Decreto cautelare 21 settembre 2023
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2023
Sentenza 9 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01409/2025REG.PROV.COLL.
N. 06051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6051 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS- in liquidazione volontaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Passi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 181/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pescatore. Nessuno è presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza qui impugnata la -OMISSIS- in liquidazione volontaria (di seguito-OMISSIS-o “Società”, o “appellante”) - attiva nel settore dei servizi di pulizia, disinfestazione, trasporto e smaltimento rifiuti - ha impugnato il provvedimento del 27 giugno 2023 con il quale la Prefettura di Potenza ha respinto l’istanza di iscrizione della Società nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list ).
2. Questo l’antefatto che ha preceduto l’emissione del provvedimento:
- in data 1° ottobre 2019 la Società è stata destinataria di analoga misura prefettizia, impugnata con ricorso poi dichiarato estinto dal TAR Basilicata, ai sensi dell’art. 80 comma 1 c.p.a., con sentenza n. 791 del 2022 non appellata e passata in giudicato;
- in data 23 ottobre 2021 è cessata l’efficacia della misura del controllo giudiziario della Società (di durata biennale) disposta dal Tribunale di Potenza con decreto del 23 ottobre 2019;
- in data 28 ottobre 2021 la Società ha presentato una nuova istanza di iscrizione nel predetto elenco (da qualificarsi, come ritenuto dalla Prefettura di Potenza, come richiesta di “ iscrizione/riesame ” del precedente provvedimento interdittivo);
- nella riunione del 20 settembre 2022 il Gruppo Interforze della Provincia di Potenza ha espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza, tenuto anche conto delle risultanze compendiate nella relazione dell’Amministratore giudiziario; avviso confermato nella successiva riunione del 20 aprile 2023;
- conseguentemente, la Prefettura ha adottato il provvedimento del 27 giugno 2023 sul presupposto dell’effettivo rischio di contaminazione mafiosa della Società, tenuto conto in particolare dei numerosi e persuasivi elementi dimostrativi della sua perdurante riconducibilità (di fatto) a soggetti gravati da pregiudizi penali (anche per reati di mafia).
3. Il provvedimento impugnato si basa su un articolato richiamo sia a fatti indiziari di maggiore risalenza, già recepiti nell’interdittiva del 2019, sia ad elementi sopravvenuti, tra i quali quelli emersi all’esito del controllo giudiziario.
3.1. Quanto ai primi, nell’originario provvedimento interdittivo si legge quanto segue:
“ 4. la -OMISSIS-, come evinto dalla visura camerale, ha un’unità locale in -OMISSIS- – Contrada -OMISSIS-snc, che, come risulta dagli atti d’ufficio, è ubicata nella stessa area ove ha la propria sede legale l’impresa -OMISSIS-, nei cui confronti è vigente un provvedimento antimafia interdittivo adottato dal Prefetto di Potenza, confermato – da ultimo – a marzo 2018; 5. l’area dove è ubicata l’unità locale della -OMISSIS-, identificata in Catasto del Comune di -OMISSIS-, è di proprietà della -OMISSIS-, con sede a Potenza, di cui è socio unico nonché amministratore unico -OMISSIS-;
6. l’area ove ha la propria sede legale la -OMISSIS-, identificata in Catasto del Comune di -OMISSIS-, è di proprietà della sopra citata -OMISSIS-
7. nei confronti della -OMISSIS- è stata emessa ordinanza di applicazione di misura cautelare reale (procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. – Tribunale di Potenza), ai sensi dell’art. 321 c.p.p., di sequestro preventivo dei beni siti in -OMISSIS- ed identificati al foglio -OMISSIS- (ove ha sede l’unità locale della -OMISSIS-) nonché della particella -OMISSIS-. Nell’ambito di detto procedimento -OMISSIS- ed il coniuge -OMISSIS--OMISSIS-sono indagati per ipotesi di reato di autoriciclaggio in concorso e bancarotta fraudolenta in concorso fra loro e con -OMISSIS- – udienza preliminare fissata per il giorno 11 marzo 2020;
8. -OMISSIS- è l’amministratore unico e il socio unico della -OMISSIS-, nei cui confronti il Prefetto di Potenza ha adottato un’informazione antimafia interdittiva nel 2015;
9. -OMISSIS-, come sopra indicato, è anche la coniuge convivente di -OMISSIS-, che, pur non figurando né nella compagine della -OMISSIS- né in quella della -OMISSIS- e della -OMISSIS- -OMISSIS-., è stato ritenuto il “proprietario” effettivo di entrambe queste ultime imprese;
10. sul conto di -OMISSIS--OMISSIS-sono emersi i seguenti elementi:
• già condannato per insolvenza fraudolenta in concorso, appropriazione indebita, truffa tentata in concorso ed inadempimento di contratti di pubbliche forniture in cooperazione, è stato coinvolto nel procedimento penale n. 1916/00-21 presso il Tribunale di Potenza per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. (denominato “-OMISSIS-”), poiché ritenuto appartenente al sodalizio criminale denominato “clan -OMISSIS-”, con il ruolo di partecipe all’associazione e al relativo programma, legato da un vero e proprio patto di alleanza con l’associazione mafiosa capeggiata da -OMISSIS- ed altri. Con sentenza del Tribunale di Potenza, emessa in data 11 febbraio 2019, è stato assolto per non aver commesso il fatto, mentre – in particolare – il boss -OMISSIS- (già condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.) è stato condannato a quattordici anni di reclusione per usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso in concorso;
• Nell’ambito del prefato procedimento penale n. -OMISSIS-(cosiddetto “-OMISSIS-), il collaboratore di giustizia -OMISSIS- elemento di spicco del clan “-OMISSIS-, nel verbale di interrogatorio redatto in data 31 marzo 2011, ha affermato, innanzi al Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, che “(…) --OMISSIS- fa le pulizie (...) sulle autostrade (…) cioè, una persona che è stata indagata per 416 bis…non potrebbe partecipare, anche se la ditta è intestata ad un altro formalmente, alla moglie, comunque è lui che la gestisce (...)”. E rispondendo al P.M. “(...) EH, ma se la gestisce lui (...) che non è che è la moglie che si mette sull’autostrada, gli operai, chi li paga? Cioè, lui che cosa risulta? Dipendente della moglie? EH, ma se lui risulta dipendente della moglie, comunque gestisce lui e i rapporti chi li ha con gli Enti? -OMISSIS-(…)”. Continua affermando “(...) Perché se io sono indagato per mafia e mia moglie, c’ha la ditta (…) scusate (…) il contratto ce l’ho io con lei che è il Presidente o il Dirigente della Regione o della Provincia o dell’Anas, alla fine, conosce me, non mia moglie (…) Quindi il rapporto ce l’ha con me (...) Che poi fattura mia moglie ma il rapporto ce l’ha con me, quindi lei sa chi sono io (…) Che SONO --OMISSIS- (…)”. Ancora “(...) L’ANAS o la Provincia (…) al limite le fatture le fa la moglie (...) i soldi politici vanno alla ditta (...) della ditta (...) che sia la moglie o il cugino o chiunque fosse (…) il referente è --OMISSIS- (…)”; tali dichiarazioni rese dal -OMISSIS- dal contenuto assolutamente eloquente, sono indicative 6 del rimedio operato dal -OMISSIS-, ossia quello di utilizzare la moglie o altri come propri prestanome per eludere ogni forma di attenzione sulla propria persona;
• Sempre nell’ambito dello stesso procedimento n. -OMISSIS-è comunque emerso che la rivendita di automezzi denominata “-OMISSIS-”, ubicata a Potenza e gestita da -OMISSIS-, costituiva il luogo di incontro dei personaggi di spicco del clan “-OMISSIS-”, tra cui lo stesso boss -OMISSIS-. Nella stessa rivendita, inoltre, venivano esposte autovetture, la cui “proprietà” era riconducibile al gruppo capeggiato dal -OMISSIS-;
• il 19 ottobre 2016 è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Potenza alla pena di anni due di reclusione (unitamente alla moglie -OMISSIS-, condannata ad un anno e quattro mesi di reclusione), nell’ambito del procedimento n. -OMISSIS- R.G. GIP-218/2017 CAP per i reati di cui agli artt. 12 quinquies legge 306/1992, 7 legge 203/1991 e 110 c.p. (sentenza appellata con udienza il 4 ottobre 2019, v. infra);
• Nello specifico, nel corso delle indagini relative al suddetto procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R., iscritto nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- (già dipendente della società -OMISSIS-), è emerso che gli stessi, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione penale e patrimoniale adottabili a carico del -OMISSIS-(all’epoca imputato di partecipazione all’associazione mafiosa diretta dal -OMISSIS-), hanno effettuato una serie di atti negoziali e societari diretti ad occultare l’effettiva titolarità in capo a -OMISSIS--OMISSIS-della società -OMISSIS- (di cui, fino alla data del 20 giugno 2011, erano soci – oltre allo stesso -OMISSIS-– la moglie -OMISSIS-e la sorella -OMISSIS--OMISSIS-, socia di maggioranza). Al riguardo, è stata altresì disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di -OMISSIS-, della moglie -OMISSIS- e di -OMISSIS- nonché il sequestro preventivo di alcuni beni, fra cui le quote societarie della -OMISSIS-; nello stesso provvedimento di custodia cautelare, è stato affermato che “nel caso di specie i soggetti imprenditoriali interessati fungono da paravento o schermo per non rendere palese quella che è la reale e fattuale appartenenza dei beni al soggetto indiziato di appartenere alla compagine societaria di stampo mafioso”;
11. in compagnia di -OMISSIS--OMISSIS-sono stati identificati:
• il 29 aprile 2017, a piedi, -OMISSIS-, socio di maggioranza con il 60% della -OMISSIS-, in -OMISSIS-, nei pressi dell’unità locale della stessa società;
• il 27 marzo 2019, a bordo di autovettura, -OMISSIS- socio di minoranza con il 40% della -OMISSIS-, in Piacenza;
12. le diverse società (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-), tutte riconducibili a -OMISSIS-, sono state interessate da variazioni di compagini sociali ed assetti proprietari e da cessioni e trasferimenti di quote, beni strumentali e dipendenti, tutti effettuati per lo più nell’ambito della stessa “cerchia familiare” e finalizzati ad eludere la normativa antimafia ed i provvedimenti antimafia interdittivi emessi dal Prefetto di Potenza nei confronti delle società -OMISSIS- e -OMISSIS-, come di seguito riportato in estrema sintesi, in particolare, per la -OMISSIS-;
l’ex socio ed ex amministratore unico -OMISSIS-, che peraltro ha costituito la -OMISSIS-, è stato anche dipendente dell’impresa individuale -OMISSIS--OMISSIS-, dell’-OMISSIS-, della stessa -OMISSIS- nonché dell’impresa individuale -OMISSIS-, il cui titolare è stato tratto in arresto nell’ambito del sopra citato procedimento penale “-OMISSIS-” […] ”.
3.2. Dall’ulteriore istruttoria svolta in sede di riesame è inoltre emerso:
a) quanto alla composizione della compagine societaria, che:
- -OMISSIS- risulta essere amministratore unico e socio unico della Società con il 100 % delle quote dal 4 luglio 2022 ed è stato identificato, nel 2017 e nel 2020, con -OMISSIS-;
- --OMISSIS-, amministratore pro-tempore della Società (dal 29 aprile 2022 al 4 luglio 2022, data in cui gli è subentrato -OMISSIS-), è stato coinvolto nell’indagine “-OMISSIS-” del 2021, per una ipotesi di usura aggravata in concorso con -OMISSIS- (quest’ultimo già coinvolto nel procedimento “-OMISSIS-”, e poi prosciolto con sentenza di prescrizione per il reato di cui all’art. 416 c.p.);
- sono dipendenti della Società -OMISSIS--OMISSIS-(figlio di -OMISSIS-e -OMISSIS-) e -OMISSIS-, a carico della quale sono stati rilevati precedenti di polizia, in particolare per: truffa - art. 640 c.p., ricettazione - art. 648 c.p., appropriazione indebita -art. 646 c.p., abuso d’ufficio - art. 323 c.p., trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12quinques d.l. n. 306/1992, ora art. 512 bis c.p.;
b) quanto alle cointeressenze commerciali della Società, che:
- sono state effettuate operazioni commerciali a suo nome nel 2021/2022 con “-OMISSIS-” (vedi fatt. 35/2021; fatt. 1/2022) e nel 2021 con “-OMISSIS-” (fatt. 1/2021);
- altri rapporti commerciali sono stati rilevati nel 2022 con società riconducibili direttamente o indirettamente a -OMISSIS- e a -OMISSIS-, nonché operazioni commerciali tra l’impresa “-OMISSIS--”., di cui -OMISSIS- riveste la carica di amministratore/socio unico e società riconducibili a --OMISSIS-, amministratore pro-tempore della Società qui appellante, nonché, ancora, a società riconducibili ai figli -OMISSIS- -OMISSIS-e, segnatamente:
i) sono state rilevate fatture emesse e ricevute, nel 2022, tra la Società e la “-OMISSIS---OMISSIS-” (con sede in Roma, amministratore -OMISSIS--OMISSIS-e socio -OMISSIS--OMISSIS-, figli dei coniugi -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-); altre fatture emesse e ricevute dalla Società e dalla “-OMISSIS- --OMISSIS-”, società questa riconducibile a -OMISSIS- (amministratore sia della “-OMISSIS- --OMISSIS-” che della “-OMISSIS---OMISSIS-”) ed a --OMISSIS- (amministratore pro-tempore sia della “-OMISSIS- --OMISSIS-” che della Società);
ii) inoltre, -OMISSIS- è stato identificato unitamente a -OMISSIS--OMISSIS-in data 14 ottobre 2003, 31 luglio 2018, 3 agosto 2019, maggio 2020, 18 luglio 2020 e il 27 ottobre 2022, anche con -OMISSIS--OMISSIS-;
c) quanto al controllo giudiziario disposto dal Tribunale di Potenza-Ufficio misure di prevenzione con decreto n. 15/2019 e terminato in data 23 ottobre 2021:
- l’Amministratore giudiziario ha evidenziato che: “ […] l’insieme delle figure chiave dell’azienda, verificando che in effetti il Signor -OMISSIS-, dipendente della “-OMISSIS-”, continua ad avere un ruolo significativo all’interno della società anche dal punto di vista tecnico, siccome unico munito di patenti speciali per la guida di mezzi speciali e di attestati da preposto, addetto al primo soccorso e alla gestione dell’impresa […] ”;
d) quanto alle pendenze penali, dai certificati giudiziali emergono due procedimenti in corso e, segnatamente:
i) il procedimento penale n. 2013/2256 PM, definito con sentenza di condanna in appello in data 6 novembre 2020, nei confronti di -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 12-quinquies l. n. 306/1992, 7, l. n. 203/1991, art.110 c.p., avverso la quale pende ricorso per Cassazione;
ii) il procedimento penale n. -OMISSIS- P.M., con udienza dibattimentale presso il locale Tribunale in data 28 settembre 2023, nei confronti di:
- -OMISSIS- (già amministratore della Società), per i reati di cui agli artt. 512 bis c.p., art. 416 bis.1 c.p., art.110 c.p. e art. 81 comma 2 c.p. e per bancarotta fraudolenta, r.d. n.267 del 1942, art. 216, 223, comma 2 e art.110 c.p.;
- -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 648 ter c.p., r.d. n. 267/1942, artt. 216, 267, 219, 220, art. 512 bis c.p., art. 416 bis. 1 c.p., art.110 c.p. e art.81, comma 2 c.p.;
- -OMISSIS--OMISSIS-(sorella di -OMISSIS-), per i reati di cui al r.d. n. 267 del 1942, artt. 216, 223, comma 2, art.110 c.p., art. 512 bis c.p., art. 416 bis.1 c.p., art.110 c.p. e art. 81, comma 2 c.p;
- -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 648 ter c.p., r.d. n.267/1942, artt. 216, 267, 223, 219, 220, art. 512 bis c.p., art. 416 bis. 1 c.p., art.110 c.p., e art. 81, comma 2 c.p..
4. Nel ricorso di primo grado sono state formulate censure volte a contestare:
(i) l’insussistenza, sotto il profilo istruttorio, di attuali presupposti di fatto per l’adozione dell’interdittiva nonché, in via correlata, l’illegittima mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011: l’Amministrazione prefettizia si sarebbe limitata a confermare la precedente determinazione interdittiva senza considerare le favorevoli circostanze sopravvenute derivanti dall’esito favorevole del controllo giudiziario (primo motivo);
(ii) l’insussistenza dei presupposti a fondamento dell’originario provvedimento interdittivo, nella misura in cui gli stessi sono richiamati nel nuovo (conforme) provvedimento (secondo motivo).
5. Con sentenza n. 181 del 2024 il TAR per la Basilicata - riepilogati in premessa i principi normativi vigenti in materia e ribadito l’assunto secondo il quale la conclusione favorevole del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011 non è di per sé ostativa a che il Prefetto, in sede di aggiornamento, possa confermare l'informativa antimafia disposta antecedentemente alla sottoposizione al controllo - ha respinto entrambe le censure, osservando:
-- in merito alle risultanze ritraibili dall’esito del controllo giudiziario, che non “ .. risulta che l'operatore economico abbia posto in essere qualsivoglia concreta innovativa iniziativa nel senso dell’eradicazione del rischio di infiltrazione mafiosa, essendo stata omessa proprio l’attuazione del preciso indirizzo emendativo emerso in sede di controllo giudiziario (in particolare, nella relazione dell’Amministratore giudiziario si legge che “.. il sig. -OMISSIS--, dipendente della “-OMISSIS-” (ndr, la società ricorrente), continua ad avere un ruolo significativo all’interno della società anche dal punto di vista tecnico, siccome unico munito di patenti speciali per la guida di mezzi speciali e di attestati da preposto, addetto al primo soccorso e alla gestione dell’impresa ”);
-- in merito alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011, che “ la natura e la gravità del quadro indiziario che gravano sulla società ricorrente escludono in radice la configurabilità del requisito (“situazione di agevolazione collaborazione occasionale”) giustificante le invocate (meno gravi) misure, non occorrendo - tenuto conto della formulazione della previsione normativa - alcun specifico onere motivazionale delle ragioni determinanti l’omessa attivazione di tale, discrezionale e ufficioso, istituto ”;
-- in merito al giudizio inferenziale di esposizione della Società al pericolo di infiltrazione malavitosa, che esso “ è suffragato da numerose e convergenti evidenze delle quali: i) alcune essenzialmente storicizzate, in quanto già valutate in occasione del precedente provvedimento interdittivo dell’1/10/2019; ii) altre sopraggiunte, siccome connesse a nuovi elementi di attualizzazione (in senso confermativo) delle conclusioni esposte nel ridetto provvedimento.
Quanto alle prime, rilevano:
- la riconducibilità de facto della società ricorrente ai coniugi -OMISSIS-(già condannati, in concorso, per trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 12-quinquies della L. n. 306/1992, commesso allo scopo di eludere le misure di prevenzione patrimoniali a carico del -OMISSIS--, reato ostativo al rilascio della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 84, co. 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011 e titolari di imprese destinatarie di provvedimenti antimafia interdittivi, sul presupposto dell’esistenza di legami con una consorteria mafiosa operante nel potentino) ..;
- le cointeressenze e i legami tra la medesima società e altre società riconducibili ai coniugi -OMISSIS-(la società dispone, sulla base di un contratto di locazione, di un’area di proprietà di altra società intestata alla sig.ra -OMISSIS-, dove ha sede altra società colpita da interdittiva antimafia e riconducibile alla medesima persona; inoltre ha acquistato i propri automezzi da società destinatarie di interdittive antimafia, intestate o riconducibili ai predetti coniugi);
- le documentate frequentazioni personali tra soci della società ricorrente e il sig. -OMISSIS--;
- il rapporto tra l’attuale amministratore unico della società ricorrente e i coniugi -OMISSIS--e -OMISSIS-, in quanto già dipendente di società ad essi riconducibili e con essi coimputata per bancarotta fraudolenta.
Quanto alle seconde, rilevano:
- l’attualità dei gravi pregiudizi a carico dei coniugi -OMISSIS-(oltreché condannati per il richiamato reato, sottoposti ad un procedimento penale pendente per l’accertamento di vari reati, tra cui quello rubricato ex art. 416-bis cod. pen.);
- le conclusioni contenute nella relazione dell’Amministratore giudiziario della società ..;
- le risultanze di recenti attività di polizia giudiziaria che hanno evidenziato elementi a carico di -OMISSIS- (amministratore pro tempore della società dal 29/4/2022 al 4/7/2022), coinvolto nell’indagine per mafia denominata “-OMISSIS-” per un’ipotesi di usura aggravata, nonché l’esistenza di perduranti rapporti commerciali (contestualizzati nell’anno 2022) tra la società ricorrente e società riconducibili, direttamente o indirettamente, ai coniugi -OMISSIS--e -OMISSIS-, nonché ai figli della coppia;
- le frequentazioni di -OMISSIS- (amministratore della società) con -OMISSIS--, soggetto gravato da rilevanti pregiudizi e, come detto, ritenuto l’effettivo dominus della società” .
5.2. Dunque in conclusione, a giudizio del TAR:
-- “ non è revocabile in dubbio la complessiva attendibilità della tesi.. in punto di attuale riconducibilità della società ricorrente nella sfera di influenza decisionale dei coniugi -OMISSIS-(e, comunque, della sua inclusione nella fitta rete societaria ad essi riferibile), soggetti a loro volta plausibilmente ritenuti (sulla scorta di oggettive risultanze) non affidabili nell’ottica della prevenzione antimafia amministrativa ”;
-- non si ravvisa nelle difese della ricorrente “ ..alcun argomento sostanziale, diverso dal mero decorso temporale, che valga a contraddirne la pregnanza attuale e giustifichi la loro irrilevanza nella peculiare prospettiva di carattere preventivo nella quale il provvedimento si colloca ”;
-- “ .. l’ulteriore documentazione versata in giudizio dall’Amministrazione comprova l’attualità degli elementi indiziari raccolti, constando – in chiave attualizzante – ulteriori evidenze che dimostrano piuttosto la persistenza dei ravvisati legami, vincoli e sodalizi ”.
6. L’atto di appello si fonda su tre motivi di doglianza.
6.1. Con il primo di essi la Società, nel censurare come erronea la valutazione del quadro istruttorio operata dal TAR, osserva che:
-- -OMISSIS--è stato prosciolto con formula piena, dichiarata con sentenza passata in giudicato (sentenza dell’11.02.2019 del Tribunale di Potenza non impugnata), dall’accusa di associazione al clan mafioso -OMISSIS- (pur essendo stato condannato per reati non associativi commessi in un arco temporale risalente, tra il 1997 ed il 2007, quali calunnia, violazione sulle norme su rifiuti pericolosi, ricettazione, evasione contributiva, tentata truffa e da ultimo lesioni con sentenza divenuta irrevocabile nel 2012);
-- è vero poi che il trasferimento di beni aziendali e delle quote societarie da parte di -OMISSIS--in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-è valso ad entrambi la condanna per il reato di cui all’art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito in legge con modificazioni dalla l. di conversione 7 agosto 1992, n. 356 (oggi incorporato nell’art. 512-bis c.p.), rubricato “trasferimento fraudolento di valori” . Nondimeno, osserva la difesa ricorrente, queste operazioni non avevano la finalità di eludere le misure di prevenzione, come si evince sia dall’ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza, depositata in data 8 agosto 2014, di annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti degli indagati (pagg. 9 e 10 atto di appello); sia dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI pen., 22 luglio 2015, n. 32167, di annullamento della misura cautelare personale senza rinvio, confermativa dell’assenza del dolo specifico (pagg. 11 atto di appello);
-- il TAR ha omesso di considerare sia la detta circostanza, sia quelle ulteriori concernenti l’avvenuta ammissione della Società al controllo giudiziario (presupponente una valutazione di occasionalità della c.d. condotta agevolatrice), l’esito positivo della misura e la valutazione espressa dal Tribunale della Prevenzione di Potenza nel senso della irrilevanza, ai fini della prognosi di infiltrazione, della presenza di -OMISSIS--e della moglie -OMISSIS- -OMISSIS-all’interno della compagine sociale.
6.2. Il secondo motivo di appello si appunta sul capo della sentenza reiettivo della censura riferita alla mancata concessione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011.
In proposito la Società contesta come erronea la decisione del TAR sotto un duplice profilo, ovvero sia nella parte in cui ha ritenuto insussistente nel caso di specie il presupposto dell’agevolazione occasionale, già accertato giudizialmente dal Tribunale di Penale, sezione misure di prevenzione, nell’ambito della procedura di controllo giudiziario attivata ad istanza della Società; sia nella parte in cui ha valutato come meramente discrezionale e facoltativo il ricorso alle misure di prevenzione amministrativa collaborativa.
6.3. Il terzo motivo di appello, riferito nuovamente al tema dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, oltre a reiterare deduzioni già svolte nel primo motivo di appello, evidenzia come – al di là della già esaminata condanna per “ trasferimento fraudolento di valori ” – mancherebbero altri elementi di rilevanza penale atti a corroborare il sospetto della possibile contiguità della coppia -OMISSIS---OMISSIS-con gli ambienti della malavita organizzata. D’altra parte, lo stesso giudice della prevenzione penale ha più volte riconosciuto la risalenza e l’inattualità degli elementi indiziari a carico di -OMISSIS-, come si evince sia dal decreto n. 4 del 15 dicembre 2015 di rigetto della richiesta della Questura di Potenza di applicazione della misura della sorveglianza con obbligo di soggiorno; sia dal decreto in data 27 gennaio 2020 di mancata convalida del sequestro di una serie di beni riconducibili alla coppia -OMISSIS-/-OMISSIS-disposto inaudita altera parte il 4 gennaio 2020.
7. L’appello - giunto in decisione all’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza - è infondato e va respinto.
7.1. Va innanzitutto premesso che le censure proposte denunciano un duplice limite strutturale, in quanto:
i) per un verso sono circoscritte a singoli profili motivazionali che - isolatamente presi - quand’anche fondati, non sarebbero in grado di indebolire l’architettura complessiva dell’impianto argomentativo sviluppato in sentenza;
ii) per altro verso assumono a loro fondamento un principio errato, ovvero pretendono di parificare il criterio di giudizio che governa il procedimento penale a quello tipico invece della prevenzione amministrativa, con ciò entrando in contrasto con la consolidata acquisizione interpretativa secondo la quale:
a) la misura interdittiva, essendo espressione di un potere funzionale ad una strategia di anticipazione della soglia di difesa sociale, è finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata e dunque non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo, potendo sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo infiltrativo;
b) detti elementi indiziari, oltre a poter essere penalmente irrilevanti o a non costituire oggetto di procedimenti e processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, senza che da tale apparente contrasto possa riverberare alcuna automatica conseguenza sulla legittimità della misura interdittiva, stante la diversità dei piani valutativi sui quali si muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa;
iii) infine, le censure alle quali si affida l’appello risultano settoriali e incomplete anche nella parte concernente l’illustrazione delle risultanze dei procedimenti penali, delle quali vengono selezionate ed esaminate solo alcune decisioni, trascurandone altre evidentemente non ritenute utili all’argomentazione difensiva ed omettendosi la confutazione degli elementi ritenuti rilevanti da Prefettura e TAR.
7.2. Venendo quindi alla disamina delle singole deduzioni formulate in appello, occorre più specificamente osservare che:
a) sul tema della asserita assenza di un intento fraudolento sotteso al trasferimento di beni aziendali e delle quote societarie, pur sanzionato in sede penale, la difesa ricorrente richiama elementi non pienamente concludenti in quanto:
-- la pronuncia della Corte di cassazione n. 32167 del 2015 esprime considerazioni dubitative sulla sussistenza del dolo specifico, senza escluderne in assoluto la sussistenza ma stigmatizzando le lacune riscontrate nell’attività di indagine, per non essersi questa efficacemente indirizzata verso la ricerca di circostanze di fatto specifiche in grado di supportare (sul piano concreto e non solo astratto) la motivazione della misura preventiva;
-- per converso, la sentenza penale di condanna per “ trasferimento fraudolento di valori ” spiega ampiamente, fornendo un ricco corredo di riscontri fattuali, le ragioni per le quali possono ritenersi pienamente provati il carattere fittizio e fraudolento delle operazioni e la loro finalizzazione (integrante il dolo specifico) all’elusione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione penale (v. pagg. 12-17);
-- dunque, cade e va respinto quanto sostenuto dalla Società circa un preteso carattere anodino e neutro che detta condanna penale assumerebbe nel quadro indiziario;
b) risultano poi del tutto trascurati dalla critica svolta nell’atto di appello plurimi ulteriori elementi di rilevanza indiziaria che la Prefettura e il TAR hanno posto in risalto e che attingono - in un arco temporale che sopravanza in parte la precedente interdittiva del 2019 - sia ad interessenze commerciali che a frequentazioni personali e pendenze processuali.
Tra queste, di particolare rilievo appare il fatto che l’interdittiva dà conto della pendenza del procedimento penale n. -OMISSIS- P.M., con udienza dibattimentale presso il locale Tribunale in data 28 settembre 2023, nei confronti di:
- -OMISSIS- (già amministratore della Società appellante), per i reati di cui agli artt. 512 bis c.p., art. 416 bis.1 c.p., art.110 c.p. e art. 81 comma 2 c.p. e per bancarotta fraudolenta, r.d. n.267 del 1942, art. 216, 223, comma 2 e art.110 c.p.;
- -OMISSIS-, per i reati di cui agli art. 648 ter c.p., r.d. n.267/1942, art. 216, 267, 219, 220, art. 512 bis c.p., art.416 bis.1 c.p., art.110 c.p. e art.81, comma 2 c.p.;
- -OMISSIS--OMISSIS-(sorella di -OMISSIS-), per i reati di cui al r.d. n.267 del 1942, art. 216, 223, comma 2, art.110 c.p., art. 512 bis c.p., art.416 bis.1 c.p., art.110 c.p. e art.81, comma 2 c.p.;
- -OMISSIS-, per i reati di cui agli art.648 ter c.p., r.d. n.267/1942, art. 216, 267, 223, 219, 220, art. 512 bis c.p., art. 416 bis. 1 c.p., art.110 c.p., e art. 81, comma 2 c.p..
7.3. Dunque, va in prima battuta osservato che è vero che quest’ultimo è stato assolto da una prima accusa ai sensi dell’art. 416 bis c.p. per effetto della sentenza del Tribunale di Potenza, emessa in data 11 febbraio 2019; sussistono, tuttavia, imputazioni più recenti che rinnovano l’addebito nei confronti suoi e della moglie per reati direttamente sintomatici a fini antimafia e sul punto specifico nessuna allegazione controdeduttiva emerge dalle difese della parte appellante.
7.4. Sotto un secondo profilo, le risultanze più recenti richiamate nell’informativa e debitamente riferite ad una fase temporale più aggiornata e comunque successiva a quella riportata nel precedente atto interdittivo, descrivono un quadro di persistenti e vischiose interessenze tra imprese, alcune di queste a loro volta interdette e comunque tutte riconducibili alla medesima orbita di controllo --OMISSIS-, il che dimostra come sia rimasto immutato il nucleo di interessi familiari che tesse la regia del gruppo societario.
7.5. Non solo, ma le stesse emergenze segnalano anche l’intermediazione nei ruoli amministrativi o di detenzione delle quote sociali di figure a loro volta gravate da elementi controindicanti (v. -OMISSIS-), ovvero legate da frequentazioni assidue con --OMISSIS- (-OMISSIS-) e comunque prossime agli esponenti del clan familiare oltre che ai precedenti detentori delle cariche formali.
7.6. Infine, questi elementi più aggiornati si innestano su un quadro di dati indiziari più risalenti ma di obiettivo peso sintomatico (in particolar modo per quanto concerne la vicinanza del -OMISSIS-al clan “-OMISSIS-”), la cui rilevanza – lungi dal depotenziarsi – non può che subire un effetto di reviviscenza, trovando elementi di conferma e continuità nelle recenti attività investigative riportate nel provvedimento prefettizio.
8. Non è neppure vero che la mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011 sarebbe viziata da una mancata considerazione delle risultanze favorevoli emergenti all’esito del controllo giudiziario: al contrario, la Prefettura è entrata nella disamina di queste risultanze e proprio dalle stesse ha tratto argomenti di sostegno alla prognosi di persistenza del rischio infiltrativo, laddove ha evidenziato una circostanza non contestata dalla controparte, ovvero che dalla relazione conclusiva dell’Amministratore giudiziario è emersa la continuità dello stesso assetto di controllo che aveva caratterizzato la Società nella prima fase dell’azione preventiva antimafia (“ […] l’insieme delle figure chiave dell’azienda, verificando che in effetti il Signor -OMISSIS-, dipendente della “-OMISSIS-”, continua ad avere un ruolo significativo all’interno della società anche dal punto di vista tecnico, siccome unico munito di patenti speciali per la guida di mezzi speciali e di attestati da preposto, addetto al primo soccorso e alla gestione dell’impresa […] ”).
9. Per tutto quanto esposto, il Collegio ritiene che il compendio di fatti esaminati dalla Prefettura e del TAR, pur collocandosi in un’area in parte vagliata favorevolmente dal giudice penale, continui a caratterizzarsi per una quantità e qualità di dati sintomatici di sicura rilevanza e attualità (alcuni di questi afferenti a condanne o procedimenti ancora pendenti anche per reati spia o ex art. 416 bis c.p.), il che giustifica come ragionevoli le valutazioni che ne ha tratto la Prefettura, positivamente vagliate dal primo giudice.
La sentenza appellata merita quindi di essere confermata.
10. Tenuto conto del tenore delle difese in atti, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.