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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1318/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via F. e G. Falcone n. 45, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Susanna Cecere e Kristina Gentile che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Dei Bizantini n.
75/7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Giampà che lo rappresenta e difende
- resistente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_2
Marcello Carnovale - convenuto
Oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni della parte ricorrente: “… dichiari cessata la materia del contendere con
compensazione delle spese di lite …”.
Conclusioni della parte resistente: “… emettere sentenza dichiarativa della cessazione
della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di lite …”.
1 CP_ Conclusioni dell : “… - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare la parte datoriale al pagamento nei
CP_ confronti dell di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo
oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la parte resistente con inquadramento nel livello 4 CCNL settore gas-acqua; che aveva svolto in realtà
mansioni inquadrabili nel livello 6 CCNL dal 2010 al 2017 e nel livello 7 CCNL dal 2017;
che spettavano dunque le corrispondenti differenze retributive e contributive. Ha chiesto il corretto inquadramento nel livello 7 CCNL e la condanna della parte resistente al pagamento delle differenze retributive, quantificate in €. 64.173,12 o, in via subordinata,
quantificate in €. 78.173,49, conseguente all'inquadramento nel livello 7 CCNL fin dal
2010.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ L si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo e che, in caso di riconoscimento del diritto, il datore di lavoro doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e la parte resistente Controparte_1
hanno depositato note scritte, con cui hanno depositato atto di transazione intervenuto tra le parti e hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 In ragione dell'accordo transattivo e delle concordi richieste della parte ricorrente e della parte resistente deve dirsi che non Controparte_1
residua alcun interesse alla pronuncia del Giudice e che la materia del contendere è
cessata tra le parti indicate.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e la Controparte_1
si compensano in ragione della concorde richiesta delle parti.
[...]
CP_ In relazione alla posizione dell , la materia del contendere non è cessata, atteso che l è titolare di un diritto proprio per il profilo contributivo. CP_2
CP_ Occorre tuttavia considerare che l ha formulato la sua domanda in via conseguenziale rispetto alla domanda di parte ricorrente, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione dovuta in caso di accoglimento della domanda, sicché in questa sede deve dichiararsi, con pronuncia di mero rito, la
CP_ sopravvenuta inammissibilità della domanda dell in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda principale.
CP_ Le spese di lite si compensano anche per la domanda dell , attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere tra parte ricorrente e la parte resistente dichiara inammissibile la Controparte_1
CP_ domanda dell per il profilo contributivo;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 16.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1318/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via F. e G. Falcone n. 45, Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Susanna Cecere e Kristina Gentile che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Dei Bizantini n.
75/7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Giampà che lo rappresenta e difende
- resistente
E
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_2
Marcello Carnovale - convenuto
Oggetto: mansioni superiori;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni della parte ricorrente: “… dichiari cessata la materia del contendere con
compensazione delle spese di lite …”.
Conclusioni della parte resistente: “… emettere sentenza dichiarativa della cessazione
della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di lite …”.
1 CP_ Conclusioni dell : “… - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda
giudiziale veicolata da parte ricorrente - condannare la parte datoriale al pagamento nei
CP_ confronti dell di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo
oggetto di accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e salvo ogni altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la parte resistente con inquadramento nel livello 4 CCNL settore gas-acqua; che aveva svolto in realtà
mansioni inquadrabili nel livello 6 CCNL dal 2010 al 2017 e nel livello 7 CCNL dal 2017;
che spettavano dunque le corrispondenti differenze retributive e contributive. Ha chiesto il corretto inquadramento nel livello 7 CCNL e la condanna della parte resistente al pagamento delle differenze retributive, quantificate in €. 64.173,12 o, in via subordinata,
quantificate in €. 78.173,49, conseguente all'inquadramento nel livello 7 CCNL fin dal
2010.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ L si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo e che, in caso di riconoscimento del diritto, il datore di lavoro doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e la parte resistente Controparte_1
hanno depositato note scritte, con cui hanno depositato atto di transazione intervenuto tra le parti e hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 In ragione dell'accordo transattivo e delle concordi richieste della parte ricorrente e della parte resistente deve dirsi che non Controparte_1
residua alcun interesse alla pronuncia del Giudice e che la materia del contendere è
cessata tra le parti indicate.
Le spese di lite tra la parte ricorrente e la Controparte_1
si compensano in ragione della concorde richiesta delle parti.
[...]
CP_ In relazione alla posizione dell , la materia del contendere non è cessata, atteso che l è titolare di un diritto proprio per il profilo contributivo. CP_2
CP_ Occorre tuttavia considerare che l ha formulato la sua domanda in via conseguenziale rispetto alla domanda di parte ricorrente, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione dovuta in caso di accoglimento della domanda, sicché in questa sede deve dichiararsi, con pronuncia di mero rito, la
CP_ sopravvenuta inammissibilità della domanda dell in ragione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda principale.
CP_ Le spese di lite si compensano anche per la domanda dell , attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere tra parte ricorrente e la parte resistente dichiara inammissibile la Controparte_1
CP_ domanda dell per il profilo contributivo;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 16.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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