi e fondati motivi e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno valido sino all'esito del presente giudizio In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto emesso dal Questore di Roma del 12 settembre 2024 notificato in data 28 ottobre 2024 per violazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98 così come vigente al momento della domanda di protezione speciale, non avendo la Commissione Territoriale prima e la Questura di Roma poi tenuto conto, della situazione personale e lavorativa dell'interessato anche operando un bilanciamento rafforzato, nonché della situazione politica e sociale del Paese di provenienza e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine. - Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione di legge, avendo la Questura omesso di notificare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis, Legge n. 241/1990, comunicazione necessaria nei procedimenti ad istanza di parte, in quanto finalizzata a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, consentendo una corretta instaurazione del contraddittorio, così come ribadito da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. - In riforma del Decreto emesso dal Questore di Roma del 12 settembre 2024 notificato in data 28 ottobre 2024, accertare il diritto del Sig. alla protezione speciale ex. art. 19 Pt_1 commi 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. n. 137/2020 e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno recante la dicitura protezione speciale, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile per motivi di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA.”.
L'Amministrazione, rappresentata dal e dalla Questura di Controparte_1
Roma, si è costituita in giudizio il 16 giugno 2025 presentando una memoria difensiva. Con questo atto, l'Amministrazione ha formalmente richiesto il rigetto del ricorso presentato dal GN , sostenendo che sia infondato. Nella Parte_1 loro memoria difensiva, il e la Questura di Roma hanno Controparte_1 allegato una nota per evidenziare le ragioni a supporto della loro posizione, affermando che il ricorso dovrebbe essere respinto e che le spese legali dovrebbero essere a favore dell'Amministrazione.
In fatto
Risulta che la Commissione Territoriale di Vicenza ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, con decisione del 07/03/2017, non ritenendo sussistenti i presupposti dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria, né riconoscendo la sussistenza di esigenze di altre forme di protezione internazionale. Ed ancora, risulta che, avverso il predetto decreto di rigetto della Commissione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia che con ordinanza del 11/10/2018 (RG 8300/2017) ne ha disposto il rigetto. Successivamente, risulta che il ricorrente ha provveduto ad impugnare tale decisione di fronte alla Corte d'Appello di Venezia la quale, con sentenza n° 5381/2019 pubblicata il 29/11/2019, ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso proposto dal ricorrente, concedendo la protezione umanitaria ex art. 19 comma 1 del d. lgs. 286/1998, RG 4012/2018.
Successivamente, risulta che il ricorrente, in data 16.06.2022 ha formalizzato una nuova istanza per il Riconoscimento della Protezione Internazionale/istanza di rinnova del permesso di soggiorno presso la Questura di Roma.
Con provvedimento del 12.09.2024, la Questura di Roma, sulla scorta del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di Vicenza - in data 16.01.2024, ha disposto il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente;
il provvedimento di rigetto risulta essere stato notificato in favore del ricorrente in data 28.10.2024.
Conseguentemente, il ricorrente in data 18.11.2024, per il tramite del suo difensore ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma deducendo sia l'infondatezza che
Pag. 2 di 11 l'erroneità del provvedimento di rigetto emesso dall'Amministrazione resistente;
in particolare, la difesa del ricorrente ha posto in evidenza come, diversamente da quanto ritenuto e statuito dalla Questura competente, il ricorrente già titolare di permesso di soggiorno per casi speciali aveva presentato richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria e non istanza per il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, la difesa del ricorrente ha evidenziato la contraddittorietà del provvedimento impugnato stante l'evidente integrazione del ricorrente sul territorio nazionale.
Unitamente al ricorso sono stati depositati i seguenti documenti;
copia procura alle liti;
copia provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Roma in data 12.09.2024 con relata di notifica del 28.10.2024; copia precedente permesso di soggiorno per casi speciale;
copia convocazione della Questura per fotosegnalamento per il 16.06.2022; copia convocazione della Questura per attivazione e consegna permesso di soggiorno per il 10.02.2023; copia convocazione della Questura per attivazione e consegna permesso di soggiorno per il 16.06.2023; copia convocazione per audizione in Commissione Territoriale per il giorno 22.12.2023 con verbale di notifica del 30.11.2023; copia verbale delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale di Vicenza in data 22.12.2023; copia pec inviate dal difensore del ricorrente, in data 15.10.2024, 16.10.2024 ed in data 25.10.2024, all'Ufficio Immigrazione di Roma;
copia lettera di assunzione con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della Spirit s.r.l., con mansione di manovale di forno, con decorrenza dal 23.06.2023 sino al 22.09.2023, firmata da entrambe le parti;
copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.12.2023; copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.03.2024; copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.06.2024; copia buste paga relative alle mensilità di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre
2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024; copia certificazione Unica
2024; copia comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav da cui si evince l'assunzione del ricorrente, alle dipendenze della Fast Service soc. cooperativa, con mansione di operaio di manovra, con decorrenza dal 21.10.2024 al 20.01.2025; copia certificato di residenza Comune di Roma;
delibera COA di ammissione al gratuito patrocinio.
Nelle note successive al ricorso, presentate il 17 giugno 2025, il ricorrente Parte_1
ha aggiornato la sua situazione di integrazione in Italia, dove risiede da oltre
[...] nove anni. Ha evidenziato la prosecuzione della sua attività lavorativa con nuovi contratti a tempo determinato, tra cui un impiego presso la New World Service da dicembre 2024, con una proroga interrotta ad aprile 2025, e una successiva assunzione con la Di CO DO Srl da maggio 2025, con un reddito lordo mensile di €1.752,28. A riprova della sua stabilità economica e del suo percorso di integrazione, ha prodotto comunicazioni obbligatorie (UniLav) relative a questi
Pag. 3 di 11 rapporti, buste paga da ottobre 2024 a febbraio 2025 e una visura del Centro per l'Impiego che documenta la sua storia lavorativa dal 2021 al maggio 2025. L'Amministrazione, nella memoria difensiva presentata il 16 giugno 2025, ha formalmente richiesto il rigetto del ricorso del GN , sostenendo Parte_1 che sia infondato e chiedendo che le spese legali siano a suo favore. Le ragioni addotte per il rigetto del ricorso, come si evince dalla decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona - Sezione Vicenza (datata 16 gennaio 2024), su cui la Questura di Roma ha basato il suo diniego, sono molteplici. La Commissione ha ritenuto non credibili gli elementi forniti dal GN circa le motivazioni che lo hanno spinto a Pt_1 lasciare la Nigeria, in particolare riguardo alla sua omosessualità, affermando che non sono stati adeguatamente circostanziati e contraddicendo quanto dichiarato in precedenza. È stato inoltre escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, poiché non sono stati riscontrati elementi di attendibilità
o fondatezza che supportassero un'ipotesi di danno grave, e la situazione dell'Edo State non è stata considerata caratterizzata da un'insicurezza generalizzata. Nonostante avesse considerato l'esistenza di fondati motivi per ritenere che il rimpatrio potesse violare il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, la Commissione ha poi negato tali presupposti, adducendo che il GN
non avrebbe acquisito una stabilità lavorativa né avrebbe risorse Pt_1 sufficienti per il proprio mantenimento, nonostante la sua lunga permanenza sul territorio italiano. Di conseguenza, la Commissione ha attestato l'obbligo di rimpatrio per il GN . Pt_1
In diritto deve essere riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata in data 16.06.2022, vale a dire prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati
Pag. 4 di 11 stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Ebbene, il ricorrente ha prodotto in giudizio diversi documenti a dimostrazione del suo percorso e delle sue attuali condizioni di vita in Italia, e in particolare: copia lettera di assunzione con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della Spirit s.r.l., con mansione di manovale di forno, con decorrenza dal 23.06.2023 sino al 22.09.2023, firmata da entrambe le parti;
copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.12.2023; copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.03.2024; copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.06.2024; copia buste paga relative alle mensilità di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre
2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024; copia certificazione Unica
2024; copia comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav da cui si evince l'assunzione del ricorrente, alle dipendenze della Fast Service soc. cooperativa, con mansione di operaio di manovra, con decorrenza dal 21.10.2024 al 20.01.2025; copia certificato di residenza Comune di Roma. Risulta agli atti come il ricorrente sia giunto in Italia nel 2016 (cfr. verbale di audizione in atti), riuscendo nondimeno ad avviare un rapido e positivo percorso di inserimento sul territorio nazionale.
Pag. 5 di 11 Infatti, il ricorrente si è impegnato nel tentativo di ricostruire la sua vita nel nuovo Paese, dedicandosi, in particolare, alla ricerca di un'occupazione in grado di garantirgli autonomia di vita. Ed invero risulta che il ricorrente
- dal 23.06.2023 al 22.06.2024 ha lavorato, alle dipendenze della Spirit s.r.l., con mansione di manovale di forno come dimostrato dalle lettera di assunzione con contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 23.06.2023 sino al 22.09.2023, firmata da entrambe le parti, dalla proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.12.2023, dalla proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.03.2024, dalla proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.06.2024 nonché dalle buste paga relative alle mensilità di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024;
- dal 21.10.2024 al 20.01.2025 ha lavorato, con mansione di operaio di manovra, alle dipendenze della Fast Service soc. cooperativa come dimostrato dalla relativa comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav.
Peraltro, preme evidenziare come il ricorrente, in sede di audizione del 22.12.2023 dinanzi alla Commissione Territoriale di Verona, abbia provveduto al deposito di documentazione lavorativa relativa ad un lasso di tempo precedente rispetto a quanto testé indicato e documentato;
in particolare, lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver lavorato
- nel 2019, con contratti di lavoro occasionale, all'interno di una lavanderia riuscendo a guadagnare circa 1.400,00 euro al mese;
- a partire dal mese di dicembre del 2021 sino al mese di settembre del 2022 in una fabbrica di riciclaggio come operaio.
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente appare aver ormai conquistato in Italia una propria stabilità di vita, grazie alla raggiunta sicurezza lavorativa, economica ed alloggiativa (cfr. certificato di residenza Comune di Roma in atti). D'altra parte, è innegabile che l'Italia costituisca da moltissimi anni il centro esclusivo della totalità delle occupazioni, degli interessi, essendovisi egli definitivamente stabilito da lunghissimo tempo e avendovi costruito la sua intera esistenza, con la prospettiva di migliorare ulteriormente la propria situazione. Deve in definitiva ritenersi che un allontanamento comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata del ricorrente, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Per_10
Nigeria – Paese che egli ha abbandonato da ormai più di nove anni e dove non conserva alcun mezzo di sussistenza – lederebbe profondamente la vita privata del
Pag. 6 di 11 ricorrente, sradicandolo dal luogo che è da lungo tempo diventato l'unica sede della sua esistenza. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, consentendogli di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di emancipazione e radicamento qui intrapreso, già dotato di ottime prospettive
Tenuto conto della situazione personale del ricorrente e dei lunghi periodi in cui lo stesso ha svolto un'attività lavorativa, preme evidenziare come l'attuale stato di disoccupazione o di lavoro in nero non escluda la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. Pertanto, non si può sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo con un contratto regolare derivi l'insussistenza del rischio di violazione della vita privata del ricorrente, né l'irregolarità del lavoro appare direttamente imputabile al medesimo, posto che verosimilmente la stessa è derivata dai molteplici ritardi e dalle difficoltà riscontrate nell'ottenimento del permesso di soggiorno. In conclusione, si ritiene che l'inserimento lavorativo, pur rappresentando un chiaro indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce dunque elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento da lungo tempo della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene il ricorrente sia momentaneamente disoccupato o non sia comunque in grado di provare lo svolgimento di lavoro con un regolare contratto.
Va aggiunto che il richiedente è anche vulnerabile, essendosi dichiarato omossessuale. Nel valutare la credibilità delle dichiarazioni rese dal GN Parte_1
in merito alla sua omosessualità, è fondamentale analizzare con attenzione il
[...] quadro complessivo che emerge dal verbale dell'audizione del 22 dicembre 2023. Da un lato, la narrazione del GN presenta elementi che ne rafforzano la Pt_1 veridicità. La sua dichiarazione esplicita e continuativa di essere omosessuale, già presente nel 2017 e ribadita nell'audizione del 2023, suggerisce una coerenza di fondo nella sua identità personale. Il timore espresso di subire persecuzioni, inclusa la morte, in caso di ritorno in Nigeria a causa di una relazione omosessuale avuta nel suo Paese d'origine, si allinea drammaticamente con il quadro normativo e sociale nigeriano, dove l'omosessualità è reato e l'omofobia è diffusa, inasprita dalla legge del 2014 che vieta le unioni tra persone dello stesso sesso. Questo non è un mero timore astratto, ma una preoccupazione radicata in una realtà oggettiva. Le sue affermazioni riguardo al ripudio da parte della famiglia, che lo considera "un'onta" a causa del suo orientamento sessuale, dipingono un quadro di isolamento sociale che renderebbe un rientro in Nigeria particolarmente gravoso e foriero di gravi pregiudizi alla sua dignità personale. Inoltre, la sua prolungata permanenza in Italia, per oltre nove anni, gli ha permesso di sviluppare la propria identità personale in un contesto di maggiore libertà, lontana dalle costrizioni del Paese di origine. Questo elemento è cruciale: l'evoluzione della consapevolezza e
Pag. 7 di 11 l'espressione della propria sessualità non sono processi statici o uniformi, e il contesto di accoglienza gioca un ruolo determinante nel permettere a un individuo di rivelare aspetti di sé precedentemente repressi o nascosti. La menzione della relazione con tale , sebbene non dettagliatissima, indica un tentativo di Per_11 stabilire legami affettivi in Italia. D'altra parte, è innegabile che alcune sfumature possano sollevare interrogativi. La mancanza di una dettagliata "presa di coscienza" dell'orientamento sessuale o di approfondimenti sulle relazioni italiane successive a quella con potrebbe Per_11 essere interpretata come una debolezza narrativa. Allo stesso modo, la dichiarazione di non frequentare più i circoli Arcigay, attribuita a ragioni di tempo e minor agio, potrebbe apparire, a una lettura superficiale, come un indicatore di minore integrazione nella comunità LGBTQ+ locale. Il punto più critico riguarda la discrepanza tra le dichiarazioni del 2017, incentrate sulla persecuzione religiosa, e quelle più recenti, che pongono l'accento sull'omosessualità, con una "memoria" che tornerebbe sui conflitti religiosi come motivo principale della fuga. Tuttavia, queste apparenti criticità possono essere superate da una comprensione più profonda della dinamica dei colloqui di protezione internazionale e della psicologia dei richiedenti asilo. La "presa di coscienza" dell'orientamento sessuale non è un evento che si può sempre datare con precisione o descrivere con dovizia di particolari clinici;
è un processo intimo e spesso graduale. La non frequenza di circoli specifici può derivare da scelte personali, impegni lavorativi (che, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso, sono stati significativi per il GN ) o semplicemente dalla natura delle relazioni che una persona sceglie Pt_1 di coltivare. L'identità sessuale non è definita esclusivamente dalla partecipazione a gruppi o dalla quantità di relazioni. Quanto alla presunta contraddizione sulle motivazioni della fuga, è plausibile che un individuo, soprattutto se proveniente da un contesto di stigmatizzazione e pericolo come la Nigeria, possa inizialmente esitare a rivelare un aspetto così intimo e socialmente delicato come l'omosessualità. Le ragioni della fuga sono spesso complesse e stratificate, e nel corso del tempo, man mano che si consolida un senso di sicurezza e di fiducia nel nuovo ambiente, un richiedente può sentirsi più libero di articolare le motivazioni più profonde e personali che lo hanno spinto a lasciare il proprio Paese. La persecuzione religiosa potrebbe essere stata una motivazione reale e percepita come più "accettabile" o meno stigmatizzante da esporre inizialmente, mentre l'omosessualità, con le sue implicazioni di profonda vulnerabilità e il rischio di ulteriore discriminazione, potrebbe essere stata rivelata solo in un secondo momento, una volta stabilita una maggiore fiducia. La sua lunga permanenza in Italia e l'integrazione raggiunta, come testimoniato dal radicamento sociale e lavorativo, rendono il suo orientamento sessuale un aspetto ineliminabile della sua identità personale maturata in Italia, la cui repressione o ignoranza comporterebbe una grave violazione dei suoi diritti fondamentali. In conclusione, le dichiarazioni del GN , sebbene non sempre ricche di Pt_1 dettagli, appaiono complessivamente credibili in relazione al suo orientamento sessuale. La coerenza della sua autoidentificazione nel tempo, la fondatezza dei
Pag. 8 di 11 suoi timori alla luce della situazione nigeriana e l'evidente impatto sulla sua vita familiare e sociale, uniti al percorso di sviluppo personale in Italia, pesano in modo significativo. Le lievi imprecisioni o la mancanza di dettagli circostanziati su aspetti estremamente personali o su scelte di vita quotidiana non possono da sole inficiare la credibilità di un'identità profondamente radicata e delle paure genuine che essa comporta.
Le dichiarazioni del richiedente hanno riscontro anche nelle COI. In Nigeria, le persone omosessuali sono soggette a un severo trattamento discriminatorio e a violazioni dei diritti umani sia a livello statale che sociale, come documentato da numerose fonti internazionali. A livello legislativo, il paese non offre alcuna protezione specifica per gli individui LGBTIQ+. La Costituzione della Repubblica Federale della Nigeria del 1999, pur prevedendo l'uguaglianza, non include l'orientamento sessuale o l'identità di genere tra i motivi per cui la discriminazione è vietata.
La legislazione nigeriana criminalizza attivamente l'omosessualità attraverso diverse normative. Il Codice Penale sanziona gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso con pene che arrivano fino a 14 anni di reclusione. Specificamente, la Sezione 214 considera la "conoscenza carnale di una persona contro l'ordine della natura" un reato punibile con quattordici anni di carcere, mentre il tentativo di commettere tale reato è punibile con sette anni. Inoltre, la Sezione 217 prevede una pena di tre anni per qualsiasi uomo che commetta atti di "grave indecenza" con un altro uomo. La situazione è stata aggravata dall'introduzione, nel 2014, della Legge sul Divieto di Matrimonio tra Persone dello Stesso Sesso (SSMPA). Questa legge non solo rende illegale il matrimonio o l'unione civile tra coppie dello stesso sesso, punendolo con fino a 14 anni di detenzione, ma vieta anche la registrazione di "club, società e organizzazioni gay". La legge criminalizza anche le manifestazioni pubbliche di "affetto amoroso" tra persone dello stesso sesso e, di fatto, rende illegale ogni forma di attività a sostegno dei diritti delle persone LGBTQI+. Diverse fonti riportano che la SSMPA è diventata uno strumento utilizzato dalla polizia e dai cittadini per legittimare violazioni dei diritti umani come tortura, violenza sessuale, detenzione arbitraria ed estorsione. A causa di questa legge, molte persone LGBTI+ non denunciano le violenze subite, comprese le sparizioni forzate, per timore di essere arrestate. Per_1 Nei 12 stati del nord dove vige la Sharia ( , , Per_12 Per_14 Per_15 Per_16 Per_1 Per_2 Per_2
, , e ), i codici penali criminalizzano Per_18 Per_19 Per_21 Per_23 anch'essi gli atti omosessuali. Per gli uomini, la pena massima per il reato di liwat (sodomia) è la morte per lapidazione. Anche il "lesbismo" (sihaq) è punibile con la Per_1 morte per lapidazione negli stati di e , mentre negli altri 10 stati la pena Per_18 consiste nella fustigazione e nella reclusione. Sebbene non siano state imposte condanne a morte nel corso del 2021, a luglio cinque uomini sono stati arrestati Per_1 nello stato di dalla polizia religiosa locale (hisbah) per presunta omosessualità.
Pag. 9 di 11 Le forze dell'ordine sono spesso responsabili di abusi diretti. La polizia sottopone le persone LGBTI a molestie, percosse, aggressioni, violenza sessuale, tortura, ricatti ed estorsioni. Spesso, le vittime che denunciano reati subiti vengono a loro volta arrestate o minacciate. Gli arresti arbitrari e l'estorsione da parte della polizia sono comuni sotto la SSMPA, e la polizia ha detenuto individui senza accuse formali, chiedendo denaro per il loro rilascio. Un caso emblematico è l'arresto nel 2018 di 57 persone a una festa in un hotel di Lagos;
47 di loro sono stati processati ma le accuse sono state infine archiviate per mancanza di prove e diligenza da parte dell'accusa (https://www.ecoi.net/en/document/2048597.html). Il governo nigeriano ha mostrato una chiara indisponibilità al cambiamento, respingendo tutte le raccomandazioni del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite per l'abrogazione di tali leggi. A livello sociale, la Nigeria è una società conservatrice, patriarcale e molto religiosa, dove alcune figure religiose perpetuano la stigmatizzazione. Questa ostilità si traduce in un trattamento discriminatorio diffuso. Le persone LGBTI+ subiscono violenza fisica e psicologica, estorsione e minacce, anche da parte di familiari e membri della loro comunità. Sono stati riportati tre presunti omicidi di persone picchiate a morte a causa del loro orientamento sessuale, casi che generalmente non vengono denunciati. Esistono anche gruppi di vigilanti anti-gay e attacchi da parte della folla. Le sparizioni forzate di persone LGBTI+ da parte di attori non statali sono un problema serio e diffuso, spesso non denunciato e non adeguatamente investigato dalle autorità. I rapitori sfruttano la vulnerabilità delle persone LGBTI+ , e The Advocates for Human Rights ha segnalato che queste persone sono particolarmente esposte a tale minaccia (https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/NGA/INT_CED_N
. CodiceFiscale_2
La discriminazione è sistemica e pervade ogni aspetto della vita quotidiana, inclusi l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'occupazione. A causa della vergogna e dello stigma, molte persone LGBTI+ nascondono il proprio orientamento sessuale 35, possono essere respinte dalle famiglie e subire pressioni per contrarre matrimoni eterosessuali36. La comunità è emarginata e l'autocensura è comune, specialmente online, dove molti preferiscono interagire in modo anonimo per sicurezza (https://www.ecoi.net/en/document/2060886.html). Un sondaggio del 2019 ha mostrato che il 74% degli intervistati era a favore di pene detentive per coloro che praticano attività omosessuali (https://www.ecoi.net/en/document/2068780.html). Le persone LGBTI+ vivono in una condizione di paura costante e non hanno la possibilità di promuovere i loro interessi in ambito politico.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di
Pag. 10 di 11 protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 48523/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di (C.F. – CUI ) Parte_1 C.F._1 C.F._3 nato in [...] il [...], alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 18/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 11 di 11
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
20.06.1993 rappresentato e difeso dall'Avv. Aurora Sordini, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Durazzo, n.12 come da procura in atti RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Risulta che il ricorrente, in data 18.11.2024, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Disporre la sospensione dell'esecuzione del Decreto emesso dal Questore di Roma del 12 settembre 2024 notificato in data 28 ottobre 2024, ricorrendo gravi e fondati motivi e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno valido sino all'esito del presente giudizio In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto emesso dal Questore di Roma del 12 settembre 2024 notificato in data 28 ottobre 2024 per violazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98 così come vigente al momento della domanda di protezione speciale, non avendo la Commissione Territoriale prima e la Questura di Roma poi tenuto conto, della situazione personale e lavorativa dell'interessato anche operando un bilanciamento rafforzato, nonché della situazione politica e sociale del Paese di provenienza e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine. - Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione di legge, avendo la Questura omesso di notificare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis, Legge n. 241/1990, comunicazione necessaria nei procedimenti ad istanza di parte, in quanto finalizzata a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, consentendo una corretta instaurazione del contraddittorio, così come ribadito da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. - In riforma del Decreto emesso dal Questore di Roma del 12 settembre 2024 notificato in data 28 ottobre 2024, accertare il diritto del Sig. alla protezione speciale ex. art. 19 Pt_1 commi 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. n. 137/2020 e per l'effetto ordinare alla Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno recante la dicitura protezione speciale, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile per motivi di lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA.”.
L'Amministrazione, rappresentata dal e dalla Questura di Controparte_1
Roma, si è costituita in giudizio il 16 giugno 2025 presentando una memoria difensiva. Con questo atto, l'Amministrazione ha formalmente richiesto il rigetto del ricorso presentato dal GN , sostenendo che sia infondato. Nella Parte_1 loro memoria difensiva, il e la Questura di Roma hanno Controparte_1 allegato una nota per evidenziare le ragioni a supporto della loro posizione, affermando che il ricorso dovrebbe essere respinto e che le spese legali dovrebbero essere a favore dell'Amministrazione.
In fatto
Risulta che la Commissione Territoriale di Vicenza ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, con decisione del 07/03/2017, non ritenendo sussistenti i presupposti dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria, né riconoscendo la sussistenza di esigenze di altre forme di protezione internazionale. Ed ancora, risulta che, avverso il predetto decreto di rigetto della Commissione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia che con ordinanza del 11/10/2018 (RG 8300/2017) ne ha disposto il rigetto. Successivamente, risulta che il ricorrente ha provveduto ad impugnare tale decisione di fronte alla Corte d'Appello di Venezia la quale, con sentenza n° 5381/2019 pubblicata il 29/11/2019, ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso proposto dal ricorrente, concedendo la protezione umanitaria ex art. 19 comma 1 del d. lgs. 286/1998, RG 4012/2018.
Successivamente, risulta che il ricorrente, in data 16.06.2022 ha formalizzato una nuova istanza per il Riconoscimento della Protezione Internazionale/istanza di rinnova del permesso di soggiorno presso la Questura di Roma.
Con provvedimento del 12.09.2024, la Questura di Roma, sulla scorta del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di Vicenza - in data 16.01.2024, ha disposto il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente;
il provvedimento di rigetto risulta essere stato notificato in favore del ricorrente in data 28.10.2024.
Conseguentemente, il ricorrente in data 18.11.2024, per il tramite del suo difensore ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma deducendo sia l'infondatezza che
Pag. 2 di 11 l'erroneità del provvedimento di rigetto emesso dall'Amministrazione resistente;
in particolare, la difesa del ricorrente ha posto in evidenza come, diversamente da quanto ritenuto e statuito dalla Questura competente, il ricorrente già titolare di permesso di soggiorno per casi speciali aveva presentato richiesta per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria e non istanza per il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, la difesa del ricorrente ha evidenziato la contraddittorietà del provvedimento impugnato stante l'evidente integrazione del ricorrente sul territorio nazionale.
Unitamente al ricorso sono stati depositati i seguenti documenti;
copia procura alle liti;
copia provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Roma in data 12.09.2024 con relata di notifica del 28.10.2024; copia precedente permesso di soggiorno per casi speciale;
copia convocazione della Questura per fotosegnalamento per il 16.06.2022; copia convocazione della Questura per attivazione e consegna permesso di soggiorno per il 10.02.2023; copia convocazione della Questura per attivazione e consegna permesso di soggiorno per il 16.06.2023; copia convocazione per audizione in Commissione Territoriale per il giorno 22.12.2023 con verbale di notifica del 30.11.2023; copia verbale delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale di Vicenza in data 22.12.2023; copia pec inviate dal difensore del ricorrente, in data 15.10.2024, 16.10.2024 ed in data 25.10.2024, all'Ufficio Immigrazione di Roma;
copia lettera di assunzione con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della Spirit s.r.l., con mansione di manovale di forno, con decorrenza dal 23.06.2023 sino al 22.09.2023, firmata da entrambe le parti;
copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.12.2023; copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.03.2024; copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.06.2024; copia buste paga relative alle mensilità di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre
2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024; copia certificazione Unica
2024; copia comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav da cui si evince l'assunzione del ricorrente, alle dipendenze della Fast Service soc. cooperativa, con mansione di operaio di manovra, con decorrenza dal 21.10.2024 al 20.01.2025; copia certificato di residenza Comune di Roma;
delibera COA di ammissione al gratuito patrocinio.
Nelle note successive al ricorso, presentate il 17 giugno 2025, il ricorrente Parte_1
ha aggiornato la sua situazione di integrazione in Italia, dove risiede da oltre
[...] nove anni. Ha evidenziato la prosecuzione della sua attività lavorativa con nuovi contratti a tempo determinato, tra cui un impiego presso la New World Service da dicembre 2024, con una proroga interrotta ad aprile 2025, e una successiva assunzione con la Di CO DO Srl da maggio 2025, con un reddito lordo mensile di €1.752,28. A riprova della sua stabilità economica e del suo percorso di integrazione, ha prodotto comunicazioni obbligatorie (UniLav) relative a questi
Pag. 3 di 11 rapporti, buste paga da ottobre 2024 a febbraio 2025 e una visura del Centro per l'Impiego che documenta la sua storia lavorativa dal 2021 al maggio 2025. L'Amministrazione, nella memoria difensiva presentata il 16 giugno 2025, ha formalmente richiesto il rigetto del ricorso del GN , sostenendo Parte_1 che sia infondato e chiedendo che le spese legali siano a suo favore. Le ragioni addotte per il rigetto del ricorso, come si evince dalla decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona - Sezione Vicenza (datata 16 gennaio 2024), su cui la Questura di Roma ha basato il suo diniego, sono molteplici. La Commissione ha ritenuto non credibili gli elementi forniti dal GN circa le motivazioni che lo hanno spinto a Pt_1 lasciare la Nigeria, in particolare riguardo alla sua omosessualità, affermando che non sono stati adeguatamente circostanziati e contraddicendo quanto dichiarato in precedenza. È stato inoltre escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, poiché non sono stati riscontrati elementi di attendibilità
o fondatezza che supportassero un'ipotesi di danno grave, e la situazione dell'Edo State non è stata considerata caratterizzata da un'insicurezza generalizzata. Nonostante avesse considerato l'esistenza di fondati motivi per ritenere che il rimpatrio potesse violare il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, la Commissione ha poi negato tali presupposti, adducendo che il GN
non avrebbe acquisito una stabilità lavorativa né avrebbe risorse Pt_1 sufficienti per il proprio mantenimento, nonostante la sua lunga permanenza sul territorio italiano. Di conseguenza, la Commissione ha attestato l'obbligo di rimpatrio per il GN . Pt_1
In diritto deve essere riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata in data 16.06.2022, vale a dire prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati
Pag. 4 di 11 stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e LL c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Ebbene, il ricorrente ha prodotto in giudizio diversi documenti a dimostrazione del suo percorso e delle sue attuali condizioni di vita in Italia, e in particolare: copia lettera di assunzione con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della Spirit s.r.l., con mansione di manovale di forno, con decorrenza dal 23.06.2023 sino al 22.09.2023, firmata da entrambe le parti;
copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.12.2023; copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.03.2024; copia proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.06.2024; copia buste paga relative alle mensilità di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre
2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024; copia certificazione Unica
2024; copia comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav da cui si evince l'assunzione del ricorrente, alle dipendenze della Fast Service soc. cooperativa, con mansione di operaio di manovra, con decorrenza dal 21.10.2024 al 20.01.2025; copia certificato di residenza Comune di Roma. Risulta agli atti come il ricorrente sia giunto in Italia nel 2016 (cfr. verbale di audizione in atti), riuscendo nondimeno ad avviare un rapido e positivo percorso di inserimento sul territorio nazionale.
Pag. 5 di 11 Infatti, il ricorrente si è impegnato nel tentativo di ricostruire la sua vita nel nuovo Paese, dedicandosi, in particolare, alla ricerca di un'occupazione in grado di garantirgli autonomia di vita. Ed invero risulta che il ricorrente
- dal 23.06.2023 al 22.06.2024 ha lavorato, alle dipendenze della Spirit s.r.l., con mansione di manovale di forno come dimostrato dalle lettera di assunzione con contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 23.06.2023 sino al 22.09.2023, firmata da entrambe le parti, dalla proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.12.2023, dalla proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.03.2024, dalla proroga del predetto contratto, firmato da entrambe le parti, sino al 22.06.2024 nonché dalle buste paga relative alle mensilità di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024;
- dal 21.10.2024 al 20.01.2025 ha lavorato, con mansione di operaio di manovra, alle dipendenze della Fast Service soc. cooperativa come dimostrato dalla relativa comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav.
Peraltro, preme evidenziare come il ricorrente, in sede di audizione del 22.12.2023 dinanzi alla Commissione Territoriale di Verona, abbia provveduto al deposito di documentazione lavorativa relativa ad un lasso di tempo precedente rispetto a quanto testé indicato e documentato;
in particolare, lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver lavorato
- nel 2019, con contratti di lavoro occasionale, all'interno di una lavanderia riuscendo a guadagnare circa 1.400,00 euro al mese;
- a partire dal mese di dicembre del 2021 sino al mese di settembre del 2022 in una fabbrica di riciclaggio come operaio.
Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente appare aver ormai conquistato in Italia una propria stabilità di vita, grazie alla raggiunta sicurezza lavorativa, economica ed alloggiativa (cfr. certificato di residenza Comune di Roma in atti). D'altra parte, è innegabile che l'Italia costituisca da moltissimi anni il centro esclusivo della totalità delle occupazioni, degli interessi, essendovisi egli definitivamente stabilito da lunghissimo tempo e avendovi costruito la sua intera esistenza, con la prospettiva di migliorare ulteriormente la propria situazione. Deve in definitiva ritenersi che un allontanamento comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata del ricorrente, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Per_10
Nigeria – Paese che egli ha abbandonato da ormai più di nove anni e dove non conserva alcun mezzo di sussistenza – lederebbe profondamente la vita privata del
Pag. 6 di 11 ricorrente, sradicandolo dal luogo che è da lungo tempo diventato l'unica sede della sua esistenza. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, consentendogli di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di emancipazione e radicamento qui intrapreso, già dotato di ottime prospettive
Tenuto conto della situazione personale del ricorrente e dei lunghi periodi in cui lo stesso ha svolto un'attività lavorativa, preme evidenziare come l'attuale stato di disoccupazione o di lavoro in nero non escluda la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. Pertanto, non si può sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo con un contratto regolare derivi l'insussistenza del rischio di violazione della vita privata del ricorrente, né l'irregolarità del lavoro appare direttamente imputabile al medesimo, posto che verosimilmente la stessa è derivata dai molteplici ritardi e dalle difficoltà riscontrate nell'ottenimento del permesso di soggiorno. In conclusione, si ritiene che l'inserimento lavorativo, pur rappresentando un chiaro indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce dunque elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento da lungo tempo della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene il ricorrente sia momentaneamente disoccupato o non sia comunque in grado di provare lo svolgimento di lavoro con un regolare contratto.
Va aggiunto che il richiedente è anche vulnerabile, essendosi dichiarato omossessuale. Nel valutare la credibilità delle dichiarazioni rese dal GN Parte_1
in merito alla sua omosessualità, è fondamentale analizzare con attenzione il
[...] quadro complessivo che emerge dal verbale dell'audizione del 22 dicembre 2023. Da un lato, la narrazione del GN presenta elementi che ne rafforzano la Pt_1 veridicità. La sua dichiarazione esplicita e continuativa di essere omosessuale, già presente nel 2017 e ribadita nell'audizione del 2023, suggerisce una coerenza di fondo nella sua identità personale. Il timore espresso di subire persecuzioni, inclusa la morte, in caso di ritorno in Nigeria a causa di una relazione omosessuale avuta nel suo Paese d'origine, si allinea drammaticamente con il quadro normativo e sociale nigeriano, dove l'omosessualità è reato e l'omofobia è diffusa, inasprita dalla legge del 2014 che vieta le unioni tra persone dello stesso sesso. Questo non è un mero timore astratto, ma una preoccupazione radicata in una realtà oggettiva. Le sue affermazioni riguardo al ripudio da parte della famiglia, che lo considera "un'onta" a causa del suo orientamento sessuale, dipingono un quadro di isolamento sociale che renderebbe un rientro in Nigeria particolarmente gravoso e foriero di gravi pregiudizi alla sua dignità personale. Inoltre, la sua prolungata permanenza in Italia, per oltre nove anni, gli ha permesso di sviluppare la propria identità personale in un contesto di maggiore libertà, lontana dalle costrizioni del Paese di origine. Questo elemento è cruciale: l'evoluzione della consapevolezza e
Pag. 7 di 11 l'espressione della propria sessualità non sono processi statici o uniformi, e il contesto di accoglienza gioca un ruolo determinante nel permettere a un individuo di rivelare aspetti di sé precedentemente repressi o nascosti. La menzione della relazione con tale , sebbene non dettagliatissima, indica un tentativo di Per_11 stabilire legami affettivi in Italia. D'altra parte, è innegabile che alcune sfumature possano sollevare interrogativi. La mancanza di una dettagliata "presa di coscienza" dell'orientamento sessuale o di approfondimenti sulle relazioni italiane successive a quella con potrebbe Per_11 essere interpretata come una debolezza narrativa. Allo stesso modo, la dichiarazione di non frequentare più i circoli Arcigay, attribuita a ragioni di tempo e minor agio, potrebbe apparire, a una lettura superficiale, come un indicatore di minore integrazione nella comunità LGBTQ+ locale. Il punto più critico riguarda la discrepanza tra le dichiarazioni del 2017, incentrate sulla persecuzione religiosa, e quelle più recenti, che pongono l'accento sull'omosessualità, con una "memoria" che tornerebbe sui conflitti religiosi come motivo principale della fuga. Tuttavia, queste apparenti criticità possono essere superate da una comprensione più profonda della dinamica dei colloqui di protezione internazionale e della psicologia dei richiedenti asilo. La "presa di coscienza" dell'orientamento sessuale non è un evento che si può sempre datare con precisione o descrivere con dovizia di particolari clinici;
è un processo intimo e spesso graduale. La non frequenza di circoli specifici può derivare da scelte personali, impegni lavorativi (che, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso, sono stati significativi per il GN ) o semplicemente dalla natura delle relazioni che una persona sceglie Pt_1 di coltivare. L'identità sessuale non è definita esclusivamente dalla partecipazione a gruppi o dalla quantità di relazioni. Quanto alla presunta contraddizione sulle motivazioni della fuga, è plausibile che un individuo, soprattutto se proveniente da un contesto di stigmatizzazione e pericolo come la Nigeria, possa inizialmente esitare a rivelare un aspetto così intimo e socialmente delicato come l'omosessualità. Le ragioni della fuga sono spesso complesse e stratificate, e nel corso del tempo, man mano che si consolida un senso di sicurezza e di fiducia nel nuovo ambiente, un richiedente può sentirsi più libero di articolare le motivazioni più profonde e personali che lo hanno spinto a lasciare il proprio Paese. La persecuzione religiosa potrebbe essere stata una motivazione reale e percepita come più "accettabile" o meno stigmatizzante da esporre inizialmente, mentre l'omosessualità, con le sue implicazioni di profonda vulnerabilità e il rischio di ulteriore discriminazione, potrebbe essere stata rivelata solo in un secondo momento, una volta stabilita una maggiore fiducia. La sua lunga permanenza in Italia e l'integrazione raggiunta, come testimoniato dal radicamento sociale e lavorativo, rendono il suo orientamento sessuale un aspetto ineliminabile della sua identità personale maturata in Italia, la cui repressione o ignoranza comporterebbe una grave violazione dei suoi diritti fondamentali. In conclusione, le dichiarazioni del GN , sebbene non sempre ricche di Pt_1 dettagli, appaiono complessivamente credibili in relazione al suo orientamento sessuale. La coerenza della sua autoidentificazione nel tempo, la fondatezza dei
Pag. 8 di 11 suoi timori alla luce della situazione nigeriana e l'evidente impatto sulla sua vita familiare e sociale, uniti al percorso di sviluppo personale in Italia, pesano in modo significativo. Le lievi imprecisioni o la mancanza di dettagli circostanziati su aspetti estremamente personali o su scelte di vita quotidiana non possono da sole inficiare la credibilità di un'identità profondamente radicata e delle paure genuine che essa comporta.
Le dichiarazioni del richiedente hanno riscontro anche nelle COI. In Nigeria, le persone omosessuali sono soggette a un severo trattamento discriminatorio e a violazioni dei diritti umani sia a livello statale che sociale, come documentato da numerose fonti internazionali. A livello legislativo, il paese non offre alcuna protezione specifica per gli individui LGBTIQ+. La Costituzione della Repubblica Federale della Nigeria del 1999, pur prevedendo l'uguaglianza, non include l'orientamento sessuale o l'identità di genere tra i motivi per cui la discriminazione è vietata.
La legislazione nigeriana criminalizza attivamente l'omosessualità attraverso diverse normative. Il Codice Penale sanziona gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso con pene che arrivano fino a 14 anni di reclusione. Specificamente, la Sezione 214 considera la "conoscenza carnale di una persona contro l'ordine della natura" un reato punibile con quattordici anni di carcere, mentre il tentativo di commettere tale reato è punibile con sette anni. Inoltre, la Sezione 217 prevede una pena di tre anni per qualsiasi uomo che commetta atti di "grave indecenza" con un altro uomo. La situazione è stata aggravata dall'introduzione, nel 2014, della Legge sul Divieto di Matrimonio tra Persone dello Stesso Sesso (SSMPA). Questa legge non solo rende illegale il matrimonio o l'unione civile tra coppie dello stesso sesso, punendolo con fino a 14 anni di detenzione, ma vieta anche la registrazione di "club, società e organizzazioni gay". La legge criminalizza anche le manifestazioni pubbliche di "affetto amoroso" tra persone dello stesso sesso e, di fatto, rende illegale ogni forma di attività a sostegno dei diritti delle persone LGBTQI+. Diverse fonti riportano che la SSMPA è diventata uno strumento utilizzato dalla polizia e dai cittadini per legittimare violazioni dei diritti umani come tortura, violenza sessuale, detenzione arbitraria ed estorsione. A causa di questa legge, molte persone LGBTI+ non denunciano le violenze subite, comprese le sparizioni forzate, per timore di essere arrestate. Per_1 Nei 12 stati del nord dove vige la Sharia ( , , Per_12 Per_14 Per_15 Per_16 Per_1 Per_2 Per_2
, , e ), i codici penali criminalizzano Per_18 Per_19 Per_21 Per_23 anch'essi gli atti omosessuali. Per gli uomini, la pena massima per il reato di liwat (sodomia) è la morte per lapidazione. Anche il "lesbismo" (sihaq) è punibile con la Per_1 morte per lapidazione negli stati di e , mentre negli altri 10 stati la pena Per_18 consiste nella fustigazione e nella reclusione. Sebbene non siano state imposte condanne a morte nel corso del 2021, a luglio cinque uomini sono stati arrestati Per_1 nello stato di dalla polizia religiosa locale (hisbah) per presunta omosessualità.
Pag. 9 di 11 Le forze dell'ordine sono spesso responsabili di abusi diretti. La polizia sottopone le persone LGBTI a molestie, percosse, aggressioni, violenza sessuale, tortura, ricatti ed estorsioni. Spesso, le vittime che denunciano reati subiti vengono a loro volta arrestate o minacciate. Gli arresti arbitrari e l'estorsione da parte della polizia sono comuni sotto la SSMPA, e la polizia ha detenuto individui senza accuse formali, chiedendo denaro per il loro rilascio. Un caso emblematico è l'arresto nel 2018 di 57 persone a una festa in un hotel di Lagos;
47 di loro sono stati processati ma le accuse sono state infine archiviate per mancanza di prove e diligenza da parte dell'accusa (https://www.ecoi.net/en/document/2048597.html). Il governo nigeriano ha mostrato una chiara indisponibilità al cambiamento, respingendo tutte le raccomandazioni del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite per l'abrogazione di tali leggi. A livello sociale, la Nigeria è una società conservatrice, patriarcale e molto religiosa, dove alcune figure religiose perpetuano la stigmatizzazione. Questa ostilità si traduce in un trattamento discriminatorio diffuso. Le persone LGBTI+ subiscono violenza fisica e psicologica, estorsione e minacce, anche da parte di familiari e membri della loro comunità. Sono stati riportati tre presunti omicidi di persone picchiate a morte a causa del loro orientamento sessuale, casi che generalmente non vengono denunciati. Esistono anche gruppi di vigilanti anti-gay e attacchi da parte della folla. Le sparizioni forzate di persone LGBTI+ da parte di attori non statali sono un problema serio e diffuso, spesso non denunciato e non adeguatamente investigato dalle autorità. I rapitori sfruttano la vulnerabilità delle persone LGBTI+ , e The Advocates for Human Rights ha segnalato che queste persone sono particolarmente esposte a tale minaccia (https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/NGA/INT_CED_N
. CodiceFiscale_2
La discriminazione è sistemica e pervade ogni aspetto della vita quotidiana, inclusi l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'occupazione. A causa della vergogna e dello stigma, molte persone LGBTI+ nascondono il proprio orientamento sessuale 35, possono essere respinte dalle famiglie e subire pressioni per contrarre matrimoni eterosessuali36. La comunità è emarginata e l'autocensura è comune, specialmente online, dove molti preferiscono interagire in modo anonimo per sicurezza (https://www.ecoi.net/en/document/2060886.html). Un sondaggio del 2019 ha mostrato che il 74% degli intervistati era a favore di pene detentive per coloro che praticano attività omosessuali (https://www.ecoi.net/en/document/2068780.html). Le persone LGBTI+ vivono in una condizione di paura costante e non hanno la possibilità di promuovere i loro interessi in ambito politico.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di
Pag. 10 di 11 protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 48523/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di (C.F. – CUI ) Parte_1 C.F._1 C.F._3 nato in [...] il [...], alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 18/06/2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 11 di 11