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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17 giugno 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 4312/2024 R.G.L. promosso da
, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 per ATPO n. 3230/2023 R.G.L. dall'avv. Amleto Cazzaniga presso lo studio del quale in S. Paolo C.te (FG) P.za Europa, 4/6 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45,
Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negato in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale di: “……… accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per l'assegno di invalidità civile e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio sin dal momento della domanda amministrativa e/o in subordine relativamente al periodo che il CTU riterrà opportuno concedergli. Condannare l in persona del CP_1 legale rappresentante pt, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e del procedimento di ATP, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l che contestato l'avverso CP_1 dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposto un supplemento peritale a mezzo del medesimo CTU della prima fase, all'esito dell'udienza cartolare del 17 giugno 2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del
74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie per le quali aveva ritenuto l'insussistenza delle condizioni invalidanti lamentate dalla parte ricorrente (cfr. procedimento n. 3230/2023 R.G.L. Tribunale di Foggia).
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, ha contestato le risultanze peritali ad ha altresì, prodotto nuova documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott. Per_2 affinchè, previa riconvocazione della ricorrente a visita, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al precedente esame peritale siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
All'esito, alla luce della documentazione versata in atti e nuovo esame obiettivo, il CTU, rivedendo il proprio convincimento, ha avuto modo di accertare che le infermità da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74 % sin dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante una invalidità totale utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1 vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 74% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione in favore della parte ricorrente e per essa del suo procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.865,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 17 giugno 2025 tenuta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 4312/2024 R.G.L. promosso da
, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 per ATPO n. 3230/2023 R.G.L. dall'avv. Amleto Cazzaniga presso lo studio del quale in S. Paolo C.te (FG) P.za Europa, 4/6 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi, 45,
Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: assegno invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.05.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negato in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale di: “……… accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per l'assegno di invalidità civile e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio sin dal momento della domanda amministrativa e/o in subordine relativamente al periodo che il CTU riterrà opportuno concedergli. Condannare l in persona del CP_1 legale rappresentante pt, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e del procedimento di ATP, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l che contestato l'avverso CP_1 dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposto un supplemento peritale a mezzo del medesimo CTU della prima fase, all'esito dell'udienza cartolare del 17 giugno 2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del
74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie per le quali aveva ritenuto l'insussistenza delle condizioni invalidanti lamentate dalla parte ricorrente (cfr. procedimento n. 3230/2023 R.G.L. Tribunale di Foggia).
Con la proposizione del presente ricorso, la parte ricorrente, ha contestato le risultanze peritali ad ha altresì, prodotto nuova documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
E' stata conseguentemente disposta la convocazione del consulente tecnico d'ufficio nominato nella precedente fase di A.T.P.O., dott. Per_2 affinchè, previa riconvocazione della ricorrente a visita, rispondesse alle contestazioni sollevate in ricorso tenendo conto della documentazione sanitaria di formazione successiva al precedente esame peritale siccome utilmente valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
All'esito, alla luce della documentazione versata in atti e nuovo esame obiettivo, il CTU, rivedendo il proprio convincimento, ha avuto modo di accertare che le infermità da cui è affetto il ricorrente sono tali da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74 % sin dalla proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante una invalidità totale utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1 vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 74% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione in favore della parte ricorrente e per essa del suo procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.865,00 oltre al rimborso delle spese generali ed IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano