Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/02/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01468/2025REG.PROV.COLL.
N. 05638/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5638 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Patera e Ivana Calcopietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, n. -OMISSIS-del 27 dicembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, dell’Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocata Ivana Calcopietro e l’avvocato Stefano Gori in sostituzione dell'avvocata Angela Marafioti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tar per la Calabria, Sezione Prima, con la sentenza n. -OMISSIS-del 27 dicembre 2022 ha respinto il ricorso proposto dalla -OMISSIS- (di seguito anche solo -OMISSIS- o -OMISSIS-) per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittima adozione del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 8829 del 4 agosto 2017 di revoca del riconoscimento ex art. 11 del Regolamento n. 2200/1996/CE, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, per come statuito dal TAR per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza di annullamento n. -OMISSIS-del 13 settembre 2018.
Di talché la -OMISSIS- ha interposto il presente appello, articolando i motivi di diritto così sintetizzati:
1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c. Difetto di pronuncia. Illegittima compromissione dell’oggetto del giudizio. Travisamento ed omessa valutazione degli atti. Falsa ed apparente motivazione.
La sentenza gravata sarebbe illegittima poiché falsamente ed apparentemente motivata, pronunciata in palese travisamento delle emergenze documentali e della normativa che regge la specifica materia ed intrinsecamente illogica ed errata nei convincimenti con essa spinti e per di più radicalmente nulla per le plurime violazioni dei principi di cui agli artt. 112, 115 e 116 in cui è incorsa, così ripiegando in un sostanziale difetto di pronuncia.
Sub.1.1. Omessa pronuncia e compromissione oggetto del giudizio sotto il profilo del bene leso (mission istituzionale op partecipazione programmazione comunitaria). Travisamento ed omessa valutazione degli atti. Falsa ed apparente motivazione. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c.
La revoca del riconoscimento di -OMISSIS-, disposta illegittimamente dalla Regione Calabria, avrebbe immediatamente impedito il conseguimento della mission istituzionale a cui l’Organizzazione era votata, ovvero ed in specie la partecipazione alla Programmazione Comunitaria ed a tutti i benefici di matrice comunitaria.
La revoca del riconoscimento, intervenuta con l’atto della Regione Calabria in data 4 agosto 2017, quindi, avrebbe di fatto privato la ricorrente del requisito essenziale per beneficiare degli aiuti comunitari le cui procedure erano in fase di rendicontazione e liquidazione nonché di quelle a cui avrebbe potuto partecipare.
Sub 1.2. Omessa pronuncia e compromissione oggetto del giudizio sotto il profilo del titolo di responsabilità della P.A. Travisamento ed omessa valutazione degli atti. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c.
Il Tar per la Calabria sarebbe incorso nella illegittima compromissione dell’oggetto del giudizio, anche sotto il profilo del titolo di responsabilità della P.A. in forza del quale era stata chiamata a rispondere dei danni direttamente e casualmente riconducibili alla propria condotta.
L’Amministrazione, in disparte l’illegittimità provvedimentale già conclamata con dignità di giudicato con la sentenza del Tar Reggio Calabria n. -OMISSIS-del 2018, sarebbe stata chiamata a rispondere per una concomitante responsabilità contrattuale e precontrattuale.
Sub 1.3. Omessa pronuncia e compromissione oggetto del giudizio sotto il profilo della durata e vigenza dell’atto osservato. Travisamento ed omessa valutazione degli atti. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c.
Il Tar per la Calabria, con la sentenza impugnata, avrebbe illegittimamente compresso l’oggetto del giudizio anche sotto il profilo del periodo di diretto procurato danno, non avendo dichiaratamente preso in considerazione la perdurante vigenza del decreto di revoca del riconoscimento sino al 14 dicembre 2018.
La revoca del riconoscimento illegittimamente assunta dalla Regione Calabria il 4 agosto 2017 è stata caducata dal Tar il 13 settembre 2018 e revocata dalla Regione con decreto del 14 dicembre 2018, sicché la ricorrente è rimasta priva di riconoscimento per un anno e quattro mesi.
La CTP redatta dal dr. -OMISSIS-ha quantificato il danno per il solo 2018 in € 1.150.554,00.
2. Omessa pronuncia. Travisamento ed omessa valutazione degli atti. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c. Illogicità manifesta: Falsa ed apparente motivazione in ordine al nesso di causalità.
I danni rivendicati non avrebbero mai avuto luogo ove l’Amministrazione avesse correttamente operato non incorrendo nelle violazioni di legge e nelle omissioni di atti di ufficio come accertati dal Tar con la sentenza n. -OMISSIS-del 2018.
Sub 2.1. In ordine alla domanda di aiuto eccezionale di cui al Reg. UE 921/2016 e considerazioni in ordine al dovere di diligenza del creditore. Omessa pronuncia. Travisamento ed omessa valutazione degli atti. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c. Illogicità manifesta. Falsa ed apparente motivazione.
L’Agea, costituendosi in giudizio, ha depositato le note con cui avrebbe specificato la ragione per la quale la richiesta di aiuti ex Reg. UE 921/2016, sebbene regolarmente presentata dalla ricorrente ed anche approvata per l’importo di € 138.299,92, non avrebbe potuto essere più liquidata riconducendo ciò espressamente al “capitolo comunitario di spesa relativa a tale tipologia di aiuto improrogabilmente chiuso da parte della Commissione Europea”, atteso che la Regione Calabria, stante la revoca del riconoscimento di -OMISSIS- in danno della ricorrente, non avrebbe emesso nei previsti termini il nulla osta, così impedendo in modo irreversibile la liquidazione.
L’omesso rilascio del nulla osta che avrebbe dovuto essere reso da parte della Regione Calabria entro il 31 dicembre 2017, cioè entro l’annualità successiva a quella di rendicontazione ovvero il 2016, infatti, avrebbe definitivamente impedito la liquidazione del previsto beneficio in favore della ricorrente pur all’indomani della sentenza del Tar per la Calabria risalente al 13 settembre 2018.
Sub 2.2. In ordine al P.O. 2018-2020 ed alla diligenza della ricorrente per evitare il danno. Omessa pronuncia. Travisamento ed omessa valutazione degli atti. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c. Illogicità manifesta. Falsa ed apparente motivazione.
Il Tar per la Calabria non avrebbe compreso che, trattandosi di una programmazione pluriennale (2018/2020), già la prima annualità era interamente decorsa sia al momento in cui la Regione Calabria aveva preso atto dell’annullamento della revoca del riconoscimento (14 dicembre 2018), sia alla data di pubblicazione della pronuncia giurisdizionale di annullamento, vale a dire il 13 settembre 2018.
Sub 2.3. In ordine alla disgregazione della platea sociale; alla contrazione del V.P.C., dei contributi associativi ed alla perdita di clientela. Omessa pronuncia. Travisamento ed omessa valutazione degli atti. Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 112, 115, 116 c.p.c. Illogicità manifesta. Falsa ed apparente motivazione.
La ricorrente avrebbe dimostrato che la fiducia del socio sarebbe venuta meno per effetto della presa di coscienza che, causa la revoca del riconoscimento di -OMISSIS-, non avrebbe potuto più godere dei benefici di matrice comunitaria riservati esclusivamente ad una -OMISSIS-, riconosciuta tale, ed alle previste linee di finanziamento che rappresentavano il motivo principale di aggregazione.
Sarebbe stato dimostrato che la partecipazione alla programmazione comunitaria fosse il collant del vincolo aggregativo, perché attività istituzionale e funzionale per una -OMISSIS-.
Tutti i soci dimissionari, poiché la revoca del riconoscimento è durata un anno e quattro mesi, vale a dire dal 4 agosto 2017 al 14 dicembre 2018, sarebbero approdati in altre -OMISSIS- poiché, come riconosciuto dalla Regione, avrebbero potuto tramite tali aggregazioni partecipare alla programmazione comunitaria beneficiando delle relative linee di finanziamento precluse alla ricorrente per la revoca del riconoscimento di -OMISSIS-.
Le delibere in atti proverebbero che la dispersione dei soci è avvenuta solo dopo e per effetto della pronuncia di revoca del riconoscimento di -OMISSIS-, essendosi rivelata circostanza ininfluente la questione penale, già risalente al mese di febbraio 2017, che non aveva interferito con le dinamiche della -OMISSIS- e le sue relazioni commerciali, turbate esclusivamente dalla disposta revoca del riconoscimento.
Nessun dubbio potrebbe esserci sul fatto che la disgregazione sociale della ricorrente fosse avvenuta esclusivamente quale conseguenza della revoca del riconoscimento poiché inibente ogni beneficio di matrice comunitaria spettante al Socio, pregiudicato anche dalla perdita del marchio di -OMISSIS- spendibile sul mercato nazionale ed internazionale.
Il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto che la ricorrente, causa la improvvisa revoca del riconoscimento di -OMISSIS-, era stata privata di ciò che era fonte dell’interesse e beneficio aggregativo per il Socio, il quale, in presenza del riconoscimento, non avrebbe avuto alcun motivo di recedere dal vincolo associativo; tale circostanza sarebbe stata avvalorata dall’evidenza che la ricorrente, sin dalla propria costituzione, aveva sempre goduto di una platea sociale stabile ed accresciuta negli anni.
La Regione Calabria ha articolato analitiche difese sia in rito che nel merito.
In particolare, ricostruita la natura giuridica delle Organizzazioni di produttori e gli effetti del loro riconoscimento, l’Amministrazione ha sostenuto che, neppure in linea teorica, potrebbe configurarsi un danno risarcibile a favore della -OMISSIS-, con conseguente inammissibilità/infondatezza della domanda; in ogni caso, ha contestato la sussistenza degli elementi costitutivi dell’obbligazione risarcitoria, concludendo per il rigetto dell’appello.
L’appellante ha depositato altre memorie a sostegno delle proprie difese.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per rappresentare e difendere l’Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ed il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ed ha chiesto l’estromissione dal giudizio del detto Ministero, evidenziando che nei confronti di Agea, per la quale non può essere disposta l’estromissione dal giudizio in ragione di quanto statuito dal giudice di primo grado, non è stata avanzata alcuna domanda risarcitoria.
All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, il Collegio dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in quanto la detta Amministrazione non ha posto in essere alcun atto oggetto della vicenda controversa.
3. Nel merito, l’appello è infondato e va respinto, sebbene, con riferimento allo specifico profilo di cui al successivo paragrafo 5.4, con motivazione diversa da quella contenuta nella sentenza di primo grado.
4. Le prime doglianze proposte, contenute nel complessivo primo motivo di appello, si presentano alquanto generiche e sono volte ad affermare pretese del tutto ipotetiche.
In particolare, la -OMISSIS- ha sostenuto che:
- la revoca del riconoscimento di -OMISSIS-, disposta illegittimamente dalla Regione Calabria, avrebbe immediatamente impedito il conseguimento della mission istituzionale a cui l’Organizzazione era votata, ovvero ed in specie la partecipazione alla Programmazione Comunitaria ed a tutti i benefici di matrice comunitaria;
- l’Amministrazione, in disparte l’illegittimità provvedimentale già conclamata con dignità di giudicato con la sentenza del Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-del 2018, sarebbe stata chiamata a rispondere per una concomitante responsabilità contrattuale e precontrattuale;
- il Tar per la Calabria, con la sentenza impugnata, avrebbe illegittimamente compresso l’oggetto del giudizio anche sotto il profilo del periodo di diretto procurato danno, non avendo dichiaratamente preso in considerazione la perdurante vigenza del decreto di revoca del riconoscimento sino al 14 dicembre 2018.
Il Collegio rileva come non sia dato comprendere in che modo tali considerazioni possano riverberarsi sulla sussistenza di un danno risarcibile.
La circostanza che la revoca del riconoscimento abbia impedito medio tempore il conseguimento della mission istituzionale dell’-OMISSIS- è in re ipsa, come anche la data in cui la revoca del riconoscimento è venuta meno costituisce un fatto oggettivo, ma in che modo questi due elementi abbiano determinato o concorso a determinare un danno risarcibile in favore della -OMISSIS- rimane un assunto del tutto ipotetico e sfornito di supporto probatorio.
Al pari, la considerazione che l’Amministrazione sarebbe chiamata a rispondere per una concomitante responsabilità contrattuale e precontrattuale costituisce una mera deduzione priva della dimostrazione dei suoi presupposti fondanti.
A ciò si aggiunga che la consulenza tecnica di parte redatta dal dott. -OMISSIS--OMISSIS-in data 28 giugno 2019, depositata in primo grado, si è limitata ad esporre i totali del danno economico emergente e del danno economico per lucro cessante, facendo riferimento, per quanto concerne il danno emergente, al crollo dei ricavi ed alla conseguente contrazione del volume di affari della società e, per quanto concerne il lucro cessante, alle perdite economiche per mancanza di contributi associativi derivante dalla fuoriuscita di quasi tutti i soci, ma non ha fornito sufficienti elementi per la effettiva individuazione degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano e delle modalità con cui gli importi sono stati ricostruiti e quantificati.
5. Il nucleo centrale della controversia, invece, è contenuto nei motivi successivi, in cui l’appellante sostiene che la disgregazione della propria compagine sociale sia avvenuta esclusivamente quale conseguenza della revoca del riconoscimento poiché inibente ogni beneficio di matrice comunitaria spettante al Socio, pregiudicato anche dalla perdita del marchio di -OMISSIS- spendibile sul mercato nazionale ed internazionale; per cui il giudice di primo grado non si sarebbe avveduto che la ricorrente, causa la improvvisa revoca del riconoscimento di -OMISSIS-, era stata privata di ciò che era fonte dell’interesse e beneficio aggregativo per il Socio, il quale, in presenza del riconoscimento, non avrebbe avuto alcun motivo di recedere dal vincolo associativo.
Tali doglianze sono infondate, in quanto non sono idonee a scalfire la logicità e, quindi, la correttezza delle statuizioni con cui il giudice di primo grado ha respinto le stesse.
5.1. La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, capostipite di tutta la giurisprudenza successiva, ha evidenziato come sia possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.
Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira.
È soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e lo rende risarcibile.
La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.
In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.
Viceversa, per gli interessi legittimi oppositivi, la lesione del bene della vita è in re ipsa quando il giudizio accerta la spettanza del bene illegittimamente sottratto che era già nella disponibilità giuridica e materiale dell’interessato.
L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente ( cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 23 aprile 2021, ha ugualmente enunciato il principio di diritto secondo cui:
“ la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita ”.
La stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, nella parte motiva, ha tra l’altro evidenziato che:
“… l’accertamento del nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno con l’evento pone problemi di prova con riguardo al lucro cessante in misura maggiore rispetto al danno emergente. A differenza del secondo, consistente in un decremento patrimoniale avvenuto, il primo, quale possibile incremento patrimoniale, ha di per sé una natura ipotetica. La valutazione causale ex art. 1223 cod. civ. assume pertanto la fisionomia di un giudizio di verosimiglianza (rectius: di probabilità), in cui occorre stabilire se il guadagno futuro e solo prevedibile si sarebbe concretizzato con ragionevole grado di probabilità se non fosse intervenuto il fatto ingiusto altrui. Non a caso in questo ambito è sorta la tematica della risarcibilità della chance, considerata ormai, sia dalla giurisprudenza civile sia dalla giurisprudenza amministrativa, una posizione giuridica autonomamente tutelabile -morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall’elemento causale dell’illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa)- purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata …”.
5.2. Nella fattispecie in esame, i presupposti per il risarcimento del danno, sotto forma sia di danno emergente che di lucro cessante, non sussistono perché non è compiutamente provata la sussistenza in capo alla -OMISSIS- di un danno patrimoniale e, comunque, per l’assenza di un danno ingiusto causalmente collegato alla illegittima revoca del riconoscimento.
In proposito, il giudice di primo grado, nei paragrafi da 16 a 26 della sentenza impugnata, ha considerato che:
“ 16- Mettendo a sistema le allegazioni disseminate nel ricorso e nelle memorie, si inferisce che – stante la peculiarità del rapporto tra cooperativa e soci e, dunque, l’obbligo dei secondi di conferire la propria produzione alla prima e l’obbligo di quest’ultima di concentrare e commercializzare l’offerta conferita dai soci beneficiando altresì dei vantaggi, anche in termini di immagine, legati al possesso della qualifica di -OMISSIS-, cui fa seguito la distribuzione degli utili tra i soci all’esito del bilancio di esercizio- la perdita della qualifica di -OMISSIS- avrebbe cagionato:
-) per un verso, un consistente recesso di soci (sia in termini numerici, ossia n. 21 da settembre 2017 a luglio 2018, che di fatturato), conseguenza del pessimismo sull’effettiva capacità della cooperativa di penetrare il mercato, una volta persa la qualifica di O.P, con conseguente riduzione dei conferimenti, che si traduce in riduzione dei prodotti da immettere sul mercato e del fatturato complessivo della cooperativa da distribuire quindi ai soci;
-) per altro verso, alla riduzione dell’appetibilità dei prodotti sul mercato e alla correlata erosione del portafoglio commerciale, in quanto ritenuta dai clienti non affidabile per la perdita della qualifica di -OMISSIS- e delle certificazioni precedentemente possedute;
-) tale situazione critica sarebbe stata viepiù aggravata dal silenzio serbato dalla Regione sia sull’approvazione delle modifiche al P.O. annualità 2017 sia sull’approvazione del P.O. annualità 2018, che a sua volta avrebbe comportato l’impossibilità di accedere agli aiuti di cui al Regolamento UE 921/2016 (embargo russo), il cui capitolo di bilancio è stato poi chiuso e dunque non utilizzabile, nonché dal conseguente blocco da parte di AGEA delle erogazioni corrispondenti a tali annualità e dalla richiesta di restituzione dei contributi per le annualità pregresse;
-) in termini quantitativi, l’operato dell’Amministrazione avrebbe comportato sia un danno nella riduzione delle vendite e del fatturato, passato da € 23.680,770 nel 2016 ad € 5.201.033 nel 2017 e ad € 771.054,27 nel 2018 sia una riduzione dei contributi associativi, passati da € 237.882,41 nell’anno 2016 ad € 59.326,34 per il 2017 e ad € 2.361,22 per il 2018, cui si aggiungerebbe il danno di l’ulteriore danno di€ 138.299,92 per mancato accesso all’aiuto del Regolamento UE 921/2016.
17- Così chiarita la vicenda, ritiene il Collegio che dalle allegazioni di parte ricorrente non risulta comprovata la sussistenza di alcun nocumento risarcibile, inteso sia quale danno causalmente riconducibile all’illecito operato dell’Amministrazione regionale sia quale danno inquadrabile quale conseguenza diretta ed immediata della medesima condotta quantunque riconosciuta illecita.
18- Si osserva anzitutto che la riduzione dei conferimenti dei soci registratosi nell’anno 2017 e nel 2018 in conseguenza del recesso di un certo numero di soci costituisce esclusivamente la conseguenza fattuale di scelte dipendenti da valutazioni personali circa la convenienza degli associati di mantenere o cessare il rapporto con la Cooperativa ricorrente, che, in tale ottica, per un verso non è inquadrabile alla stregua di un danno illecito e per altro verso, non è causalmente riferibile in via diretta alla Regione Calabria.
19- La conclusione ora rassegnata non viene scalfita dalla prospettazione di parte ricorrente che, per un verso, riconduce la scelta dei soci all’illecito operato della Regione e, per altro verso, qualifica i mancati conferimenti come posta di danno.
20- Difatti, in primo luogo la sussistenza di una libera determinazione degli associati dovuta a ragioni personali di convenienza costituisce, ad avviso del Collegio, un fattore idoneo a recidere il nesso di causalità rispetto all’intervenuta revoca.
21- In secondo luogo -e senza recedere da quanto finora osservato- dalla documentazione versata in atti non risulta neanche dimostrato che i recessi siano causalmente dipendenti dall’intervenuta revoca e non anche da circostante ultronee ovvero dal normale avvicendamento di soci all’interno della compagine sociale, tenuto conto che:
-) dal verbale assembleare del 14.9.2017, nella quale è stato accettato il recesso di n. 3 soci, non emergono le ragioni del recesso (e dunque della riferibilità dello stesso all’illegittima revoca, allegata dal ricorrente) ed inoltre l’efficacia del recesso è stata stabilita a decorrere dall’1.1.2018 con l’obbligo per i soci recedenti di effettuare i conferimenti delle relative produzioni al 31.12.2017;
-) dal verbale assembleare del 21.12.2017 si evince il recesso di n. 4 soci, sempre senza che si rinvengano agli atti specifiche motivazioni e anche in tal caso i recessi hanno decorrenza dall’1.1.2018; inoltre, nella medesima seduta è stato deliberato l’ingresso di n. 2 cooperative agricole;
-) dal verbale assembleare del 6.7.2018 si evince il recesso di n. 8 soci, approvato con efficacia da pari data, ma ancora una volta non risultano specifiche motivazioni a base di tali determinazioni.
In sostanza, da un lato non risulta dimostrato che –anche prescindere dall’effettivo rilievo delle motivazioni soggettive nell’economia della presente controversia– non risulta fattualmente dimostrato che i recessi siano causalmente dipendenti dalla perdita della qualifica di -OMISSIS-, e, dall’altro lato, non risulta dimostrato che i suddetti recessi intervenuti abbiano influenzato le attività della cooperativa ricorrente nel medesimo anno e il dedotto crollo del fatturato registrato in bilancio, essendo i recessi intervenuti nell’anno 2017 ininfluenti sull’obbligo di rispettare il conferimento delle relative produzioni fino al 31.12.2017 (con la conseguenza che l’eventuale violazione di tale obbligo avrebbe potuto al più riguardare unicamente il versante interno dei rapporti associativi, al quale resta del tutto estranea la Regione) ed essendo ovviamente causalmente irrilevanti i recessi intervenuti nell’anno 2018.
22- Nella prospettiva ora descritta anche la riduzione dei contributi associativi costituisce una mera conseguenza del recesso dei soci e non invece una posta di danno risarcibile.
23- Per completezza -e anche alla luce dei rilievi posti dalla Regione resistente, anche ammettendo che dai verbali assembleari sopra evidenziati traspaia disagio legato ad una situazione di difficoltà in cui versa la cooperativa ricorrente, questa non è univocamente riconducibile né al fatto dell’intervenuta revoca né ad un eventuale discredito dipendente da essa, ben potendo invece le criticità dipendere dagli effetti -sul medio periodo- delle vicende giudiziarie insorte nel febbraio 2017 coinvolgendo direttamente la cooperativa ricorrente con il suo sequestro giudiziario e l’affidamento all’amministrazione giudiziaria oltre all’applicazione di misure cautelari personali a carico di soggetti inquadrati in posizione di rilievo nella stessa per ipotesi di reato riconducibili associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, truffa ed altri reati aggravati dalle finalità mafiose (e che, si soggiunge per completezza, hanno costituito l’antefatto della revoca della qualifica di -OMISSIS-) parimenti idonee, nella natura delle cose, ad erodere la credibilità della cooperativa sia sul versante interno (innescando il recesso dei soci) sia sul versante esterno (comportando l’allontanamento della clientela).
D’altronde, dalla lettura del verbale assembleare del 6.9.2017 emerge come il Presidente abbia rimarcato l’insufficiente realizzazione delle azioni programmate dai soci al 31.8.2017 (nello specifico, a fronte di azioni programmate ed approvate per l’importo di € 1.536.158,20, al 31.8.2017 erano state realizzate azioni per un totale di € 280.000,00), circostanza che corrobora ulteriormente l’assunto per cui già prima della revoca la cooperativa ricorrente versasse in una situazione di significativa criticità in termini di conferimenti e di azioni realizzate.
24- Sotto altro versante, risulta apodittico e privo di elementi di riscontro l’assunto di parte ricorrente per cui il decremento risultato di bilancio 2017 rispetto agli anni precedenti sia causalmente imputabile alla revoca illegittimamente disposta dalla Regione Calabria.
La ricorrente ha infatti evidenziato la situazione di bilancio alla data del 31.12.2017 confrontandola con la situazione alla data del 31.12.2016, ma tale dato non è utile o comunque sufficiente a dimostrare la fondatezza della sua tesi, non avendo essa fornito alcun elemento da cui inferire il trend (non alla fine bensì) nel corso dell’anno 2017 e dimostrare cioè che il “crollo” del fatturato sia intervenuto dopo la data della revoca (e non anche prima), così da poterne inferire –quantunque in termini presuntivi- che esso, in quanto temporalmente successivo alla revoca, potesse essere causalmente ad essa riconducibile.
A tale osservazione, di per sé dirimente, può soggiungersi che, alla luce della succitata tempistica della revoca e al delicato scenario di contesto in cui questa si colloca, è seriamente dubitabile che, a fronte di un trend enfatizzato dalla ricorrente in costante e sensibile aumento dagli anni precedenti, una revoca intervenuta solo nel mese di agosto potesse essere causa di perdite (soprattutto sul versante esterno, ossia del portafoglio clienti, essendo ininfluente la questione sul versante interno, stante il vincolo dei conferimenti per l’anno 2017) nella restante parte dell’esercizio e tali da portare ad un risultato fortemente peggiorativo quale quello cristallizzato in bilancio.
I suddetti dubbi, peraltro, possono essere corroborati dalle osservazioni precedentemente riportate circa le criticità riscontrate in termini di azioni realizzate alla data del 31.8.2017 rilevate nell’assemblea del 6.9.2017.
25- Le criticità in termini di evidenze probatorie relative all’anno 2017 si ripercuotono anche con riferimento all’anno 2018, non sussistendo riscontri in ordine all’assunto che la revoca abbia causalmente cagionato in via diretta ed immediata danni patrimoniali in tale annualità.
26- Per completezza, alle suddette carenze non può sopperire la perizia di parte datata 28.6.2019, la quale si limita a ribadire informazioni già prodotte in atti senza però dimostrare alcunché di specifico in ordine alle questioni critiche ora scrutinate ”.
5.3. Nel caso di specie, occorre in primo luogo considerare che, se è vero che la revoca del riconoscimento ha leso un interesse legittimo oppositivo, è altrettanto vero che i danni lamentati derivano dalla lesione di interessi pretensivi, in cui i beni non erano stati ancora acquisiti al patrimonio giuridico dell’Organizzazione, come i contributi associativi, e dei suoi soci produttori, come i benefici ritraibili dalla mutualità ed i benefici derivanti dagli aiuti comunitari.
Il recesso dei soci, come ben evidenziato nella sentenza di primo grado, potrebbe senz’altro essere dipeso dalle vicende che hanno fortemente interessato l’Organizzazione.
Pertanto, il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice non può essere incrinato dalle doglianze esposte dalla parte in appello, anche perché non vi è stata alcuna compiuta dimostrazione che il recesso dei soci sia dipeso esclusivamente o prevalentemente dalla revoca del riconoscimento di -OMISSIS-, poi rivelatasi illegittima, potendo ben essere dipesa dalle vicende giudiziarie che hanno interessato l’Organizzazione.
A tal fine, occorre richiamare la sentenza del Tar per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-del 13 settembre 2018, passata in giudicato, che ha annullato il decreto di revoca del riconoscimento.
La Regione aveva disposto la revoca per due ragioni:
a) “L’attuale situazione giuridica in cui versa l’Organizzazione, sottoposta a sequestro giudiziario con amministrazione affidata a professionisti all’uopo nominati dall’A.G., la priva della piena disponibilità della gestione dell’azienda e della sua organizzazione, ponendo fortemente in dubbio l’’effettiva democraticità, rappresentatività e pienezza di poteri in capo agli Organi statutari”;
b) “non è stata trasmessa, benché richiesta, la certificazione antimafia riguardante i rappresentanti e soci dell’-OMISSIS-”.
Con riferimento alla ragione sub b), la citata sentenza - rilevato che “ nell’espletamento dell’istruttoria volta a verificare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento, delle due l’una: o la documentazione antimafia è ritenuta necessaria dall’Amministrazione procedente e, pertanto, va acquisita a prescindere dall’inerzia (imputabile o meno, non rileva) della ricorrente nel fornirla, considerato il rilievo dell’interesse pubblico ad essa sottesa; oppure non è ritenuta necessaria e, dunque, la sua mancata acquisizione non è comunque ragione sufficiente per procedere alla revoca” – ha ritenuto che “allo stato, in conclusione, la revoca è illegittima in parte qua per motivazione insufficiente ”.
Con riferimento alla ragione esposta sub a), la sentenza del Tar Reggio Calabria ha in primo luogo evidenziato che “ occorre verificare se il sequestro “della società” del 15 febbraio 2017 e la conseguente nomina degli amministratori giudiziari abbia fatto venire meno il requisito della democraticità nel controllo dell’organizzazione da parte dei produttori aderenti ”, ha poi precisato che “ la verifica in concreto è stata omessa, ragion per cui coglie nel segno parte ricorrente quando censura il difetto d’istruttoria, non potendo l’amministrazione giudiziaria della società considerarsi ex se ostativa ad una gestione democratica della -OMISSIS- ”, rappresentando anche che “ all’utilizzo da parte del G.I.P. dell’espressione atecnica di sequestro della società ha fatto seguito la previsione del sequestro di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, dei conti correnti e di tutte le autorizzazioni commerciali ”, mentre “ non v’è stato sequestro di quote e, dunque, gli amministratori giudiziari sono stati nominati al precipuo fine di gestire l’azienda”, sicché ha concluso che “in accoglimento del secondo motivo di ricorso … deve ritenersi che la revoca gravata sia illegittima per eccesso di potere, sub specie di difetto d’istruttoria, con conseguente insufficienza della motivazione ”.
Di talché non vi è alcuna reale ed incontrovertibile prova che il depauperamento della compagine societaria, con la conseguente drastica riduzione dei contributi associativi, sia seguito al decreto di revoca del riconoscimento di -OMISSIS-, successivamente annullato in sede giurisdizionale, in considerazione delle vicende che hanno interessato l’Organizzazione, riportate nella sentenza del Tar Raggio Calabria n. -OMISSIS-del 2018, quali il sequestro giudiziario disposto dal GIP con il sequestro di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, dei conti correnti e di tutte le autorizzazioni commerciali, le quali avrebbero ben potuto indurre ad abbandonare l’Organizzazione per confluire eventualmente in una diversa -OMISSIS-
D’altra parte, dai verbali prodotti in giudizio, non emerge espressamente che la causa delle dimissioni dei soci sia ascrivibile in tutto o in parte all’intervenuta revoca del riconoscimento.
5.4. La sentenza appellata, sotto altro profilo, ha evidenziato che:
“ 31- Residuerebbe, in astratto, la sola voce costituita dal mancato accesso agli aiuti eccezionali di cui al Regolamento UE 921/2016, riconosciuti alla ricorrente per l’importo di € 138.299,92 ma irrimediabilmente persi per la mancata approvazione del P.O. 2018 e la chiusura del relativo capitolo di bilancio.
Non di meno, anche tale voce di pregiudizio non è causalmente riconducibile in via diretta all’illegittimità della revoca bensì al silenzio dell’Amministrazione in ordine all’approvazione del P.O. 2018 e dunque a vicende ben distinte rispetto alla revoca della qualifica di -OMISSIS-
32- Ai rilievi da ultimo esposti, di per sé dirimenti, è da soggiungere che, dalle allegazioni delle parti, non vi è traccia di attività sollecitatoria da parte della ricorrente, spiegata nei confronti della Regione (cui compete il riconoscimento della qualifica di -OMISSIS-) ed atta a contestare -in sede stragiudiziale ovvero mediante i rimedi giudiziali avverso il silenzio- l’inerzia di quest’ultima nel definire, con provvedimento espresso, l’istanza di modifica del P.O. 2017 e la richiesta di approvazione del P.O. 2018 ovvero nell’assumere gli ulteriori atti necessari per la liquidazione del contributo attinente gli aiuti eccezionali ”.
L’-OMISSIS- appellante, sul punto, ha compiutamente dimostrato con i motivi d’appello che la chiusura del capitolo di bilancio - ostativa all’erogazione degli aiuti ex Reg. UE 921/2016 di cui alla richiesta regolarmente presentata ed approvata per l’importo di € 138.299,92 - è intervenuta precedentemente all’annullamento del decreto di revoca del riconoscimento (sentenza del Tar per la Calabria del 13 settembre 2018), per cui l’omesso rilascio del nulla osta da parte della Regione Calabria entro il 31 dicembre 2017 avrebbe definitivamente impedito la liquidazione del beneficio previsto.
In ragione di tali elementi, deve ritenersi che, durante l’efficacia della revoca del riconoscimento, nessuna attività sollecitatoria avrebbe potuto consentire di ottenere il pagamento degli aiuti di cui al Regolamento UE 921/2016.
Tuttavia, anche sotto tale specifico profilo, il ricorso di primo grado non può essere accolto.
Infatti, come ben evidenziato dalla Regione Calabria nella propria memoria e non specificamente contraddetto dalla controparte (la consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado dalla -OMISSIS-, anzi, evidenzia diffusamente lo svolgimento dell’attività a favore dei produttori agricoli del settore dell’ortofrutta con lo scopo di far partecipare i soci ai benefici della mutualità), l’-OMISSIS- -OMISSIS- è un’impresa che opera per un fine mutualistico, mentre non persegue fini di lucro, per cui agisce sempre nell’interesse e a beneficio degli associati non della -OMISSIS- in quanto tale, né dei suoi rappresentanti. Tramite la gestione associata, la -OMISSIS- si propone di distribuire fra i soci il ricavato delle vendite, oggetto dell’attività, al netto di tutte le spese ed oneri di gestione, quale corrispettivo dei prodotti agricoli conferiti alla Cooperativa, nonché di partecipare, in nome e per conto dei propri associati, alla programmazione comunitaria, nazionale, regionale e provinciale del settore ortofrutticolo.
Pertanto, se la -OMISSIS- agisce con mutualità e senza scopo di lucro e distribuisce fra i soci il ricavato delle vendite dei prodotti oggetto dell’attività, occorre convenire con la Regione che la -OMISSIS- appellante non è titolare del bene della vita che si assume leso (fatturato e volume d’affari), di cui sono invece titolari i singoli soci, che non hanno avuto accesso al contributo, i quali, però, non hanno proposto il ricorso.
In altri termini, la -OMISSIS- non può ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale non personale, ma afferente alla sfera giuridica dei singoli soci, i quali, però, non sono parti del giudizio non avendo proposto l’azione risarcitoria.
6. In conclusione, disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
7. Va da sé che, in relazione alle molteplici specificazioni e puntualizzazioni delle doglianze contenute nel ricorso in appello e nelle successive memorie, il Collegio ha preso in considerazione, nella motivazione della presente sentenza, solo quelle ritenute astrattamente rilevanti ai fini della definizione del giudizio, per cui i profili eventualmente non menzionati si intendono ritenuti privi di sostanziale interesse.
8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge. sono poste a carico dell’appellante ed a favore della Regione Calabria; le spese del giudizio sono invece compensate nei confronti delle Amministrazioni statali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, previa estromissione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 5638 del 2023).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, in favore della Regione Calabria; le spese del giudizio sono compensate nei confronti delle Amministrazioni statali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e tenuto conto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.