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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/11/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Rg: 864/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 864/25 R.G.A.C.C., promossa da: con sede in Giarre (CT) in Viale delle Province n.106, P. IVA Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Parte_2
e residente in [...], c.f. elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Catania, in via Gabriele D'Annunzio n. 62, presso lo Studio dell'avv. Alessandro
AN (c.f. Telefax 095.645291; pec CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende giusta procura Email_1 in atti
Appellante
Contro
:
con sede in Catania (CT) in Via Cristoforo Colombo n. 150/B, P.IVA CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
FATTO E DIRITTO Corte d'Appello di Catania – Seconda Sezione Civile
Con sentenza n. 2324/25 emessa in data 30/4/2025 e depositata in pari data, il Tribunale di Catania pronunciando sulla causa civile n. 1560/23. R.G. rigettava l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 5833/2022 e per l'effetto dichiarava esecutivo il decreto Parte_1 opposto condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, a favore della società opposta, liquidate nella somma di euro 10180,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso detta sentenza interponeva appello la chiedendo alla Corte adita che le sue Parte_1 domande, già disattese dal Tribunale, fossero finalmente accolte.
In vista dell'udienza del 17-11-25 fissata direttamente innanzi al collegio la parte appellata non si costituiva.
Già con dichiarazione depositata in cancelleria il 28-10-2025 , peraltro, l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e chiedeva che ne venisse dichiarata l'estinzione, atteso che nelle more aveva raggiunto con la controparte un bonario componimento della controversia.
La Corte, di tanto avendo preso atto in udienza, poneva la causa in decisione.
Tanto premesso, può darsi seguito alla rinuncia nei superiori modi formalizzata poiché va rammentato che il secondo comma dell'art. 306 c.p.c. prevede che “Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti” . Nella specie la sottoscrizione del rinunciante è stata anche autenticata dal difensore pur non essendo tale autentica imposta dall'art. 306 cit (peraltro al difensore fa capo un potere certificatorio limitato alle sole ipotesi espressamente previste dagli artt.
83 e 390 c.p.c. )
Deve essere, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. il cui quarto comma prevede che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nulla deve tuttavia provvedersi al riguardo, stante, come s'è visto, la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P Q M
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo in epigrafe derivato dall'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2324/25 emessa in Parte_1 data 30/4/2025
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.11.25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'
2 Corte d'Appello di Catania – Seconda Sezione Civile
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 864/25 R.G.A.C.C., promossa da: con sede in Giarre (CT) in Viale delle Province n.106, P. IVA Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...] il [...] P.IVA_1 Parte_2
e residente in [...], c.f. elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Catania, in via Gabriele D'Annunzio n. 62, presso lo Studio dell'avv. Alessandro
AN (c.f. Telefax 095.645291; pec CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende giusta procura Email_1 in atti
Appellante
Contro
:
con sede in Catania (CT) in Via Cristoforo Colombo n. 150/B, P.IVA CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
FATTO E DIRITTO Corte d'Appello di Catania – Seconda Sezione Civile
Con sentenza n. 2324/25 emessa in data 30/4/2025 e depositata in pari data, il Tribunale di Catania pronunciando sulla causa civile n. 1560/23. R.G. rigettava l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 5833/2022 e per l'effetto dichiarava esecutivo il decreto Parte_1 opposto condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, a favore della società opposta, liquidate nella somma di euro 10180,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Avverso detta sentenza interponeva appello la chiedendo alla Corte adita che le sue Parte_1 domande, già disattese dal Tribunale, fossero finalmente accolte.
In vista dell'udienza del 17-11-25 fissata direttamente innanzi al collegio la parte appellata non si costituiva.
Già con dichiarazione depositata in cancelleria il 28-10-2025 , peraltro, l'appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e chiedeva che ne venisse dichiarata l'estinzione, atteso che nelle more aveva raggiunto con la controparte un bonario componimento della controversia.
La Corte, di tanto avendo preso atto in udienza, poneva la causa in decisione.
Tanto premesso, può darsi seguito alla rinuncia nei superiori modi formalizzata poiché va rammentato che il secondo comma dell'art. 306 c.p.c. prevede che “Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti” . Nella specie la sottoscrizione del rinunciante è stata anche autenticata dal difensore pur non essendo tale autentica imposta dall'art. 306 cit (peraltro al difensore fa capo un potere certificatorio limitato alle sole ipotesi espressamente previste dagli artt.
83 e 390 c.p.c. )
Deve essere, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. il cui quarto comma prevede che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nulla deve tuttavia provvedersi al riguardo, stante, come s'è visto, la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P Q M
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo in epigrafe derivato dall'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2324/25 emessa in Parte_1 data 30/4/2025
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.11.25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Nicolo' Crasci'
2 Corte d'Appello di Catania – Seconda Sezione Civile
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