Ordinanza cautelare 27 novembre 2021
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2022
Sentenza breve 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 06/05/2022, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00721/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 1469 del 2021, proposto da:
- NL NI, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Otranto, anche quale Amministrazione capofila della Commissione Locale per il Paesaggio con i comuni di Giurdignano e Uggiano La Chiesa, non costituito in giudizio;
- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
- dell’obbligo di provvedere da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, ex art. 146 comma 9 D.lgs. n. 42/2004, sull’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica presentata dal NI in uno con la domanda di permesso di costruire inviata al Comune di Otranto in data 11 dicembre 2020;
- ovvero dell’obbligo di rilasciare il parere da parte della SSABAP di Brindisi e Lecce, previo, ove occorra, annullamento di ogni atto presupposto connesso o collegato e in particolare, se alle stesse venga riconosciuto valore provvedimentale, della nota in data 27.06.21 (prot. 4982?) a firma della Soprintendente ad interim dr.ssa Barbara Davidde, nonché della nota in data 17.05.21 a firma Catalano e Davidde.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della SABAP per le Province di Brindisi e Lecce.
Udita all’odierna camera di consiglio la dichiarazione con cui il difensore del sig. NI rappresentava l’avvenuta cessazione della materia del contendere.
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
Relatore alla camera di consiglio del 4 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1.- Richiamata l’ordinanza in data 27 novembre 2021, n. 683, con cui questa Sezione si pronunciava nei sensi che seguono: « Considerato che l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente appare meritevole di favorevole considerazione nei soli limiti della declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso ».
2.- Osservato che:
- con atto in data 1°/2 febbraio 2022 la difesa del sig. NI esponeva che: « tale ordinanza (quella n. 683/2021 appena richiamata, ndr) venne notificata il 1°.12.2021 al Ministero presso l’Avvocatura e direttamente al Comune di Otranto, “anche quale capofila della Commissione locale per il paesaggio costituita con i comini di Giurdignano e Uggiano la Chiesa”; a distanza di due mesi essa non ha ricevuto ancora esecuzione, perdurando il silenzio delle Amministrazione evocate in giudizio; dispone l’art. 146 9° comma D.lgs. 42/2004 che “decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (…)”; nella fattispecie i 60 giorni di cui alla norma sono decorsi inutilmente sia dalla data di trasmissione degli atti da parte del Comune, sia dalla data di notifica dell’ordinanza ».
- nessuna replica o giustificazione sul punto veniva quindi allegata dall’Amministrazione.
- con ordinanza collegiale n. 324 del 24 febbraio 2022, quindi, la Sezione osservava che « la condotta inadempiente dell’Amministrazione locale intimata, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti e funzionari, potrebbe eventualmente avere rilievo: a) processuale, ai sensi dell’art. 64, comma 4, ultima parte c.p.a. («Il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo»); b) di possibile danno erariale; c) penale, nelle forme che l’A.G.O. dovesse configurare. 3.- Ritenuto dunque, prima di procedere nelle modalità di legge, di richiedere all’Amministrazione comunale di Otranto, anche quale p.A. capofila della Commissione Locale per il Paesaggio con Giurdignano e Uggiano La Chiesa, nella persona del suo legale rappresentante, di procedere tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente statuizione, all’esecuzione della richiamata ordinanza n. 683/2021, ovvero, se per circostanze oggettive ciò non sia possibile, a chiarirne e documentarne, entro lo stesso termine, mediante apposita relazione scritta da produrre a questo T.a.r., le specifiche ragioni ».
3.- Ritenuto che:
- in data 3 maggio 2022, il Comune di Otranto - UTC rilasciava al sig. NL NI il richiesto permesso di costruire e che per tale ragione, come peraltro indicato dal difensore della parte, il ricorso va definito con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
- le spese di lite sono poste - in base al criterio della soccombenza virtuale - a carico dell’A.c. intimata e vengono liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento/00 ), oltre accessori e rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1469 del 2020 indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di il Comune di Otranto, anche quale Amministrazione capofila della Commissione Locale per il Paesaggio con i comuni di Giurdignano e Uggiano La Chiesa, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento/00 ), oltre accessori, con rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO