TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3580/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bovalino, alla Via Garibaldi n. 101, presso lo studio dell'Avv. MARRAPODI
STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dalle Avv.sse CIANCI PATRIZIA PAOLA e NUCERA
MANUELA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Locri, alla Via Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_2
quale funzionario responsabile dell'area amministrativa;
dedotto che in data
21.3.2019, durante il normale orario di lavoro, mentre scendeva le scale all'interno della casa comunale di accidentalmente metteva il piede fuori dal gradino, CP_2
perdeva l'equilibrio e precipitava rovinosamente a terra rimanendo con parte dell'arto inferiore sinistro incastrato nella ringhiera delle scale;
allegato che a causa dell'infortunio veniva immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove gli veniva diagnosticata la “frattura scomposta di tibia e perone dell'arto inferiore sinistro”; dedotto che, sottoposto ad intervento chirurgico, durante la convalescenza contraeva infezione ossea da “Osteomielite” trattata con antibiotico;
allegato che nel 2020 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico nei tratti ossei interessati dall'infezione non ottenendo tuttavia un miglioramento;
dedotto che l' con provvedimento del 25.3.2021 valutava il danno biologico nella CP_1
misura del 10%, con erogazione dell'indennizzo in capitale per € 11.371,64; evidenziato che le lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio successivamente si aggravavano e nell'ottobre 2021 veniva sottoposto presso l'ospedale Galeazzi di
Milano all'amputazione al III superiore della gamba sinistra per gravissima osteomielite cronica esposta con severa perdita di sostanza delle parti molli gamba sinistra;
allegato che in data 16.12.2022 inoltrava all' , per mezzo di patronato, CP_1
istanza di aggravamento corredata da certificato medico attestante una menomazione pari al 75%; dedotto che l' lo sottoponeva a nuova visita e valutava la CP_1
menomazione nella misura del 36%, provvedendo ad erogare il corrispondente indennizzo in rendita;
lamentata l'erronea valutazione delle menomazioni riportate, i cui postumi dovrebbero essere valutati in misura pari o superiore al 75%; allegato che veniva proposta opposizione in sede amministrativa avverso la valutazione operata e che l'istituto, pur non sottoponendolo a visita medico-legale collegiale, con provvedimento del 24.5.2024 gli riconosceva una menomazione pari al 38%; concludeva chiedendo ““Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che le lesioni riportate dal sig. in occasione dell'infortunio Parte_1
lavorativo occorsogli in data 21.03.2019, si sono nel tempo aggravate tanto da comportare, a carico dello stesso, una menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) pari se non superiore al 75% e, per l'effetto condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore dello stesso sig. del corrispondente indennizzo in rendita così come Parte_1
spettante per la menomazione dell'integrità psico-fisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, le lesioni riportate dal sig. in occasione Parte_1
dell'infortunio lavorativo occorsogli in data 21.03.2019, si sono nel tempo aggravate tanto da comportare, a carico dello stesso, una menomazione dell'integrità psicofisica
(danno biologico) inferiore al 75% ma certamente superiore al 38% e per l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore dello stesso sig. del corrispondente Parte_1
indennizzo in rendita così come spettante per la menomazione dell'integrità psicofisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e diritto. In particolare, evidenziava che in data 14.3.2025 il ricorrente era stato sottoposto a visita medica, ad esito della quale gli era stata riconosciuta una percentuale di danno biologico pari al 43% e che la valutazione operata dal ricorrente medesimo, nella misura del 75%, risulta eccessiva, generica e non provata.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si evidenzia che la parte ricorrente, ad esito del riconoscimento da parte dell'istituto resistente di una percentuale di danno biologico pari al 43% ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite. Con le note depositate in data 21.5.2025, l'istituto ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ebbene, in ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è il ricorrente stesso a ritenere satisfattiva la nuova valutazione del danno biologico operata dall' , nella misura del 43%. CP_1
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che il ricorrente è stato sottoposto a visita, con conseguente riconoscimento di una percentuale maggiore di danno biologico, in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo.
In ogni caso, la correttezza del comportamento della parte convenuta che ha spontaneamente riconosciuto la pretesa avversaria evitando le lungaggini del giudizio, nonché la considerazione del fatto che la percentuale riconosciuta dall'istituto, e accettata dal ricorrente, risulta macroscopicamente inferiore a quella rivendicata nel presente giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite per la metà con conseguente condanna dell' al pagamento della residua metà, CP_1
con liquidazione nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per la metà le spese di lite e, per la restante metà, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € CP_1
1.645,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3580/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 22.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bovalino, alla Via Garibaldi n. 101, presso lo studio dell'Avv. MARRAPODI
STEFANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dalle Avv.sse CIANCI PATRIZIA PAOLA e NUCERA
MANUELA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Locri, alla Via Margherita di Savoia n. 54;
resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del Controparte_2
quale funzionario responsabile dell'area amministrativa;
dedotto che in data
21.3.2019, durante il normale orario di lavoro, mentre scendeva le scale all'interno della casa comunale di accidentalmente metteva il piede fuori dal gradino, CP_2
perdeva l'equilibrio e precipitava rovinosamente a terra rimanendo con parte dell'arto inferiore sinistro incastrato nella ringhiera delle scale;
allegato che a causa dell'infortunio veniva immediatamente trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove gli veniva diagnosticata la “frattura scomposta di tibia e perone dell'arto inferiore sinistro”; dedotto che, sottoposto ad intervento chirurgico, durante la convalescenza contraeva infezione ossea da “Osteomielite” trattata con antibiotico;
allegato che nel 2020 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico nei tratti ossei interessati dall'infezione non ottenendo tuttavia un miglioramento;
dedotto che l' con provvedimento del 25.3.2021 valutava il danno biologico nella CP_1
misura del 10%, con erogazione dell'indennizzo in capitale per € 11.371,64; evidenziato che le lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio successivamente si aggravavano e nell'ottobre 2021 veniva sottoposto presso l'ospedale Galeazzi di
Milano all'amputazione al III superiore della gamba sinistra per gravissima osteomielite cronica esposta con severa perdita di sostanza delle parti molli gamba sinistra;
allegato che in data 16.12.2022 inoltrava all' , per mezzo di patronato, CP_1
istanza di aggravamento corredata da certificato medico attestante una menomazione pari al 75%; dedotto che l' lo sottoponeva a nuova visita e valutava la CP_1
menomazione nella misura del 36%, provvedendo ad erogare il corrispondente indennizzo in rendita;
lamentata l'erronea valutazione delle menomazioni riportate, i cui postumi dovrebbero essere valutati in misura pari o superiore al 75%; allegato che veniva proposta opposizione in sede amministrativa avverso la valutazione operata e che l'istituto, pur non sottoponendolo a visita medico-legale collegiale, con provvedimento del 24.5.2024 gli riconosceva una menomazione pari al 38%; concludeva chiedendo ““Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che le lesioni riportate dal sig. in occasione dell'infortunio Parte_1
lavorativo occorsogli in data 21.03.2019, si sono nel tempo aggravate tanto da comportare, a carico dello stesso, una menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) pari se non superiore al 75% e, per l'effetto condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore dello stesso sig. del corrispondente indennizzo in rendita così come Parte_1
spettante per la menomazione dell'integrità psico-fisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- in denegata subordine, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, le lesioni riportate dal sig. in occasione Parte_1
dell'infortunio lavorativo occorsogli in data 21.03.2019, si sono nel tempo aggravate tanto da comportare, a carico dello stesso, una menomazione dell'integrità psicofisica
(danno biologico) inferiore al 75% ma certamente superiore al 38% e per l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione in favore dello stesso sig. del corrispondente Parte_1
indennizzo in rendita così come spettante per la menomazione dell'integrità psicofisica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e diritto. In particolare, evidenziava che in data 14.3.2025 il ricorrente era stato sottoposto a visita medica, ad esito della quale gli era stata riconosciuta una percentuale di danno biologico pari al 43% e che la valutazione operata dal ricorrente medesimo, nella misura del 75%, risulta eccessiva, generica e non provata.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 22.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si evidenzia che la parte ricorrente, ad esito del riconoscimento da parte dell'istituto resistente di una percentuale di danno biologico pari al 43% ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite. Con le note depositate in data 21.5.2025, l'istituto ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia l'integrale compensazione delle spese di lite.
Ebbene, in ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è il ricorrente stesso a ritenere satisfattiva la nuova valutazione del danno biologico operata dall' , nella misura del 43%. CP_1
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che il ricorrente è stato sottoposto a visita, con conseguente riconoscimento di una percentuale maggiore di danno biologico, in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo.
In ogni caso, la correttezza del comportamento della parte convenuta che ha spontaneamente riconosciuto la pretesa avversaria evitando le lungaggini del giudizio, nonché la considerazione del fatto che la percentuale riconosciuta dall'istituto, e accettata dal ricorrente, risulta macroscopicamente inferiore a quella rivendicata nel presente giudizio inducono a compensare tra le parti le spese di lite per la metà con conseguente condanna dell' al pagamento della residua metà, CP_1
con liquidazione nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per la metà le spese di lite e, per la restante metà, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € CP_1
1.645,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 23/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi