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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7232/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Del Pozzo n.1, elettivamente domiciliato in VIA PAVONI 1 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. QUERCI CHIARA che lo rappresenta e difende come da procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(ECU) il 01/07/1979 residente in [...], cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Annoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Monza Piazza
Garibaldi n. 6 (C.F.: - tel. 039.386825 – PEO: - C.F._3 Email_1
PEC: ai quali numeri e indirizzo dichiara sin d'ora di volere Email_2 ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c.), difensore scelto, in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, fra quelli inseriti negli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 17 bis della L.
9.3.2001 n. 134, giusta delega ex art. 83 co. 3 c.p.c. in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC:
Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. pagina 1 di 5 2) La casa coniugale sita in Mezzago (MB) via Del Pozzo n. 1 viene assegnata unitamente agli arredi e complementi ivi contenuti al signor che la abiterà unitamente alla figlia;
Pt_1 Controparte_2 entro la fine del mese di aprile 2025 la signora rilascerà la casa coniugale e andrà ad Controparte_1 abitare unitamente al figlio presso l'abitazione della madre sita in Monza e ivi Persona_1 trasferirà la sua residenza e quella del figlio.
3) La figlia minore di anni 15, nata il [...], rimarrà affidata in maniera Controparte_2 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, anche ai fini della venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina;
nella settimana in cui la madre trascorrerà il fine settimana con la figlia, quest'ultima vedrà la stessa il martedì dall'uscita della scuola fino al giorno successivo;
nella settimana in cui il fine settimana spetterà al padre, vedrà la figlia nei giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita della scuola al giorno successivo;
4) Il figlio minore di anni 17, nato il [...], rimarrà affidato in maniera Persona_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Il padre potrà vedere il figlio previo accordo diretto con il ragazzo attesa l'età dello stesso, ormai diciassettenne. Il tutto salvo diversi e migliori accordi e con la previsione che i due genitori, per favorire massimamente il benessere e la serenità emotiva dei figli, continueranno a collaborare ed eventualmente ad adattare le modalità e gli orari di visita e di frequentazione alle circostanze concrete e agli impegni dei minori, con ciò attuando il principio di bigenitorialità. In merito alla programmazione delle ferie estive, i genitori potranno tenere con loro i figli per almeno due settimane, anche non consecutive, da definire entro il 31 maggio di ogni anno e, sempre entro la medesima data, i genitori si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo ed il luogo di villeggiatura. Nelle vacanze natalizie i figli staranno con i genitori ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze di Pasqua, così come nelle vacanze di Carnevale e nei c.d. “ponti” i genitori potranno accordarsi su eventuali giorni e periodi, incontrando in ogni caso i desideri dei figli e rispettandone gli impegni scolastici e extrascolastici.
4) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia in forma diretta e verserà per il Pt_1 mantenimento del figlio la somma mensile € 300,00, entro il giorno 10 di ogni Persona_1 mese, importo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire da marzo 2026;
5) Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra i genitori, con l'attuazione del Protocollo del Tribunale di Monza;
6) L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
7) Le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento e dichiarano di avere già definito ogni e qualsivoglia pendenza patrimoniale tra di essi, nessuna esclusa.
8) Le parti prestano fin da ora e reciprocamente il loro assenso a richiedere o a rinnovare le carte d'identità e il passaporto, nonché i documenti equipollenti anche per l'espatrio dei figli minori.
9) Le parti dichiarano di procedere alla rimessione di eventuali denunce-querele dalle stesse reciprocamente depositate e di rinunciare a qualsivoglia iniziativa di carattere penale e/o di risarcimento danni.
10) Le spese legali sono integralmente compensate tra le Parti.
Tutto ciò premesso, gli istanti CHIEDONO che il Giudice voglia trasformare il rito da giudiziale a consensuale
CHIEDONO la celebrazione scritta della presente vertenza per la separazione consensuale dei coniugi ed espressamente
DICHIARANO pagina 2 di 5 - di confermare la propria volontà di non volersi conciliare;
- di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni sopra riportate
- di rinunciare al tentativo di conciliazione stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Presidente e, contestualmente,
CHIEDONO l'emissione della pronuncia di separazione consensuale dei coniugi signori e Parte_1 della relativa sentenza di omologa con trasmissione del CP_1 Controparte_1 provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile per la relativa annotazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data 23.11.2006 in Ecuador e hanno trasmesso in data 28.3.2025 conclusioni congiunte, confermando la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori, come confermato dalla relazione dei servizi sociali del
Comune di Mezzago in data 25.3.2025, che così conclude:
pagina 3 di 5 Il collocamento è stato concordato in relazione alla volontà manifestata dai figli minori nata a [...] il [...] ed nato ad [...] il Controparte_2 Persona_1
27.09.2007, che hanno un'età tale da consentire loro di esprimersi sul punto.
III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente
[...] richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pomezia (atto nr. 82 parte II serie C anno 2006) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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