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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 89/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per l'avv. Benucci Daniela CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 89/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
MA SE MA EN
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al
5% per la malattia professionale “rizoartrosi bilaterale.” denunciata in data 23.6.2023, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 23% (in realtà 25% come precisato all'udienza del
24 aprile 2025), per un danno complessivo non inferiore al 27%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: ha lavorato da fine 1990 all'inizio 1994 alle dipendenze ditta Mazzolai, azienda addetta al posizionamento di tralicci per conto ENEL, quale operaio edile;
tra il 1994-1996 quale addetto guida mezzi pubblici trasporto personale (solo Gran Turismo); nel periodo 1998 - 2005 è stato poi assunto presso la ditta di quale operaio polivalente edile;
infine, dall'aprile 2005 è titolare di impresa Parte_2 Pt_3 artigianale autonoma che non ha collaboratori e si occupa di lavori di edilizia civile;
l'impegno lavorativo non è mai stato inferiore alle otto ore giornaliere e si è tradotto in attività di demolizione e ristrutturazione di immobili, con uso di strumenti vibranti (quali martello pneumatico, mola, troncatrice), carrucole, pala e piccone, nonché movimentazione di sacchi di cemento e malta dal peso di kg.25-50, paiole, travi in legno ed in ferro, scatole di mattonelle, ecc.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
1 4. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso) e previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6.Il CTU, premesso quanto al ricorrente che “Trattasi di lavoratore manuale in edilizia (dapprima dipendente e poi artigiano) con circa 36-37 anni di anzianità contributiva ma con 46 anni di effettiva anzianità professionale” ha argomentato che: sottoposto a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, vibrazioni al sistema mano/braccio, posture incongrue protratte, vibrazioni al corpo intero, rumore.
Il periodo reale di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di oltre quarant'anni (quello contributivo di circa 36-37 anni) il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva.
Tali rischi sono pertanto causa o concausa predominante delle varie patologie articolari descritte e documentate da indagini strumentali e del quadro di perdita uditiva evidenziato da esami specialistici. CP_ Tali patologie professionali sono già state accolte ed indennizzate in ambito come specificato.
Anche per le patologie artrosiche a carico principalmente del primo raggio delle mani ritengo indiscutibile la prevalenza dell'esposizione ai rischi descritti rispetto alla popolazione comune e la validità di ammissione del quadro descritto ad indennizzo almeno a titolo concausale.
Tale pregiudizio, prevalente al pollice destro, con riferimento alla voce 261 delle tabelle allegate al D.M del
12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali
(radiografie ed ecografie) in atti può farsi pari al 4% (quattro per cento), 3% a destra ed 1% a sinistra.
Avuto conto di ciò, valutando il quadro complessivo in maniera equitativa, si ottiene una stima complessiva del danno biologico in misura pari al 26%(ventisei per cento) a decorrere dalla data della domanda de quo”.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 26% dalla domanda amministrativa del
23.6.2023 oltre accessori di legge.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
9. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “artrosi dei polsi e rizoartrosi” denunciata da Parte_1
in data 23.6.2023 con danno biologico pari al 4%;
[...]
- condanna l al pagamento a favore di della maggiore rendita art 13 d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 26% dalla domanda amministrativa del 23.6.2023, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 3900,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
Livorno, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 89/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per l'avv. Benucci Daniela CP_1
i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 89/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_1
MA SE MA EN
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al
5% per la malattia professionale “rizoartrosi bilaterale.” denunciata in data 23.6.2023, da porsi in unificazione con i postumi già riconosciuti in via amministrativa nella misura del 23% (in realtà 25% come precisato all'udienza del
24 aprile 2025), per un danno complessivo non inferiore al 27%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: ha lavorato da fine 1990 all'inizio 1994 alle dipendenze ditta Mazzolai, azienda addetta al posizionamento di tralicci per conto ENEL, quale operaio edile;
tra il 1994-1996 quale addetto guida mezzi pubblici trasporto personale (solo Gran Turismo); nel periodo 1998 - 2005 è stato poi assunto presso la ditta di quale operaio polivalente edile;
infine, dall'aprile 2005 è titolare di impresa Parte_2 Pt_3 artigianale autonoma che non ha collaboratori e si occupa di lavori di edilizia civile;
l'impegno lavorativo non è mai stato inferiore alle otto ore giornaliere e si è tradotto in attività di demolizione e ristrutturazione di immobili, con uso di strumenti vibranti (quali martello pneumatico, mola, troncatrice), carrucole, pala e piccone, nonché movimentazione di sacchi di cemento e malta dal peso di kg.25-50, paiole, travi in legno ed in ferro, scatole di mattonelle, ecc.
3.Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
1 4. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso) e previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6.Il CTU, premesso quanto al ricorrente che “Trattasi di lavoratore manuale in edilizia (dapprima dipendente e poi artigiano) con circa 36-37 anni di anzianità contributiva ma con 46 anni di effettiva anzianità professionale” ha argomentato che: sottoposto a movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori, vibrazioni al sistema mano/braccio, posture incongrue protratte, vibrazioni al corpo intero, rumore.
Il periodo reale di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di oltre quarant'anni (quello contributivo di circa 36-37 anni) il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva.
Tali rischi sono pertanto causa o concausa predominante delle varie patologie articolari descritte e documentate da indagini strumentali e del quadro di perdita uditiva evidenziato da esami specialistici. CP_ Tali patologie professionali sono già state accolte ed indennizzate in ambito come specificato.
Anche per le patologie artrosiche a carico principalmente del primo raggio delle mani ritengo indiscutibile la prevalenza dell'esposizione ai rischi descritti rispetto alla popolazione comune e la validità di ammissione del quadro descritto ad indennizzo almeno a titolo concausale.
Tale pregiudizio, prevalente al pollice destro, con riferimento alla voce 261 delle tabelle allegate al D.M del
12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali
(radiografie ed ecografie) in atti può farsi pari al 4% (quattro per cento), 3% a destra ed 1% a sinistra.
Avuto conto di ciò, valutando il quadro complessivo in maniera equitativa, si ottiene una stima complessiva del danno biologico in misura pari al 26%(ventisei per cento) a decorrere dalla data della domanda de quo”.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla maggiore rendita ex art 13 d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 26% dalla domanda amministrativa del
23.6.2023 oltre accessori di legge.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore indeterminato, ridotti ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
9. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
2
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia “artrosi dei polsi e rizoartrosi” denunciata da Parte_1
in data 23.6.2023 con danno biologico pari al 4%;
[...]
- condanna l al pagamento a favore di della maggiore rendita art 13 d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 26% dalla domanda amministrativa del 23.6.2023, oltre accessori di legge;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 3900,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto CP_1
Livorno, 16 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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