Art. 192. ((Commissioni mediche della Sanita' militare)) 1. Le Commissioni mediche ((della Sanita' militare)) , di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <>,
esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del ((Direttore della Sanita' militare)) .
esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del ((Direttore della Sanita' militare)) .