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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2025
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Collegio Composto dai seguenti Magistrati Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente Dott. Diego Dinardo Giudice est. Dott.ssa Maria Del Prete Giudice
Esaminata l'istanza con cui l'Avv.to , quale amm.re di sostegno di Controparte_1 [...]
, deducendo di aver chiesto e o telare l'autorizzazione alla alienazi Pt_1 bene di comproprietà del beneficiato e al medesimo pervenuto a seguito di successione ereditaria, che il Notaio individuato per la stipula, dissentendo dal G.t., ha chiesto di prodursi l'autorizzazione di cui all'art 747 c.p.c., pur riferendo di non condividere l'impostazione giuridica suggerita, ha concluso affinchè Il Tribunale “ex articolo 747 del codice di procedura civile, autorizzi la vendita dell'immobile sito in Castel Volturno identificato nel catasto fabbricati del predetto Comune, piano terra, foglio 34, particella 207, classamento categoria “A/2”, classe “2”, consistenza “vani 7”, rendita catastale Euro 361,52 e sottoscrivere l'atto di vendita per la quota di 1/6 per l'importo complessivo dell'immobile di Euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zero zero) così come già autorizzato dal Giudice Tutelare. Nell'ipotesi che l'adito Tribunale ritenga la chiesta autorizzazione superflua, anche per i motivi illustrati in premessa, si chiede di volerne indicare nel dettaglio i motivi al fine di evitare ulteriori perplessità e dubbi da parte del notaio rogante;
Osservato che secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, a cui il Tribunale intende integralmente rifarsi: La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell'art. 320, terzo comma, cod. civ., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del primo comma dell'art. 747 cod. proc. civ., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 320 cod. civ., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori "in potestate" e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 cod. civ.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 cod. proc. civ.), cfr. ex multis Cassazione Ordinanza n. 13520 del 27/07/2012, Sentenza n. 2994 del 07/04/1997, Sentenza n. 8177 del 09/09/1996, Sentenza n. 8770 del 26/10/1994; Considerato, quindi, che:
- ove il bene sia definitivamente acquisito al patrimonio del beneficiato il potere autorizzatorio compete esclusivamente al Giudice tutelare del luogo di residenza dell'incapace;
- laddove, invece, penda la procedura di accettazione con beneficio di inventario, poiché il bene non può ritenersi definitivamente dell'incapace per la presenza di creditori, l'autorizzazione compete al Tribunale ove si è aperta la successione, previo parere del G.t. del luogo di residenza dell'incapace, dovendo il primo contemperare l'interesse del beneficiato, di cui è normalmente portatore il solo G.t., con quello dei creditori;
Pagina 1 Venendo allo specifico caso in esame, il Tribunale osserva che non pende alcuna procedura di accettazione con beneficio di inventario in quanto era capace al momento della Parte_1 apertura della successione e non accettava, quindi, l'eredità con l'onere di inventario ex art. 471 c.c., inoltre, il ricorrente specifica che non sussistono creditori (sulla base di questo, infatti, riferisce dell'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art 747 c.p.c.) e, sebbene tale dichiarazione in assenza di un inventario non è verificabile, di per sé non consente di ritenere competente il Tribunale in luogo del G.t.. Alla luce di principi espressi è, quindi, opinione del Tribunale che, nel caso in esame, la competenza ad esprimere autorizzazione alla vendita dei beni dell'amministrato sia ai sensi dell'art 320 c.c. del solo Giudice tutelare. Pertanto, risultando già in atti l'autorizzazione espressa dal Giudice Tutelare, l'istanza si appalesa come inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il non luogo provvedere.
Si comunichi.
S.M.C.V, 8 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice est. Dott. Diego Dinardo
Pagina 2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Collegio Composto dai seguenti Magistrati Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente Dott. Diego Dinardo Giudice est. Dott.ssa Maria Del Prete Giudice
Esaminata l'istanza con cui l'Avv.to , quale amm.re di sostegno di Controparte_1 [...]
, deducendo di aver chiesto e o telare l'autorizzazione alla alienazi Pt_1 bene di comproprietà del beneficiato e al medesimo pervenuto a seguito di successione ereditaria, che il Notaio individuato per la stipula, dissentendo dal G.t., ha chiesto di prodursi l'autorizzazione di cui all'art 747 c.p.c., pur riferendo di non condividere l'impostazione giuridica suggerita, ha concluso affinchè Il Tribunale “ex articolo 747 del codice di procedura civile, autorizzi la vendita dell'immobile sito in Castel Volturno identificato nel catasto fabbricati del predetto Comune, piano terra, foglio 34, particella 207, classamento categoria “A/2”, classe “2”, consistenza “vani 7”, rendita catastale Euro 361,52 e sottoscrivere l'atto di vendita per la quota di 1/6 per l'importo complessivo dell'immobile di Euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zero zero) così come già autorizzato dal Giudice Tutelare. Nell'ipotesi che l'adito Tribunale ritenga la chiesta autorizzazione superflua, anche per i motivi illustrati in premessa, si chiede di volerne indicare nel dettaglio i motivi al fine di evitare ulteriori perplessità e dubbi da parte del notaio rogante;
Osservato che secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, a cui il Tribunale intende integralmente rifarsi: La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell'art. 320, terzo comma, cod. civ., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del primo comma dell'art. 747 cod. proc. civ., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 320 cod. civ., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori "in potestate" e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 cod. civ.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 cod. proc. civ.), cfr. ex multis Cassazione Ordinanza n. 13520 del 27/07/2012, Sentenza n. 2994 del 07/04/1997, Sentenza n. 8177 del 09/09/1996, Sentenza n. 8770 del 26/10/1994; Considerato, quindi, che:
- ove il bene sia definitivamente acquisito al patrimonio del beneficiato il potere autorizzatorio compete esclusivamente al Giudice tutelare del luogo di residenza dell'incapace;
- laddove, invece, penda la procedura di accettazione con beneficio di inventario, poiché il bene non può ritenersi definitivamente dell'incapace per la presenza di creditori, l'autorizzazione compete al Tribunale ove si è aperta la successione, previo parere del G.t. del luogo di residenza dell'incapace, dovendo il primo contemperare l'interesse del beneficiato, di cui è normalmente portatore il solo G.t., con quello dei creditori;
Pagina 1 Venendo allo specifico caso in esame, il Tribunale osserva che non pende alcuna procedura di accettazione con beneficio di inventario in quanto era capace al momento della Parte_1 apertura della successione e non accettava, quindi, l'eredità con l'onere di inventario ex art. 471 c.c., inoltre, il ricorrente specifica che non sussistono creditori (sulla base di questo, infatti, riferisce dell'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art 747 c.p.c.) e, sebbene tale dichiarazione in assenza di un inventario non è verificabile, di per sé non consente di ritenere competente il Tribunale in luogo del G.t.. Alla luce di principi espressi è, quindi, opinione del Tribunale che, nel caso in esame, la competenza ad esprimere autorizzazione alla vendita dei beni dell'amministrato sia ai sensi dell'art 320 c.c. del solo Giudice tutelare. Pertanto, risultando già in atti l'autorizzazione espressa dal Giudice Tutelare, l'istanza si appalesa come inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il non luogo provvedere.
Si comunichi.
S.M.C.V, 8 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice est. Dott. Diego Dinardo
Pagina 2