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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/07/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2488/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2488/2017
TRA
difeso dall'avv. GIUSEPPE ORECCHIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, il primo dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO e CP_1
ETTORE TRIOLO;
la seconda dagli avv.ti DE TOMMASI MARIO e MORRONE
MARIAFRANCESCA
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2017, parte ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999, qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 13980201700000205000, notificato in data 5 dicembre 2017,
1 relativo all'importo di euro 4.185,23, dovuto in base all'avviso di addebito n.
43920160001183457000, notificato il 18 gennaio 2017, per contributi alla Gestione
Separata , anno 2009, comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica. CP_1
2. L'opponente ha dedotto esclusivamente l'illegittimità del preavviso di fermo, senza contestare il merito del credito azionato, formulando le seguenti doglianze:
• carenza di motivazione dell'atto impugnato;
• strumentalità del veicolo ai fini lavorativi;
• violazione del principio di proporzionalità;
• violazione dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999;
• genericamente, violazione del D.lgs. n. 69/2013.
3. Si sono costituiti in giudizio l' , che ha confermato la legittimità della propria CP_1 pretesa e dell'avviso di addebito alla base dell'azione di riscossione, e l'
[...]
, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con Controparte_2 riferimento a contestazioni aventi ad oggetto la fondatezza del credito.
4. Il ricorso è infondato.
5. In via preliminare, correttamente il ricorso viene qualificato quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che è stato proposto anteriormente all'inizio dell'esecuzione forzata e che ha ad oggetto esclusivamente censure relative alla legittimità della misura cautelare preannunciata. L'art. 24, comma
6, del D.lgs. n. 46/1999, infatti, stabilisce che tale opposizione debba essere proposta davanti al giudice competente per materia e territorio, secondo le norme del codice di procedura civile.
6. Nel merito, il preavviso di fermo amministrativo costituisce atto endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile se non per vizi propri. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il preavviso costituisce una forma di garanzia per il contribuente e che, ove completo dei dati essenziali (soggetto creditore, titolo esecutivo, importo, avvertimento della futura iscrizione del fermo), assolve l'onere motivazionale (Cass. civ., sez. III, n. 4580/2016; Cass. civ., sez. VI, n.
16051/2021).
2 7. Nel caso di specie, il preavviso notificato risulta conforme a tali requisiti e reca adeguata indicazione del titolo esecutivo e della somma pretesa, nonché l'avvertimento circa la futura iscrizione del fermo in caso di inadempimento.
8. In ordine alla dedotta strumentalità del veicolo, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che l'autoveicolo costituisca mezzo indispensabile per l'esercizio della propria attività lavorativa. La semplice allegazione, in assenza di riscontri documentali o elementi oggettivi, non è sufficiente a fondare l'illegittimità della misura.
9. Parimenti infondata risulta la dedotta violazione del principio di proporzionalità, non essendo stato fornito alcun elemento da cui desumere l'eccessività o l'irragionevolezza della misura rispetto alla pretesa azionata.
10. Infine, il generico riferimento al D.lgs. n. 69/2013 è privo di specifica pertinenza rispetto all'oggetto dell'opposizione e non supportato da deduzioni giuridiche idonee a fondare una violazione rilevante sotto il profilo dell'illegittimità del preavviso impugnato.
11. In assenza di specifici vizi propri dell'atto impugnato, il ricorso deve essere rigettato.
12. Tenuto conto della natura delle questioni trattate e della pluralità delle parti, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 13980201700000205000, notificato in data 5 dicembre 2017,
Rigetta il ricorso;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso, 16/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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