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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 8430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8430 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10213 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maira Cacucci e Pasquale Sergio Parte_1 P.IVA_1 del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, via Lattuada n. 26, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Domenico del Foro di Milano, presso lo studio del quale a
Milano, via Medeghino n. 24, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta reietta, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, inesistente, inammissibile, improponibile, improcedibile, inefficace, infondato, in fatto e diritto, e non provato”; 2. “Voglia, in particolare, dichiarare il difetto di prova scritta idonea al rilascio del titolo ingiuntivo ovvero dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di subappalto richiamato da parte opposta per le motivazioni esposte negli scritti difensivi di questa difesa”; 3. “Voglia, ancora, accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero l'infondatezza, in fatto e diritto, del diritto di credito vantato da parte opposta;
in ogni caso, rigettando la domanda perché risultata sfornita di adeguata prova”; 4. “Condannare, in ogni caso, parte opposta al pagamento di spese e compensi professionali, oltre oneri come per legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori per fattone anticipo e non riscosso le competenze”; parte opposta: “A. In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 963/2024 del 12/01/2024 pubblicato il 19/01/2024 del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.648 c.p.c. B. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 963/2024 del 12/01/2024 pubblicato il 19/01/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto condannare la c.f./p.iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., sig.a c.f. , al pagamento in favore della Parte_2 C.F._1 Controparte_1 della somma di € 12.883,20 (iva compresa), ovvero di quella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse
[...] risultare nel corso del giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
C. In via riconvenzionale ed in subordine alla domanda di cui a nto rare che la c.f./p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., sig.a c.f. , per i fatti di cui in narrativa è tenuta al pagamento dell'importo di € Parte_2 C.F._1 12.333,60 (iva co vore a titolo di corrispettivo per le Controparte_1 attività poste in essere nei cantieri di Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28 e Rozzano, Via Buozzi, n. 126, ovvero di quella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
D. Per l'effetto di cui al precedente punto C., condannare c.f./p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., sig.a Parte_1 P.IVA_1
c.f. , per i fatti di cui in narrativa è tenuta al pagamento dell'importo di € 12.333,60 (iva Parte_2 C.F._1 compresa), in favore della a titolo di corrispettivo per le attività poste in Controparte_1 essere nei cantieri di Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28 e Rozzano, Via Buozzi, n. 126, ovvero di quella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- In ogni caso,
1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatta anticipazione. In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: A. “Vero è che verso la fine del mese di febbraio 2022, come da bollette allegate sub. 1 al presente atto, che si rammostrano, la in Controparte_1 CP_1
con mezzi e personali propri trasportati in cantiere e su incarico della (rappresentata dal sig.
[...] Parte_1 [...]
, come da copia della carta d'identità che quivi si rammostra sub. 5 e visura CCIAA che quivi si rammostra sub. 6), Tes_1 eseguiva dei lavori di escavo presso il cantiere di Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28”; B. “Vero è che verso la fine del mese di marzo 2022, come da bollette allegate sub. 2 al presente atto, che si rammostrano, la in Controparte_1Pt_ genere con mezzi e personali propri trasportati in cantiere e su incarico della (rappresentata dal sig. Parte_1 [...]
, come da copia della carta d'identità che quivi si rammostra sub. 5 e visura CCIAA che quivi si rammostra sub. 6), Tes_1 eseguiva dei lavori di escavo presso il cantiere di Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28”; C. “Vero è che verso la fine del mese di febbraio 2022, come da bollette allegate sub. 3 al presente atto, che si rammostrano, la Controparte_1
con mezzi e personali propri trasportati in cantiere e su incarico della (rappresentata dal sig.
[...] Parte_1 [...]
, come da copia della carta d'identità che quivi si rammostra sub. 5 e visura CCIAA che quivi si rammostra sub. 6), Tes_1 eseguiva dei lavori di escavo presso il cantiere di Rozzano, Via Buozzi, n. 126”; D. “Vero è che nel mese di marzo 2022, come da bollette allegate sub. 4 al presente atto, che si rammostrano, la con mezzi e Controparte_1 personali propri trasportati in cantiere e su incarico della (rappresentata dal sig. , come da Parte_1 Testimone_1 copia della carta d'identità che quivi si rammostra sub. 5 e visura CCIAA che quivi si rammostra sub. 6), eseguiva dei lavori di escavo presso il cantiere di Rozzano, Via Buozzi, n. 126”; E. “Vero è che nel corso del mese di Febbraio 2022 la CP_1
opere esterne in genere s.r.l. riceveva incarico dalla come da contratto alle sub. 11, che quivi si CP_1 Parte_1 rammostra, di eseguire dei lavori di escavo presso i cantieri di Rozzano, Via Buozzi, n. 126 e Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28”; F. “Vero è che nel corso del mese di Febbraio e Marzo 2022 la Costruzioni ed opere esterne in genere s.r.l. come da CP_1 bollette allegate sub. 1, 2, 3 e 4, che quivi si rammostrano, eseguiva per conto della i lavori di escavo presso i cantieri Parte_1 di Rozzano, Via Buozzi, n. 126 e Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28”; Si indicano a testi sui capitoli da A. a D. sopra indicati i sigg. , res.te in Via S. Legnani 5, Varese, , res.te in Olgiate, Via Treviso 37, Tosku Sphetim, Parte_3 Testimone_2 domiciliato presso BGT srl, Largo Giardino, 7 Busto Arsizio e si indicano a testi sui capitoli di prova E. ed F. sopra indicati il sig.
e , rispettivamente residenti in [...], Rescaldina, e Via Monte Grappa, 8, Testimone_1 Testimone_3 Rescaldina. Chiede, inoltre, essere abilitati a prova contraria sulle prove orali già dedotte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo richieste da controparte, qualora ammesse, con gli stessi testi indicati da controparte, nonché con i seguenti testi i sigg.
res.te in Via S. Legnani 5, Varese, , res.te in Olgiate, Via Treviso 37, Tosku Sphetim, Parte_3 Testimone_2 domiciliato presso BGT srl, Largo Giardino, 7 Busto Arsizio, e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_3 residenti in [...], Rescaldina, e Via Monte Grappa, 8, Rescaldina”. Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 963/2024 del 19.01.2024, emesso a favore di Controparte_1
per l'importo di euro 12.883,20 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per
[...]
l'esecuzione di opere presso due diversi cantieri, siti a Rozzano via Buozzi n. 126 e Pieve Emanuele via Vicoarterio n. 28.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) è inammissibile la Parte_1 domanda di pagamento introdotta nella procedura monitoria per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
b) la copia del contratto prodotta dalla controparte reca una sottoscrizione in calce non autentica, in quanto non apposta da precedente Controparte_2 amministratore pro tempore della parte opponente;
c) non è stata fornita la prova dell'esistenza dei contratti di appalto a monte rispetto al contratto di subappalto derivato invocati dall'ingiungente, né vi è prova del consenso espresso o dell'autorizzazione al subappalto da parte del committente.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 31.05.2024, Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto
[...] ingiuntivo, in quanto: a) il divieto del subappalto in mancanza dell'autorizzazione viene erroneamente invocato dall'opponente, tralasciando di considerare che lo stesso è posto solo nell'interesse del committente;
b) il disconoscimento della sottoscrizione poteva essere eccepito solo dal legale della società e, in ogni caso, viene richiesta la verificazione della Parte_1 2 stessa;
c) in ogni caso, considerato che il contratto di appalto non prevede una forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, il corrispettivo per le opere eseguite può essere quantificato, a norma dell'art. 1657 c.c., facendo ricorso alle tariffe della Camera di Commercio.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono state rigettate le prove costituende articolate e, da ultimo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società ingiungente opposta ha formulato domanda di pagamento della somma di euro
12.883,29, portata dalla fattura n. 31/23 del 16.10.2023, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere presso due cantieri siti a Rozzano e a Pieve Emanuele.
A sostegno della domanda di pagamento, la creditrice, in conformità alle regole probatorie sull'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, ha prodotto, oltre alla fattura (doc.
21 fasc. monitorio), il contratto, sottoscritto dalle parti in data 16 febbraio 2022 (doc. 2 fas. monitorio) avente ad oggetto le lavorazioni nei cantieri sopra riportati, le ricevute di esecuzione degli scavi e delle movimentazioni, emesse dalla parte opposta, e sottoscritte (docc. Da 3 a 20 fasc. monitorio).
entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, da un lato, ha disconosciuto la Parte_1 sottoscrizione in calce al contratto e, quindi, la conclusione di un accordo afferente ai due cantieri siti a Rozzano e Pieve Emanuele;
dall'altro, ha rilevato la mancata autorizzazione o comunque conoscenza in capo alla committente del subappalto oggetto di causa.
Quanto alle eccezioni sulla mancanza di autorizzazione del committente, si rileva che, seguendo la stessa prospettazione della società opponente sul subappalto, era la stessa opponente a rivestire la qualifica di appaltatore e, conseguentemente, la doglianza sull'eventuale assenza del presupposto dell'art. 1656 c.c. spetta al solo committente, che non è parte del giudizio.
La norma, difatti, statuisce che “l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente”.
A differenza di quanto prospettato da il legale rappresentante della Controparte_1 società può disconoscere la sottoscrizione apposta in un contratto anche qualora la Parte_1 stessa fosse riferibile al precedente soggetto che aveva la rappresentanza legale.
Sul punto, la Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 2095 del 30/01/2014 (Rv. 629426 - 01) ha
3 specificato che “Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società”.
Sennonché, la prova della conclusione dell'accordo del 16 febbraio 2022, come anche dell'esecuzione delle lavorazioni da parte della si ricava, non solo, dalle Parte_4 prove precostituite sopra esaminate, ma anche, dalle prove costituende assunte nel corso dell'istruttoria.
In primo luogo, quanto alla conclusione dell'accordo del 16 febbraio 2022, proprio
[...]
, precedente amministratore della escusso come testimone, ha Tes_1 Parte_1 riconosciuto espressamente che la firma apposta in calce fosse la sua, destituendo, quindi, di fondamento il disconoscimento formulato dall'attuale rappresentante legale.
Sul punto, si rileva che l'eccezione di incapacità a testimoniare, sollevata dalla difesa dell'opponente nella comparsa di conclusione è tardiva, in quanto non eccepita né preventivamente
– conoscendo già la precedente qualifica del - nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., Tes_1 né prima dell'escussione del testimone, né all'esito dell'assunzione della prova costituenda in oggetto. Considerato, peraltro, che è la stessa parte opponente ad aver riferito, sin dall'atto di citazione, che era il precedente rappresentante legale della società non può Testimone_1 ritenersi che la conoscenza dell'asserito causa di nullità fosse sopravvenuta all'escussione del teste.
Conseguentemente, tale eccezione è inammissibile.
Come noto, la Suprema Corte insegna che (Sez. L, Sentenza n. 9061 del 12/05/2004 (Rv. 572833 -
01) “L'eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere;
ai fini della tempestività dell'eccezione non è sufficiente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, laddove aveva ritenuto tardiva l'eccezione di incapacità a testimoniare di alcuni condomini in una causa relativa all'esistenza o meno di un rapporto di portierato, essendo stato genericamente affermato che la conoscenza della qualità di condomini dei testi era intervenuta solo tempo dopo la loro escussione).
In secondo luogo, ha allegato specificamente, entro il termine perentorio Controparte_1
4 delle preclusioni assertive, le lavorazioni svolte a Rozzano e Pieve: per il cantiere di Pieve
Emanuele: - 60 ore per l'utilizzo del Mini escavatore;
- 6 ore di trasporto;
- 4 ore di gru
(A.01.02.0170-A – nolo a caldo di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra) e per il cantiere di Rozzano: - 56 ore per l'utilizzo del Mini escavatore;
- 2 ore di trasporto;
- 2 ore di gru per;
nonché ha prodotto, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, le ricevute sottoscritte dell'attività di movimentazione e scavi svolta.
Per contro, la società opponente non ha contestato specificatamente né le allegazioni sui lavori eseguiti a Pieve Emanuele e Rozzano, né le prove precostituite prodotte dalla subappaltatrice a sostegno dello svolgimento delle lavorazioni di scavo e demolizione.
In terzo luogo, l'esecuzione delle opere è confermata dalle dichiarazioni dei testimoni.
Il testimone di parte opponente ha riferito che a) Si è vero, ho fatto io Parte_3 personalmente questi lavori, riconosco anche i documenti che mi vengono mostrati. Cap. b) si è vero, non ricordo esattamente quanti giorni sono stato, ma è durato un po'. Ricordo che non andavo tutti i giorni, ma quando mi chiamavano, nei mesi indicati di febbraio e marzo 2022. Cap. c) Si è vero, ricordo la circostanza, anche se non ricordo con esattezza la data ma sicuramente era quel periodo lì. Cap. d) Si è vero, confermo il capitolo. Ricordo che andavo quando mi chiamavano.
ADR preciso che in tutti e due i cantieri lo spostamento veniva effettuato mediante un camion di proprietà della Lo guidavo io. ADR preciso che mi ricordo più o meno che Controparte_1 ero stato circa dieci giorni, o forse una quindicina, una settimana su un cantiere e una sull'altro, ma non in modo continuativo. Forse andava anche qualche mio collega, ma non ricordo. ADR preciso che quando andavo in cantiere alle volte c'era il sig. l'ho visto qui fuori. ADR Pt_2 preciso che il camion lo guidavo solo io, quando andavo sui cantieri di cui è causa. Preciso che all'epoca dei fatti di cui si discute io ero dipendente di Adesso non lo sono Controparte_1 più. ADR preciso che i lavori che io ho svolto erano di scavo e anche demolizione marciapiedi in cemento”.
A differenza da quanto eccepito dalla opponente negli scritti conclusivi, il testimone escusso ha rilasciato dichiarazioni precise in riferimento ai fatti rilevanti per la causa: ha riconosciuto espressamente di aver svolto le lavorazioni di scavo e di demolizione, ha precisato che si occupò anche di guidare il camion per i trasporti - mezzo di proprietà della società opposta - e che quando andò nei cantieri vide anche lo Pt_2
Il testimone di parte opposta , oltre ad aver riconosciuto di aver sottoscritto il Testimone_1 contratto di subappalto del 16 febbraio 2022 (“Riconosco la mia firma sul documento 11 di parte opposta che mi viene mostrato”) ha confermato che le lavorazioni di scavo e trasporto oggetto dell'accordo vennero eseguite “da personale di sui cantieri indicati”. Controparte_1
5 Il testimone di parte opponente ha riferito “cap. k): si è vero. Preciso che ho visto Testimone_4 sul cantiere, solo per due mezze giornate, il sig. che ho visto qui fuori. In Parte_3 quella circostanza era accompagnato da , che è il papà di , che ho Testimone_3 Tes_1 visto qui fuori. ADR preciso che l'ho visto a più o meno a fine febbraio 2022, l'ultimo giorno dello scavo di Pieve Emanuele, è venuto con un camion per prelevare l'escavatore che era arrivato in cantiere con un mezzo che avevamo noi. Confermo che l'escavatore era stato utilizzato sul cantiere solo da . ADR preciso che mi sembra che l'escavatore fosse di proprietà di Testimone_3
Sentito a prova contraria sui capitoli di parte opposta risponde: cap. a) Controparte_1 preciso di non aver mai visto i documenti che mi vengono mostrati e di non aver mai visto in cantiere il Sig. , ma solo il padre. Io sapevo che lavorava per la Testimone_1 Tes_1
Società Autostrade. Cap. b) preciso che i lavori di scavo li ha fatti , con Testimone_3
l'escavatrice che era stata portata in cantiere. Cap. c) Posso dire che ho visto un giorno l'escavatore nel cantiere di Pieve Emanuele e un giorno nel cantiere di Rozzano. Cap. d) come ho detto prima, ho visto il sig. solo due giorni, uno in un cantiere e uno nell'altro. Parte_3
Preciso di averlo visto solo a febbraio 2022, non a marzo. Cap. e) Non ho mai ricevuto via mail il documento che mi viene mostrato (doc. 11 fascicolo di parte opposta). Cap. f) posso dire che i documenti che mi vengono mostrati non li ho mai visti prima e non mi sono mai pervenuti. Io li ho visti solo come produzioni allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. ADR preciso che ero io che curavo le trasmissioni con i clienti e i fornitori. ADR preciso che ero assunto con regolare contratto, con la mansione inizialmente di capocantiere, con il relativo incarico di curare le trasmissioni con i clienti e i fornitori per i cantieri in opera”.
Da tali dichiarazioni non può desumersi, a differenza di quanto prospettato dall'opponente negli scritti conclusivi, che la non eseguì le lavorazioni di scavo, movimentazione Controparte_1
e demolizione oggetto del contratto di subappalto.
Da un lato, lo pur confermando genericamente il capitolo k) sulle lavorazioni eseguite Pt_2 dalla sola ha riconosciuto di aver visto nei cantieri , il quale, Parte_1 Parte_3 pacificamente, era dipendente della società opposta.
Dall'altro, il testimone ha precisato che l'escavatore presente nei cantieri, con il quale venivano svolte le lavorazioni, era di proprietà di Controparte_1
Per le argomentazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, pari all'importo del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 963/2024 del 19.01.2024;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'avv. Giovanni Di Domenico, a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano il 6 novembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maira Cacucci e Pasquale Sergio Parte_1 P.IVA_1 del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, via Lattuada n. 26, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Domenico del Foro di Milano, presso lo studio del quale a
Milano, via Medeghino n. 24, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta reietta, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, inesistente, inammissibile, improponibile, improcedibile, inefficace, infondato, in fatto e diritto, e non provato”; 2. “Voglia, in particolare, dichiarare il difetto di prova scritta idonea al rilascio del titolo ingiuntivo ovvero dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto di subappalto richiamato da parte opposta per le motivazioni esposte negli scritti difensivi di questa difesa”; 3. “Voglia, ancora, accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero l'infondatezza, in fatto e diritto, del diritto di credito vantato da parte opposta;
in ogni caso, rigettando la domanda perché risultata sfornita di adeguata prova”; 4. “Condannare, in ogni caso, parte opposta al pagamento di spese e compensi professionali, oltre oneri come per legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori per fattone anticipo e non riscosso le competenze”; parte opposta: “A. In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 963/2024 del 12/01/2024 pubblicato il 19/01/2024 del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.648 c.p.c. B. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 963/2024 del 12/01/2024 pubblicato il 19/01/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto condannare la c.f./p.iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., sig.a c.f. , al pagamento in favore della Parte_2 C.F._1 Controparte_1 della somma di € 12.883,20 (iva compresa), ovvero di quella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse
[...] risultare nel corso del giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
C. In via riconvenzionale ed in subordine alla domanda di cui a nto rare che la c.f./p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., sig.a c.f. , per i fatti di cui in narrativa è tenuta al pagamento dell'importo di € Parte_2 C.F._1 12.333,60 (iva co vore a titolo di corrispettivo per le Controparte_1 attività poste in essere nei cantieri di Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28 e Rozzano, Via Buozzi, n. 126, ovvero di quella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
D. Per l'effetto di cui al precedente punto C., condannare c.f./p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., sig.a Parte_1 P.IVA_1
c.f. , per i fatti di cui in narrativa è tenuta al pagamento dell'importo di € 12.333,60 (iva Parte_2 C.F._1 compresa), in favore della a titolo di corrispettivo per le attività poste in Controparte_1 essere nei cantieri di Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28 e Rozzano, Via Buozzi, n. 126, ovvero di quella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- In ogni caso,
1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatta anticipazione. In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: A. “Vero è che verso la fine del mese di febbraio 2022, come da bollette allegate sub. 1 al presente atto, che si rammostrano, la in Controparte_1 CP_1
con mezzi e personali propri trasportati in cantiere e su incarico della (rappresentata dal sig.
[...] Parte_1 [...]
, come da copia della carta d'identità che quivi si rammostra sub. 5 e visura CCIAA che quivi si rammostra sub. 6), Tes_1 eseguiva dei lavori di escavo presso il cantiere di Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28”; B. “Vero è che verso la fine del mese di marzo 2022, come da bollette allegate sub. 2 al presente atto, che si rammostrano, la in Controparte_1Pt_ genere con mezzi e personali propri trasportati in cantiere e su incarico della (rappresentata dal sig. Parte_1 [...]
, come da copia della carta d'identità che quivi si rammostra sub. 5 e visura CCIAA che quivi si rammostra sub. 6), Tes_1 eseguiva dei lavori di escavo presso il cantiere di Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28”; C. “Vero è che verso la fine del mese di febbraio 2022, come da bollette allegate sub. 3 al presente atto, che si rammostrano, la Controparte_1
con mezzi e personali propri trasportati in cantiere e su incarico della (rappresentata dal sig.
[...] Parte_1 [...]
, come da copia della carta d'identità che quivi si rammostra sub. 5 e visura CCIAA che quivi si rammostra sub. 6), Tes_1 eseguiva dei lavori di escavo presso il cantiere di Rozzano, Via Buozzi, n. 126”; D. “Vero è che nel mese di marzo 2022, come da bollette allegate sub. 4 al presente atto, che si rammostrano, la con mezzi e Controparte_1 personali propri trasportati in cantiere e su incarico della (rappresentata dal sig. , come da Parte_1 Testimone_1 copia della carta d'identità che quivi si rammostra sub. 5 e visura CCIAA che quivi si rammostra sub. 6), eseguiva dei lavori di escavo presso il cantiere di Rozzano, Via Buozzi, n. 126”; E. “Vero è che nel corso del mese di Febbraio 2022 la CP_1
opere esterne in genere s.r.l. riceveva incarico dalla come da contratto alle sub. 11, che quivi si CP_1 Parte_1 rammostra, di eseguire dei lavori di escavo presso i cantieri di Rozzano, Via Buozzi, n. 126 e Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28”; F. “Vero è che nel corso del mese di Febbraio e Marzo 2022 la Costruzioni ed opere esterne in genere s.r.l. come da CP_1 bollette allegate sub. 1, 2, 3 e 4, che quivi si rammostrano, eseguiva per conto della i lavori di escavo presso i cantieri Parte_1 di Rozzano, Via Buozzi, n. 126 e Pieve Emanuele, Via Vico Artiero, n. 28”; Si indicano a testi sui capitoli da A. a D. sopra indicati i sigg. , res.te in Via S. Legnani 5, Varese, , res.te in Olgiate, Via Treviso 37, Tosku Sphetim, Parte_3 Testimone_2 domiciliato presso BGT srl, Largo Giardino, 7 Busto Arsizio e si indicano a testi sui capitoli di prova E. ed F. sopra indicati il sig.
e , rispettivamente residenti in [...], Rescaldina, e Via Monte Grappa, 8, Testimone_1 Testimone_3 Rescaldina. Chiede, inoltre, essere abilitati a prova contraria sulle prove orali già dedotte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo richieste da controparte, qualora ammesse, con gli stessi testi indicati da controparte, nonché con i seguenti testi i sigg.
res.te in Via S. Legnani 5, Varese, , res.te in Olgiate, Via Treviso 37, Tosku Sphetim, Parte_3 Testimone_2 domiciliato presso BGT srl, Largo Giardino, 7 Busto Arsizio, e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_3 residenti in [...], Rescaldina, e Via Monte Grappa, 8, Rescaldina”. Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 963/2024 del 19.01.2024, emesso a favore di Controparte_1
per l'importo di euro 12.883,20 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per
[...]
l'esecuzione di opere presso due diversi cantieri, siti a Rozzano via Buozzi n. 126 e Pieve Emanuele via Vicoarterio n. 28.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) è inammissibile la Parte_1 domanda di pagamento introdotta nella procedura monitoria per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
b) la copia del contratto prodotta dalla controparte reca una sottoscrizione in calce non autentica, in quanto non apposta da precedente Controparte_2 amministratore pro tempore della parte opponente;
c) non è stata fornita la prova dell'esistenza dei contratti di appalto a monte rispetto al contratto di subappalto derivato invocati dall'ingiungente, né vi è prova del consenso espresso o dell'autorizzazione al subappalto da parte del committente.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 31.05.2024, Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto
[...] ingiuntivo, in quanto: a) il divieto del subappalto in mancanza dell'autorizzazione viene erroneamente invocato dall'opponente, tralasciando di considerare che lo stesso è posto solo nell'interesse del committente;
b) il disconoscimento della sottoscrizione poteva essere eccepito solo dal legale della società e, in ogni caso, viene richiesta la verificazione della Parte_1 2 stessa;
c) in ogni caso, considerato che il contratto di appalto non prevede una forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, il corrispettivo per le opere eseguite può essere quantificato, a norma dell'art. 1657 c.c., facendo ricorso alle tariffe della Camera di Commercio.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono state rigettate le prove costituende articolate e, da ultimo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società ingiungente opposta ha formulato domanda di pagamento della somma di euro
12.883,29, portata dalla fattura n. 31/23 del 16.10.2023, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere presso due cantieri siti a Rozzano e a Pieve Emanuele.
A sostegno della domanda di pagamento, la creditrice, in conformità alle regole probatorie sull'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, ha prodotto, oltre alla fattura (doc.
21 fasc. monitorio), il contratto, sottoscritto dalle parti in data 16 febbraio 2022 (doc. 2 fas. monitorio) avente ad oggetto le lavorazioni nei cantieri sopra riportati, le ricevute di esecuzione degli scavi e delle movimentazioni, emesse dalla parte opposta, e sottoscritte (docc. Da 3 a 20 fasc. monitorio).
entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, da un lato, ha disconosciuto la Parte_1 sottoscrizione in calce al contratto e, quindi, la conclusione di un accordo afferente ai due cantieri siti a Rozzano e Pieve Emanuele;
dall'altro, ha rilevato la mancata autorizzazione o comunque conoscenza in capo alla committente del subappalto oggetto di causa.
Quanto alle eccezioni sulla mancanza di autorizzazione del committente, si rileva che, seguendo la stessa prospettazione della società opponente sul subappalto, era la stessa opponente a rivestire la qualifica di appaltatore e, conseguentemente, la doglianza sull'eventuale assenza del presupposto dell'art. 1656 c.c. spetta al solo committente, che non è parte del giudizio.
La norma, difatti, statuisce che “l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente”.
A differenza di quanto prospettato da il legale rappresentante della Controparte_1 società può disconoscere la sottoscrizione apposta in un contratto anche qualora la Parte_1 stessa fosse riferibile al precedente soggetto che aveva la rappresentanza legale.
Sul punto, la Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 2095 del 30/01/2014 (Rv. 629426 - 01) ha
3 specificato che “Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società”.
Sennonché, la prova della conclusione dell'accordo del 16 febbraio 2022, come anche dell'esecuzione delle lavorazioni da parte della si ricava, non solo, dalle Parte_4 prove precostituite sopra esaminate, ma anche, dalle prove costituende assunte nel corso dell'istruttoria.
In primo luogo, quanto alla conclusione dell'accordo del 16 febbraio 2022, proprio
[...]
, precedente amministratore della escusso come testimone, ha Tes_1 Parte_1 riconosciuto espressamente che la firma apposta in calce fosse la sua, destituendo, quindi, di fondamento il disconoscimento formulato dall'attuale rappresentante legale.
Sul punto, si rileva che l'eccezione di incapacità a testimoniare, sollevata dalla difesa dell'opponente nella comparsa di conclusione è tardiva, in quanto non eccepita né preventivamente
– conoscendo già la precedente qualifica del - nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., Tes_1 né prima dell'escussione del testimone, né all'esito dell'assunzione della prova costituenda in oggetto. Considerato, peraltro, che è la stessa parte opponente ad aver riferito, sin dall'atto di citazione, che era il precedente rappresentante legale della società non può Testimone_1 ritenersi che la conoscenza dell'asserito causa di nullità fosse sopravvenuta all'escussione del teste.
Conseguentemente, tale eccezione è inammissibile.
Come noto, la Suprema Corte insegna che (Sez. L, Sentenza n. 9061 del 12/05/2004 (Rv. 572833 -
01) “L'eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere;
ai fini della tempestività dell'eccezione non è sufficiente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, laddove aveva ritenuto tardiva l'eccezione di incapacità a testimoniare di alcuni condomini in una causa relativa all'esistenza o meno di un rapporto di portierato, essendo stato genericamente affermato che la conoscenza della qualità di condomini dei testi era intervenuta solo tempo dopo la loro escussione).
In secondo luogo, ha allegato specificamente, entro il termine perentorio Controparte_1
4 delle preclusioni assertive, le lavorazioni svolte a Rozzano e Pieve: per il cantiere di Pieve
Emanuele: - 60 ore per l'utilizzo del Mini escavatore;
- 6 ore di trasporto;
- 4 ore di gru
(A.01.02.0170-A – nolo a caldo di autogru telescopica, compreso l'addetto alla manovra) e per il cantiere di Rozzano: - 56 ore per l'utilizzo del Mini escavatore;
- 2 ore di trasporto;
- 2 ore di gru per;
nonché ha prodotto, entro il termine perentorio delle preclusioni istruttorie, le ricevute sottoscritte dell'attività di movimentazione e scavi svolta.
Per contro, la società opponente non ha contestato specificatamente né le allegazioni sui lavori eseguiti a Pieve Emanuele e Rozzano, né le prove precostituite prodotte dalla subappaltatrice a sostegno dello svolgimento delle lavorazioni di scavo e demolizione.
In terzo luogo, l'esecuzione delle opere è confermata dalle dichiarazioni dei testimoni.
Il testimone di parte opponente ha riferito che a) Si è vero, ho fatto io Parte_3 personalmente questi lavori, riconosco anche i documenti che mi vengono mostrati. Cap. b) si è vero, non ricordo esattamente quanti giorni sono stato, ma è durato un po'. Ricordo che non andavo tutti i giorni, ma quando mi chiamavano, nei mesi indicati di febbraio e marzo 2022. Cap. c) Si è vero, ricordo la circostanza, anche se non ricordo con esattezza la data ma sicuramente era quel periodo lì. Cap. d) Si è vero, confermo il capitolo. Ricordo che andavo quando mi chiamavano.
ADR preciso che in tutti e due i cantieri lo spostamento veniva effettuato mediante un camion di proprietà della Lo guidavo io. ADR preciso che mi ricordo più o meno che Controparte_1 ero stato circa dieci giorni, o forse una quindicina, una settimana su un cantiere e una sull'altro, ma non in modo continuativo. Forse andava anche qualche mio collega, ma non ricordo. ADR preciso che quando andavo in cantiere alle volte c'era il sig. l'ho visto qui fuori. ADR Pt_2 preciso che il camion lo guidavo solo io, quando andavo sui cantieri di cui è causa. Preciso che all'epoca dei fatti di cui si discute io ero dipendente di Adesso non lo sono Controparte_1 più. ADR preciso che i lavori che io ho svolto erano di scavo e anche demolizione marciapiedi in cemento”.
A differenza da quanto eccepito dalla opponente negli scritti conclusivi, il testimone escusso ha rilasciato dichiarazioni precise in riferimento ai fatti rilevanti per la causa: ha riconosciuto espressamente di aver svolto le lavorazioni di scavo e di demolizione, ha precisato che si occupò anche di guidare il camion per i trasporti - mezzo di proprietà della società opposta - e che quando andò nei cantieri vide anche lo Pt_2
Il testimone di parte opposta , oltre ad aver riconosciuto di aver sottoscritto il Testimone_1 contratto di subappalto del 16 febbraio 2022 (“Riconosco la mia firma sul documento 11 di parte opposta che mi viene mostrato”) ha confermato che le lavorazioni di scavo e trasporto oggetto dell'accordo vennero eseguite “da personale di sui cantieri indicati”. Controparte_1
5 Il testimone di parte opponente ha riferito “cap. k): si è vero. Preciso che ho visto Testimone_4 sul cantiere, solo per due mezze giornate, il sig. che ho visto qui fuori. In Parte_3 quella circostanza era accompagnato da , che è il papà di , che ho Testimone_3 Tes_1 visto qui fuori. ADR preciso che l'ho visto a più o meno a fine febbraio 2022, l'ultimo giorno dello scavo di Pieve Emanuele, è venuto con un camion per prelevare l'escavatore che era arrivato in cantiere con un mezzo che avevamo noi. Confermo che l'escavatore era stato utilizzato sul cantiere solo da . ADR preciso che mi sembra che l'escavatore fosse di proprietà di Testimone_3
Sentito a prova contraria sui capitoli di parte opposta risponde: cap. a) Controparte_1 preciso di non aver mai visto i documenti che mi vengono mostrati e di non aver mai visto in cantiere il Sig. , ma solo il padre. Io sapevo che lavorava per la Testimone_1 Tes_1
Società Autostrade. Cap. b) preciso che i lavori di scavo li ha fatti , con Testimone_3
l'escavatrice che era stata portata in cantiere. Cap. c) Posso dire che ho visto un giorno l'escavatore nel cantiere di Pieve Emanuele e un giorno nel cantiere di Rozzano. Cap. d) come ho detto prima, ho visto il sig. solo due giorni, uno in un cantiere e uno nell'altro. Parte_3
Preciso di averlo visto solo a febbraio 2022, non a marzo. Cap. e) Non ho mai ricevuto via mail il documento che mi viene mostrato (doc. 11 fascicolo di parte opposta). Cap. f) posso dire che i documenti che mi vengono mostrati non li ho mai visti prima e non mi sono mai pervenuti. Io li ho visti solo come produzioni allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. ADR preciso che ero io che curavo le trasmissioni con i clienti e i fornitori. ADR preciso che ero assunto con regolare contratto, con la mansione inizialmente di capocantiere, con il relativo incarico di curare le trasmissioni con i clienti e i fornitori per i cantieri in opera”.
Da tali dichiarazioni non può desumersi, a differenza di quanto prospettato dall'opponente negli scritti conclusivi, che la non eseguì le lavorazioni di scavo, movimentazione Controparte_1
e demolizione oggetto del contratto di subappalto.
Da un lato, lo pur confermando genericamente il capitolo k) sulle lavorazioni eseguite Pt_2 dalla sola ha riconosciuto di aver visto nei cantieri , il quale, Parte_1 Parte_3 pacificamente, era dipendente della società opposta.
Dall'altro, il testimone ha precisato che l'escavatore presente nei cantieri, con il quale venivano svolte le lavorazioni, era di proprietà di Controparte_1
Per le argomentazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, pari all'importo del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 963/2024 del 19.01.2024;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'avv. Giovanni Di Domenico, a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano il 6 novembre 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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