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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1077/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1077/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
27/03/2025 da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Alghero, in viale Giovanni XXIII n. 41, presso e nello studio dell'avv.
Manuela Orgiu (C.F. ) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al C.F._2 ricorso introduttivo
E
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in in Alghero in Via Fratelli Kennedy n. 22, presso e nello studio dell'avv.
Bastianina Cocco (C.F. ,) che la rappresenta e difende come da delega in calce C.F._4 al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 27.03.25, personalmente sottoscritto e contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, e Parte_2 pagina 1 di 4 premesso di essere genitori del minore nato in [...]_1
ALGHERO (SS) in data 30/01/2019, di non essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio ormai terminata, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“a. Disporre che il minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e abbia Per_1 collocazione prevalente presso la madre in Alghero via Giolitti n.25.
b. Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, vengano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
c. Disporre l'onere per i genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
d. Quanto al diritto di visita padre – figlio fatti salvi diversi, concordati, accordi tra genitori, a garanzia di continuità della relazione parentale e dell'espletamento efficace delle funzioni genitoriali disporre che il padre potrà vedere e tenere co sé : Per_1
Settimana 1)
ED starà con il padre il lunedì – mercoledì e venerdì dalla uscita di scuola ovvero dalle ore
16.00 alle ore 20.30/21.30 (cena compresa). Tenuto conto dei turni lavorativi che la signora Parte_2 avrà cura di comunicare al onde consentire una migliore organizzazione nella gestione del Parte_1 minore.
Settimana 2)
ED starà con il padre le giornate di martedì e giovedì, dalla uscita di scuola ovvero dalle ore
16.00 alle ore 20.30/21.30 Tenuto conto dei turni lavorativi che la signora avrà cura di Parte_2 comunicare al onde consentire una migliore organizzazione nella gestione del minore. Parte_1
Il sabato dalle ore 9.30 alla domenica alle 20.30/21.30.
Con impegno del sig. nei giorni in cui esercita il diritto di visita a favore del figlio, a Parte_1 rendersi disponibile ad accompagnarlo nei suoi impegni sportivi, ludici e sociali, nonché a seguirlo negli impegni scolastici.
e. Disporre che nel tempo di permanenza del minore presso un genitore, vengano comunque garantiti contatti telefonici con l'altro genitore. (una chiamata per il buongiorno/buonanotte)
pagina 2 di 4 f. Disporre che salvi diversi accordi fra genitori, durante il periodo extra scolastico coincidente con la fine e l'inizio del periodo scolastico, il padre terrà con sé il minore due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
g. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio h. Disporre che salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni trascorrerà: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il Per_1
31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese che prevedano la possibilità di festeggiare con entrambi i genitori, il compleanno del bambino dovrà essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre;
i. Disporre che il minore potrà stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà.
j. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative al figlio di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardino il medesimo.
k. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza dei figli secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig.
contribuisca al mantenimento del minore figlio versando entro il giorno venti del Parte_1 mese, l'importo mensile di € 400,00, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
l. Disporre che l'assegno unico universale, pari ad euro 225,00 mensili, così come ogni altra provvidenza percepita nell'interesse del minore, venga percepito nella misura del 100% dalla signora
. Parte_2
m. Disporre che tutte le spese straordinarie concernenti il minore vengano assunte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli CNF del 29/11/2017.
n. Possibilità per le parti di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per la figlia. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa pagina 3 di 4 proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al
50% tra i genitori.”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19/06/2025 le parti hanno insistito nel ricorso e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore Persona_1 in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1077/2025, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promossa con ricorso congiunto depositato in data
27/03/2025 da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Alghero, in viale Giovanni XXIII n. 41, presso e nello studio dell'avv.
Manuela Orgiu (C.F. ) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al C.F._2 ricorso introduttivo
E
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in in Alghero in Via Fratelli Kennedy n. 22, presso e nello studio dell'avv.
Bastianina Cocco (C.F. ,) che la rappresenta e difende come da delega in calce C.F._4 al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art.337-ter e ss., c.c., depositato il 27.03.25, personalmente sottoscritto e contenente le indicazioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, e Parte_2 pagina 1 di 4 premesso di essere genitori del minore nato in [...]_1
ALGHERO (SS) in data 30/01/2019, di non essere uniti in matrimonio e che la nascita del figlio era avvenuta a seguito di una relazione sentimentale more uxorio ormai terminata, hanno chiesto di pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“a. Disporre che il minore resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e abbia Per_1 collocazione prevalente presso la madre in Alghero via Giolitti n.25.
b. Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, vengano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
c. Disporre l'onere per i genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
d. Quanto al diritto di visita padre – figlio fatti salvi diversi, concordati, accordi tra genitori, a garanzia di continuità della relazione parentale e dell'espletamento efficace delle funzioni genitoriali disporre che il padre potrà vedere e tenere co sé : Per_1
Settimana 1)
ED starà con il padre il lunedì – mercoledì e venerdì dalla uscita di scuola ovvero dalle ore
16.00 alle ore 20.30/21.30 (cena compresa). Tenuto conto dei turni lavorativi che la signora Parte_2 avrà cura di comunicare al onde consentire una migliore organizzazione nella gestione del Parte_1 minore.
Settimana 2)
ED starà con il padre le giornate di martedì e giovedì, dalla uscita di scuola ovvero dalle ore
16.00 alle ore 20.30/21.30 Tenuto conto dei turni lavorativi che la signora avrà cura di Parte_2 comunicare al onde consentire una migliore organizzazione nella gestione del minore. Parte_1
Il sabato dalle ore 9.30 alla domenica alle 20.30/21.30.
Con impegno del sig. nei giorni in cui esercita il diritto di visita a favore del figlio, a Parte_1 rendersi disponibile ad accompagnarlo nei suoi impegni sportivi, ludici e sociali, nonché a seguirlo negli impegni scolastici.
e. Disporre che nel tempo di permanenza del minore presso un genitore, vengano comunque garantiti contatti telefonici con l'altro genitore. (una chiamata per il buongiorno/buonanotte)
pagina 2 di 4 f. Disporre che salvi diversi accordi fra genitori, durante il periodo extra scolastico coincidente con la fine e l'inizio del periodo scolastico, il padre terrà con sé il minore due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
g. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio h. Disporre che salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni trascorrerà: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il Per_1
31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese che prevedano la possibilità di festeggiare con entrambi i genitori, il compleanno del bambino dovrà essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre;
i. Disporre che il minore potrà stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà.
j. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative al figlio di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardino il medesimo.
k. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza dei figli secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig.
contribuisca al mantenimento del minore figlio versando entro il giorno venti del Parte_1 mese, l'importo mensile di € 400,00, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
l. Disporre che l'assegno unico universale, pari ad euro 225,00 mensili, così come ogni altra provvidenza percepita nell'interesse del minore, venga percepito nella misura del 100% dalla signora
. Parte_2
m. Disporre che tutte le spese straordinarie concernenti il minore vengano assunte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli CNF del 29/11/2017.
n. Possibilità per le parti di scaricare al 50% le spese mediche sanitarie sostenute per la figlia. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa pagina 3 di 4 proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al
50% tra i genitori.”.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19/06/2025 le parti hanno insistito nel ricorso e la causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore Persona_1 in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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