Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai GNi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2707 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Maria De Montis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Milva Pili, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/12/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villamar, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali mutamenti di residenza.
2) Per i figli , nato il [...] in [...] (codice Persona_1 fiscale ) e , nato il [...] in [...] C.F._3 Persona_2
RE (codice fiscale ), i ricorrenti optano per il C.F._4 regime dell'affido condiviso;
i minori perciò dovranno ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche e le terapie, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre - limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione - i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
3) I minori resteranno collocati presso il domicilio materno nel quale rimarrà fissata la loro residenza anagrafica.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto delle loro esigenze e dei loro desideri, a settimane alterne nella giornata di sabato, nonché un pomeriggio la settimana, previe intese con la GNa ed in ogni caso nel Parte_1 rispetto della volontà dei minori, recandosi il GN a Villamar. Controparte_1
Le vacanze rituali e scolastiche (esemplificativamente: Natale;
Capodanno;
Epifania; Pasqua;
pasquetta, 1° maggio;
2 giugno;
ferragosto; Immacolata etc.)
Pag. 2 di 3 saranno disciplinate dal regime dell'alternanza, e sempre tenuto conto della volontà dei minori.
D'estate entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per un periodo continuativo di una settimana qualora gli stessi lo desiderino.
Sono in ogni caso salvi diversi accordi fra le parti.
5) A titolo di contributo per il mantenimento dei minori, fino a quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti, il GN verserà entro Controparte_1 il giorno 5 del mese di riferimento l'importo di € 100,00 per ciascun figlio, per
12 mensilità, bonificandolo sul conto correte della GNa presso Parte_1 il NC di AR (IBAN [...]IB0000755479), importo da rivalutarsi annualmente con riferimento agli indici ISTAT - costo della vita, un anno dopo la sottoscrizione del presente ricorso.
6) Le spese straordinarie per i minori saranno ripartite al 50% fra le parti e saranno disciplinate dalle linee guida del protocollo del CNF in vigore,
(attualmente quelle del 27.11.2017).
7) L'assegno unico viene attribuito, sull'accordo delle parti, in via esclusiva alla GNa . Parte_1
8) I minori saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in pari misura.
9) Non si fa luogo alla previsione di alcun assegno di mantenimento reciproco fra i ricorrenti, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) Le parti danno atto che non sussistono obbligazioni comuni a carico degli istanti.
11) Il domicilio coniugale sito in Villamar, Via Mazzini n. 14, di proprietà esclusiva unitamente agli arredi e corredi ivi presenti della GNa , viene Parte_1 alla stessa assegnato.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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