Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 197/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 197/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
3.02.1987, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Eboli (SA), alla via Ceffato dell'avv. Daniele Olivieri dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata ad [...] il [...], C. F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iliata in Battipaglia (SA), alla via Pla dell'avv. Alessandra Chiacchiaro dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
c i , esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 24 luglio 2011 nel Comune di Eboli (SA) e che dalla loro unione e nato un figlio, (14.08.2012). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi a di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 758/2024 pubblicata il 09.02.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1.I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2.La sig.ra fisserà la propria residenza altrove, mentre il sig. CP_1 Parte_1 continuerà ad abitare nella casa familiare, già di sua proprietà;
3.L'affidamento del figlio minore sarà condiviso con collocazione prevalente dello stesso presso la di lui madre;
4.La mobilia resterà nella casa familiare;
5.Il sig. provvederà a pagare euro 200,00 (duecento/00) quale Parte_1 manteni role sulla Postepay Evolution intestata alla sig.ra CP_1 avente nr con IBAN [...] C.F._3
10 di ogn
6.Le spese straordinarie quali le visite mediche specialistiche, le spese scolastiche (non la cancelleria ordinaria), le ludiche e sportive del minore sono ripartite al 50%. In ogni caso ogni decisione da prendere per le attività del minore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività sportive, attività ludiche, ecc. saranno prese previo accordo tra i genitori.
7.In considerazione dell'età adolescenziale del minore, il diritto di visita e quindi il tempo di permanenza presso il papà, avverrà secondo le esigenze dello stesso, quindi libero con pernotto presso costui;
8.I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, fatte salve le condizioni qui esposte, non hanno più nessuna pretesa da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, né a titolo di mantenimento, né per qualsiasi altra ragione economica. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24 luglio 2011 nel Comune di Eboli (SA) tra nato ad [...] il Parte_1
03.02.1987, C.F.: , nata ad [...] CodiceFiscale_4 Controparte_1
(SA) il 13.05.19 l Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di tto n.59 Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi