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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22271 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. TRIPALDI DOMENICO, indirizzo di Parte_1 P.IVA_1 posta elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. PRANZO PAOLA, indirizzo di posta CP_1 P.IVA_2
elettronica certificata: Email_2
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 14.312,70, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo di talune fatture rimaste impagate.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo l'avvenuto pagamento parziale della somma ingiunta, con riferimento all'importo di € 4.187,04 di cui alla fattura n. 2000000294 del 1° dicembre 2021. L'opponente ha in particolare dedotto di avere pagato la somma di € 4.187,04, di cui a tale fattura, con assegno postale n. 163007243316267 emesso il 18 novembre 2021, rimasto tuttavia insoluto, e di avere successivamente pagato la somma tramite versamento alle , stabilimento trattario, costituente deposito vincolato a favore del CP_2 portatore del titolo;
l'opponente ha altresì allegato di avere dato notizia di tale versamento al
1 convenuto opposto in data 21 maggio 2024. Su tali basi parte opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha allegato che le somme fatturate costituiscono prezzo della vendita dei beni indicati nelle fatture e ha negato di avere mai ricevuto il pagamento parziale di € 4.187,04. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, per il rigetto dell'opposizione.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e provvedimento di trattenimento in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma, c.p.c..
*
2. Sulla totale infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è del tutto infondata, come di seguito.
Va premesso che non vi è alcuna contestazione quanto alla conclusione del contratto di vendita e all'adempimento della controprestazione a carico del convenuto opposto. Piuttosto, l'opposizione si appunta sull'eccezione di parziale pagamento della somma ingiunta.
Sennonché, è pacifico che l'assegno postale consegnato all'opposto in pagamento della somma di €
4.187,04 risultò insoluto. La consegna dell'assegno non portò dunque all'estinzione, neppure parziale, dell'obbligazione pecuniaria azionata.
Diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'opponente, neppure può ritenersi che il versamento di una somma sul proprio conto corrente postale costituisca parziale pagamento del debito, posto che è pacifico che le somme versate sul conto mai giunsero al creditore. Secondo la sua stessa prospettazione, dunque, l'obbligazione non fu adempiuta, perché non fu soddisfatto il corrispondente interesse del creditore ai sensi dell'art. 1174 c.c..
Quanto poi alla deduzione secondo cui le somme versate sarebbero vincolate al creditore, essa non ha trovato conferma nei documenti prodotti dall'opponente. Non vale a dimostrare ciò il contenuto del documento prodotto in uno con la precisazione delle conclusioni, posto che la produzione documentale è tardiva e che non è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini.
È in ogni caso giustificato il rifiuto del creditore di ricevere il pagamento in luoghi diversi rispetto al proprio domicilio, ai sensi dell'art. 1182, III comma, c.c..
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione è infondata e deve essere respinta;
il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
2 Non sono emerse condotte dell'opponente di mala fede processuale o colpa grave da giustificarne la richiesta condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 10 giugno 2024, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 6201/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 3 maggio 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 3.536,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 17 giugno 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. TRIPALDI DOMENICO, indirizzo di Parte_1 P.IVA_1 posta elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. PRANZO PAOLA, indirizzo di posta CP_1 P.IVA_2
elettronica certificata: Email_2
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 14.312,70, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo di talune fatture rimaste impagate.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo l'avvenuto pagamento parziale della somma ingiunta, con riferimento all'importo di € 4.187,04 di cui alla fattura n. 2000000294 del 1° dicembre 2021. L'opponente ha in particolare dedotto di avere pagato la somma di € 4.187,04, di cui a tale fattura, con assegno postale n. 163007243316267 emesso il 18 novembre 2021, rimasto tuttavia insoluto, e di avere successivamente pagato la somma tramite versamento alle , stabilimento trattario, costituente deposito vincolato a favore del CP_2 portatore del titolo;
l'opponente ha altresì allegato di avere dato notizia di tale versamento al
1 convenuto opposto in data 21 maggio 2024. Su tali basi parte opponente ha concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha allegato che le somme fatturate costituiscono prezzo della vendita dei beni indicati nelle fatture e ha negato di avere mai ricevuto il pagamento parziale di € 4.187,04. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, per il rigetto dell'opposizione.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza odierna, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. e provvedimento di trattenimento in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma, c.p.c..
*
2. Sulla totale infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è del tutto infondata, come di seguito.
Va premesso che non vi è alcuna contestazione quanto alla conclusione del contratto di vendita e all'adempimento della controprestazione a carico del convenuto opposto. Piuttosto, l'opposizione si appunta sull'eccezione di parziale pagamento della somma ingiunta.
Sennonché, è pacifico che l'assegno postale consegnato all'opposto in pagamento della somma di €
4.187,04 risultò insoluto. La consegna dell'assegno non portò dunque all'estinzione, neppure parziale, dell'obbligazione pecuniaria azionata.
Diversamente rispetto a quanto sostenuto dall'opponente, neppure può ritenersi che il versamento di una somma sul proprio conto corrente postale costituisca parziale pagamento del debito, posto che è pacifico che le somme versate sul conto mai giunsero al creditore. Secondo la sua stessa prospettazione, dunque, l'obbligazione non fu adempiuta, perché non fu soddisfatto il corrispondente interesse del creditore ai sensi dell'art. 1174 c.c..
Quanto poi alla deduzione secondo cui le somme versate sarebbero vincolate al creditore, essa non ha trovato conferma nei documenti prodotti dall'opponente. Non vale a dimostrare ciò il contenuto del documento prodotto in uno con la precisazione delle conclusioni, posto che la produzione documentale è tardiva e che non è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini.
È in ogni caso giustificato il rifiuto del creditore di ricevere il pagamento in luoghi diversi rispetto al proprio domicilio, ai sensi dell'art. 1182, III comma, c.c..
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione è infondata e deve essere respinta;
il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
2 Non sono emerse condotte dell'opponente di mala fede processuale o colpa grave da giustificarne la richiesta condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 10 giugno 2024, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 6201/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 3 maggio 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, che si liquidano in € 3.536,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 17 giugno 2025.
Il Giudice
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