TAR
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 28/11/2025
N. 02196 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00059/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, via Rampa Cavalcavia 1;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del Provvedimento del Prefetto di Venezia del 19.10.2023, notificato in data
23.10.2023, Proc. N. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta interdizione nei confronti della Ditta Individuale -OMISSIS- per asserita infiltrazione mafiosa, N. 00059/2024 REG.RIC.
nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento annesso, connesso o comunque presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Venezia;
Vista la dichiarazione notificata il 20 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. OL DI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in data 20 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso a spese compensate, regolarmente notificata all'Amministrazione, che nulla ha opposto;
- che pertanto è necessario dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
- che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00059/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
OL DI, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL DI ON PA
IL SEGRETARIO N. 00059/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 28/11/2025
N. 02196 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00059/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Molina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, via Rampa Cavalcavia 1;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
del Provvedimento del Prefetto di Venezia del 19.10.2023, notificato in data
23.10.2023, Proc. N. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta interdizione nei confronti della Ditta Individuale -OMISSIS- per asserita infiltrazione mafiosa, N. 00059/2024 REG.RIC.
nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento annesso, connesso o comunque presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Venezia;
Vista la dichiarazione notificata il 20 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. OL DI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che in data 20 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso a spese compensate, regolarmente notificata all'Amministrazione, che nulla ha opposto;
- che pertanto è necessario dare atto dell'intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
- che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00059/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
OL DI, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
OL DI ON PA
IL SEGRETARIO N. 00059/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.