Articolo 192 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 189Articolo 191
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9 ottobre 2010
Art. 192. Commissioni mediche interforze 1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <>, esprimono i giudizi
sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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