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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2144/2024
Udienza del 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2144/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giuseppina Amendola
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
p rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Zaccaria
- RESISTENTI -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2144/2024
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/08/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento 030 2021
90004307 10/000, relativamente e limitatamente ai seguenti avvisi di addebito tra l'altro in essa riportati:
1) n. 33020120000807926000, notificato il 26/06/2012, recante un importo residuo pari a € 4.598,11;
2) n. 33020120002493044000, notificato il 29/01/2013, recante un importo residuo pari a € 2.379,84;
3) n. 33020130000729865000, notificato il 19/04/2013, recante un importo residuo pari a € 1.223,73;
4) n. 33020130001763983000, notificato il 13/01/2014, recante un importo residuo pari a € 2.420,87;
5) n. 33020140003017042000, notificato il 10/02/2015, recante un importo residuo pari a € 4.903,11;
6) n. 33020150000786439000, notificato il 25/11/2015, recante un importo residuo pari a € 2.414,30.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti indicati nei titoli esecutivi sopra specificati.
1.2. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' , con CP_1 conseguente annullamento degli atti opposti.
2. Si è costituita l' che ha concluso Controparte_2 per l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della proposta opposizione e, nel merito, per il suo rigetto, in quanto infondata, nei propri confronti.
3. Si è altresì costituito l' , il quale ha preliminarmente dedotto la CP_1
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2144/2024
cessazione della materia del contendere in quanto gli avvisi di addebito opposti sono stati oggetto di totale sgravio/stralcio ex lege.
In subordine, l' ha chiesto il rigetto del ricorso e che per l'ipotesi di CP_1 accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione venga esclusa ogni sua responsabilità, ivi compresa quelle per eventuali spese di lite.
4. Premesso quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti con entrambe le parti e per le ragioni di seguito specificate.
5. L'Istituto previdenziale, titolare della pretesa creditoria, ha dedotto e documentato (si veda il doc. n. 3 “estratto stralci” allegato alla memoria costitutiva) che gli avvisi opposti «sono stati oggetto di sgravio/stralcio totale da parte di in applicazione delle relative disposizioni di legge CP_3
(art. 1, commi 222 e ss., della l. 197/2022)» (pag. 2 della memoria di costituzione dell' ). CP_1
Secondo tale disposizione «Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali … Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi
a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica…».
Nel caso di specie, dal “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” riportato all'interno di ciascun avviso di addebito (doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione dell' ), si evince che, in effetti, tutti i “singoli CP_1 carichi” (indicati nei progressivi), comprensivi anche di sanzioni per morosità/somme aggiuntive, non sono superiori a 1.000 euro.
Tali carichi sono poi stati tutti affidati all'Agente della Riscossione entro il 31/12/2015 (l'avviso di addebito più recente è stato notificato il
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2144/2024
25/11/2015).
5.1. In ogni caso, l'ammissione da parte dell'Ente titolare del credito dell'avvenuto stralcio, ovvero di un fatto contra se e favorevole alla controparte, non contestato nella sua correttezza, comporta l'ammissione della non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito oggetto di sgravio e l'accertamento di tale conseguenza in sentenza.
6. Per quanto concerne l'intimazione di pagamento n. 030 2021
90004307 10/000, si deve rilevare che essa risale al 02/09/2021 (lotto di stampa n. 07364).
Parte ricorrente/opponente non ha, però, neppure dedotto in quale data essa gli sia stata notificata.
In ogni caso, l' resistente ha documentato che essa è stata CP_2 notificata mediante deposito presso la Casa comunale di Catanzaro in data
09/05/2022, stante la irreperibilità del destinatario (si veda la relata di notifica di cui al doc. denominato “ALL N. B rel-
03020219000430710000.pdf” allegato alla memoria di costituzione di
). CP_3
Come è noto, poi, l'intimazione di pagamento «perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica» (art. 50, comma 3, del d.P.R. n.
602/1973).
Considerando la documentazione probatoria prodotta dall' , il CP_2 termine di efficacia dell'intimazione è oramai ampiamente spirato, non essendo stato dedotto da parte ricorrente che, medio tempore, l'Agenzia abbia iniziato l'espropriazione forzata.
Il ricorrente, stante appunto la intervenuta perdita di efficacia dell'intimazione di pagamento n. 030 2021 90004307 10/000, non ha ormai più interesse ad una pronuncia di annullamento di tale atto, sicché anche nei rapporti con l' deve essere Controparte_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.1. In ogni caso, stante l'intervenuto provvedimento di sgravio, l' CP_3 non potrebbe giammai proseguire nell'attività di riscossione coattiva atteso che, non essendo le somme sottese ai suddetti avvisi di addebito più
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dovute, si esporrebbe a responsabilità aggravata (stante la mancanza dei titoli esecutivi sgravati ex lege).
6.2. D'altronde, nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, l' ha aderito alla richiesta dell' di cessazione della CP_3 CP_1 materia del contendere, dando atto dell'avvenuto discarico (così come il ricorrente).
7. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si deve rilevare che, come eccepito e documentato dall' , lo sgravio (attività di CP_1 competenza dell'ente riscossore) è avvenuto in data 23-29/12/2023, quindi prima del deposito del ricorso.
Le spese devono essere, pertanto, integralmente compensate tra le parti, atteso che la cessazione della materia del contendere è intervenuta in ragione dello ius superveniens e del decorso del tempo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento della prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020120000807926000,
n. 33020120002493044000, n. 33020130000729865000, n.
33020130001763983000, n. 33020140003017042000 e n.
33020150000786439000, atteso che le somme in essi indicate non sono più dovute all' essendo stati i predetti avvisi di addebito CP_1 oggetto di sgravio/annullamento automatico ex lege;
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030 2021 90004307 10/000, stante la sopravvenuta perdita di efficacia di detta intimazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2144/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giuseppina Amendola
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
p rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Zaccaria
- RESISTENTI -
Pagina 1 di 5 R.G. LAV. N. 2144/2024
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/08/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento 030 2021
90004307 10/000, relativamente e limitatamente ai seguenti avvisi di addebito tra l'altro in essa riportati:
1) n. 33020120000807926000, notificato il 26/06/2012, recante un importo residuo pari a € 4.598,11;
2) n. 33020120002493044000, notificato il 29/01/2013, recante un importo residuo pari a € 2.379,84;
3) n. 33020130000729865000, notificato il 19/04/2013, recante un importo residuo pari a € 1.223,73;
4) n. 33020130001763983000, notificato il 13/01/2014, recante un importo residuo pari a € 2.420,87;
5) n. 33020140003017042000, notificato il 10/02/2015, recante un importo residuo pari a € 4.903,11;
6) n. 33020150000786439000, notificato il 25/11/2015, recante un importo residuo pari a € 2.414,30.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti indicati nei titoli esecutivi sopra specificati.
1.2. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' , con CP_1 conseguente annullamento degli atti opposti.
2. Si è costituita l' che ha concluso Controparte_2 per l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della proposta opposizione e, nel merito, per il suo rigetto, in quanto infondata, nei propri confronti.
3. Si è altresì costituito l' , il quale ha preliminarmente dedotto la CP_1
Pagina 2 di 5 R.G. LAV. N. 2144/2024
cessazione della materia del contendere in quanto gli avvisi di addebito opposti sono stati oggetto di totale sgravio/stralcio ex lege.
In subordine, l' ha chiesto il rigetto del ricorso e che per l'ipotesi di CP_1 accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione venga esclusa ogni sua responsabilità, ivi compresa quelle per eventuali spese di lite.
4. Premesso quanto sopra, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti con entrambe le parti e per le ragioni di seguito specificate.
5. L'Istituto previdenziale, titolare della pretesa creditoria, ha dedotto e documentato (si veda il doc. n. 3 “estratto stralci” allegato alla memoria costitutiva) che gli avvisi opposti «sono stati oggetto di sgravio/stralcio totale da parte di in applicazione delle relative disposizioni di legge CP_3
(art. 1, commi 222 e ss., della l. 197/2022)» (pag. 2 della memoria di costituzione dell' ). CP_1
Secondo tale disposizione «Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali … Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi
a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica…».
Nel caso di specie, dal “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” riportato all'interno di ciascun avviso di addebito (doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione dell' ), si evince che, in effetti, tutti i “singoli CP_1 carichi” (indicati nei progressivi), comprensivi anche di sanzioni per morosità/somme aggiuntive, non sono superiori a 1.000 euro.
Tali carichi sono poi stati tutti affidati all'Agente della Riscossione entro il 31/12/2015 (l'avviso di addebito più recente è stato notificato il
Pagina 3 di 5 R.G. LAV. N. 2144/2024
25/11/2015).
5.1. In ogni caso, l'ammissione da parte dell'Ente titolare del credito dell'avvenuto stralcio, ovvero di un fatto contra se e favorevole alla controparte, non contestato nella sua correttezza, comporta l'ammissione della non debenza delle somme di cui agli avvisi di addebito oggetto di sgravio e l'accertamento di tale conseguenza in sentenza.
6. Per quanto concerne l'intimazione di pagamento n. 030 2021
90004307 10/000, si deve rilevare che essa risale al 02/09/2021 (lotto di stampa n. 07364).
Parte ricorrente/opponente non ha, però, neppure dedotto in quale data essa gli sia stata notificata.
In ogni caso, l' resistente ha documentato che essa è stata CP_2 notificata mediante deposito presso la Casa comunale di Catanzaro in data
09/05/2022, stante la irreperibilità del destinatario (si veda la relata di notifica di cui al doc. denominato “ALL N. B rel-
03020219000430710000.pdf” allegato alla memoria di costituzione di
). CP_3
Come è noto, poi, l'intimazione di pagamento «perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica» (art. 50, comma 3, del d.P.R. n.
602/1973).
Considerando la documentazione probatoria prodotta dall' , il CP_2 termine di efficacia dell'intimazione è oramai ampiamente spirato, non essendo stato dedotto da parte ricorrente che, medio tempore, l'Agenzia abbia iniziato l'espropriazione forzata.
Il ricorrente, stante appunto la intervenuta perdita di efficacia dell'intimazione di pagamento n. 030 2021 90004307 10/000, non ha ormai più interesse ad una pronuncia di annullamento di tale atto, sicché anche nei rapporti con l' deve essere Controparte_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.1. In ogni caso, stante l'intervenuto provvedimento di sgravio, l' CP_3 non potrebbe giammai proseguire nell'attività di riscossione coattiva atteso che, non essendo le somme sottese ai suddetti avvisi di addebito più
Pagina 4 di 5 R.G. LAV. N. 2144/2024
dovute, si esporrebbe a responsabilità aggravata (stante la mancanza dei titoli esecutivi sgravati ex lege).
6.2. D'altronde, nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, l' ha aderito alla richiesta dell' di cessazione della CP_3 CP_1 materia del contendere, dando atto dell'avvenuto discarico (così come il ricorrente).
7. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si deve rilevare che, come eccepito e documentato dall' , lo sgravio (attività di CP_1 competenza dell'ente riscossore) è avvenuto in data 23-29/12/2023, quindi prima del deposito del ricorso.
Le spese devono essere, pertanto, integralmente compensate tra le parti, atteso che la cessazione della materia del contendere è intervenuta in ragione dello ius superveniens e del decorso del tempo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento della prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito n. 33020120000807926000,
n. 33020120002493044000, n. 33020130000729865000, n.
33020130001763983000, n. 33020140003017042000 e n.
33020150000786439000, atteso che le somme in essi indicate non sono più dovute all' essendo stati i predetti avvisi di addebito CP_1 oggetto di sgravio/annullamento automatico ex lege;
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030 2021 90004307 10/000, stante la sopravvenuta perdita di efficacia di detta intimazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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