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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 430/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 16.4.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LIOI Parte_1
DOMENICO
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
PAONESSA ELISABETTA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.2.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato dall'anno 1979 al 2004 alle dipendenze di varie imprese specializzate nella costruzione di gallerie, tra le quali la la la Controparte_3 Controparte_4 CP_5
la la. , nonché la con la
[...] Controparte_6 CP_7 CP_8 qualifica di “minatore, palista, lancista, carpentiere”; che l'orario lavorativo si articolava in 3 turni di lavoro giornaliero da 8 ore ciascuno, dalle 06.00 alle 14.00 – dalle 14.00 alle 22.00 – dalle
22.00 alle 06.00; di essere stato esposto all'inalazione continua di polveri silicogine e di aver pertanto contratto la patologia indicata in atti (silicosi polmonare), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' , con comunicazione del 10.12.2021 aveva rigettato la CP_2 domanda sul presupposto che erano “sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art.112, D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione”; pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere la rendita nella misura del 25% ovvero in quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' nel costituirsi ritualmente in giudizio, in via CP_2 preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione;
nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie risulta accertato, all'esito delle prove testimoniali assunte, che il ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa analiticamente riportata nel ricorso introduttivo (si rimanda sul punto alle testimonianze assunte dei sigg.ri e cfr. Testimone_1 Parte_2 verbale di udienza del 27.10.2025).
Espletata consulenza tecnico d'ufficio, il CTU nominato ha accertato che l'odierno ricorrente è affetto da “silicosi polmonare con deficit respiratorio di tipo restrittivo.” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 31.08.2024, qui da intendersi integralmente trascritta), riconoscendo la natura professionale di tale patologia ed accertando un danno biologico nella misura complessiva del 15% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Tanto premesso, occorre soffermarsi sull'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' . CP_2
Come noto, Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112 pone un termine di prescrizione triennale, per l'azione diretta a conseguire la rendita, decorrente dalla manifestazione della malattia professionale.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 1124 del 1965, art.135, comma 2, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il "dies
a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione va ricercato ed individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato. Tale principio va poi armonizzato con l'ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per l'indennizzabilità della malattia “sicché a questo va riferito il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione, e non a quello della effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo (cfr.Cass.14717 del 26/06/2006).
Quindi nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 cit., può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante (indennizzabilità) siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt 2727 e 2729 c.c..
Orbene, è documentalmente provato che in data 10.07.2003 l'odierno ricorrente avesse presentato all' una prima denuncia di malattia professionale per “silicosi polmonare” CP_2 nonché una successiva in data 23.11.2016, entrambe rigettate dall' ( la seconda per CP_2 decorrenza del termine di prescrizione)1.
Ciò posto, se non può revocarsi in dubbio, in base agli elementi sopra esaminati, che il ricorrente fosse a conoscenza, già nell'anno 2003, dell'esistenza della “malattia”- accertata con esami specifici- ed altresì della sua (denunciata) eziologia professionale. (cfr. ex plurimis, Cass.n. 10441/2007, Cass.n. 27323/2005, Cass.n. 8257/2003, Cass.n. 4181/2003,
Cass. n. 15598/2002, cfr. Cass. n. 11790 del 2003; Cass. n. 16178 del 2004; Cass. n. 8249 del 2011, Cass. n. 12317 del 2011 e Cass. n. 14281 del 2011), tuttavia, occorre soffermarsi sull'ulteriore e necessario requisito del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità, rispetto al quale soccorrono le regole sul riparto dell'onere probatorio.
Invero, nonostante l' abbia eccepito, per quel che qui interessa, la sicura CP_2 conoscenza, da parte dell'assicurato, del carattere di indennizzabilità della malattia denunciata, tale circostanza non emerge in alcun modo dalla documentazione medica versata in atti, in quanto vi è un unico referto medico risalente al 24.06.2003 (rx torace) con diagnosi di “diffusa accentuazione della trama polmonare e degli ili, di aspetto reticolomicronodurale particolarmente alle basi;
seni costofrenici liberi. Ombra cardiovascolare nei limiti” che non può in alcun modo assurgere, in assenza di una più precisa anamnesi, quale valido parametro per determinare l'oggettivo superamento (o meno) della soglia legale di indennizzabilità già all'epoca di presentazione delle precedenti domande amministrativa (sull'onere della prova, cfr. Cass. 3765/1998).
Peraltro, l'eccepita prescrizione risulta infondata anche a voler ragionare per fattori presuntivi.
In particolare un peggioramento del quadro clinico è evidente confrontando la RX del torace eseguita in data 24.06.2003, che rilevava una “diffusa accentuazione della trama polmonare
e degli ili, di aspetto reticolomicronodurale particolarmente alle basi;
seni costofrenici liberi. Ombra cardiovascolare nei limiti” con il quadro clinico attuale ( 28.09.2021: TAC torace eseguita presso
Centro Sadel di Baffa: …Assenza di linfoadenomegalie ilolobari e mediastiniche e di falde di versamento pleurovpericardiche. Esiti fibrotici a sede postero basale del LIS con presenza di alcuni micronoduli millimetrici, più evidenti al segmento anteromediale del LSD e mediale del LM con associate lieve bronchiectasie da trazione subsegmentarie a tal livello. Ispessimento delle pareti bronchiali in
BPCO…. 21. 10.2021: Visita pneumologica eseguita dal Dott. ASP di Persona_1
Crotone:…presa visione TAC polmonare del 28.09.21….interstiziopatia polmonare a carattere micronodulare con bronchiectasia… 09.11.2021: Test di funzionalità respiratoria eseguito presso UO di
Fisiopatologia Respiratoria ASP di Crotone: …restrizione moderata”, rispetto al quale il CTU, anche all'esito di un accurato esame obiettivo, ha riconosciuto sussistere un DB pari al 15%; sicchè può verosimilmente presumersi che, certamente in relazione all'anno 2003 mentre per l'anno 2016 non vi sono fattori che escludono tale circostanza, il danno biologico fosse al di sotto della soglia di indennizzabilità.
Posto che il thema decidendum afferisce non alla generica consapevolezza della patologia, che non abbisogna di alcuna dimostrazione in quanto emergente per tabulas, né alla obiettiva cognizione della natura della stessa, ma unicamente all'intensità e alla rilevanza utile in termini di raggiungimento della soglia legale, che nel caso di specie è rimasta priva di riscontro probatorio, il dies a quo per il calcolo della prescrizione triennale non può che farsi discendere dalla data della domanda amministrativa, con la conseguenza che alla data del deposito del presente ricorso nessuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Peraltro, il CTU ha dato pieno riscontro alle controdeduzioni sollevate dall' , cui si CP_2 rimanda per esaustività e completezza delle argomentazioni ( cfr. pag. 10 e 11 12-14 relazione peritale) In virtù delle considerazioni che precedono, deve riconoscersi la natura professionale della patologia sopra riportata ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire il corrispondente indennizzo (non rendita) ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000, sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 15% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell' al pagamento della prestazione CP_2 predetta, aumentata degli interessi come per legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per le medesime argomentazioni, vanno poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 430/2023, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da malattia professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 15% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condanna l' alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo ai sensi CP_2 dell'art.13 D.lvo n.38/2000 nella misura corrispondente al grado di menomazione sopra indicato, con interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro CP_2
2.500,00 oltre spese generali 15, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_2
Crotone, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non gode di alcun effetto preclusivo ai fini del decidere la sentenza n. 1066/2003 di Codesto Tribunale, trattandosi di pronuncia meramente dichiarativa della nullità del ricorso introduttivo.