Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 4820 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4820/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (Avv. CASTROGIOVANNI Parte_1
VINCENZA ROMINA);
-ricorrente-
CONTRO
(Avvocatura Distrettuale Controparte_1
di Stato di Palermo);
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 26 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Cat
[...] CP_1
del 25 novembre 2023 notificato all'interessato il 20 marzo 2024, con Controparte_2
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Agrigento
- la quale, esaminato il parere negativo della Commissione Territoriale di Agrigento del 24 luglio 2023, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso - chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione della propria situazione individuale e del contesto socio-politico esistente in patria.
Il si è costituito in giudizio con memoria depositata il 9 gennaio 2025, ha prodotto CP_1
documentazione a supporto del proprio provvedimento di rigetto ed ha insistito nelle motivazioni poste a fondamento del diniego adottato.
2. Con provvedimento del Presidente della Sezione I Civile del Tribunale di Palermo adottato il 18 febbraio 2025, il presente procedimento è stato assegnato al Giudice relatore –
Dr.ssa Angela Lo Piparo.
In vista dell'udienza del 26 febbraio 2025, svoltasi in modalità cartolare, solo il ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta.
All'udienza del 26 febbraio 2025, la causa è stata posta in decisione.
--------------------------
3. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge
173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ritenuta applicabile al caso in esame, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal 2020.
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente ha documentato di avere intrapreso un rapporto a tempo determinato come bracciante agricolo, dal 28 aprile 2023 al
30 settembre 2023, alle dipendenze dell'impresa “Gati Giuseppe” con sede in Licata alla Via
Lima n. 6 (cfr. Cud 2024, Comunicazione Unilav, buste paga mesi di aprile 2023 e di maggio
2023, in atti); di avere poi costituito un rapporto di lavoto a tempo determinato come bracciante agricolo, dal 6 luglio 2023 al 31 luglio 2023, alle dipendenze di “
[...]
” con sede legale in Licata alla Via Fontanelle n. 20 (cfr. Cud 2024, Controparte_3
comunicazione Unilav, buste paga dal mese di agosto 2023 al mese di dicembre 2023, buste paga dal mese di aprile 2024 al mese di giugno 2024, in atti); nonché, infine, di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato cone le mansioni di lavapiatti, dal 10 settembre 2024 al 31 dicembre
2024, alle dipendenze di “Panda srl” con sede legale in Catania alla Via Cosenza n. 4, la cui durata è stata prorogata fino al 30 aprile 2025, per poi essere trasformato, dal 21 febbraio
2024, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. comunicazioni Unilav, buste paga dal mese di settembre 2024 al mese di gennaio 2025).
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd “Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
4. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara che il ricorrente ha il diritto di ottenere il rilascio di un Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n.
286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018), e, per l'effetto, dispone la trasmissione della presente sentenza al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 26/03/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.