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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1004/2022 R.G. promossa
DA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F. Maugeri
Appellante
CONTRO
( rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. I. Maltese
Appellato
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3278/2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dall'attuale appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1807/2018, emesso in forma provvisoriamente esecutiva in data
10.8.2018, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 3.459,99, a titolo di Tfr residuo, rappresentato dal differenziale tra l'importo lordo del TFR indicato nel CUD 2018 - ammontante ad euro 14.602,36 -
e la somma netta già liquidata al lavoratore di euro 11.142,37.
Il decidente, dando atto che nessuna contestazione era stata avanzata riguardo all'esistenza del titolo del credito (TFR) e dell'importo per come riportato dal CUD
2018, riteneva corretta l'ingiunzione al lordo delle ritenute contributive e fiscali.
Avverso la sentenza proponeva appello la , con atto Parte_1
depositato il 3.11.22; resisteva l'appellato.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello la lamenta l'erronea Parte_1
applicazione del principio di diritto dell'accertamento a lordo dei crediti di lavoro per differenze retributive.
Rileva che il lavoratore non ha chiesto l'accertamento di differenze salariali e, dunque, di una obbligazione pecuniaria per cui il datore di lavoro era rimasto inadempiente ed in cui l'esistenza, l'ammontare del credito e la relativa liquidazione
è successiva rispetto allo svolgimento del rapporto;
l'odierno appellato, al contrario, ha chiesto la liquidazione di una somma già accertata, dunque certa, liquida ed esigibile (non a caso il giudizio è sorto con un ricorso per decreto ingiuntivo), azionando il procedimento monitorio dopo aver ottenuto il pagamento del tfr, al fine di ottenere la somma di euro 3.459,99, corrispondente alla ritenuta IRPEF, già versata all'Erario contestualmente al pagamento delle spettanze di fine rapporto quale ritenuta alla fonte.
2. L'appello è fondato.
Il principio applicato dal primo giudice riguarda le ipotesi di accertamento giudiziale dei crediti del lavoratore, per i quali si emette condanna al lordo delle ritenute previdenziali, in quanto la quota contributiva a carico del lavoratore è prevista solo per le retribuzioni corrisposte regolarmente alla scadenza, e delle ritenute fiscali per le quali il versamento avviene al momento del pagamento, successivo all'accertamento giudiziale.
Nel caso in esame, invece, il tfr è stato regolarmente e tempestivamente corrisposto al lavoratore e al momento del pagamento la società, quale sostituto d'imposta, ha provveduto al versamento all'Erario: in ciò sta la differenza rivendicata dal lavoratore con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Osserva la Corte che la mancata corrispondenza tra le somme (asseritamente dovute e corrisposte) indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e quelle risultanti dalla busta paga in atti dipende dal fatto che l'ammontare lordo del tfr è mancante di quanto a tale titolo maturato nell'ultimo mese di lavoro e che il netto corrisposto, come da ultima busta paga, contiene anche altri emolumenti sia dovuti (ferie non godute), sia trattenuti (indennità sostitutiva del preavviso).
Essendo documentato che il pagamento di quanto riportato nell'ultima busta paga riguarda il netto e non essendo neanche allegato dal dipendente che le trattenute erariali non siano state versate, l'appello risulta fondato.
3. In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, accolta l'opposizione proposta dalla società appellante e revocato il decreto ingiuntivo n. 1807/2018.
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. 1807/2018; Parte_1
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi che liquida in euro 1.314,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 1.458,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1004/2022 R.G. promossa
DA
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F. Maugeri
Appellante
CONTRO
( rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. I. Maltese
Appellato
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3278/2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dall'attuale appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1807/2018, emesso in forma provvisoriamente esecutiva in data
10.8.2018, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 3.459,99, a titolo di Tfr residuo, rappresentato dal differenziale tra l'importo lordo del TFR indicato nel CUD 2018 - ammontante ad euro 14.602,36 -
e la somma netta già liquidata al lavoratore di euro 11.142,37.
Il decidente, dando atto che nessuna contestazione era stata avanzata riguardo all'esistenza del titolo del credito (TFR) e dell'importo per come riportato dal CUD
2018, riteneva corretta l'ingiunzione al lordo delle ritenute contributive e fiscali.
Avverso la sentenza proponeva appello la , con atto Parte_1
depositato il 3.11.22; resisteva l'appellato.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello la lamenta l'erronea Parte_1
applicazione del principio di diritto dell'accertamento a lordo dei crediti di lavoro per differenze retributive.
Rileva che il lavoratore non ha chiesto l'accertamento di differenze salariali e, dunque, di una obbligazione pecuniaria per cui il datore di lavoro era rimasto inadempiente ed in cui l'esistenza, l'ammontare del credito e la relativa liquidazione
è successiva rispetto allo svolgimento del rapporto;
l'odierno appellato, al contrario, ha chiesto la liquidazione di una somma già accertata, dunque certa, liquida ed esigibile (non a caso il giudizio è sorto con un ricorso per decreto ingiuntivo), azionando il procedimento monitorio dopo aver ottenuto il pagamento del tfr, al fine di ottenere la somma di euro 3.459,99, corrispondente alla ritenuta IRPEF, già versata all'Erario contestualmente al pagamento delle spettanze di fine rapporto quale ritenuta alla fonte.
2. L'appello è fondato.
Il principio applicato dal primo giudice riguarda le ipotesi di accertamento giudiziale dei crediti del lavoratore, per i quali si emette condanna al lordo delle ritenute previdenziali, in quanto la quota contributiva a carico del lavoratore è prevista solo per le retribuzioni corrisposte regolarmente alla scadenza, e delle ritenute fiscali per le quali il versamento avviene al momento del pagamento, successivo all'accertamento giudiziale.
Nel caso in esame, invece, il tfr è stato regolarmente e tempestivamente corrisposto al lavoratore e al momento del pagamento la società, quale sostituto d'imposta, ha provveduto al versamento all'Erario: in ciò sta la differenza rivendicata dal lavoratore con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Osserva la Corte che la mancata corrispondenza tra le somme (asseritamente dovute e corrisposte) indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e quelle risultanti dalla busta paga in atti dipende dal fatto che l'ammontare lordo del tfr è mancante di quanto a tale titolo maturato nell'ultimo mese di lavoro e che il netto corrisposto, come da ultima busta paga, contiene anche altri emolumenti sia dovuti (ferie non godute), sia trattenuti (indennità sostitutiva del preavviso).
Essendo documentato che il pagamento di quanto riportato nell'ultima busta paga riguarda il netto e non essendo neanche allegato dal dipendente che le trattenute erariali non siano state versate, l'appello risulta fondato.
3. In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, accolta l'opposizione proposta dalla società appellante e revocato il decreto ingiuntivo n. 1807/2018.
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. 1807/2018; Parte_1
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi che liquida in euro 1.314,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 1.458,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi