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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO DI,
Alle ore 10:45 nessuno è comparso.
Il Giudice letti gli artt. 348, comma 2, 359 e 281 sexies cod. proc. civ., decide la controversia pronun- ciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone.
Santa Maria Capua Vetere 3.11.2025
Il Giudice
Dott. GO DI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dr.
GO DI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3879/2025 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] . Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.nte dom.to in Caserta, alla Via G.M.Bosco n. 68, 81100 Caserta, presso lo studio dell'Avv.Teoli Luciano, C.F. CF. , che lo rappresenta e difende nel C.F._2 presente giudizio in virtù di procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pro tempre Controparte_1
– Appellata non costituito –
Nonché
Controparte_2
- Appellato non costituito -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., essendo tale disposizione applicabile anche alle cause pendenti in grado di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica (cfr, Cass., 13.3.2009, n.
6205).
Sempre in via preliminare, poi, va chiarito che alla prima udienza fissata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per la comparizione delle parti (17.10.2025) nessuno è comparso ed il Giudice ha rinviato la causa, ex art. 348, comma 2, cod. proc. civ., all'udienza odierna del 03.11.2025.
Neppure a tale successiva udienza, tuttavia, nonostante la rituale comunicazione del rinvio
(cfr. biglietto di Cancelleria in atti), l'appellante è comparso: di conseguenza, l'appello va di- chiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, ultima parte.
2
Quanto, poi, alla forma adottata per la pronuncia del provvedimento declaratorio della im- procedibilità, osserva questo Giudice che il terzo comma dell'art 348 cpc dispone che essa sia adottata con sentenza “L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, infine, ritiene questo Giudice che nulla vada disposto al riguardo, non essendosi le parti appellate costituite e non avendo svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dr.
GO DI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3879/2025 del
R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. nulla in ordine alle spese del presente grado di lite.
Così deciso in S.M.C.V, il 03.11.2025 Il Giudice
Dr. GO DI
3
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO DI,
Alle ore 10:45 nessuno è comparso.
Il Giudice letti gli artt. 348, comma 2, 359 e 281 sexies cod. proc. civ., decide la controversia pronun- ciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone.
Santa Maria Capua Vetere 3.11.2025
Il Giudice
Dott. GO DI
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dr.
GO DI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3879/2025 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] . Parte_1 CodiceFiscale_1 elett.nte dom.to in Caserta, alla Via G.M.Bosco n. 68, 81100 Caserta, presso lo studio dell'Avv.Teoli Luciano, C.F. CF. , che lo rappresenta e difende nel C.F._2 presente giudizio in virtù di procura in atti;
- Appellante -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pro tempre Controparte_1
– Appellata non costituito –
Nonché
Controparte_2
- Appellato non costituito -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., essendo tale disposizione applicabile anche alle cause pendenti in grado di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica (cfr, Cass., 13.3.2009, n.
6205).
Sempre in via preliminare, poi, va chiarito che alla prima udienza fissata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per la comparizione delle parti (17.10.2025) nessuno è comparso ed il Giudice ha rinviato la causa, ex art. 348, comma 2, cod. proc. civ., all'udienza odierna del 03.11.2025.
Neppure a tale successiva udienza, tuttavia, nonostante la rituale comunicazione del rinvio
(cfr. biglietto di Cancelleria in atti), l'appellante è comparso: di conseguenza, l'appello va di- chiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, ultima parte.
2
Quanto, poi, alla forma adottata per la pronuncia del provvedimento declaratorio della im- procedibilità, osserva questo Giudice che il terzo comma dell'art 348 cpc dispone che essa sia adottata con sentenza “L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, infine, ritiene questo Giudice che nulla vada disposto al riguardo, non essendosi le parti appellate costituite e non avendo svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dr.
GO DI, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3879/2025 del
R.G.A.C., avente ad oggetto APPELLO ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. nulla in ordine alle spese del presente grado di lite.
Così deciso in S.M.C.V, il 03.11.2025 Il Giudice
Dr. GO DI
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