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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4147/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOSCIALE Parte_1 C.F._1 FABIOLA MARIA
APPELLANTE/ATTORE riassumente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITROVATO Controparte_1 P.IVA_1 JADER EA AN (C.F. ), e (C.F. C.F._2 CP_2
), contumaci C.F._3
APPELLATI/CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte riassumente, precisa le conclusioni come da atto di riassunzione;
- , come da propria comparsa di costituzione del 7.7.25. Controparte_3
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , con l'atto di riassunzione per cui è giudizio, ha convenuto innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale oggi , Controparte_4 Controparte_1 AN EA, in qualità di socio della cancellata società Ugo & Lucky snc di CI RO & C., nonché in proprio, e , al fine di vedere accolte le seguenti CP_2 conclusioni: <voglia l'ill.mo tribunale di bologna, in funzione giudice rinvio appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito rinvio: “voglia la on.le civile contrariis reiectis, totale riforma della impugnata sentenza del pace bologna n. 3643 2017 depositata il 13.12.2017 – non notificata ed accoglimento presente 1 -. via istruttoria, ove dovesse ritenerla necessaria, si chiede: • ammissione prova testimoniale sig.ra , domiciliata testimone_1 guarducci 44, sui capitolo 2) sino “riportava lesioni”- cui all'atto citazione primo grado, nonché conferma dei fatti come descritti nella querela sporta dal sig.
, allegata in atti, che qui si richiamano e si capitolano, espunta ogni valutazione: A) Parte_1
“Vero che in data 22.06.2014 alle ore 23.15 circa in Via Guarducci, sia Lei che il sig.
notavate un furgoncino di colore bianco, con alla guida una persona poi Parte_1 identificata nel sig. , che si aggirava in modo sospetto intorno alle villette nei CP_2 dintorni, compiendo circa 7-8 volte lo stesso giro a velocità troppo sostenuta e che lo notavate poiché in quel momento eravate a passeggio con i cani”; B) “Vero che ad un certo punto, notava il medesimo furgoncino sopraggiungere ad alta velocità nella vostra direzione, allora il sig. decideva di fare cenno al furgoncino di rallentare, sbracciandosi e sporgendosi Parte_1 in strada in modo da essere più evidente, in quanto aveva paura che tale condotta di guida potesse costituire pericolo per voi e per i cani;
C) “Vero che, dopo che il sig. aveva Parte_1 fatto cenno di rallentare al conducente del furgoncino, quest'ultimo aumentò la velocità e
“puntò” il sig. dirigendosi contro la sua persona”; D) “Vero che il sig. Parte_1 Parte_1 si spaventò e si spostò sul bordo della strada, tuttavia il furgoncino, giunto alla altezza del sig.
, sterzava bruscamente proseguendo nella direzione del sig. e lo colpiva Parte_1 Parte_1 con lo specchietto lato guida all'altezza della mano e dell'avambraccio sinistro”; E) “Vero che l'urto fu talmente violento che scagliava il sig. a terra, facendolo sbattere al suolo Parte_1 con il lato destro del corpo”; F) “Vero che il sig. urtava violentemente la spalla e il Parte_1 ginocchio e che, in seguito alla torsione dovuta alla caduta, lamentava un forte dolore anche alla caviglia sinistra, oltre che alla spalla e al ginocchio, tant'è che Lei provvedeva a soccorrerlo immediatamente”; H) “Vero che il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella foto allegata alla presente memoria [foglio da far parte integrante del verbale di udienza del 10 marzo 2017 - nds] – all. 4) - che Le si rammostra”. Nel merito accogliere la domanda del sig. condannando la Parte_1 soc. oggi , in persona del Controparte_5 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, nonché i sigg.ri AN EA e , in CP_2 qualità di soci della cancellata società Ugo & Lucky snc di CI RO & C. nonché in proprio, a pagare in favore dell'appellante , a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla salute, subiti a causa del sinistro, la somma di Giustizia da liquidare in base alle risultanze istruttorie. Con computo della svalutazione monetaria e degli interessi legali da quando dovuti al saldo. Vittoria delle spese di causa (con iva, cpa e spese generali) del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP, da distrarsi e sentenza esecutiva.”; 2. - in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. raccolta generale 4263/2025 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3. -
pagina 2 di 14 condannare infine i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il grado di legittimità ed il presente grado, compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;
4. - condannare il sig. ND EA a restituire al sig. le spese legali allo stesso pagate pari ad euro 3.524,00. Salvo ogni altro Parte_1 diritto>> (enfasi del redattore).
2. Parte riassumente, in particolare, rappresenta quanto segue: in data 05.10.15 il sig. citava avanti il Giudice di Pace di Bologna la Parte_1
e la al fine di ottenere l'integrale Controparte_6 Controparte_7 risarcimento di tutti i danni patiti in un sinistro occorso in data 22 giugno 2014 alle ore 23,15 circa, sinistro in cui il sig. mentre era in prossimità della propria Parte_1 abitazione in via Guarducci, veniva colpito volontariamente da una autovettura Citroen tg. EJ825SF, di proprietà della e condotta dal sig. . La compagnia Controparte_7 CP_2 assicuratrice si costituiva contestando l'an e ritenendo satisfattivo l'acconto di euro 1.150,00 corrisposto ante causam. Si costituiva la lamentando come il veicolo di Controparte_7 proprietà della stessa, al momento del sinistro, fosse nella disponibilità giuridica dell'utilizzatrice società Ugo & Lucky snc di CI RO & C.. Parte attrice chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci in proprio della cancellata società Ugo & Lucky snc di CI RO & C.. Il Giudice di Pace, con provvedimento del 04.04.16 estrometteva la convenuta a spese Controparte_7 compensate ed autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci in proprio della cancellata società Ugo & Lucky snc di CI RO & C., che avveniva con atto notificato in data 21.04.16. Si costituiva il chiamato ND EA …Il chiamato CP_2
rimaneva contumace. Nel corso della successiva istruttoria la difesa del
[...] Parte_1 produceva sentenza penale divenuta irrevocabile contenente la condanna del sig. CI con conferma del fatto che l'episodio di cui è causa avesse natura dolosa;
veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'attore richiesto dalle convenuta;
veniva (parzialmente) ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice... In sede di udienza di assunzione prove del 08.09.17 …ci si avvedeva che la fattura relativa alle spese mediche presentava una data errata. Il Giudice di Pace non ammetteva CTU medico legale sull'attore con la presente motivazione
“il giudice, anche in considerazione dell'incongruenza della data della fattura prodotta, rinvia le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, alla udienza …per la precisazione delle conclusioni.” All'udienza …la difesa del , …Non insisteva nella richiesta di Parte_1 rimborso/risarcimento delle spese relative alla fattura del Poliambulatorio San Domenico di euro 653,00 in quanto il documento prodotto si presentava errato nella data. B. La sentenza di primo grado Con sentenza n. 3643/2017 …il Giudice di Pace di Bologna decidendo la controversia, rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
, RO CI e EA ND in quanto “infondata e non provata” e, per CP_6 l'effetto, condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti EA ND e integralmente le spese di lite tra l'attore Controparte_8 [...]
ed il convenuto rimasto contumace .C. Il processo di secondo grado Parte_1 CP_9
…il sig. impugnava la richiamata sentenza per i seguenti motivi, sia in Parte_1 punto all'an che al quantum. In punto ad an, impugnava il primo capo della sentenza che così recitava: “La domanda attorea non appare accoglibile, per i motivi che si vanno ad esporre. Sia dalla sentenza penale prodotta in atti dalla difesa , che dalla dichiarazione del Parte_1
stesso, emerge che l'CI lo ha urtato con lo specchietto della propria Parte_1 autovettura, dopo un comportamento non equivoco dal quale risultava la pericolosità della guida dell'CI, tanto è vero che il ha affermato nel proprio interrogatorio Parte_1 formale, e le dichiarazioni si debbono intendere con valore confessorio, che il comportamento dell'CI lo ha indotto a far salire sul marciapiede il proprio cane che teneva al guinzaglio, pagina 3 di 14 pur rimanendo egli con un piede sulla strada ed uno sul marciapiede, con l'intento dichiarato di fare cenni al conducente del furgone, di moderare la propria andatura, e nel frangente è stato essere colpito dallo specchietto.” ritenendolo errato ed ingiusto per motivi di fatto e di diritto, quali la violazione degli artt. 132 cpc art. 118 disp. att. cc. per omessa motivazione di un punto decisivo della controversia, in quanto il Giudice di Pace, dopo una premessa anche illogica, che prima prevede un comportamento doloso e non equivoco dell'investitore del pedone e poi paventa una sorta di confessione dello stesso su un elemento Parte_1 irrilevante, non giunge ad alcuna conclusione sull'an. Nonché per violazione di legge per mancata applicazione degli art. 651 cpp e dell'art. 2054 cc. In punto al quantum, si impugnava anche il secondo capo della sentenza che così recitava: “L'entità dei danni fisici patiti dal emerge dalla lettura della sentenza di condanna dell'CI, che ha riferito di 10 Parte_1 giorni di prognosi, i quali rientrano nella somma di € 1.150,00 pagati da tenuto CP_4 conto che i 10 giorni di ITP al 75% (ché non sussistono i presupposti per ritenere la ITP in questione al 100%) emergendo danni che comportano un risarcimento pari ad € 351,60, secondo i parametri delle micropermanenti in uso. Ciò emerge anche dal referto di PS dell'ospedale Maggiore presso il quale si è recato, entrato con codice verde, e dal quale è stato dimesso, previo accertamento eseguito con RX a 5 distretti fisici, con prognosi di 10 giorni.” ritenendolo errato ed ingiusto per motivi di fatto e di diritto, in quanto il Giudice di Pace non aveva ammesso la richiesta CTU medico legale sull'attore con la seguente motivazione “il giudice, anche in considerazione dell'incongruenza della data della fattura prodotta, rinvia le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, alla udienza del 13 ottobre 207, ore 9,15, per la precisazione delle conclusioni”. Era evidente la illogicità della motivazione, visto che la CTU medico legale è finalizzata ad accertare la sussistenza o meno di postumi permanenti e di invalidità temporanea. L'errore materiale di una fattura può escludere il rimborso della stessa, tant'è che la difesa del aveva rinunciato a detta voce. Ma di certo non può escludere Parte_1 il riconoscimento di lesioni permanenti e/o temporanee. Infine, veniva impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna delle spese di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 28.6.2018 si costituivano gli appellati e ND EA che chiedevano il CP_6 rigetto del gravame. Nessuno si costituiva per il sig. che veniva dichiarato CP_2 contumace alla prima udienza di trattazione, …il Tribunale …disponeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ed ammetteva la CTU medico legale sulla persona dell'appellante, …Veniva espletata CTU medico legale …concludeva come il sig.
, nel sinistro di cui è causa, avesse riportato lesioni strumentalmente accertate Parte_1 stimabili in 2,5 punti di danno biologico, 10 giorni di inabilità temporanea al 75%, 15 giorni di inabilità temporanea al 50%, 20 giorni di inabilità temporanea al 25%, 45 giorni di inabilità temporanea lavorativa. All'udienza del 21.02.19, parte appellante insisteva nelle istanze istruttorie di cui all'atto di appello e il Tribunale rinviava all'udienza …per la precisazione delle conclusioni. … LA SENTENZA DEL TRIBUNALE IN SEDE DI APPELLO Il Tribunale di Bologna, in sede di appello, con la sentenza n. 1325/2020… ha respinto l'appello del sig. , condannandolo al pagamento delle spese di lite a favore di entrambi gli Parte_1 appellati. In particolare, il Tribunale di Bologna, benché concordi sul fatto che “… nella tarda serata del 22.6.2014, all'altezza del civico n. 13 di Via Guarducci a Bologna, l'odierno appellante veniva urtato volontariamente da un veicolo condotto dal sig. CI, il quale già̀ da diversi minuti procedeva lungo quella strada a velocità molto sostenuta, tanto che lo stesso
, che già̀ si era avveduto di tale circostanza, all'atto di attraversare la strada, Parte_1 notando che di nuovo il veicolo si stava avvicinando a velocità sostenuta, decideva da un lato di mettere al sicuro il proprio cane facendolo salire sul marciapiede, dall'altro, nel dichiarato intento di rendersi visibile al conducente per farlo rallentare, decideva di sporgersi sulla stessa strada.” (pag. 3 della sentenza di appello), riteneva come, pur non potendosi “dubitare della pagina 4 di 14 responsabilità̀ di CI, peraltro sorretta inequivocabilmente da dolo come accertato anche in sede penale, appare altrettanto evidente che lo stesso danneggiato abbia posto in essere una condotta inspiegabilmente imprudente, che in questa sede può̀ e deve essere valorizzata ai fini di una proporzionale riduzione del diritto al risarcimento” (pag. 3 della sentenza di appello). Pertanto, il Tribunale affermava che all'evento avesse contribuito anche la condotta imprudente dello stesso danneggiato, “dal che consegue, sotto il profilo risarcitorio, l'operatività̀ della disciplina di cui all'art. 1227 c.c. a mente del quale, il concorso di colpa del creditore giustifica una riduzione proporzionale del risarcimento stesso” (pag. 4 della sentenza di appello), che veniva ridotto del 50%, “la cui incidenza, per tutte le ragioni suesposte, deve attestarsi in una misura di certo non inferiore al 50%” (pag. 5 della sentenza di appello). Nelle quantificazione del danno il Tribunale dichiarava “Non può̀ essere riconosciuto il danno morale, lamentato dall'appellante in termini del tutto generici ed escluso dallo stesso Ctu, secondo cui “non emergono circostanze di rilievo in merito alla valutazione dell'insorgenza soggettiva”” (pag. 4 della sentenza di appello), nonché non riconosceva – senza motivare sul punto – l'invalidità temporanea lavorativa di 45 giorni accertata dal CTU, quantificando quindi, per intero, il danno del sig. in euro 2.838,92, riducendolo quindi nella Parte_1 misura del 50% per il concorso di colpa attribuito all'appellante. Tuttavia, anche dopo la decurtazione del 50% del danno e al netto dell'acconto di euro 1.150,00, risultava un residuo importo a favore dell'appellante che il Tribunale non riconosceva con la seguente motivazione
“Ne consegue che, applicandosi la predetta riduzione, la pretesa risarcitoria che continuerebbe a spettare al danneggiato deve ritenersi già̀ soddisfatta dalla somma versata ante causam da la quale, pur con un minimo adeguamento in via equitativa, appare del tutto congrua CP_1 rispetto ai danni causati dalla condotta del danneggiante.” (pag. 5 della sentenza di appello). Condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite a favore di entrambi gli appellati,… GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, in sede di appello, sentenza n. 1325/2020,… veniva proposto ricorso per cassazione con i seguenti motivi che si ritrascrivono “IN DIRITTO 1. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero la norma sul concorso dello stesso danneggiato nella produzione del pregiudizio a proprio carico, nonché del mancato superamento della presunzione “iuris tantum” di responsabilità del conducente, sancita dall'art. 2054 c.c., comma 1. Benché non sia stata ammessa la prova testimoniale dell'unica testimone oculare sull'intero capitolato attoreo, richiesta di ammissione che si rinnovava in sede di appello, anche il Tribunale di Bologna ha confermato la dinamica del sinistro, così come accertata in sentenza penale divenuta irrevocabile –entrambe le sentenze (Tribunale e Corte d'Appello di Bologna) prodotte in giudizio di primo grado che qui si riproducono – che confermava la responsabilità dell'CI e la natura dolosa dei fatti di cui è causa. Il Tribunale Penale di Bologna, in sezione monocratica, con sentenza n. 3018/14 dichiarava colpevole il sig. CI del reato di cui al capo 7) ovvero “del delitto di cui all'art. 582 c.p. perché con coscienza e volontà nella condotta di guida del furgone bianco, tipo fiorino, targato EJ825SF urtava con lo specchietto esterno lato guida il pedone Parte_1 che ne richiamava l'attenzione nella via Guarducci facendogli segno di ridurre la
[...] marcia;
condotta consistita nell'accelerare la marcia e puntare volontariamente il veicolo verso il pedone così travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra e cagionandogli lesioni…”, capo della sentenza confermato dalla sentenza n. 1310/15 della Corte d'Appello di Bologna, Terza Sezione Penale, sentenza divenuta irrevocabile come indicato a calce della sentenza stessa. Tuttavia, nonostante il Tribunale Civile di Bologna, in sede di appello, nella sentenza oggi impugnata più volte confermi l'accertamento del comportamento doloso dell'investitore, affermando che “l'odierno appellante veniva urtato volontariamente da un veicolo condotto dal sig. CI” e che non poteva “dubitare della responsabilità̀ di CI, pagina 5 di 14 peraltro sorretta inequivocabilmente da dolo come accertato anche in sede penale”, fa poi errato uso delle norme di diritto che regolano la materia, ovvero l'art. 2054 cc e l'art. 1227 c.c.. Infatti, quando il Tribunale Civile afferma che la responsabilità dell'CI è sorretta inequivocabilmente da dolo come accertato anche in sede penale, fa propria la dinamica accertata in quella sede. Ovvero “condotta consistita nell'accelerare la marcia e puntare volontariamente il veicolo verso il pedone così travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra e cagionandogli lesioni…”, colpendo il “con lo specchietto Parte_1 esterno lato guida”; è, quindi, evidente come il sig. CI avesse abbandonato la propria corsia di marcia e invaso la corsia opposta appositamente per colpire l'attore. Il Parte_1 non si trovava sulla corsia percorsa dall'CI, il era nella corsia opposta e si è Parte_1 sporto leggermente sulla strada al fine di invitare l'CI a moderare la velocità e, quest'ultimo, di tutta risposta, ha deviato la propria marcia invadendo la corsia opposta al solo fine di colpire l'odierno ricorrente. Nel caso oggi all'esame della Suprema Corte di Cassazione, non solo non è stata offerta alcuna prova liberatoria dalle controparti, richiesta dall'art. 2054 c.c., ma, per di più, l'istruttoria ha confermato che il conducente del veicolo ha fatto tutto il possibile per CAUSARE il danno! In ordine al concorso del danneggiato, ex art. 1227 c.c., il Tribunale ha errato a ritenere l'applicabilità di detto precetto alla condotta del sig.
. Infatti, non vi è stato un comportamento colposo del , ma anche nella Parte_1 Parte_1 denegata ipotesi in cui si voglia ritenere colposa la condotta del danneggiato, il Tribunale - che nella sentenza impugnata afferma “Peraltro è appena il caso di ricordare che sono le stesse norme del Codice della Strada (art. 190) che impongono ai pedoni il dovere di circolare sui marciapiedi, norma evidentemente violata nel caso di specie dall'odierno appellante…” (pag. 3 della impugnata sentenza) - avrebbe dovuto indagare e accertare se la lamentata violazione ex art. 190 CdS abbia avuto un nesso di causalità nell'evento. Il danneggiato – che com'è accertato ha messo un piede sulla corsia opposta a quella percorsa dal veicolo investitore – non ha contribuito in nessuna misura al verificarsi del sinistro, in quanto tale comportamento non si è posto quale turbativa della marcia del veicolo investitore. Infatti, ove il veicolo investitore avesse proceduto con la marcia sulla propria corsia, il sinistro non si sarebbe MAI verificato. È stata la condotta dell'CI, che ha deviato la marcia invadendo la corsia opposta per colpire volontariamente il ricorrente con lo specchietto retrovisore lato guida, a causare il sinistro e tale condotta dolosa avversa deve configurarsi quale unica causa esclusiva e assorbente del sinistro, escludendo l'applicazione dell'art. 1227 c.c., erroneamente ritenuta applicabile dal Tribunale di Bologna nella sentenza oggi impugnata. I fatti accertati escludono il nesso di casualità tra la condotta del e il sinistro stradale. La causa esclusiva e Parte_1 assorbente del sinistro è costituita solo dalla illecita e volontaria manovra dell'CI, che ha innescato un rischio nuovo. Il comportamento doloso del sig. CI ha interrotto il nesso causale. Infatti, pare evidente, dalla accertata dinamica del sinistro, come il sig. CI, conducente del veicolo investitore, deve essersi sentito provocato dall'invito a rallentare formulatogli dal , ponendo così la “condotta consistita nell'accelerare la marcia e Parte_1 puntare volontariamente il veicolo verso il pedone così travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra e cagionandogli lesioni…”. Ma, anche volendo ritenere l'invito a rallentare in centro abitato del sig. quale “provocazione” (ovviamente nella testa Parte_1 del sig. CI), tale “provocazione” mai può configurare un concorso di colpa del
. In quanto, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione civile n. Parte_1 5679/2016, “In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la pagina 6 di 14 consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.” Nella suddetta sentenza n. 5679/16, la Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato, costante e univoco della stessa, come confermato dalla precedente sentenza della Suprema Corte, che richiama tutte le sentenze precedenti sul punto, quale la n. 9209 del 1995 che chiarisce: “Questa Corte ha affermato il principio di diritto che la norma dettata dall'art. 1227 c.c., comma 1 -"Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito..." -non è applicabile nel caso di provocazione da parte della persona offesa dal reato (Cass. 21 novembre 1954 n. 125; 3 maggio 1958 n. 1445; 5 agosto 1964 n. 2227; 25 novembre 1975 n. 3447; 14 aprile 1988 n. 2956). La Corte ha considerato che la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta, da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, deve essere considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.” Pertanto, con l'accertamento della fondatezza del presente motivo di ricorso, e conseguente esclusione del concorso di colpa del ricorrente nel sinistro di cui è causa, consegue il diritto dello stesso di vedersi attribuire l'intero danno liquidato dal Tribunale di Bologna, e quindi riconoscere il restante 50% del danno, così come liquidato dal Tribunale di Bologna, ovvero l'importo di euro 1.419,46 (euro 2.838,92:2), fermi i successivi motivi di ricorso e il riconoscimento del danno morale totale, come richiesto al secondo motivo del presente ricorso ed all'intero risarcimento del danno liquidato, così come richiesto nel terzo motivo del presente ricorso. …2. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c.. Il Tribunale afferma che “Non può essere riconosciuto il danno morale, lamentato dall'appellante in termini del tutto generici ed escluso dallo stesso Ctu, secondo cui “non emergono circostanze di rilievo in merito alla valutazione dell'insorgenza soggettiva”” (pag. 4 dell'impugnata sentenza). Tuttavia, il Tribunale di Bologna non riporta integralmente quanto affermato dal CTU a pag. 11 della relazione medica d'ufficio, che si produce nuovamente. Infatti, al citato periodo “non emergono circostanze di rilievo in merito alla valutazione dell'insorgenza soggettiva” segue la frase “superiore rispetto a danni di pari entità”. Pertanto, l'intera affermazione del CTU è “non emergono circostanze di rilievo in merito alla valutazione dell'insorgenza soggettiva superiore rispetto a danni di pari entità”. Perché è evidente come, se il CTU afferma che non può riconoscersi un danno morale superiore a quello di cui ai danni di pari entità, sta affermando che vi è un danno morale relativo a quel tipo di danni. Inoltre, la sussistenza di un patema d'animo del danneggiato è una indagine che spetta al Giudice, non potendo essere demandata al CTU medico-legale. Infatti, pur concordando con il Tribunale in ordine alla necessità che il danno morale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, debba essere allegato e provato (anche con ricorso alle presunzioni, nonché al notorio ed alle massime di esperienza), si duole che il Tribunale in sede di appello abbia ritenuto sussistere un difetto di allegazione e prova, nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite (certificato di pronto soccorso attestante distorsione grado 1 della acromion claveare destra, distrazione del sovraspinoso, con possibile minima lesione inserzionale, tendinite post-distrattiva degli estensori delle dita piede sinistro, e tutta la documentazione medica indicata in CTU attestante ben 45 giorni di invalidità, tra l'altro, anche la somministrazione di antidolorifici e terapie – v. pagg. 4-5-6-7 e 12 della CTU Dr. e Per_1 non abbia considerato che, secondo le nozioni di comune esperienza ed in base all'id quod prerumque accidit, un soggetto che abbia riportato dette lesioni non abbia sofferto dolori e sofferenze, da aggiungersi al danno biologico. Come confermato dalla Corte di Cass. civ. Sez. VI – 3 con Ordinanza dell'ud. 11-04-2019 (17-09-2019, n. 23146) “La Corte, pur esattamente ritenendo che anche il danno morale soggettivo patito in conseguenza di lesioni personali deve essere allegato e provato, non ha fatto corretto uso dei paradigmi normativi in tema di pagina 7 di 14 presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato (frattura rotula sx e piede sx ed uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell'immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del ricorrente.” Inoltre, rilevante è la volontarietà della condotta dolosa penale dell'investitore. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è
“indifferente” in termini generali la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi (cfr. Cass., sez. III, 19.1.07, n. 1183). Ciò non esclude che tra gli elementi di cui il giudice può tenere conto ai fini della determinazione del risarcimento vi sia quello della gravità dell'illecito penale. È abbastanza scontato, del resto, che dolore, sdegno, patemi d'animo siano correlati anche al tipo di colpevolezza da cui sono stati rodotti. La Corte di Cassazione civile, Sez. III, Ord., (ud. 08-07-2020) 15-09-2020, n. 19189, sul punto chiarisce che “Pur dovendosi ribadire che la liquidazione del danno morale non è da considerare conseguenza automatica dell'avvenuto riconoscimento del danno biologico, deve tenersi conto del fatto che non può essere in ogni caso disconosciuta al danno morale autonoma consistenza, là dove esso si riferisca a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente (Cass. 11/11/2019, n. 28999; Cass. 27/03/2018 n. 7513; Cass. 28/09/2018, n. 23469); la liquidazione del danno alla persona deve, infatti, aver luogo: evitando duplicazioni, misurandosi con l'unitarietà del danno non patrimoniale, ma anche assicurando alla vittima l'integrale riparazione del danno subito.” La paura, la frustrazione e il pregiudizio fisico patito a causa di una condotta volontaria mirata ad investire una persona che aveva solo invitato l'investitore alla prudenza, sono elementi che non possono non essere presi in considerazione in sede di riconoscimento e liquidazione del danno morale e che avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Bologna, nel fare corretto uso degli artt. 2059 e 2697 c.c., a riconoscere detta voce di danno. Pertanto, all'accoglimento del presente motivo di gravame consegue il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il danno morale patito.
3. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione di norme in tema di valutazione del danno (art. 2056 c.c.) e di pronuncia secondo diritto (art. 113 c.p.c.) e non secondo equità (art. 1226 c.c.), nonché del diritto alla integralità del danno (art. 1223 c.c.) e ciò con riferimento al quantum. Il Tribunale di Bologna, in sede di appello, quantificava i danni patiti dal ricorrente in euro 2.838,92 (pag. 5 dell'impugnata sentenza). Tuttavia, anche dopo la decurtazione del 50% del danno e al netto dell'acconto di euro 1.150,00, risultava un residuo importo di euro 269,46 a favore dell'appellante che il Tribunale non riconosceva con la seguente motivazione “Ne consegue che, applicandosi la predetta riduzione, la pretesa risarcitoria che continuerebbe a spettare al danneggiato deve ritenersi già soddisfatta dalla somma versata ante causam da la quale, pur con un minimo adeguamento in via CP_1 equitativa, appare del tutto congrua rispetto ai danni causati dalla condotta del danneggiante.” (pag. 5 della impugnata sentenza). Pertanto, il Tribunale applica il “minimo adeguamento in via equitativa” non sul danno patito dal ricorrente, ma sulla somma versata ante causam da
Il Tribunale “adegua” in via equitativa la somma versata dalla compagnia prima del CP_1 giudizio di primo grado, e così facendo, ha violato l'art. 1226 cc che prevede “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Infatti, nel caso di specie, il Tribunale non ha in via equitativa “corretto in difetto” il danno patito dal sig. , ha in via equitativa “corretto in eccesso” l'acconto Parte_1 versato dalla compagnia assicurativa ante causam. Infatti, il “la quale” è indubbiamente pagina 8 di 14 riferito alla somma versata ante causam da e quindi è la somma versata ante causam a CP_1 subire un “adeguamento in via equitativa”. In via equitativa può essere deciso l'importo del risarcimento del danno, ma non vi è una norma di diritto che permetta al Giudicante di
“rivedere” in via equitativa un acconto che, per giunta, si presenta come un importo esatto, ovvero euro 1.150,00. Inoltre, anche volendo parlare del danno, nel caso di specie, questo poteva – come è stato – essere provato nel suo preciso ammontare e, pertanto, non poteva trovare applicazione l'art. 1226 c.c., bensì il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 1223 c.c. in combinato disposto con l'art. 113 cpc. Infatti, il danno subito dal ricorrente non può essere quantificato sulla base di una valutazione equitativa, ma sulla base della precisa indicazione di legge. Tant'è che, a pag. 5 della impugnata sentenza, il Tribunale di Bologna afferma di applicare i parametri previsti per le lesioni micropermanenti. Il Tribunale erroneamente fa riferimento alle tabelle di Milano 2019-2020, errore del Tribunale che questa Ill.mo Corte potrà - se vorrà - correggere, anche in virtù del fatto che non esistono Tabelle di Milano relative all'anno 2019-2020, ma è evidente che sia stata applicata la Tabella del danno biologico di lieve entità, che si applica ai danni fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni [(DLGS 209-2005), importi per la liquidazione del danno biologico 2019-2020 sono stati aggiornati dal D.M. 22 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2019]. A pagina 4 dell'impugnata sentenza si legge
“Secondo il CTU, inoltre, il “quadro clinico è stimabile come danno biologico permanente nella misura del 2.5%” e a pagina cinque il Tribunale liquidata detto danno biologico nella seguente misura “Danno biologico permanente € 1.889,11”. In base alle Tabelle di Milano, che si allegano al presente ricorso, che prevedono appunto un punto “rinforzato” (in quanto comprensivo del danno morale), il valore del punto è di euro 1.160,00 per l'età (44 anni) del danneggiato all'epoca del sinistro, pertanto ove avesse applicato le Tabelle di Milano 2018, per 2,5% di danno biologico l'importo liquidato sarebbe stato di euro 3.190,50 di danno biologico (media effettuata tra il valore relativo al 2% e quello relativo al 3%) e non euro 1.889,11. Il Tribunale di Bologna, nella liquidazione del danno, ha senza ombra di dubbio applicato i parametri previsti per le lesioni micro-permanenti, ovvero la legge (art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005), importi per la liquidazione del danno biologico 2019-2020 sono stati aggiornati dal D.M. 22 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2019. Pertanto, il Tribunale, anche qualora avesse effettuato una valutazione equitativa del danno (e non della somma corrisposta ante causam), avrebbe violato le norme di diritto;
infatti, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto applicabile solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 1223 c.c. in combinato disposto con l'art. 113 cpc e, in applicazione delle suddette norme di diritto, in presenza di un preciso ammontare dallo stesso Tribunale determinato, avrebbe dovuto condannare le parti appellate al risarcimento del residuo importo di euro 269,46 al sig. , in quanto somma dovuta. Inoltre, anche in Parte_1 materia di liquidazione equitativa del danno, come confermato dalla Corte di Cassazione, “il giudice è "tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e, perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato", e ciò al fine "di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità” (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327). Il diritto all'integrale risarcimento del danno, nonché al pagamento di tutti i danni patiti, esclude la legittimità della arbitraria decurtazione effettuata dal Tribunale di Bologna. Così facendo, sarebbe come escludere il diritto al risarcimento per importi minimi. Soprattutto se si considera come il sig. , sia in Parte_1 primo grado che in sede di appello, ha sempre precisato le conclusioni inserendo la locuzione
“oppure diversa somma di Giustizia da liquidare in base alle risultanze istruttorie”, (pag. 11 pagina 9 di 14 atto di citazione in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Bologna e pag. 16 atto di citazione in appello innanzi al Tribunale di Bologna). E, poiché all'esito della liquidazione effettuata dal Tribunale, residuava – anche al netto di acconti e decurtazioni per il contestato concorso di colpa del danneggiato – l'importo di euro 269,46 in favore del sig. ,
Parte_1 illegittima e arbitraria, contraria a norme di legge, risulta la riduzione effettuata dal Tribunale di Bologna. La soccombenza del sig. sul punto di cui al presente motivo di ricorso
Parte_1 (aumento in via equitativa dell'acconto affinché non residuasse un – legittimo – danno risarcibile in favore del sig. ), che soccombenza non sarebbe dovuta essere, ha
Parte_1 comportato il rigetto dell'appello anche in ordine alle spese di causa di primo grado, nonché la condanna del sig. al pagamento delle spese legali per il secondo grado, ovvero un
Parte_1 danno di quasi ottomila euro. …in ragione di quanto precede, quindi, non può che concludersi per la necessaria riforma della sentenza impugnata. …Sulle spese di lite: l'accoglimento del presente ricorso per cassazione comporterà la caducazione del capo della sentenza qui impugnata relativa alle spese di lite, dal momento che non sussisteranno più i presupposti per porre le stesse a carico del sig. . Le spese del presente giudizio dovranno seguire la
Parte_1 regola della soccombenza ed essere poste a carico delle parti resistenti.”…Venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia la Suprema Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, cassare la sentenza emessa in sede di appello dal Tribunale di Bologna n. 1325/2020,
…Con vittoria delle spese e del compenso di lite di tutte le fasi e gradi di giudizio.” Il sig. ND EA, …chiedeva il rigetto del ricorso, con conferma della decisione del Tribunale di Bologna, e vittoria di spese e competenze di lite. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. raccolta generale 4263/2025 del 18.02.25 (R.G. n. 8280/21), accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Bologna… L'accoglimento del ricorso si fondava sulla seguente motivazione: “Il primo motivo è manifestamente fondato. L'art. 1227, primo comma, c.c. e l'art. 2054, primo comma, c.c. di riflesso, sono stati applicati in modo manifestamente erroneo. Il fatto doloso del conducente assorbe la rilevanza della condotta imprudente del pedone e lo fa perché, sul piano causale, il carattere doloso del comportamento tenuto dal conducente elide ogni concorso causale della condotta del pedone. La ragione è naturalmente che, se non fosse stata tenuta una condotta dolosa, ma solo colposa dal conducente, l'evento non si sarebbe verificato. Viene in rilievo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui “In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell'art. 1227 cod. civ. (richiamata dall'art. 2056, primo comma, stesso codice) – concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato - non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (Cass. 3, n. 20137 del 18/10/2005; Cass., 3, n. 9209 del 30/8/1995; Cass., 3, n. 5679 del 23/3/2016, Cass., 3, n. 23024 del 22/8/2024). (…) Il secondo ed il terzo motivo si debbono ritenere assorbiti dall'accoglimento del primo, concernendo parti della sentenza impugnata oggettivamente dipendenti da quella qui cassata, inerente alla determinazione del modo di essere della responsabilità. Le questioni con essi poste potranno essere riproposte e dovranno esaminarsi dal giudice di rinvio, dopo che avrà applicato il principio di diritto in base al quale è cassata la sentenza in accoglimento del primo motivo. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese”>>(enfasi del redattore). pagina 10 di 14 3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ill.mo tribunale di bologna, in funzione giudice rinvio appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito rinvio: “voglia la on.le civile contrariis reiectis, totale riforma della impugnata sentenza del pace bologna n. 3643 2017 depositata il 13.12.2017 – non notificata ed accoglimento presente 1 -. via istruttoria, ove dovesse ritenerla necessaria, si chiede: • ammissione prova testimoniale sig.ra , domiciliata testimone_1 guarducci 44, sui capitolo 2) sino “riportava lesioni”- cui all'atto citazione primo grado, nonché conferma dei fatti come descritti nella querela sporta dal sig.
poiché infondata sia in fatto che in diritto, illegittima e comunque non Controparte_3 provata per i motivi di cui in premessa dichiarando congrua e satisfattiva l'offerta corrisposta pari ad € 1.150,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi>>.
4. Le parti CI e sono rimaste contumaci. CP_10
5. L'odierno giudicante non può che prendere atto che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. raccolta generale 4263/2025 del 18.02.25 (R.G. n. 8280/21), ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Bologna, in diversa Sezione e in diversa composizione e che l'accoglimento del ricorso si è fondato sulla seguente motivazione: “Il primo motivo è manifestamente fondato. L'art. 1227, primo comma, c.c. e l'art. 2054, primo comma, c.c. di riflesso, sono stati applicati in modo manifestamente erroneo. Il fatto doloso del conducente assorbe la rilevanza della condotta imprudente del pedone e lo fa perché, sul piano causale, il carattere doloso del comportamento tenuto dal conducente elide ogni concorso causale della condotta del pedone. La ragione è naturalmente che, se non fosse stata tenuta una condotta dolosa, ma solo colposa dal conducente, l'evento non si sarebbe verificato. Viene in rilievo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui “In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell'art. 1227 cod. civ. (richiamata dall'art. 2056, primo comma, stesso codice) – concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato - non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (Cass. 3, n. 20137 del 18/10/2005; Cass., 3, n. 9209 del 30/8/1995; Cass., 3, n. 5679 del 23/3/2016, Cass., 3, n. 23024 del 22/8/2024). (…) Il secondo ed il terzo motivo si debbono ritenere assorbiti dall'accoglimento del primo, concernendo parti della sentenza impugnata oggettivamente dipendenti da quella qui cassata, inerente alla determinazione del modo di essere della responsabilità. Le questioni con essi poste potranno essere riproposte e dovranno esaminarsi dal giudice di rinvio, dopo che avrà applicato il principio di diritto in base al quale è cassata la sentenza in accoglimento del primo motivo. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese.”
Si concorda con la tesi della parte riassumente che <la corte di cassazione, … ritiene la condotta dell'ascione come causa esclusiva assorbente del sinistro (responsabilità penalmente accertata con sentenza passata in giudicato) e quindi, senza possibilità ravvisare alcun concorso colpa capo al sig. , essendo ontologicamente incompatibile parte_2 manovra il fatto doloso de quo l'onere della prova ex art. 2054 c.c. spettante conducente un veicolo, ovverosia avere tutto possibile per evitare l'evento, conseguente portata eziologicamente tale dolosa rispetto ad eventuale comportamento colposo danneggiato;
ciò soprattutto quanto vittima pedone è stato qualificato dalla s.c: quale (percepita) provocazione, ritenuta inidonea esprimere una connessione eziologica rispondente principio regolarità causale l'evento dannoso cui causa, ribadito più volte dalle sentenze succitate suprema.
6. Per quanto attiene al quantum, deve farsi applicazione della tabella di cui all'art. 139 del C.d.A.,
pagina 11 di 14 secondo il seguente schema in base alle suddette tabelle anno 2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 2,50%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30.
Danno biologico permanente € 2.318,91
Invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
Danno morale (33,33%) € 1.194,20
TOTALE GENERALE: € 4.777,16
7. La S.C. (v., ex multis, Cass. 339/2016) ha avuto occasione di chiarire che <in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al biologico, e danneggiato è onerato dell'allegazione prova, eventualmente mezzo presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza patita termini sofferenza turbamento>> (conf. Cass. 13383/25 che recentemente ha ribadito <al riconoscimento di danni biologici lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico entità, il morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del misura massima>>).
Nel caso in esame, parte riassumente, sin dall'atto di citazione di primo grado ha allegato sofferenze fisiche ma anche stress collegato alla dinamica del fatto. Le sofferenze fisiche (correlate in misura non superiore alla media all'entità dei postumi riscontrati) e lo stress presumibile in relazione alla peculiare dinamica dell'evento possono ritenersi sufficientemente allegati e provati, alla luce della succitata giurisprudenza.
8. A favore della parte riassumente può, quindi, liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale € 4.777,16; da tali importi devono essere detratte le somme incontestatamente ricevute in acconto pari a euro 1.150,00.
9. Le parti convenute/appellate devono, pertanto, essere condannate in solido al pagamento a favore di parte appellante/attrice in riassunzione di euro 3.627,16, oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 31.1.2020 (quale data intermedia tra fatto -avvenuto il 22-6-14- e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto che si tratta di debito di valore liquidato equitativamente e della farraginosità di una duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente pagina 12 di 14 sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
10. Le parti convenute appellate devono, altresì, essere condannate alla rifusione a favore di parte attrice riassumente appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio (liquidate, in base al valore della causa, come da dispositivo, secondo parametri medi con riferimento alla prima, alla seconda ed alla quarta fase di giudizio, vista l'attività svolta nella presente sede) e dei gradi precedenti (che liquida conformemente alle liquidazioni contenute nelle sentenze impugnate, non contestate in parte qua in relazione al quantum, ovverosia: euro 100,00 per anticipazioni ed euro 650,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il primo grado;
euro 2430,00, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il secondo grado;
euro 80, per bolli e notifiche grado Cassazione e notifica riassunzione, oltre a euro 1.875,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il grado di Cassazione), a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché condannate alla restituzione degli importi ricevuti oltre agli interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 25.3.25 al saldo effettivo.
11. La spese di CTU e ctp devono essere compensate, in ragione dell'esito della stessa rispetto alle originarie valutazioni del ctp di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una pagina 13 di 14 quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
12. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna i convenuti , in persona del l.r.p.t., EA AN, e Controparte_1
, in solido tra loro a) al pagamento a favore di parte attrice di euro CP_2 Parte_1 3.627,16, oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 31.1.2020 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
b) alla rifusione a favore sempre di parte attrice riassumente appellante, , delle spese di lite del presente grado di giudizio (che liquida in euro Parte_1 125,00 per anticipazioni, euro 1.701,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali) e dei gradi precedenti (come da liquidazioni contenute nei dispositivi delle sentenze di primo e secondo grado, ovverosia: euro 100,00 per anticipazioni ed euro 650,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il primo grado;
euro 2430,00, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il secondo grado;
euro 80, per bolli e notifiche grado Cassazione e notifica riassunzione, oltre a euro 1.875,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il grado di Cassazione), rectius a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) alla restituzione a favore dell'attore in riassunzione degli importi ricevuti oltre agli interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 25.3.25 al saldo Parte_1 effettivo.
Compensa le spese di CTU (e ctp), con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
Bologna, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4147/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOSCIALE Parte_1 C.F._1 FABIOLA MARIA
APPELLANTE/ATTORE riassumente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITROVATO Controparte_1 P.IVA_1 JADER EA AN (C.F. ), e (C.F. C.F._2 CP_2
), contumaci C.F._3
APPELLATI/CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte riassumente, precisa le conclusioni come da atto di riassunzione;
- , come da propria comparsa di costituzione del 7.7.25. Controparte_3
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , con l'atto di riassunzione per cui è giudizio, ha convenuto innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale oggi , Controparte_4 Controparte_1 AN EA, in qualità di socio della cancellata società Ugo & Lucky snc di CI RO & C., nonché in proprio, e , al fine di vedere accolte le seguenti CP_2 conclusioni: <voglia l'ill.mo tribunale di bologna, in funzione giudice rinvio appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito rinvio: “voglia la on.le civile contrariis reiectis, totale riforma della impugnata sentenza del pace bologna n. 3643 2017 depositata il 13.12.2017 – non notificata ed accoglimento presente 1 -. via istruttoria, ove dovesse ritenerla necessaria, si chiede: • ammissione prova testimoniale sig.ra , domiciliata testimone_1 guarducci 44, sui capitolo 2) sino “riportava lesioni”- cui all'atto citazione primo grado, nonché conferma dei fatti come descritti nella querela sporta dal sig.
, allegata in atti, che qui si richiamano e si capitolano, espunta ogni valutazione: A) Parte_1
“Vero che in data 22.06.2014 alle ore 23.15 circa in Via Guarducci, sia Lei che il sig.
notavate un furgoncino di colore bianco, con alla guida una persona poi Parte_1 identificata nel sig. , che si aggirava in modo sospetto intorno alle villette nei CP_2 dintorni, compiendo circa 7-8 volte lo stesso giro a velocità troppo sostenuta e che lo notavate poiché in quel momento eravate a passeggio con i cani”; B) “Vero che ad un certo punto, notava il medesimo furgoncino sopraggiungere ad alta velocità nella vostra direzione, allora il sig. decideva di fare cenno al furgoncino di rallentare, sbracciandosi e sporgendosi Parte_1 in strada in modo da essere più evidente, in quanto aveva paura che tale condotta di guida potesse costituire pericolo per voi e per i cani;
C) “Vero che, dopo che il sig. aveva Parte_1 fatto cenno di rallentare al conducente del furgoncino, quest'ultimo aumentò la velocità e
“puntò” il sig. dirigendosi contro la sua persona”; D) “Vero che il sig. Parte_1 Parte_1 si spaventò e si spostò sul bordo della strada, tuttavia il furgoncino, giunto alla altezza del sig.
, sterzava bruscamente proseguendo nella direzione del sig. e lo colpiva Parte_1 Parte_1 con lo specchietto lato guida all'altezza della mano e dell'avambraccio sinistro”; E) “Vero che l'urto fu talmente violento che scagliava il sig. a terra, facendolo sbattere al suolo Parte_1 con il lato destro del corpo”; F) “Vero che il sig. urtava violentemente la spalla e il Parte_1 ginocchio e che, in seguito alla torsione dovuta alla caduta, lamentava un forte dolore anche alla caviglia sinistra, oltre che alla spalla e al ginocchio, tant'è che Lei provvedeva a soccorrerlo immediatamente”; H) “Vero che il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro corrisponde a quanto rappresentato nella foto allegata alla presente memoria [foglio da far parte integrante del verbale di udienza del 10 marzo 2017 - nds] – all. 4) - che Le si rammostra”. Nel merito accogliere la domanda del sig. condannando la Parte_1 soc. oggi , in persona del Controparte_5 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, nonché i sigg.ri AN EA e , in CP_2 qualità di soci della cancellata società Ugo & Lucky snc di CI RO & C. nonché in proprio, a pagare in favore dell'appellante , a titolo di risarcimento dei Parte_1 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla salute, subiti a causa del sinistro, la somma di Giustizia da liquidare in base alle risultanze istruttorie. Con computo della svalutazione monetaria e degli interessi legali da quando dovuti al saldo. Vittoria delle spese di causa (con iva, cpa e spese generali) del doppio grado di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP, da distrarsi e sentenza esecutiva.”; 2. - in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. raccolta generale 4263/2025 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3. -
pagina 2 di 14 condannare infine i convenuti al pagamento delle spese e compensi di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il grado di legittimità ed il presente grado, compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore;
4. - condannare il sig. ND EA a restituire al sig. le spese legali allo stesso pagate pari ad euro 3.524,00. Salvo ogni altro Parte_1 diritto>> (enfasi del redattore).
2. Parte riassumente, in particolare, rappresenta quanto segue: in data 05.10.15 il sig. citava avanti il Giudice di Pace di Bologna la Parte_1
e la al fine di ottenere l'integrale Controparte_6 Controparte_7 risarcimento di tutti i danni patiti in un sinistro occorso in data 22 giugno 2014 alle ore 23,15 circa, sinistro in cui il sig. mentre era in prossimità della propria Parte_1 abitazione in via Guarducci, veniva colpito volontariamente da una autovettura Citroen tg. EJ825SF, di proprietà della e condotta dal sig. . La compagnia Controparte_7 CP_2 assicuratrice si costituiva contestando l'an e ritenendo satisfattivo l'acconto di euro 1.150,00 corrisposto ante causam. Si costituiva la lamentando come il veicolo di Controparte_7 proprietà della stessa, al momento del sinistro, fosse nella disponibilità giuridica dell'utilizzatrice società Ugo & Lucky snc di CI RO & C.. Parte attrice chiedeva di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci in proprio della cancellata società Ugo & Lucky snc di CI RO & C.. Il Giudice di Pace, con provvedimento del 04.04.16 estrometteva la convenuta a spese Controparte_7 compensate ed autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci in proprio della cancellata società Ugo & Lucky snc di CI RO & C., che avveniva con atto notificato in data 21.04.16. Si costituiva il chiamato ND EA …Il chiamato CP_2
rimaneva contumace. Nel corso della successiva istruttoria la difesa del
[...] Parte_1 produceva sentenza penale divenuta irrevocabile contenente la condanna del sig. CI con conferma del fatto che l'episodio di cui è causa avesse natura dolosa;
veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'attore richiesto dalle convenuta;
veniva (parzialmente) ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice... In sede di udienza di assunzione prove del 08.09.17 …ci si avvedeva che la fattura relativa alle spese mediche presentava una data errata. Il Giudice di Pace non ammetteva CTU medico legale sull'attore con la presente motivazione
“il giudice, anche in considerazione dell'incongruenza della data della fattura prodotta, rinvia le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, alla udienza …per la precisazione delle conclusioni.” All'udienza …la difesa del , …Non insisteva nella richiesta di Parte_1 rimborso/risarcimento delle spese relative alla fattura del Poliambulatorio San Domenico di euro 653,00 in quanto il documento prodotto si presentava errato nella data. B. La sentenza di primo grado Con sentenza n. 3643/2017 …il Giudice di Pace di Bologna decidendo la controversia, rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
, RO CI e EA ND in quanto “infondata e non provata” e, per CP_6 l'effetto, condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti EA ND e integralmente le spese di lite tra l'attore Controparte_8 [...]
ed il convenuto rimasto contumace .C. Il processo di secondo grado Parte_1 CP_9
…il sig. impugnava la richiamata sentenza per i seguenti motivi, sia in Parte_1 punto all'an che al quantum. In punto ad an, impugnava il primo capo della sentenza che così recitava: “La domanda attorea non appare accoglibile, per i motivi che si vanno ad esporre. Sia dalla sentenza penale prodotta in atti dalla difesa , che dalla dichiarazione del Parte_1
stesso, emerge che l'CI lo ha urtato con lo specchietto della propria Parte_1 autovettura, dopo un comportamento non equivoco dal quale risultava la pericolosità della guida dell'CI, tanto è vero che il ha affermato nel proprio interrogatorio Parte_1 formale, e le dichiarazioni si debbono intendere con valore confessorio, che il comportamento dell'CI lo ha indotto a far salire sul marciapiede il proprio cane che teneva al guinzaglio, pagina 3 di 14 pur rimanendo egli con un piede sulla strada ed uno sul marciapiede, con l'intento dichiarato di fare cenni al conducente del furgone, di moderare la propria andatura, e nel frangente è stato essere colpito dallo specchietto.” ritenendolo errato ed ingiusto per motivi di fatto e di diritto, quali la violazione degli artt. 132 cpc art. 118 disp. att. cc. per omessa motivazione di un punto decisivo della controversia, in quanto il Giudice di Pace, dopo una premessa anche illogica, che prima prevede un comportamento doloso e non equivoco dell'investitore del pedone e poi paventa una sorta di confessione dello stesso su un elemento Parte_1 irrilevante, non giunge ad alcuna conclusione sull'an. Nonché per violazione di legge per mancata applicazione degli art. 651 cpp e dell'art. 2054 cc. In punto al quantum, si impugnava anche il secondo capo della sentenza che così recitava: “L'entità dei danni fisici patiti dal emerge dalla lettura della sentenza di condanna dell'CI, che ha riferito di 10 Parte_1 giorni di prognosi, i quali rientrano nella somma di € 1.150,00 pagati da tenuto CP_4 conto che i 10 giorni di ITP al 75% (ché non sussistono i presupposti per ritenere la ITP in questione al 100%) emergendo danni che comportano un risarcimento pari ad € 351,60, secondo i parametri delle micropermanenti in uso. Ciò emerge anche dal referto di PS dell'ospedale Maggiore presso il quale si è recato, entrato con codice verde, e dal quale è stato dimesso, previo accertamento eseguito con RX a 5 distretti fisici, con prognosi di 10 giorni.” ritenendolo errato ed ingiusto per motivi di fatto e di diritto, in quanto il Giudice di Pace non aveva ammesso la richiesta CTU medico legale sull'attore con la seguente motivazione “il giudice, anche in considerazione dell'incongruenza della data della fattura prodotta, rinvia le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, alla udienza del 13 ottobre 207, ore 9,15, per la precisazione delle conclusioni”. Era evidente la illogicità della motivazione, visto che la CTU medico legale è finalizzata ad accertare la sussistenza o meno di postumi permanenti e di invalidità temporanea. L'errore materiale di una fattura può escludere il rimborso della stessa, tant'è che la difesa del aveva rinunciato a detta voce. Ma di certo non può escludere Parte_1 il riconoscimento di lesioni permanenti e/o temporanee. Infine, veniva impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna delle spese di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 28.6.2018 si costituivano gli appellati e ND EA che chiedevano il CP_6 rigetto del gravame. Nessuno si costituiva per il sig. che veniva dichiarato CP_2 contumace alla prima udienza di trattazione, …il Tribunale …disponeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ed ammetteva la CTU medico legale sulla persona dell'appellante, …Veniva espletata CTU medico legale …concludeva come il sig.
, nel sinistro di cui è causa, avesse riportato lesioni strumentalmente accertate Parte_1 stimabili in 2,5 punti di danno biologico, 10 giorni di inabilità temporanea al 75%, 15 giorni di inabilità temporanea al 50%, 20 giorni di inabilità temporanea al 25%, 45 giorni di inabilità temporanea lavorativa. All'udienza del 21.02.19, parte appellante insisteva nelle istanze istruttorie di cui all'atto di appello e il Tribunale rinviava all'udienza …per la precisazione delle conclusioni. … LA SENTENZA DEL TRIBUNALE IN SEDE DI APPELLO Il Tribunale di Bologna, in sede di appello, con la sentenza n. 1325/2020… ha respinto l'appello del sig. , condannandolo al pagamento delle spese di lite a favore di entrambi gli Parte_1 appellati. In particolare, il Tribunale di Bologna, benché concordi sul fatto che “… nella tarda serata del 22.6.2014, all'altezza del civico n. 13 di Via Guarducci a Bologna, l'odierno appellante veniva urtato volontariamente da un veicolo condotto dal sig. CI, il quale già̀ da diversi minuti procedeva lungo quella strada a velocità molto sostenuta, tanto che lo stesso
, che già̀ si era avveduto di tale circostanza, all'atto di attraversare la strada, Parte_1 notando che di nuovo il veicolo si stava avvicinando a velocità sostenuta, decideva da un lato di mettere al sicuro il proprio cane facendolo salire sul marciapiede, dall'altro, nel dichiarato intento di rendersi visibile al conducente per farlo rallentare, decideva di sporgersi sulla stessa strada.” (pag. 3 della sentenza di appello), riteneva come, pur non potendosi “dubitare della pagina 4 di 14 responsabilità̀ di CI, peraltro sorretta inequivocabilmente da dolo come accertato anche in sede penale, appare altrettanto evidente che lo stesso danneggiato abbia posto in essere una condotta inspiegabilmente imprudente, che in questa sede può̀ e deve essere valorizzata ai fini di una proporzionale riduzione del diritto al risarcimento” (pag. 3 della sentenza di appello). Pertanto, il Tribunale affermava che all'evento avesse contribuito anche la condotta imprudente dello stesso danneggiato, “dal che consegue, sotto il profilo risarcitorio, l'operatività̀ della disciplina di cui all'art. 1227 c.c. a mente del quale, il concorso di colpa del creditore giustifica una riduzione proporzionale del risarcimento stesso” (pag. 4 della sentenza di appello), che veniva ridotto del 50%, “la cui incidenza, per tutte le ragioni suesposte, deve attestarsi in una misura di certo non inferiore al 50%” (pag. 5 della sentenza di appello). Nelle quantificazione del danno il Tribunale dichiarava “Non può̀ essere riconosciuto il danno morale, lamentato dall'appellante in termini del tutto generici ed escluso dallo stesso Ctu, secondo cui “non emergono circostanze di rilievo in merito alla valutazione dell'insorgenza soggettiva”” (pag. 4 della sentenza di appello), nonché non riconosceva – senza motivare sul punto – l'invalidità temporanea lavorativa di 45 giorni accertata dal CTU, quantificando quindi, per intero, il danno del sig. in euro 2.838,92, riducendolo quindi nella Parte_1 misura del 50% per il concorso di colpa attribuito all'appellante. Tuttavia, anche dopo la decurtazione del 50% del danno e al netto dell'acconto di euro 1.150,00, risultava un residuo importo a favore dell'appellante che il Tribunale non riconosceva con la seguente motivazione
“Ne consegue che, applicandosi la predetta riduzione, la pretesa risarcitoria che continuerebbe a spettare al danneggiato deve ritenersi già̀ soddisfatta dalla somma versata ante causam da la quale, pur con un minimo adeguamento in via equitativa, appare del tutto congrua CP_1 rispetto ai danni causati dalla condotta del danneggiante.” (pag. 5 della sentenza di appello). Condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite a favore di entrambi gli appellati,… GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, in sede di appello, sentenza n. 1325/2020,… veniva proposto ricorso per cassazione con i seguenti motivi che si ritrascrivono “IN DIRITTO 1. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero la norma sul concorso dello stesso danneggiato nella produzione del pregiudizio a proprio carico, nonché del mancato superamento della presunzione “iuris tantum” di responsabilità del conducente, sancita dall'art. 2054 c.c., comma 1. Benché non sia stata ammessa la prova testimoniale dell'unica testimone oculare sull'intero capitolato attoreo, richiesta di ammissione che si rinnovava in sede di appello, anche il Tribunale di Bologna ha confermato la dinamica del sinistro, così come accertata in sentenza penale divenuta irrevocabile –entrambe le sentenze (Tribunale e Corte d'Appello di Bologna) prodotte in giudizio di primo grado che qui si riproducono – che confermava la responsabilità dell'CI e la natura dolosa dei fatti di cui è causa. Il Tribunale Penale di Bologna, in sezione monocratica, con sentenza n. 3018/14 dichiarava colpevole il sig. CI del reato di cui al capo 7) ovvero “del delitto di cui all'art. 582 c.p. perché con coscienza e volontà nella condotta di guida del furgone bianco, tipo fiorino, targato EJ825SF urtava con lo specchietto esterno lato guida il pedone Parte_1 che ne richiamava l'attenzione nella via Guarducci facendogli segno di ridurre la
[...] marcia;
condotta consistita nell'accelerare la marcia e puntare volontariamente il veicolo verso il pedone così travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra e cagionandogli lesioni…”, capo della sentenza confermato dalla sentenza n. 1310/15 della Corte d'Appello di Bologna, Terza Sezione Penale, sentenza divenuta irrevocabile come indicato a calce della sentenza stessa. Tuttavia, nonostante il Tribunale Civile di Bologna, in sede di appello, nella sentenza oggi impugnata più volte confermi l'accertamento del comportamento doloso dell'investitore, affermando che “l'odierno appellante veniva urtato volontariamente da un veicolo condotto dal sig. CI” e che non poteva “dubitare della responsabilità̀ di CI, pagina 5 di 14 peraltro sorretta inequivocabilmente da dolo come accertato anche in sede penale”, fa poi errato uso delle norme di diritto che regolano la materia, ovvero l'art. 2054 cc e l'art. 1227 c.c.. Infatti, quando il Tribunale Civile afferma che la responsabilità dell'CI è sorretta inequivocabilmente da dolo come accertato anche in sede penale, fa propria la dinamica accertata in quella sede. Ovvero “condotta consistita nell'accelerare la marcia e puntare volontariamente il veicolo verso il pedone così travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra e cagionandogli lesioni…”, colpendo il “con lo specchietto Parte_1 esterno lato guida”; è, quindi, evidente come il sig. CI avesse abbandonato la propria corsia di marcia e invaso la corsia opposta appositamente per colpire l'attore. Il Parte_1 non si trovava sulla corsia percorsa dall'CI, il era nella corsia opposta e si è Parte_1 sporto leggermente sulla strada al fine di invitare l'CI a moderare la velocità e, quest'ultimo, di tutta risposta, ha deviato la propria marcia invadendo la corsia opposta al solo fine di colpire l'odierno ricorrente. Nel caso oggi all'esame della Suprema Corte di Cassazione, non solo non è stata offerta alcuna prova liberatoria dalle controparti, richiesta dall'art. 2054 c.c., ma, per di più, l'istruttoria ha confermato che il conducente del veicolo ha fatto tutto il possibile per CAUSARE il danno! In ordine al concorso del danneggiato, ex art. 1227 c.c., il Tribunale ha errato a ritenere l'applicabilità di detto precetto alla condotta del sig.
. Infatti, non vi è stato un comportamento colposo del , ma anche nella Parte_1 Parte_1 denegata ipotesi in cui si voglia ritenere colposa la condotta del danneggiato, il Tribunale - che nella sentenza impugnata afferma “Peraltro è appena il caso di ricordare che sono le stesse norme del Codice della Strada (art. 190) che impongono ai pedoni il dovere di circolare sui marciapiedi, norma evidentemente violata nel caso di specie dall'odierno appellante…” (pag. 3 della impugnata sentenza) - avrebbe dovuto indagare e accertare se la lamentata violazione ex art. 190 CdS abbia avuto un nesso di causalità nell'evento. Il danneggiato – che com'è accertato ha messo un piede sulla corsia opposta a quella percorsa dal veicolo investitore – non ha contribuito in nessuna misura al verificarsi del sinistro, in quanto tale comportamento non si è posto quale turbativa della marcia del veicolo investitore. Infatti, ove il veicolo investitore avesse proceduto con la marcia sulla propria corsia, il sinistro non si sarebbe MAI verificato. È stata la condotta dell'CI, che ha deviato la marcia invadendo la corsia opposta per colpire volontariamente il ricorrente con lo specchietto retrovisore lato guida, a causare il sinistro e tale condotta dolosa avversa deve configurarsi quale unica causa esclusiva e assorbente del sinistro, escludendo l'applicazione dell'art. 1227 c.c., erroneamente ritenuta applicabile dal Tribunale di Bologna nella sentenza oggi impugnata. I fatti accertati escludono il nesso di casualità tra la condotta del e il sinistro stradale. La causa esclusiva e Parte_1 assorbente del sinistro è costituita solo dalla illecita e volontaria manovra dell'CI, che ha innescato un rischio nuovo. Il comportamento doloso del sig. CI ha interrotto il nesso causale. Infatti, pare evidente, dalla accertata dinamica del sinistro, come il sig. CI, conducente del veicolo investitore, deve essersi sentito provocato dall'invito a rallentare formulatogli dal , ponendo così la “condotta consistita nell'accelerare la marcia e Parte_1 puntare volontariamente il veicolo verso il pedone così travolgendolo e facendolo cadere rovinosamente a terra e cagionandogli lesioni…”. Ma, anche volendo ritenere l'invito a rallentare in centro abitato del sig. quale “provocazione” (ovviamente nella testa Parte_1 del sig. CI), tale “provocazione” mai può configurare un concorso di colpa del
. In quanto, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione civile n. Parte_1 5679/2016, “In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c.c., concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato, non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta illecita che colpisce la persona offesa, costituisce causa autonoma del danno, non potendo ritenersi che la pagina 6 di 14 consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.” Nella suddetta sentenza n. 5679/16, la Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato, costante e univoco della stessa, come confermato dalla precedente sentenza della Suprema Corte, che richiama tutte le sentenze precedenti sul punto, quale la n. 9209 del 1995 che chiarisce: “Questa Corte ha affermato il principio di diritto che la norma dettata dall'art. 1227 c.c., comma 1 -"Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito..." -non è applicabile nel caso di provocazione da parte della persona offesa dal reato (Cass. 21 novembre 1954 n. 125; 3 maggio 1958 n. 1445; 5 agosto 1964 n. 2227; 25 novembre 1975 n. 3447; 14 aprile 1988 n. 2956). La Corte ha considerato che la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta, da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, deve essere considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale.” Pertanto, con l'accertamento della fondatezza del presente motivo di ricorso, e conseguente esclusione del concorso di colpa del ricorrente nel sinistro di cui è causa, consegue il diritto dello stesso di vedersi attribuire l'intero danno liquidato dal Tribunale di Bologna, e quindi riconoscere il restante 50% del danno, così come liquidato dal Tribunale di Bologna, ovvero l'importo di euro 1.419,46 (euro 2.838,92:2), fermi i successivi motivi di ricorso e il riconoscimento del danno morale totale, come richiesto al secondo motivo del presente ricorso ed all'intero risarcimento del danno liquidato, così come richiesto nel terzo motivo del presente ricorso. …2. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c.. Il Tribunale afferma che “Non può essere riconosciuto il danno morale, lamentato dall'appellante in termini del tutto generici ed escluso dallo stesso Ctu, secondo cui “non emergono circostanze di rilievo in merito alla valutazione dell'insorgenza soggettiva”” (pag. 4 dell'impugnata sentenza). Tuttavia, il Tribunale di Bologna non riporta integralmente quanto affermato dal CTU a pag. 11 della relazione medica d'ufficio, che si produce nuovamente. Infatti, al citato periodo “non emergono circostanze di rilievo in merito alla valutazione dell'insorgenza soggettiva” segue la frase “superiore rispetto a danni di pari entità”. Pertanto, l'intera affermazione del CTU è “non emergono circostanze di rilievo in merito alla valutazione dell'insorgenza soggettiva superiore rispetto a danni di pari entità”. Perché è evidente come, se il CTU afferma che non può riconoscersi un danno morale superiore a quello di cui ai danni di pari entità, sta affermando che vi è un danno morale relativo a quel tipo di danni. Inoltre, la sussistenza di un patema d'animo del danneggiato è una indagine che spetta al Giudice, non potendo essere demandata al CTU medico-legale. Infatti, pur concordando con il Tribunale in ordine alla necessità che il danno morale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, debba essere allegato e provato (anche con ricorso alle presunzioni, nonché al notorio ed alle massime di esperienza), si duole che il Tribunale in sede di appello abbia ritenuto sussistere un difetto di allegazione e prova, nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite (certificato di pronto soccorso attestante distorsione grado 1 della acromion claveare destra, distrazione del sovraspinoso, con possibile minima lesione inserzionale, tendinite post-distrattiva degli estensori delle dita piede sinistro, e tutta la documentazione medica indicata in CTU attestante ben 45 giorni di invalidità, tra l'altro, anche la somministrazione di antidolorifici e terapie – v. pagg. 4-5-6-7 e 12 della CTU Dr. e Per_1 non abbia considerato che, secondo le nozioni di comune esperienza ed in base all'id quod prerumque accidit, un soggetto che abbia riportato dette lesioni non abbia sofferto dolori e sofferenze, da aggiungersi al danno biologico. Come confermato dalla Corte di Cass. civ. Sez. VI – 3 con Ordinanza dell'ud. 11-04-2019 (17-09-2019, n. 23146) “La Corte, pur esattamente ritenendo che anche il danno morale soggettivo patito in conseguenza di lesioni personali deve essere allegato e provato, non ha fatto corretto uso dei paradigmi normativi in tema di pagina 7 di 14 presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato (frattura rotula sx e piede sx ed uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale e non valutando quindi che la situazione nell'immediatezza evidenziava una sofferenza a carico del ricorrente.” Inoltre, rilevante è la volontarietà della condotta dolosa penale dell'investitore. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è
“indifferente” in termini generali la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi (cfr. Cass., sez. III, 19.1.07, n. 1183). Ciò non esclude che tra gli elementi di cui il giudice può tenere conto ai fini della determinazione del risarcimento vi sia quello della gravità dell'illecito penale. È abbastanza scontato, del resto, che dolore, sdegno, patemi d'animo siano correlati anche al tipo di colpevolezza da cui sono stati rodotti. La Corte di Cassazione civile, Sez. III, Ord., (ud. 08-07-2020) 15-09-2020, n. 19189, sul punto chiarisce che “Pur dovendosi ribadire che la liquidazione del danno morale non è da considerare conseguenza automatica dell'avvenuto riconoscimento del danno biologico, deve tenersi conto del fatto che non può essere in ogni caso disconosciuta al danno morale autonoma consistenza, là dove esso si riferisca a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente (Cass. 11/11/2019, n. 28999; Cass. 27/03/2018 n. 7513; Cass. 28/09/2018, n. 23469); la liquidazione del danno alla persona deve, infatti, aver luogo: evitando duplicazioni, misurandosi con l'unitarietà del danno non patrimoniale, ma anche assicurando alla vittima l'integrale riparazione del danno subito.” La paura, la frustrazione e il pregiudizio fisico patito a causa di una condotta volontaria mirata ad investire una persona che aveva solo invitato l'investitore alla prudenza, sono elementi che non possono non essere presi in considerazione in sede di riconoscimento e liquidazione del danno morale e che avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Bologna, nel fare corretto uso degli artt. 2059 e 2697 c.c., a riconoscere detta voce di danno. Pertanto, all'accoglimento del presente motivo di gravame consegue il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il danno morale patito.
3. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione di norme in tema di valutazione del danno (art. 2056 c.c.) e di pronuncia secondo diritto (art. 113 c.p.c.) e non secondo equità (art. 1226 c.c.), nonché del diritto alla integralità del danno (art. 1223 c.c.) e ciò con riferimento al quantum. Il Tribunale di Bologna, in sede di appello, quantificava i danni patiti dal ricorrente in euro 2.838,92 (pag. 5 dell'impugnata sentenza). Tuttavia, anche dopo la decurtazione del 50% del danno e al netto dell'acconto di euro 1.150,00, risultava un residuo importo di euro 269,46 a favore dell'appellante che il Tribunale non riconosceva con la seguente motivazione “Ne consegue che, applicandosi la predetta riduzione, la pretesa risarcitoria che continuerebbe a spettare al danneggiato deve ritenersi già soddisfatta dalla somma versata ante causam da la quale, pur con un minimo adeguamento in via CP_1 equitativa, appare del tutto congrua rispetto ai danni causati dalla condotta del danneggiante.” (pag. 5 della impugnata sentenza). Pertanto, il Tribunale applica il “minimo adeguamento in via equitativa” non sul danno patito dal ricorrente, ma sulla somma versata ante causam da
Il Tribunale “adegua” in via equitativa la somma versata dalla compagnia prima del CP_1 giudizio di primo grado, e così facendo, ha violato l'art. 1226 cc che prevede “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Infatti, nel caso di specie, il Tribunale non ha in via equitativa “corretto in difetto” il danno patito dal sig. , ha in via equitativa “corretto in eccesso” l'acconto Parte_1 versato dalla compagnia assicurativa ante causam. Infatti, il “la quale” è indubbiamente pagina 8 di 14 riferito alla somma versata ante causam da e quindi è la somma versata ante causam a CP_1 subire un “adeguamento in via equitativa”. In via equitativa può essere deciso l'importo del risarcimento del danno, ma non vi è una norma di diritto che permetta al Giudicante di
“rivedere” in via equitativa un acconto che, per giunta, si presenta come un importo esatto, ovvero euro 1.150,00. Inoltre, anche volendo parlare del danno, nel caso di specie, questo poteva – come è stato – essere provato nel suo preciso ammontare e, pertanto, non poteva trovare applicazione l'art. 1226 c.c., bensì il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 1223 c.c. in combinato disposto con l'art. 113 cpc. Infatti, il danno subito dal ricorrente non può essere quantificato sulla base di una valutazione equitativa, ma sulla base della precisa indicazione di legge. Tant'è che, a pag. 5 della impugnata sentenza, il Tribunale di Bologna afferma di applicare i parametri previsti per le lesioni micropermanenti. Il Tribunale erroneamente fa riferimento alle tabelle di Milano 2019-2020, errore del Tribunale che questa Ill.mo Corte potrà - se vorrà - correggere, anche in virtù del fatto che non esistono Tabelle di Milano relative all'anno 2019-2020, ma è evidente che sia stata applicata la Tabella del danno biologico di lieve entità, che si applica ai danni fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni [(DLGS 209-2005), importi per la liquidazione del danno biologico 2019-2020 sono stati aggiornati dal D.M. 22 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2019]. A pagina 4 dell'impugnata sentenza si legge
“Secondo il CTU, inoltre, il “quadro clinico è stimabile come danno biologico permanente nella misura del 2.5%” e a pagina cinque il Tribunale liquidata detto danno biologico nella seguente misura “Danno biologico permanente € 1.889,11”. In base alle Tabelle di Milano, che si allegano al presente ricorso, che prevedono appunto un punto “rinforzato” (in quanto comprensivo del danno morale), il valore del punto è di euro 1.160,00 per l'età (44 anni) del danneggiato all'epoca del sinistro, pertanto ove avesse applicato le Tabelle di Milano 2018, per 2,5% di danno biologico l'importo liquidato sarebbe stato di euro 3.190,50 di danno biologico (media effettuata tra il valore relativo al 2% e quello relativo al 3%) e non euro 1.889,11. Il Tribunale di Bologna, nella liquidazione del danno, ha senza ombra di dubbio applicato i parametri previsti per le lesioni micro-permanenti, ovvero la legge (art. 139 del Codice delle Assicurazioni (DLGS 209-2005), importi per la liquidazione del danno biologico 2019-2020 sono stati aggiornati dal D.M. 22 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2019. Pertanto, il Tribunale, anche qualora avesse effettuato una valutazione equitativa del danno (e non della somma corrisposta ante causam), avrebbe violato le norme di diritto;
infatti, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto applicabile solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 1223 c.c. in combinato disposto con l'art. 113 cpc e, in applicazione delle suddette norme di diritto, in presenza di un preciso ammontare dallo stesso Tribunale determinato, avrebbe dovuto condannare le parti appellate al risarcimento del residuo importo di euro 269,46 al sig. , in quanto somma dovuta. Inoltre, anche in Parte_1 materia di liquidazione equitativa del danno, come confermato dalla Corte di Cassazione, “il giudice è "tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e, perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato", e ciò al fine "di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità” (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327). Il diritto all'integrale risarcimento del danno, nonché al pagamento di tutti i danni patiti, esclude la legittimità della arbitraria decurtazione effettuata dal Tribunale di Bologna. Così facendo, sarebbe come escludere il diritto al risarcimento per importi minimi. Soprattutto se si considera come il sig. , sia in Parte_1 primo grado che in sede di appello, ha sempre precisato le conclusioni inserendo la locuzione
“oppure diversa somma di Giustizia da liquidare in base alle risultanze istruttorie”, (pag. 11 pagina 9 di 14 atto di citazione in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Bologna e pag. 16 atto di citazione in appello innanzi al Tribunale di Bologna). E, poiché all'esito della liquidazione effettuata dal Tribunale, residuava – anche al netto di acconti e decurtazioni per il contestato concorso di colpa del danneggiato – l'importo di euro 269,46 in favore del sig. ,
Parte_1 illegittima e arbitraria, contraria a norme di legge, risulta la riduzione effettuata dal Tribunale di Bologna. La soccombenza del sig. sul punto di cui al presente motivo di ricorso
Parte_1 (aumento in via equitativa dell'acconto affinché non residuasse un – legittimo – danno risarcibile in favore del sig. ), che soccombenza non sarebbe dovuta essere, ha
Parte_1 comportato il rigetto dell'appello anche in ordine alle spese di causa di primo grado, nonché la condanna del sig. al pagamento delle spese legali per il secondo grado, ovvero un
Parte_1 danno di quasi ottomila euro. …in ragione di quanto precede, quindi, non può che concludersi per la necessaria riforma della sentenza impugnata. …Sulle spese di lite: l'accoglimento del presente ricorso per cassazione comporterà la caducazione del capo della sentenza qui impugnata relativa alle spese di lite, dal momento che non sussisteranno più i presupposti per porre le stesse a carico del sig. . Le spese del presente giudizio dovranno seguire la
Parte_1 regola della soccombenza ed essere poste a carico delle parti resistenti.”…Venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia la Suprema Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, cassare la sentenza emessa in sede di appello dal Tribunale di Bologna n. 1325/2020,
…Con vittoria delle spese e del compenso di lite di tutte le fasi e gradi di giudizio.” Il sig. ND EA, …chiedeva il rigetto del ricorso, con conferma della decisione del Tribunale di Bologna, e vittoria di spese e competenze di lite. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. raccolta generale 4263/2025 del 18.02.25 (R.G. n. 8280/21), accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Bologna… L'accoglimento del ricorso si fondava sulla seguente motivazione: “Il primo motivo è manifestamente fondato. L'art. 1227, primo comma, c.c. e l'art. 2054, primo comma, c.c. di riflesso, sono stati applicati in modo manifestamente erroneo. Il fatto doloso del conducente assorbe la rilevanza della condotta imprudente del pedone e lo fa perché, sul piano causale, il carattere doloso del comportamento tenuto dal conducente elide ogni concorso causale della condotta del pedone. La ragione è naturalmente che, se non fosse stata tenuta una condotta dolosa, ma solo colposa dal conducente, l'evento non si sarebbe verificato. Viene in rilievo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui “In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell'art. 1227 cod. civ. (richiamata dall'art. 2056, primo comma, stesso codice) – concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato - non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (Cass. 3, n. 20137 del 18/10/2005; Cass., 3, n. 9209 del 30/8/1995; Cass., 3, n. 5679 del 23/3/2016, Cass., 3, n. 23024 del 22/8/2024). (…) Il secondo ed il terzo motivo si debbono ritenere assorbiti dall'accoglimento del primo, concernendo parti della sentenza impugnata oggettivamente dipendenti da quella qui cassata, inerente alla determinazione del modo di essere della responsabilità. Le questioni con essi poste potranno essere riproposte e dovranno esaminarsi dal giudice di rinvio, dopo che avrà applicato il principio di diritto in base al quale è cassata la sentenza in accoglimento del primo motivo. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese”>>(enfasi del redattore). pagina 10 di 14 3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ill.mo tribunale di bologna, in funzione giudice rinvio appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito rinvio: “voglia la on.le civile contrariis reiectis, totale riforma della impugnata sentenza del pace bologna n. 3643 2017 depositata il 13.12.2017 – non notificata ed accoglimento presente 1 -. via istruttoria, ove dovesse ritenerla necessaria, si chiede: • ammissione prova testimoniale sig.ra , domiciliata testimone_1 guarducci 44, sui capitolo 2) sino “riportava lesioni”- cui all'atto citazione primo grado, nonché conferma dei fatti come descritti nella querela sporta dal sig.
poiché infondata sia in fatto che in diritto, illegittima e comunque non Controparte_3 provata per i motivi di cui in premessa dichiarando congrua e satisfattiva l'offerta corrisposta pari ad € 1.150,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi>>.
4. Le parti CI e sono rimaste contumaci. CP_10
5. L'odierno giudicante non può che prendere atto che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. raccolta generale 4263/2025 del 18.02.25 (R.G. n. 8280/21), ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, al Tribunale di Bologna, in diversa Sezione e in diversa composizione e che l'accoglimento del ricorso si è fondato sulla seguente motivazione: “Il primo motivo è manifestamente fondato. L'art. 1227, primo comma, c.c. e l'art. 2054, primo comma, c.c. di riflesso, sono stati applicati in modo manifestamente erroneo. Il fatto doloso del conducente assorbe la rilevanza della condotta imprudente del pedone e lo fa perché, sul piano causale, il carattere doloso del comportamento tenuto dal conducente elide ogni concorso causale della condotta del pedone. La ragione è naturalmente che, se non fosse stata tenuta una condotta dolosa, ma solo colposa dal conducente, l'evento non si sarebbe verificato. Viene in rilievo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui “In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell'art. 1227 cod. civ. (richiamata dall'art. 2056, primo comma, stesso codice) – concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato - non è applicabile nell'ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell'autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l'evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (Cass. 3, n. 20137 del 18/10/2005; Cass., 3, n. 9209 del 30/8/1995; Cass., 3, n. 5679 del 23/3/2016, Cass., 3, n. 23024 del 22/8/2024). (…) Il secondo ed il terzo motivo si debbono ritenere assorbiti dall'accoglimento del primo, concernendo parti della sentenza impugnata oggettivamente dipendenti da quella qui cassata, inerente alla determinazione del modo di essere della responsabilità. Le questioni con essi poste potranno essere riproposte e dovranno esaminarsi dal giudice di rinvio, dopo che avrà applicato il principio di diritto in base al quale è cassata la sentenza in accoglimento del primo motivo. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia al Tribunale di Bologna in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese.”
Si concorda con la tesi della parte riassumente che <la corte di cassazione, … ritiene la condotta dell'ascione come causa esclusiva assorbente del sinistro (responsabilità penalmente accertata con sentenza passata in giudicato) e quindi, senza possibilità ravvisare alcun concorso colpa capo al sig. , essendo ontologicamente incompatibile parte_2 manovra il fatto doloso de quo l'onere della prova ex art. 2054 c.c. spettante conducente un veicolo, ovverosia avere tutto possibile per evitare l'evento, conseguente portata eziologicamente tale dolosa rispetto ad eventuale comportamento colposo danneggiato;
ciò soprattutto quanto vittima pedone è stato qualificato dalla s.c: quale (percepita) provocazione, ritenuta inidonea esprimere una connessione eziologica rispondente principio regolarità causale l'evento dannoso cui causa, ribadito più volte dalle sentenze succitate suprema.
6. Per quanto attiene al quantum, deve farsi applicazione della tabella di cui all'art. 139 del C.d.A.,
pagina 11 di 14 secondo il seguente schema in base alle suddette tabelle anno 2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 2,50%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30.
Danno biologico permanente € 2.318,91
Invalidità temporanea parziale al 75% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.264,05
Danno morale (33,33%) € 1.194,20
TOTALE GENERALE: € 4.777,16
7. La S.C. (v., ex multis, Cass. 339/2016) ha avuto occasione di chiarire che <in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al biologico, e danneggiato è onerato dell'allegazione prova, eventualmente mezzo presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza patita termini sofferenza turbamento>> (conf. Cass. 13383/25 che recentemente ha ribadito <al riconoscimento di danni biologici lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico entità, il morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del misura massima>>).
Nel caso in esame, parte riassumente, sin dall'atto di citazione di primo grado ha allegato sofferenze fisiche ma anche stress collegato alla dinamica del fatto. Le sofferenze fisiche (correlate in misura non superiore alla media all'entità dei postumi riscontrati) e lo stress presumibile in relazione alla peculiare dinamica dell'evento possono ritenersi sufficientemente allegati e provati, alla luce della succitata giurisprudenza.
8. A favore della parte riassumente può, quindi, liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale € 4.777,16; da tali importi devono essere detratte le somme incontestatamente ricevute in acconto pari a euro 1.150,00.
9. Le parti convenute/appellate devono, pertanto, essere condannate in solido al pagamento a favore di parte appellante/attrice in riassunzione di euro 3.627,16, oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 31.1.2020 (quale data intermedia tra fatto -avvenuto il 22-6-14- e presente liquidazione all'attualità, tenuto conto che si tratta di debito di valore liquidato equitativamente e della farraginosità di una duplice operazione di devalutazione e successiva rivalutazione) alla data della presente decisione;
la somma così liquidata (divenuta per l'effetto debito di valuta) deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente pagina 12 di 14 sentenza al saldo effettivo [v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”. V. anche Cass. 19063/23 secondo cui "…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno" (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…" e che massimata ha chiarito che "L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)"].
10. Le parti convenute appellate devono, altresì, essere condannate alla rifusione a favore di parte attrice riassumente appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio (liquidate, in base al valore della causa, come da dispositivo, secondo parametri medi con riferimento alla prima, alla seconda ed alla quarta fase di giudizio, vista l'attività svolta nella presente sede) e dei gradi precedenti (che liquida conformemente alle liquidazioni contenute nelle sentenze impugnate, non contestate in parte qua in relazione al quantum, ovverosia: euro 100,00 per anticipazioni ed euro 650,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il primo grado;
euro 2430,00, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il secondo grado;
euro 80, per bolli e notifiche grado Cassazione e notifica riassunzione, oltre a euro 1.875,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il grado di Cassazione), a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché condannate alla restituzione degli importi ricevuti oltre agli interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 25.3.25 al saldo effettivo.
11. La spese di CTU e ctp devono essere compensate, in ragione dell'esito della stessa rispetto alle originarie valutazioni del ctp di parte attrice, con diritto della parte che ne abbia anticipata una pagina 13 di 14 quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
12. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna i convenuti , in persona del l.r.p.t., EA AN, e Controparte_1
, in solido tra loro a) al pagamento a favore di parte attrice di euro CP_2 Parte_1 3.627,16, oltre interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dal 31.1.2020 alla data della presente decisione;
la somma così liquidata deve essere maggiorata di interessi di legge ex art. 1284 c.1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
b) alla rifusione a favore sempre di parte attrice riassumente appellante, , delle spese di lite del presente grado di giudizio (che liquida in euro Parte_1 125,00 per anticipazioni, euro 1.701,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali) e dei gradi precedenti (come da liquidazioni contenute nei dispositivi delle sentenze di primo e secondo grado, ovverosia: euro 100,00 per anticipazioni ed euro 650,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il primo grado;
euro 2430,00, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il secondo grado;
euro 80, per bolli e notifiche grado Cassazione e notifica riassunzione, oltre a euro 1.875,00 per compensi, oltre iva e cpa, se ed in quanto dovuti, oltre al 15% ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali, per il grado di Cassazione), rectius a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c) alla restituzione a favore dell'attore in riassunzione degli importi ricevuti oltre agli interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 25.3.25 al saldo Parte_1 effettivo.
Compensa le spese di CTU (e ctp), con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalle controparti.
Bologna, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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