Provvedimento: […] Né può rilevare la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che la nuova sede sia stata collocata in una zona di confine, su una strada di collegamento con il Comune di Trecastagni, atteso che la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico mira a garantire un'equa distribuzione sul territorio comunale, ma non crea zone di esclusiva commerciale; al contrario, l'ordinamento tutela il diritto del cittadino alla libera scelta della farmacia (art. 15 della legge 475/1968); la possibilità che i cittadini di un comune si servano di farmacie ubicate in comuni limitrofi è quindi una conseguenza fisiologica di tale libertà di scelta e della contiguità territoriale.
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