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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5666/2022 r.g. tra
con il patrocinio degli Avv.to ESTER FERRARI MORANDI Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di essere già titolare di assegno di invalidità ex art. 1 l. 222/84, di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far confermare la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione di detto assegno, a fronte di disconoscimento dello stesso in occasione della domanda amministrativa presentata in data 13.5.2021, e che il suddetto requisito non gli è stato riconosciuto in sede di ATP (rgn. 1577/2022), di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data
21.10.2022. Parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che gli siano riconosciuti i benefici richiesti a decorrere dalla domanda amministrativa, con condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati.
L'Ente resistente, nonostante la ritualità della notifica non si costituiva.
La causa, istruita mediante CTU medico-legale, e discussa all'udienza odierna.
Va premessa l'inammissibilità della domanda di condanna nel rito per ATP, volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stata disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
La consulenza ha verificato e accertato che il ricorrente soffre di una serie di patologie dovute a pregresse fratture che non determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e ha affermato che il ricorrente “soggetto 60 enne, attualmente in pensione dal marzo u.s, ed in precedenza conducente di autobus Acotral dipendente, non è da ritenere nelle condizioni di cui all'art. 1 L 222/84”. Ha infatti ritenuto che
“le patologie in diagnosi, nonché l'impegno disfunzionale, di grado sostanzialmente moderato, non hanno concretizzato ne concretizzano una riduzione della capacità di lavoro attualmente svolta dal ricorrente ed in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo. In conclusione, non si trova e né si trovava in attualità di lavoro, nelle condizioni di cui all'art. 1 L 222/84.”, concludendo “che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON era ridotta precedentemente, né lo è attualmente, in modo permanente a meno di un terzo (art 1 L 222/84).”
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
In ragione della contumacia della parte resistente, non vi è luogo per una statuizione sulle spese di lite, che restano in capo alla parte ricorrente soccombente che le ha sostenute. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5666/2022 r.g.:
- Rigetta il ricorso
- Nulla sulle spese di lite.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte ricorrente.
Tivoli, 11.6.2025
Il Giudice
IL OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5666/2022 r.g. tra
con il patrocinio degli Avv.to ESTER FERRARI MORANDI Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di essere già titolare di assegno di invalidità ex art. 1 l. 222/84, di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far confermare la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione di detto assegno, a fronte di disconoscimento dello stesso in occasione della domanda amministrativa presentata in data 13.5.2021, e che il suddetto requisito non gli è stato riconosciuto in sede di ATP (rgn. 1577/2022), di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data
21.10.2022. Parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha quindi chiesto che gli siano riconosciuti i benefici richiesti a decorrere dalla domanda amministrativa, con condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati.
L'Ente resistente, nonostante la ritualità della notifica non si costituiva.
La causa, istruita mediante CTU medico-legale, e discussa all'udienza odierna.
Va premessa l'inammissibilità della domanda di condanna nel rito per ATP, volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stata disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
La consulenza ha verificato e accertato che il ricorrente soffre di una serie di patologie dovute a pregresse fratture che non determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e ha affermato che il ricorrente “soggetto 60 enne, attualmente in pensione dal marzo u.s, ed in precedenza conducente di autobus Acotral dipendente, non è da ritenere nelle condizioni di cui all'art. 1 L 222/84”. Ha infatti ritenuto che
“le patologie in diagnosi, nonché l'impegno disfunzionale, di grado sostanzialmente moderato, non hanno concretizzato ne concretizzano una riduzione della capacità di lavoro attualmente svolta dal ricorrente ed in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo. In conclusione, non si trova e né si trovava in attualità di lavoro, nelle condizioni di cui all'art. 1 L 222/84.”, concludendo “che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON era ridotta precedentemente, né lo è attualmente, in modo permanente a meno di un terzo (art 1 L 222/84).”
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
In ragione della contumacia della parte resistente, non vi è luogo per una statuizione sulle spese di lite, che restano in capo alla parte ricorrente soccombente che le ha sostenute. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5666/2022 r.g.:
- Rigetta il ricorso
- Nulla sulle spese di lite.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte ricorrente.
Tivoli, 11.6.2025
Il Giudice
IL OT