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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 04.12.2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 30612 /2023
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. LIVI MARIA Parte_1
SERENA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, n Viale Parioli
n. 47/a, come da procura in atti
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto –
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 02/10/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo “accertato il diritto della CP_1 ricorrente al congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D lgs 151/2001 di cui alla domanda del 14.02.2022 e l'illegittimità del rigetto della domanda di congedo straordinario da parte dell' -accertato il nesso di causalità tra il rigetto della CP_1 domanda di congedo straordinario e l'adesione volontaria della ricorrente alla procedura di licenziamento della ricorrente. -accertato il danno derivante dalla perdita di lavoro della ricorrente, quale lesione del diritto di lavoro costituzionalmente garantito, quale perdita di chances di trovare un nuovo impiego, sotto il profilo del danno patrimoniale e non patrimoniale. -condanni l' al risarcimento del danno CP_1 conseguente l'illegittimo diniego del congedo straordinario, danno per la perdita del lavoro e per la perdita di chances di trovare un nuovo impiego, rilevante sotto il profilo patrimoniale ed anche sotto il profilo morale; danno patrimoniale relativo alla mancata percezione del reddito di lavoro e della mancata continuità della contribuzione previdenziale, per la prevedibile incapacità della ricorrente di rinvenire un nuovo impiego con le medesima retribuzione e qualificazione;
danno quantificabile sulla base della retribuzione annua della ricorrente (doc.10); danno morale per la lesione di un diritto di rilevanza costituzionale, il diritto al lavoro, per la sofferenza ed il disagio conseguenti allo stato di disoccupazione. Condanna dell' al CP_1 risarcimento del danno che si quantifica, nella misura di due retribuzione annue della ricorrente e quindi in € 60.000,00, o nella somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, senza limitazioni del Giudicante, in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo che si riterrà di giustizia”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva che:
• era stata assunta in data 1.12.2004 dalla Società Eden Viaggi S.r.l., successivamente e, dal Marzo 2021, per Controparte_2 Controparte_3 fusione per incorporazione, con qualifica di impiegata posizione di CP_4
– e inquadramento al livello B2 ai sensi del CCNL Turismo, con
[...] contratto a tempo indeterminato;
• in data 14.02.2022 aveva presentato all' domanda di congedo straordinario CP_1 ex art. 42, comma 5 - d. lgs. 151-2001, per il periodo dal 21.02.2022 al
17.02.2023, al fine di prestare assistenza alla madre, Sig.ra Parte_2
portatrice di disabilità in situazione di gravità;
[...]
• alla data del 14/02/2022, era impiegata presso la sede di ES della Alpitour S.p.a, e rendeva la prestazione lavorativa in modalità di lavoro smart, presso l'abitazione familiare in Roma, in cui conviveva con gli anziani genitori;
• successivamente, con comunicazione del 16.02.2022 l' rigettava la CP_1 domanda di congedo della ricorrente con la motivazione che “il coniuge del disabile convivente con lo stesso non risulta essere affetto da patologie invalidanti”;
• in data 28.02.2022 la ricorrente chiedeva il riesame della decisione, allegando ulteriore documentazione e specificando che “in caso di mancata concessione del congedo, avrebbe dovuto risolvere il rapporto di lavoro per accudire la madre;
• detta richiesta di riesame rimaneva priva di alcun riscontro;
• in data 1 marzo 2022 aveva sottoscritto un accordo con le Controparte_3
Organizzazioni sindacali ex art. 4, comma 5 della l. 223-91, per il licenziamento collettivo di 26 lavoratori in esubero, avendo avviato una procedura di mobilità in data 17/02/2021;
• a seguito della sottoscrizione dell'accordo sindacale, la in data Controparte_3
03 marzo 2022 inviata una mail con la quale informava i lavoratori delle possibili alternative, chiarendo che era in programma un corso di formazione finalizzato al ricollocamento nel reparto Operativo Mainstream & Seamless 5 della sede di
ES (svolgimento in presenza di durata di 3 settimane a partire dal 14 marzo
2022) al termine del quale era prevista un'attività lavorativa in presenza per almeno 3 mesi;
parallelamente alla definizione del corso di formazione, era stata aperta una mobilità di comune accordo con le rappresentanze sindacali ed i lavoratori aderenti avrebbero ricevuto una somma lorda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) erogata a titolo di incentivo all'esodo più l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL per la categoria ed anzianità del lavoratore, che saranno liquidate unitamente alla corresponsione delle competenze di fine rapporto entro il mese di aprile 2022;
• era stata quindi costretta dalle circostanze - in ragione del mancato accoglimento della richiesta del congedo straordinario da parte dell' non potendo la CP_1 ricorrente proseguire nel rapporto di lavoro, né potendo rinunciare alla retribuzione, come sarebbe avvenuto se avesse usufruito di altri istituti – a comunicare, con mail del 10/03/2024, l'adesione all'accordo sindacale sottoscritto in data 01 marzo 2022 per il licenziamento collettivo di 26 lavoratori, con cessazione dell'attività al 20 marzo;
• in data 18 marzo 2022 riceveva la formale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 20 marzo 2022.
L' convenuto si costituiva in giudizio in data 12/02/2024 eccependo CP_1 preliminarmente l'incompetenza funzionale del Giudice adìto e nel merito l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, specificando che alcun illecito era stato posto in essere dall' dovendosi ritenere legittimo il provvedimento di rigetto CP_1 della domanda di congedo presentato in data 14/02/2022, posto che la ricorrente non aveva allegato documentazione attestante la condizione sanitaria relativa al padre, soggetto convivente con la Sig. deduceva inoltre, che non vi era nesso Parte_2 causale tra il diniego di congedo e la scelta della ricorrente di aderire all'accordo sindacale di licenziamento.
All'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che sussiste la competenza del giudice adito tenuto conto che domanda da parte ricorrente è finalizzata, tra l'altro, all'accertamento del diritto al congedo straordinario ex art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/2001 la cui competenza
è demandata al Tribunale ordinario, in finzione di Giudice del Lavoro
Nel merito, la domanda della ricorrente appare infondata alla stregua delle considerazioni che seguono. Come esposto nell'atto introduttivo, in data 14/02/2024 la ricorrente presentava all' domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 - d. lgs. 151-2001, per CP_1 il periodo dal 21.02.2022 al 17.02.2023, al fine di prestare assistenza alla madre, Sig.ra portatrice di disabilità in situazione di gravità. Parte_2
La suddetta domanda di congedo conteneva le dichiarazioni della richiedente in relazione ai requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio, ma non erano allegati i relativi documenti (Doc. 1 ricorso introduttivo).
Successivamente alla presentazione dell'istanza, in data 16/02/2024, l' rigettava CP_1 la domanda di congedo della ricorrente con la motivazione che “il coniuge del disabile convivente con lo stesso non risulta essere affetto da patologie invalidanti”.
La suddetta documentazione medica è stata trasmessa solo in data 28/02/2024 unitamente alla richiesta di riesame avverso il provvedimento di rigetto della domanda di congedo straordinario. Non può trovare fondamento, a tal riguardo, quanto asserito da parte ricorrente con le note di trattazione scritta laddove afferma che “L'età del coniuge – 85 anni alla data della domanda di congedo, rappresentava di per sé un impedimento ad attendere a tale gravoso compito”. Le disposizioni normative in tal senso, secondo il disposto dell'art. 42 c. 5 del D. Lgs 151/2001, sono rigide e tassative e richiedono il requisito della condizione di disabilità in situazione di gravità, nonché la convivenza e la sussistenza di tali condizioni non risulta in alcun modo derogata dal requisito dell'età anagrafica.
In relazione al requisito della convivenza con la madre da parte della ricorrente, rileva il giudicante che tale eccezione è stata tempestivamente sollevata dall' in CP_1 memoria di costituzione, e che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere prpbatorio posto a proprio carico sul punto limitandosi a asserire, nelle note di trattazione scritta del 21/02/2024, che “Del pari inconsistente è il rilievo dell' sulla mancata prova CP_1 della convivenza della ricorrente, risultando il requisito della convivenza dichiarato nella domanda inoltrata dalla Sig.ra all per richiedere il beneficio del Parte_1 CP_1 congedo straordinario, requisito verificato dall e difatti non contestato nè posto CP_1
a motivazione del rigetto della domanda”.
Per quanto sopra, il provvedimento di rigetto della domanda da parte dell' appare CP_1 corretto e privo di rilievi di illegittimità tenuto conto che la richiedente non aveva allegato documentazione medica attestante la condizione di disabilità del coniuge disabile convivente, né aveva in alcun modo provato la convivenza con la madre.
Il successivo 10 marzo 2024, la ricorrente comunicava all'azienda l'adesione all'accordo sindacale sottoscritto in data 01 marzo 2022 per il licenziamento collettivo di 26 lavoratori, con cessazione dell'attività al 20 marzo non avendo ancora ricevuto riscontro dall' al riesame presentato. CP_1 Rileva il giudicante che non può nascere in capo all'amministrazione una responsabilità derivante da illecito extracontrattuale per non aver tenuto conto delle esigenze personali della ricorrente riscontro di una istanza.
E' opportuno, al riguardo, richiamare i principi che muovono l'attività amministrativa che, come recita l'art. 1 della L. 241/1990 “persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”. Ed invero, il principio di imparzialità impone alle amministrazioni di svolgere un'attività scevra da condizionamenti e favoritismi.
Sul punto, peraltro, non risulta fornita dalla ricorrente alcuna prova della asserita condotta illecita dell'amministrazione o di condotte poste in essere in violazione di disposizioni di legge e/o il colposo o doloso superamento dei termini prescritti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo.
Tenuto conto della legittimità del rigetto della domanda di congedo del 14/02/2024, come sopra chiarito, non si rileva alcun profilo di illegittimità neanche in relazione all'omesso riscontro da parte dell' alla domanda di riesame tenuto conto che la CP_1 ricorrente ha manifestato la volontà di aderire all'accordo sindacale del 01/03/2024 il successivo 10/03/2024, ossia appena 10 giorni dopo la presentazione del riesame e pertanto l' non aveva alcun obbligo di riscontrare e definire il procedimento entro CP_1 tale termine.
Né si rileva alcun nesso causale, in assenza peraltro – giova evidenziarlo – di qualsivoglia allegazione attorea sul punto, tra il lamentato rigetto della domanda di congedo straordinario, ovvero tra il ritardo nel riscontro al riesame e la scelta della ricorrente di aderire all'accordo sindacale del 01/03/2024.
L'adesione all'accordo sindacale con i relativi benefici anche economici, infatti, è stata una scelta della ricorrente la quale ha optato per tale soluzione, senza aver provato alcunchè in termini di nesso causale con la condotta dell' convenuto. CP_1
A ciò si aggiunga che nella mail del 03/03/2024 l'azienda comunica ai propri dipendenti l'inizio di un corso di formazione della durata di 3 settimane al termine del quale l'attività lavorativa era prevista in presenza per almeno tre mesi, ma non anche la revoca dello smartworking per la ricorrente;
né peraltro risulta alcuna istanza avanzata in tal senso dalla ricorrente.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va rigettato con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 1864,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 30/01/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 04.12.2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 30612 /2023
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. LIVI MARIA Parte_1
SERENA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, n Viale Parioli
n. 47/a, come da procura in atti
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore.
- convenuto –
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 02/10/2023 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo “accertato il diritto della CP_1 ricorrente al congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D lgs 151/2001 di cui alla domanda del 14.02.2022 e l'illegittimità del rigetto della domanda di congedo straordinario da parte dell' -accertato il nesso di causalità tra il rigetto della CP_1 domanda di congedo straordinario e l'adesione volontaria della ricorrente alla procedura di licenziamento della ricorrente. -accertato il danno derivante dalla perdita di lavoro della ricorrente, quale lesione del diritto di lavoro costituzionalmente garantito, quale perdita di chances di trovare un nuovo impiego, sotto il profilo del danno patrimoniale e non patrimoniale. -condanni l' al risarcimento del danno CP_1 conseguente l'illegittimo diniego del congedo straordinario, danno per la perdita del lavoro e per la perdita di chances di trovare un nuovo impiego, rilevante sotto il profilo patrimoniale ed anche sotto il profilo morale; danno patrimoniale relativo alla mancata percezione del reddito di lavoro e della mancata continuità della contribuzione previdenziale, per la prevedibile incapacità della ricorrente di rinvenire un nuovo impiego con le medesima retribuzione e qualificazione;
danno quantificabile sulla base della retribuzione annua della ricorrente (doc.10); danno morale per la lesione di un diritto di rilevanza costituzionale, il diritto al lavoro, per la sofferenza ed il disagio conseguenti allo stato di disoccupazione. Condanna dell' al CP_1 risarcimento del danno che si quantifica, nella misura di due retribuzione annue della ricorrente e quindi in € 60.000,00, o nella somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, senza limitazioni del Giudicante, in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell'importo che si riterrà di giustizia”.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduceva che:
• era stata assunta in data 1.12.2004 dalla Società Eden Viaggi S.r.l., successivamente e, dal Marzo 2021, per Controparte_2 Controparte_3 fusione per incorporazione, con qualifica di impiegata posizione di CP_4
– e inquadramento al livello B2 ai sensi del CCNL Turismo, con
[...] contratto a tempo indeterminato;
• in data 14.02.2022 aveva presentato all' domanda di congedo straordinario CP_1 ex art. 42, comma 5 - d. lgs. 151-2001, per il periodo dal 21.02.2022 al
17.02.2023, al fine di prestare assistenza alla madre, Sig.ra Parte_2
portatrice di disabilità in situazione di gravità;
[...]
• alla data del 14/02/2022, era impiegata presso la sede di ES della Alpitour S.p.a, e rendeva la prestazione lavorativa in modalità di lavoro smart, presso l'abitazione familiare in Roma, in cui conviveva con gli anziani genitori;
• successivamente, con comunicazione del 16.02.2022 l' rigettava la CP_1 domanda di congedo della ricorrente con la motivazione che “il coniuge del disabile convivente con lo stesso non risulta essere affetto da patologie invalidanti”;
• in data 28.02.2022 la ricorrente chiedeva il riesame della decisione, allegando ulteriore documentazione e specificando che “in caso di mancata concessione del congedo, avrebbe dovuto risolvere il rapporto di lavoro per accudire la madre;
• detta richiesta di riesame rimaneva priva di alcun riscontro;
• in data 1 marzo 2022 aveva sottoscritto un accordo con le Controparte_3
Organizzazioni sindacali ex art. 4, comma 5 della l. 223-91, per il licenziamento collettivo di 26 lavoratori in esubero, avendo avviato una procedura di mobilità in data 17/02/2021;
• a seguito della sottoscrizione dell'accordo sindacale, la in data Controparte_3
03 marzo 2022 inviata una mail con la quale informava i lavoratori delle possibili alternative, chiarendo che era in programma un corso di formazione finalizzato al ricollocamento nel reparto Operativo Mainstream & Seamless 5 della sede di
ES (svolgimento in presenza di durata di 3 settimane a partire dal 14 marzo
2022) al termine del quale era prevista un'attività lavorativa in presenza per almeno 3 mesi;
parallelamente alla definizione del corso di formazione, era stata aperta una mobilità di comune accordo con le rappresentanze sindacali ed i lavoratori aderenti avrebbero ricevuto una somma lorda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) erogata a titolo di incentivo all'esodo più l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL per la categoria ed anzianità del lavoratore, che saranno liquidate unitamente alla corresponsione delle competenze di fine rapporto entro il mese di aprile 2022;
• era stata quindi costretta dalle circostanze - in ragione del mancato accoglimento della richiesta del congedo straordinario da parte dell' non potendo la CP_1 ricorrente proseguire nel rapporto di lavoro, né potendo rinunciare alla retribuzione, come sarebbe avvenuto se avesse usufruito di altri istituti – a comunicare, con mail del 10/03/2024, l'adesione all'accordo sindacale sottoscritto in data 01 marzo 2022 per il licenziamento collettivo di 26 lavoratori, con cessazione dell'attività al 20 marzo;
• in data 18 marzo 2022 riceveva la formale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 20 marzo 2022.
L' convenuto si costituiva in giudizio in data 12/02/2024 eccependo CP_1 preliminarmente l'incompetenza funzionale del Giudice adìto e nel merito l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, specificando che alcun illecito era stato posto in essere dall' dovendosi ritenere legittimo il provvedimento di rigetto CP_1 della domanda di congedo presentato in data 14/02/2022, posto che la ricorrente non aveva allegato documentazione attestante la condizione sanitaria relativa al padre, soggetto convivente con la Sig. deduceva inoltre, che non vi era nesso Parte_2 causale tra il diniego di congedo e la scelta della ricorrente di aderire all'accordo sindacale di licenziamento.
All'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che sussiste la competenza del giudice adito tenuto conto che domanda da parte ricorrente è finalizzata, tra l'altro, all'accertamento del diritto al congedo straordinario ex art. 42 c. 5 D. Lgs. 151/2001 la cui competenza
è demandata al Tribunale ordinario, in finzione di Giudice del Lavoro
Nel merito, la domanda della ricorrente appare infondata alla stregua delle considerazioni che seguono. Come esposto nell'atto introduttivo, in data 14/02/2024 la ricorrente presentava all' domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 - d. lgs. 151-2001, per CP_1 il periodo dal 21.02.2022 al 17.02.2023, al fine di prestare assistenza alla madre, Sig.ra portatrice di disabilità in situazione di gravità. Parte_2
La suddetta domanda di congedo conteneva le dichiarazioni della richiedente in relazione ai requisiti richiesti dalla legge per la concessione del beneficio, ma non erano allegati i relativi documenti (Doc. 1 ricorso introduttivo).
Successivamente alla presentazione dell'istanza, in data 16/02/2024, l' rigettava CP_1 la domanda di congedo della ricorrente con la motivazione che “il coniuge del disabile convivente con lo stesso non risulta essere affetto da patologie invalidanti”.
La suddetta documentazione medica è stata trasmessa solo in data 28/02/2024 unitamente alla richiesta di riesame avverso il provvedimento di rigetto della domanda di congedo straordinario. Non può trovare fondamento, a tal riguardo, quanto asserito da parte ricorrente con le note di trattazione scritta laddove afferma che “L'età del coniuge – 85 anni alla data della domanda di congedo, rappresentava di per sé un impedimento ad attendere a tale gravoso compito”. Le disposizioni normative in tal senso, secondo il disposto dell'art. 42 c. 5 del D. Lgs 151/2001, sono rigide e tassative e richiedono il requisito della condizione di disabilità in situazione di gravità, nonché la convivenza e la sussistenza di tali condizioni non risulta in alcun modo derogata dal requisito dell'età anagrafica.
In relazione al requisito della convivenza con la madre da parte della ricorrente, rileva il giudicante che tale eccezione è stata tempestivamente sollevata dall' in CP_1 memoria di costituzione, e che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere prpbatorio posto a proprio carico sul punto limitandosi a asserire, nelle note di trattazione scritta del 21/02/2024, che “Del pari inconsistente è il rilievo dell' sulla mancata prova CP_1 della convivenza della ricorrente, risultando il requisito della convivenza dichiarato nella domanda inoltrata dalla Sig.ra all per richiedere il beneficio del Parte_1 CP_1 congedo straordinario, requisito verificato dall e difatti non contestato nè posto CP_1
a motivazione del rigetto della domanda”.
Per quanto sopra, il provvedimento di rigetto della domanda da parte dell' appare CP_1 corretto e privo di rilievi di illegittimità tenuto conto che la richiedente non aveva allegato documentazione medica attestante la condizione di disabilità del coniuge disabile convivente, né aveva in alcun modo provato la convivenza con la madre.
Il successivo 10 marzo 2024, la ricorrente comunicava all'azienda l'adesione all'accordo sindacale sottoscritto in data 01 marzo 2022 per il licenziamento collettivo di 26 lavoratori, con cessazione dell'attività al 20 marzo non avendo ancora ricevuto riscontro dall' al riesame presentato. CP_1 Rileva il giudicante che non può nascere in capo all'amministrazione una responsabilità derivante da illecito extracontrattuale per non aver tenuto conto delle esigenze personali della ricorrente riscontro di una istanza.
E' opportuno, al riguardo, richiamare i principi che muovono l'attività amministrativa che, come recita l'art. 1 della L. 241/1990 “persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”. Ed invero, il principio di imparzialità impone alle amministrazioni di svolgere un'attività scevra da condizionamenti e favoritismi.
Sul punto, peraltro, non risulta fornita dalla ricorrente alcuna prova della asserita condotta illecita dell'amministrazione o di condotte poste in essere in violazione di disposizioni di legge e/o il colposo o doloso superamento dei termini prescritti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo.
Tenuto conto della legittimità del rigetto della domanda di congedo del 14/02/2024, come sopra chiarito, non si rileva alcun profilo di illegittimità neanche in relazione all'omesso riscontro da parte dell' alla domanda di riesame tenuto conto che la CP_1 ricorrente ha manifestato la volontà di aderire all'accordo sindacale del 01/03/2024 il successivo 10/03/2024, ossia appena 10 giorni dopo la presentazione del riesame e pertanto l' non aveva alcun obbligo di riscontrare e definire il procedimento entro CP_1 tale termine.
Né si rileva alcun nesso causale, in assenza peraltro – giova evidenziarlo – di qualsivoglia allegazione attorea sul punto, tra il lamentato rigetto della domanda di congedo straordinario, ovvero tra il ritardo nel riscontro al riesame e la scelta della ricorrente di aderire all'accordo sindacale del 01/03/2024.
L'adesione all'accordo sindacale con i relativi benefici anche economici, infatti, è stata una scelta della ricorrente la quale ha optato per tale soluzione, senza aver provato alcunchè in termini di nesso causale con la condotta dell' convenuto. CP_1
A ciò si aggiunga che nella mail del 03/03/2024 l'azienda comunica ai propri dipendenti l'inizio di un corso di formazione della durata di 3 settimane al termine del quale l'attività lavorativa era prevista in presenza per almeno tre mesi, ma non anche la revoca dello smartworking per la ricorrente;
né peraltro risulta alcuna istanza avanzata in tal senso dalla ricorrente.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va rigettato con le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 1864,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 30/01/2025
Il G.L.
P. Farina