Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2024, n. 30828
CASS
Sentenza 2 dicembre 2024

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Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie; l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall'INPS pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2024, n. 30828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30828
    Data del deposito : 2 dicembre 2024

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