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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2416/2023 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 07.08.2023
DA
con l'avv. Enrico Bulfone Parte_1
attore
CONTRO
, con l'avv. Paolo Coseano CP_1
convenuto
CONTRO
, con l'avv. Gianluca Liut Controparte_2
convenuto
E CONTRO
con l'avv. Massimo Vittor Controparte_3
convenuto
avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Causa ritenuta in decisione in data 13.01.2024 sulle seguenti conclusioni ELle parti:
Conclusioni di parte attrice, sig. Parte_1
“1) procedersi allo scioglimento ELla comunione ereditaria intercorrente tra le parti, previa predisposizione di un progetto divisionale. Assegnarsi la piena proprietà ELl'appartamento posto al primo piano, censito in Comune di AR LA,
Catasto Fabbricati, F. 5, part. 751, sub 2, sito in Via Nuova n. 18/1 al sig. Parte_1
assegnando in compensazione la sua quota di 1/12 sugli altri due appartamenti
[...]
ai coeredi, previa stima ELla stessa.
1 2) Ordinarsi al sig. il rilascio EL medesimo appartamento e Controparte_2
condannarlo al pagamento di una indennità mensile di occupazione ELla casa dall'apertura ELla successione al rilascio, a favore EL sig. nella Parte_1
misura che verrà indicata dal CTU.
3) Ordinarsi ai sigg.ri e Controparte_2 CP_1 Controparte_3
il rimborso ELla propria quota di spese notarili per la pratica di successione EL padre, giusta fattura EL notaio dott.ssa (doc. 6 allegato all'atto di citazione). Persona_1
4) Rigettarsi la domanda di resa di conto svolta dal convenuto Controparte_2
nei confronti di in quanto infondata, essendo tutti i prelievi
[...] Parte_1
postamat effettuati dal sig. mentre era ancora in vita. Persona_2
5) Spese rifuse o quantomeno rimborso pro quota ELle anticipazioni per spese giudiziarie
e attribuzione ELle spese di CTU da ripartirsi in parti uguali.
In via istruttoria, come da memorie integrative ex art. 171 ter n. 2) e 3) c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta CP_1
“NEL MERITO
Non opponendosi allo scioglimento ELla comunione ereditaria, alla stima dei beni caduti in successione, alla formazione ELle porzioni ed alla divisione giudiziale, il convenuto chiede accogliersi la domanda di assoggettare a collazione la donazione CP_1 pervenuta all'attore, il 28.05.2021, dal conto corrente postale intestato al solo Per_2
[...]
In via riconvenzionale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare il valore ELl'intero patrimonio ereditario EL de cuius e dichiarare la nullità ELle disposizione testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime;
dichiararsi che l'attribuzione EL bene immobile disposto dal sig. a favore Persona_2 ELl'erede avente ad oggetto l'appartamento posto al primo piano Parte_1 ELl'edificio di via Nuova 18/1 a AR LA (F.5 part.751. sub. 2 Cat.A/3 vani 6) eccede la quota di cui il de cuius poteva disporre e, in conseguenza, ridurlo ai sensi ELl'art. 554 c.c., al fine di reintegrare la quota di legittima spettante al sig.
[...]
CP_1
disporsi il reintegro ELla quota lesa mediante la riduzione ELla donazione pervenuta all'attore, il 28.05.2021, dal conto corrente postale intestato al solo Persona_2
non oltre il valore ELla quota disponibile.
In via riconvenzionale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare
l'appropriazione da parte ELl'attore di somme di denaro prelevate a mezzo postamat dal
2 conto corrente postale intestato al sig. (n.1033114750 acceso presso Persona_2 la filiale di di AR LA) e per l'effetto condannare CP_4 Parte_1 alla restituzione in favore degli altri coeredi ELla somma di €. 13.700,00
[...] oppure ELl'importo minore o maggiore che verrà determinato in corso di causa, prelevata dallo sportello ELla filiale di ZZ EL NA.
Voglia inoltre accertare l'asporto da parte ELl'attore dei monili, ELle statuette, ELle anfore e di tutti gli oggetti antichi e di pregio che aveva ricoverato in Persona_2 una stanza nel sottoscala ELl'edificio di via Nuova 18 a AR lagunare, come rappresentati nelle fotografie che si producono, oltre al piccolo motoscafo di proprietà EL de cuius ed ai gioielli, all'orologio ed agli oggetti preziosi appartenuti ai genitori degli odierni eredi e condannare l'attore alla restituzione di un tanto agli eredi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi le prove per testi sui capitoli di cui alle memorie integrative n. 1 e n. 2, ex art. 171 ter cpc, EL 26.02.2024 e EL 12.03.2024. Con vittoria ELle spese di lite”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Udine, contrariis reiectis,
1. nel merito, quanto allo scioglimento ELla comunione ereditaria e all'assegnazione in piena proprietà a ELl'appartamento sito al piano primo censito al Parte_1
Comune di AR LA (UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 [Atto di citazione, conclusione 1, p. 5)]
2. in via principale, dichiarare la nullità o comunque l'invalidità in termini di annullabilità ELla disposizione testamentaria di di attribuzione a Persona_2
ELla piena proprietà nei termini di cui al testamento 08.07.2019 Parte_1
pubblicato il 05.04.2022, e conseguentemente rigettare la domanda di assegnazione a in piena proprietà ELl'appartamento sito al piano primo censito Parte_1
al Comune di AR LA (UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1;
3. in subordine, rigettare la domanda di assegnazione a in piena Parte_1
proprietà ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA
(UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 previo accertamento di indeterminatezza
e comunque di insussistenza EL titolo indicato (“legato”) (Atto di citazione, p. 3);
4. in via di ulteriore subordine, non opponendosi il Convenuto TE
[...]
allo scioglimento ELla comunione e alla preliminare disposizione EL progetto CP_2
divisionale, rectius alla divisione dei beni caduti in successione, dichiarare la nullità ELla e comunque rigettare la domanda di assegnazione a in Parte_1
3 proprietà ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA
(UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 nonché di assegnazione in compensazione ai coeredi ELla quota di di comproprietà degli altri Parte_1 immobili caduti in successione per omessa indicazione dei valori di stima ELl'asse ereditario necessaria ai fini ELla determinazione ELle quote ereditarie e dunque ELla eventuale lesione ELla legittima spettante al Convenuto Controparte_2
in caso di ritenuta validità ELla attribuzione immobiliare di cui al testamento;
5. in via di ulteriore subordine rispetto alla conclusione di cui al punto 2., via riconvenzionale, ordinare a e a in quanto Parte_1 Controparte_3
coeredi di rendere il conto con riferimento alle somme prelevate in contanti mediante
OS (o in ogni altra forma) dal conto corrente Banco Posta di AR LA
(UD) n. 1033114750 intestato a quanto a dal Persona_2 Parte_1
novembre 2020 al giugno 2021, durante la coabitazione con il de cuius, quanto a dal giugno 2021 al 17.01.2022 (data EL decesso EL Controparte_3 Per_2
), durante la coabitazione con il de cuius;
[...]
6. in via di ulteriore subordine rispetto alla conclusione di cui al punto 2., non opponendosi il Convenuto allo scioglimento ELla Pt_1 Controparte_2
comunione e alla preliminare disposizione EL progetto divisionale, rectius alla divisione dei beni caduti in successione, in via riconvenzionale, accertare l'esatta entità ELla massa ereditaria relativamente alla successione in morte di (m. il Persona_2
17.01.2022), riunendo il relictum al donatum, tenendo conto di tutto quanto indicato nelle premesse ELla Comparsa di costituzione di per l'effetto Controparte_2
determinare la quota ereditaria di legittima di spettanza di Controparte_2
previa stima EL compendio immobiliare caduto in successione e ricostruzione
[...]
di tutte le movimentazioni di denaro di cui al conto corrente Banco Posta di AR
LA (UD) n. 1033114750 intestato a con conseguente Persona_2
attribuzione in proprietà a di quanto di spettanza sia Controparte_2 quanto agli immobili che ai mobili, nessun bene appartenete all'asse ereditario escluso, salvo eventuale conguaglio;
7. nel merito, quanto al rilascio ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA (UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 [Atto di citazione, conclusione 2, p. 5)] 20. rigettare la domanda di condanna al rilascio ELl'immobile in quanto infondata in fatto e in diritto
4
8. nel merito, quanto al pagamento di una indennità mensile di occupazione ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA (UD) C.F.
F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 [Atto di citazione, conclusione 2, p. 5)]
9. previo accertamento che nulla è dovuto quanto al periodo precedente la notifica ELl'atto introduttivo, quanto al periodo successivo alla notifica ELl'Atto di citazione accogliersi la domanda nella misura ELla quota di proprietà ELl'Attore ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA (UD) C.F.
F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1;
10. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024, il Convenuto TE propone Controparte_2
—se non già proposta— in via riconvenzionale domanda di riduzione per lesione ELla propria quota di legittima, la legittimazione a proporre la stessa non essendo preclusa dalla istituzione di erede ex re certa di cui alla scheda testamentaria, comunque e in ogni caso ferme le spiegate eccezioni preliminari;
11. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— in via riconvenzionale azione di petizione ELl'eredità ex art. 533
c.c., al fine di recuperare alla massa (a) le somme prelevate dall'Attore Pt_1
dal conto corrente postale di cui era titolare il de cuius dal novembre 2020 alla
[...]
data EL decesso ELlo stesso, (b) i gioielli e gli oggetti preziosi appartenuti ai genitori ELle parti e che il de cuius portava con sé all'atto Parte_2 Persona_2 EL proprio trasferimento presso l'abitazione ELl'Attore in via Parte_1
Saline 19/1, a AR LA (UD), (c) i monili, le statuette, le anfore e tutti gli oggetti antichi e di pregio che il de cuius aveva ricoverato in una stanza nel sottoscala ELl'edificio di via Nuova 18 a AR LA (UD) e che l'Attore, nel 2021, ha asportato;
12. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di accertamento di appropriazione da parte ELl'Attore ELle somme di denaro prelevate mediante Parte_1
postamat dal conto corrente postale intestato al de cuius (n. Persona_2
1033114750) acceso presso la filiale di di AR LA (UD) nei CP_4
termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 e ELla presente
Memoria e, per l'effetto, di condanna ELl'Attore alla restituzione Parte_1
5 in favore dei coeredi ELle stesse, se EL caso mediante imputazione alla massa ereditaria ai fini ELla determinazione ELla quota di spettanza EL Convenuto TE
[...]
CP_2
13. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di accertamento ELle somme prelevate da parte ELl'Attore dallo sportello di ELla Parte_1 CP_4
filiale di ZZ EL NA (UD) nei termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 e ELla presente Memoria e, per l'effetto, di condanna ELl'Attore alla restituzione in favore dei coeredi ELle stesse, se EL caso Parte_1
mediante imputazione alla massa ereditaria ai fini ELla determinazione ELla quota di spettanza EL Convenuto Pt_1 Controparte_2
14. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di accertamento ELl'asporto da parte ELl'Attore dei monili, ELle statuette, ELle anfore e di tutti gli Parte_1
oggetti antichi e di pregio che il de cuius aveva ricoverato in una Persona_2 stanza nel sottoscala ELl'edificio di via Nuova 18 a AR lagunare (ud), oltre al motoscafo di proprietà EL de cuius ed ai gioielli, all'orologio ed agli oggetti preziosi appartenuti ai genitori ELle parti, nei termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 e nelle Memorie depositate e, per l'effetto, di condanna ELl'Attore alla restituzione in favore dei coeredi dei beni indicati, se EL caso Parte_1
mediante imputazione alla massa ereditaria ai fini ELla determinazione ELla quota di spettanza EL Convenuto Pt_1 Controparte_2
15. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di rendiconto nei confronti ELl'Attore
e EL Convenuto con riferimento alle somme Parte_1 Controparte_3
prelevate in contanti mediante OS (o in ogni altra forma) dal conto corrente Banco
Posta di AR LA (UD) n. 1033114750 nel periodo antecedente il novembre
2020, con decorrenza dal 31.12.2018 (primo giorno indicato nell'estratto conto prodotto dall'Attore quale doc. 3), nei termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta
15.01.2024 e ELla presente Memoria e, per l'effetto, di condanna ELl'Attore Pt_1
e EL Convenuto alla restituzione in favore dei coeredi dei
[...] Controparte_3
6 beni indicati, se EL caso mediante imputazione alla massa ereditaria ai fini ELla determinazione ELla quota di spettanza EL Convenuto Pt_1 Controparte_2
16. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di attribuzione in natura EL bene immobile sito in AR LA (UD) Via Nuova 18 (piano primo, catastalmente identificato come Comune di AR LA (UD), Mappale n. 751 sub 2, che attualmente occupa, salvo eventuale conguaglio ai coeredi;
16. comunque, con adozione di ogni conseguente provvedimento ex lege ritenuto opportuno e necessario per la tutela dei diritti EL Convenuto TE
[...]
CP_2
17. in punto spese di lite, con condanna ELle parti che si opponessero allo scioglimento ELla comunione secondo le norme di legge, nei termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 e ELle Memorie depositate, alla rifusione ELle spese di lite;
18. in via istruttoria, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di ricostruire l'intero asse ereditario di (relictum e donatum) e per quanto occorrer possa Persona_2
di in relazione anche alle rendite, stabilirne la divisibilità o meno in Parte_2 quote, e all'esito ELla fissazione ELl'entità ELle quote, previa riduzione ELle disposizioni lesive (come dichiarate e/o accertate in corso di causa) nei modi di legge, pervenire alla determinazione ELla quota di legittima di spettanza di
[...]
con attribuzione allo stesso ELl'unità immobiliare dallo stesso Controparte_2
attualmente occupata, sita in AR LA (UD), Via Nuova 18, piano primo, catastalmente identificata come Comune di AR LA (UD), Via Nuova 18,
Mappale n. 751 sub 2, salvo eventuali conguagli tra i coeredi.
19. in via istruttoria, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica sui tre documenti prodotti da avanti l'organismo di mediazione di CP_1 Controparte_5
Udine nel procedimento di mediazione prot. 248.24 nei confronti ELle altre parti EL presente procedimento con riferimento alla successione mortis causa EL padre ELle parti processuali, deceduto il 17.01.2022, che disponeva ELle Persona_2
proprie sostanze con testamento olografo datato 08.07.2019 e prodotti dal Convenuto
TE con Istanza 23.07.2024 (docc. 28, 29, 30) come allegati Controparte_2
alla Memoria esplicativa ELla Domanda di mediazione al fine di valutarne la riconducibilità a Persona_2
7 In particolare, alla domanda di mediazione allegava Memoria CP_1
esplicativa (doc. 29) che, riportando gli esiti ELla Relazione grafologica a firma ELla dottoressa (doc. 30), concludeva che “il testamento olografo datato Persona_3
AR LA 08.07.2019, a nome di e la scrittura privata di 17 Persona_2
pagine con due firme datate 2019, non possano essere attribuiti esclusivamente alla mano EL sig. L'analisi grafologica preliminare suggerisce con evidenza che Persona_2
il testamento EL 2019 sia stato redatto con l'assistenza di un'altra persona. Pertanto, risulta evidente che il sig. non fosse in grado di redigere da solo tali Persona_2
documenti nella forma grafica presentata” (doc. 30);
20. in via istruttoria, ammettere prova per interrogatorio formale e testimoni, a prova diretta e contraria, come articolata nelle Memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c., sulle circostanze dedotte a prova diretta e contraria, e con i testimoni indicati a prova diretta
e contraria, richiamate tutte le eccezioni di inammissibilità ELle circostanze di prova orale articolate dalle controparti, fermo il diritto alla prova orale contraria in caso di ammissione anche parziale EL capitolato istruttorio ELle altre parti con tutti i testimoni indicati in atti
21. il Convenuto TE reitera le eccezioni di omessa produzione Controparte_2
documentale di cui alla narrativa ELla Comparsa di costituzione e risposta, reiterando
l'eccezione di decadenza dalla prova ai sensi EL codice di rito;
22. il Convenuto TE insta perché ex art. 210 c.p.c. sia Controparte_2 ordinato a l'esibizione ELla documentazione attestante il Controparte_6
soggetto che ha effettuato prelievi in contanti allo sportello Banco Posta di AR
LA (UD) dal conto corrente n. 1033114750 intestato a e da Persona_2 ogni altro conto al medesimo intestato, dall'accensione EL conto sino al 17.01.2022
(data EL decesso di;
Persona_2
23. il Convenuto TE insta perché ex art. 210 c.p.c. sia Controparte_2 ordinato a l'esibizione ELla documentazione attestante il Controparte_6
soggetto che ha effettuato prelievi in contanti allo sportello Banco Posta di ZZ EL
NA (UD) dal conto corrente n. 1033114750 intestato a e da Persona_2 ogni altro conto al medesimo intestato, dall'accensione EL conto sino al 17.01.2022
(data EL decesso di . Persona_2
24. Il Convenuto TE dichiara di non accettare il Controparte_2
contraddittorio su eventuali nuove domande articolate dalle altre parti con le Memorie ex art. 171 ter n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c. e a verbale di udienza c.p.c.
8 25. Il Convenuto TE richiama tutto quanto dedotto, eccepito, Controparte_2
prodotto e concluso con la Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024, con le
Memorie ex art. 171 ter nn. 1, 2 e 3 c.p.c., con l'Istanza 23.07.204 e a verbale di udienza”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_3
“Nel merito
- In adesione alla domanda formulata ELl'attore, accertare e dichiarare il diritto EL signor – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 713 e ss. c.c. - allo Controparte_3
scioglimento ELla comunione ereditaria sussistente sui beni immobili descritti in premessa siti in AR LA (Ud) e su tutto quanto facente parte EL patrimonio anche mobiliare morendo dimesso dai comuni genitori signori e Parte_2 Per_2
con conseguente attribuzione ai singoli coeredi ELla quota a ciascuno di essi
[...]
spettante, in natura con eventuali conguagli in denaro, come risultante da piano divisionale da redigersi a mezzo CTU e previa riduzione ELle disposizioni testamentarie
e ELle (collazionande) donazioni, dirette ed indirette, effettuate in vita dai de cuius.in favore dei coeredi (ed in particolare ELla donazione di € 23.000 effettuata dal signor
in favore di di cui quest'ultimo dà atto in citazione) Persona_2 Parte_1
che dovessero risultare lesive ELla quota di riserva ex lege spettante al signor CP_3
quale erede legittimario.
[...]
- Assegnarsi in natura al signor il bene immobile sito in AR Controparte_3
LA Via Nuova 18 (piano terra) che attualmente occupa, catastalmente censito al
Foglio 5, p.c. 751 sub 2.
- Rigettarsi la domanda di resa di conto svolta dal convenuto nei Controparte_2 confronti di poiché quest'ultimo mai ha avuto il possesso o la gestione Controparte_3
di beni mobili (denaro compreso) di proprietà EL de cuius.
- Con condanna ELle parti che si oppongano all'equo scioglimento ELla comunione alla rifusione ELle spese di lite.
In via istruttoria:
Disporsi CTU al fine di aver in atti descrizione e valutazione dei beni immobili e mobili oggetto di causa ed ai fini ELla formazione ELle quote e dei rispettivi lotti nonchè per averne indicazioni sugli eventuali conguagli tra i coeredi Qualora il Giudice dovesse ritenere necessario svolgere prove orali sulle ulteriori questioni (beni mobili appartenenti al de cuius, prelievi dal conto postale allo stesso intestato) il convenuto
insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale ELl'attore Controparte_3
e dei convenuti
9 sui seguenti capitoli:
1 “Vero è che il signor effettuava da solo i prelevamenti dal proprio Persona_2
conto corrente postale, di cui aveva l'esclusiva operatività, fino a che è stato in condizioni di salute che gli consentivano di presentarsi allo sportello o recarsi al bancomat?”
2. “Vero è che soltanto il signor ha avuto il possesso EL bancomat Parte_1
EL padre dopo l'insorgere ELla di lui malattia?”
3. “Vero è che quando il signor ha convissuto con il padre Controparte_3 Per_2
ha contribuito alle spese domestiche acquistando direttamente i generi
[...] alimentari e quant'altro necessario alla casa per sé ed i genitori?”
4. “Vero è che il signor aveva le chiavi EL c.d. SG (ubicato al Controparte_3
pianterreno) dove erano conservati i monili EL padre ma la porta di accesso era stata sigillata da altri e ciò ne impediva l'accesso?”
Quanto alla produzione EL manoscritto attribuito al sig. (che parte Persona_2
attrice produce sub doc. 10) il convenuto ribadisce di non conoscere Controparte_3
scrittura e sottoscrizione EL padre ex art 214 co. 2 cpc, come già dedotto in memoria ex art 171 ter n. 3 c.p.c.
Si insiste inoltre per l'ammissione di prova contraria, indicando a testi i sig.ri CP_7
e da AR LA, sui capitoli di prova avversari che
[...] Parte_3 il Giudice dovesse ritenere ammissibili e rilevanti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2023, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Udine i suoi tre fratelli, CP_1 [...]
e deducendo, in sintesi, che: Controparte_2 Controparte_3
-in data 17.01.2022, era deceduto in AR LA (UD) il loro padre, Per_2
il quale, con testamento olografo dd. 08.07.2019, aveva nominato eredi i suoi
[...] quattro figli, attribuendo, in particolare, a l'appartamento sito al primo piano di Pt_1
Via Nuova n. 18/1, mentre agli altri tre figli, , e , in parti CP_1 Controparte_2 CP_3
uguali tra loro, gli altri due appartamenti siti in Via Nuova nn. 18 e 18/2 (collocati al piano terra e al secondo piano EL medesimo fabbricato);
-che gli immobili erano in comproprietà tra il de cuius e la moglie, sig.ra , Parte_2
deceduta in data 09.05.2016;
10 -che, pertanto, per effetto ELla successione ELla sig.ra , gli anzidetti immobili, al Pt_2
momento ELla morte EL sig. erano per 8/12 in capo al de cuius e per Persona_2
1/12 ciascuno ai quattro figli, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
-che, infine, nell'asse ereditario paterno doveva ricomprendersi anche la giacenza di un conto corrente postale intestato al sig. (pari ad euro 5.678,35). Persona_2
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo lo scioglimento ELla Parte_1 comunione ereditaria, mediante assegnazione a sé ELl'appartamento posto al primo piano sito in Via Nuova n. 18/1 ed attribuzione in compensazione ELla sua quota di 1/12 sugli altri due appartamenti ai coeredi, previa stima ELla stessa. Inoltre, domandava che fosse ordinato al fratello il rilascio ELl'appartamento che il padre aveva Controparte_2
assegnato a sé nel testamento e la condanna EL convenuto al pagamento di un'indennità mensile di occupazione, dall'apertura ELla successione al rilascio.
Tutti i convenuti si costituivano ritualmente in giudizio.
In particolare, , nulla opponendo alla divisione ereditaria, chiedeva che CP_1 fosse assoggettata a collazione la donazione pervenuta all'attore in data 28.05.2021 mediante bonifico disposto dal padre pari ad euro 23.000,00. Inoltre, egli domandava, in via riconvenzionale: l'accertamento ELla nullità ELle disposizioni testamentarie, nella parte in cui esse dovessero violare la sua quota di riserva e, quindi, la reintegrazione ELla quota lesa mediante riduzione ELle stesse e ELla donazione in favore ELl'attore; la restituzione da parte ELl'attore ELle somme di denaro indebitamente prelevate dal conto corrente EL sig. oltre che degli oggetti antichi ricoverati presso il Persona_2 sottoscala ELl'edificio di Via Nuova n. 18, di un motoscafo e di alcuni gioielli asseritamente appartenuti ai genitori.
Il convenuto eccepiva preliminarmente l'invalidità ELl'attribuzione Controparte_2 all'attore ELl'appartamento sito al primo piano di Via Nuova n. 18/1, avendo il de cuius disposto per intero di un bene di cui non era proprietario in via esclusiva;
in subordine, il convenuto eccepiva, comunque, la nullità ELla domanda di assegnazione ELl'immobile all'attore per indeterminatezza EL titolo indicato in citazione, attesa la qualificazione di
“legato” ELla attribuzione testamentaria, trattandosi, invece, di institutio ex certa; in via di ulteriore subordine, non opponendosi allo scioglimento ELla comunione, il convenuto eccepiva la nullità ELla domanda di assegnazione all'attore ELl'appartamento per omessa indicazione dei valori di stima ELl'asse ereditario. Ancora, il convenuto formulava domande di rendiconto nei riguardi sia ELl'attore che EL convenuto Controparte_3
con riferimento alle somme che i fratelli avrebbero indebitamente prelevato dal conto
11 corrente postale EL de cuius nei periodi di coabitazione con il padre. Quanto alla domanda di indennità per occupazione ELl'appartamento al primo piano, Controparte_2
- salva l'eccezione di preliminare invalidità ELla domanda di assegnazione
[...] ELl'immobile all'attore - sosteneva che, in ogni caso, nulla fosse dovuto per il periodo precedente la notifica ELl'atto introduttivo (non essendo mai pervenuta richiesta stragiudiziale di rilascio) e che, per il periodo successivo, la domanda sarebbe stata fondata solo nella misura ELla quota di proprietà ELl'attore, comunque non indicata.
Infine, il convenuto non si opponeva alla domanda di scioglimento ELla Controparte_3
comunione ereditaria, previa riduzione ELle disposizioni testamentarie e ELle donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dal de cuius lesive ELla quota di riserva;
CP_3 chiedeva, in particolare, l'attribuzione in natura ELl'appartamento sito al piano
[...]
terra di Via Nuova n. 18, essendo già egli ivi residente.
In seguito al deposito ELle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., alla prima udienza tenutasi in data 26.03.2024 le parti insistevano nelle rispettive domande eccezioni e deduzioni.
Con ordinanza dd. 09.04.2024, il giudice, evidenziati taluni aspetti problematici ed aleatori ELla vertenza, proponeva alle parti lo svolgimento di operazioni peritali dirette a raggiungere una conciliazione ELla causa, secondo le direttive meglio indicate nel provvedimento.
Nelle more EL giudizio, proponeva avanti l'organismo CP_1 Controparte_5
istanza di mediazione obbligatoria, depositando relazione grafologica volta a far
[...]
accertare che il testamento olografo a nome di non dovesse essere Persona_2
attribuito esclusivamente alla mano EL de cuius. La mediazione, cui partecipavano tutte le parti, si chiudeva con esito negativo.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dd. 01.08.2024, il giudice, dopo aver assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., fissava udienza al 13.01.2025 per la rimessione ELla causa in decisione in punto di: (1) qualificazione giuridica e conseguente validità/invalidità ELle attribuzioni testamentarie EL de cuius; (2) ammissibilità/fondatezza ELle domande di collazione/riduzione e donazione in favore ELl'attore; (3) ammissibilità/fondatezza ELle domande di rendiconto reciprocamente promosse dalle parti;
(4) ammissibilità/fondatezza ELle ulteriori domande di rimborso ELle spese inerenti le pratiche di successione e spese funebri;
(5) ricostruzione ELla massa ereditaria da dividere.
12 In data 14.11.2024, nelle note di precisazione ELle conclusioni, il convenuto
[...]
ha formulato una proposta conciliativa, rispetto alla quale, tuttavia, le Controparte_2
altre parti non hanno preso alcuna posizione.
Infine, all'udienza dd. 13.01.2025, i procuratori si sono riportati integralmente agli scritti conclusivi già depositati ed il giudice ha trattenuto, quindi, la causa in decisione.
Sulla competenza EL giudice monocratico nella presente controversia
Si specifica, preliminarmente, che la presente controversia, ancorché abbia ad oggetto anche domande di accertamento di lesioni ELla quota di legittima e di conseguente riduzione ELle disposizioni testamentarie e/o ELle donazioni compiute in vita dal de cuius, rientra oggi nella competenza EL giudice monocratico, a seguito ELle modifiche apportate all'art. 50 bis c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, con decorrenza dalla data EL
28.02.2023.
Sulla precisa ELimitazione ELl'oggetto di causa
Tutte le parti in causa chiedono di addivenire allo scioglimento ELla comunione ereditaria venutasi a creare a seguito ELla morte EL padre, avvenuta in data Persona_2
17.01.2022 (doc. 1 att.).
Sennonché, al momento EL decesso EL de cuius, questi risultava ancora legato, pro quota, a tutti e quattro i suoi figli (odierne parti in causa), dal vincolo ELla comunione ereditaria in morte ELla moglie, sig.ra , deceduta, senza lasciare Parte_2
testamento, in data 09.05.2016 (doc.
4-5 att.).
Risulta, infatti, che, alla morte di i coeredi di (ossia, il Persona_2 Parte_2
marito ed i figli) non avessero ancora provveduto allo scioglimento ELla comunione ereditaria, nonostante l'implicita accettazione ELl'eredità ELla moglie/madre, evincibile, se non altro, dalle eseguite volture catastali dei tre appartamenti siti in Via Nuova n. 18 a
AR LA originariamente intestati, per la metà ciascuno, ai coniugi Pt_4
e costituenti, a quanto consta, gli unici beni ereditari ELla sig.ra al
[...] Pt_2
momento ELla morte (docc. 5 att. e 3-4 conv. . Controparte_3
Pertanto, sui tre appartamenti di Via Nuova n. 18 a AR LA sussiste, tra i fratelli oggi in causa, una comunione ereditaria determinatasi in forza di due distinte Pt_1
successioni, quella ELla madre e quella EL padre.
13 A seguito ELla morte ELla sig.ra cointestataria insieme al marito, come Parte_2
detto, dei tre appartamenti di AR LA, essi risultavano, quindi, di titolarità di per 8/12 e dei figli per 1/12 ciascuno. Persona_2
Il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, non Controparte_3
opponendosi alla domanda di scioglimento ELla comunione ereditaria paterna come richiesta dall'attore nell'atto di citazione, ha chiesto, letteralmente, “di accertare e dichiarare il diritto EL sig. – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Controparte_3
713 e ss. c.c. – allo scioglimento ELla comunione ereditaria sussistente sui beni immobili descritti in premessa siti in AR LA (Ud) e su tutto quanto facente parte EL patrimonio anche mobiliare morendo dimesso dai comuni genitori signori Parte_2
e , con conseguente attribuzione ai singoli coeredi ELla quota a Persona_2
ciascuno di essi spettante, in natura e/o con eventuali conguagli in denaro, come risultante da piano divisionale da redigersi a mezzo di CTU…”.
Anche il convenuto nella I memoria ex art. 171-ter c.p.c., ha Controparte_2 aderito alla richiesta di divisione, “previa determinazione ELl'asse ereditario sia EL padre – deceduto il 17.01.2023 – che ELla madre Persona_2 Parte_2
– deceduta il 9.5.2016 – ELle parti, per quanto occorrer possa”.
Nel silenzio ELle altre parti, anche rispetto alle sollecitazioni pur contenute nell'ordinanza EL G.I. dd. 09.04.2024, si deve ritenere, quindi, che nulla osti al preventivo scioglimento ELla comunione ereditaria materna, alla luce dei principi giuridici statuiti dalla giurisprudenza di legittimità: “nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto EL consenso comunque manifestato dai condividenti”
(C. n. 314/2009; C. n. 18910/2020).
Va infine precisato che, come si vedrà, lo scioglimento ELle due comunioni ereditarie non potrà che avvenire tenendo in prioritaria considerazione le volontà espresse da nel testamento olografo dd. 8.7.2019 (e, in particolare, l'attribuzione a Persona_2
ELl'appartamento al primo piano), come di seguito riportate: “Istituisco eredi i Pt_1 miei figli ed attribuisco a mio figlio l'appartamento al primo piano di Parte_1
Via Nuova 18/1 a AR LA (censito al catasto fabbricati al foglio 5 particella
751 sub 2) e ai miei figli , e, in parti uguali tra loro, gli CP_3 CP_1 CP_2
altri due appartamenti di mia proprietà in Via Nuova 18 e 18/2 a AR LA
(censiti al catasto fabbricati al foglio 5 particella 751 subb 1 e 3). Nel disporre in questo modo EL mio patrimonio ho tenuto conto ELl'aiuto morale e materiale che Pt_1
14 (insieme alla sua compagna) mi hanno sempre dato a differenza degli altri figli. Sono rammaricato che i miei figli non vadano d'accordo tra loro e che non si siano presi cura di me e di mia moglie, nonostante noi li abbiamo cresciuti nel rispetto dei valori cristiani
e nel nostro piccolo li abbiamo anche aiutati pagando (tutte le bollette EL gas e la patrimoniale e non li abbiamo mai chiesto di pagare l'affitto l'acqua le fogne e tutti i lavori che venivano fatti sulla casa. invece in tutti questi anni a dovuto pagarsi Pt_1
l'affitto e tutto il resto da solo, eppure lui e la sua compagna erano sempre quelli che correvano di più erano sempre presenti giorno e di notte e in ogni momento. Almeno quando non ci sarò più speso che mi siano riconoscenti per quello che ho fatto e non creino problemi a . Non ho altre disposizioni da dare. AR LA 8- Pt_1
7.2.2019” (doc. 2 att.).
Per l'interpretazione e qualificazione giuridica di tali disposizioni si rinvia al successivo paragrafo.
Sull'interpretazione e qualificazione giuridica ELle disposizioni testamentarie EL de cuius Persona_2
Premesso che “l'indagine diretta ad accertare se il testatore, nell'attribuire beni determinati, abbia posto in essere una "institutio in re certa ", conferendo così al beneficiario il titolo di erede, oppure un legato, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo ELla motivazione” (C. n. 13835/2007), questo Tribunale ritiene che le disposizioni testamentarie di debbano ricondursi alla fattispecie giuridica Persona_2 ELl'institutio ex re certa ex art. 588 comma 2 c.c., e non già a quella EL legato.
Invero, l'interpretazione letterale e sistematica ELle parole utilizzate dal de cuius e EL testamento nel suo complesso rende evidente la volontà EL testatore: egli ha esplicitamente designato, con l'espressione utilizzata proprio nell'incipit EL testamento, eredi universali tutti i suoi quattro figli e, al contempo, ha voluto provvedere direttamente alla divisione di tutti i suoi beni immobili (recte, come si vedrà, ELle quote di sua proprietà degli stessi, e, quindi, ELla maggior parte EL suo patrimonio) tra i suoi figli. A premeva, in particolare, per le ragioni di riconoscenza ben descritte nel Persona_2 testamento, che sull'appartamento al primo piano non si formasse alcuna comunione ereditaria a seguito ELla sua morte, intendendo egli assegnarlo in via esclusiva al figlio
. In altri termini, la distribuzione dei beni compiuta dal testatore è avvenuta Pt_1
15 tenendo conto EL suo patrimonio complessivo, in relazione, cioè all'intero e globale patrimonio stesso, di cui i tre appartamenti costituivano la parte maggiormente rilevante.
Tale interpretazione è supportata dai criteri ermeneutici più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità: “il connotato essenziale ELla istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà EL testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento ELla confezione EL testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota EL suo patrimonio” (C. n. 24310/2022); “L'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte EL suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato ELl'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia
a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso EL suo patrimonio, all'"universum ius", oppure secondo una specifica individuazione ELl'oggetto attribuito, in sè considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando,
l'attribuzione di quota EL patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad esempio, tutti i mobili o tutti gli immobili, è quote di essi), è da ritenere, se altri elementi intrinsechi ELla scheda non depongano chiaramente in contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiato acquista la qualità di erede e non già quella di legatario” (C. n. 6516/1986).
Inoltre, il principio giurisprudenziale EL “favor testamenti” (secondo il quale, qualora un testamento o una clausola testamentaria ammettano due interpretazioni, di cui una ne importerebbe la nullità, debba essere preferita quella che eviti tale nullità e consenta alla volontà EL testatore, ove prevalenti ragioni escludano che essa sia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, di avere pratica e concreta attuazione) impone una interpretazione conservativa dei lasciti testamentari EL sig. Pt_1 dovendosi, dunque, intendere l'attribuzione dei beni limitata alle quote di cui egli poteva effettivamente disporre (8/12, ossia 2/3, di tutti e tre gli immobili).
Risulta, peraltro, che i coeredi abbiano già dato attuazione alle disposizioni testamentarie paterne (così implicitamente convalidandole), provvedendo ad eseguire le volture catastali nel pieno rispetto ELle stesse. Ed infatti:
- quanto all'appartamento al primo piano, ne risulta già catastalmente Pt_1
intestatario per ¾, mentre gli altri fratelli , e per i CP_1 Controparte_2 CP_3
16 rimanenti 1/12 ciascuno, corrispondenti alle quote ereditate dalla madre (si ricorda, originariamente cointestataria EL bene, per la metà, con il marito;
Persona_2
- quanto agli altri due appartamenti, invece, attribuiti, in parti uguali, dal testatore ai tre figli , e essi risultano catastalmente intestati ai predetti CP_1 CP_3 Controparte_2
per 11/36 ciascuno e per 1/12 a (quale quota derivatagli dalla Parte_1
successione ereditaria materna).
In definitiva, quindi, dalla piena validità, per le ragioni supra indicate, ELle disposizioni testamentarie di in favore dei figli, deriva che: Persona_2
- sull'appartamento sito al primo piano (foglio n. 5 particella 751 sub 2) tra tutte le parti in causa insiste solo la comunione ereditaria materna, non essendosi invece formata alcuna comunione a seguito ELla morte di avendo egli già provveduto Persona_2
alla divisione EL suo patrimonio nel testamento, assegnando il bene a;
Pt_1
- sugli altri due appartamenti (foglio n. 5 particella 751 subb 1 e 3) insiste, tra tutte le parti, la comunione ereditaria materna per la quota di 1/12 ciascuno e, solo tra i fratelli e , anche la comunione ereditaria paterna, in quote uguali Controparte_2 CP_3 CP_1
tra loro.
Il presente giudizio dovrà pertanto proseguire per verificare, anzitutto, a mezzo di apposita CTU, se le attribuzioni testamentarie, tenendo conto anche degli altri beni presenti nella massa ereditaria (infra), abbiano o meno determinato una lesione ELle quote di legittima spettanti a ciascun fratello, in qualità di erede legittimario EL de cuius
(art. 537 c.c.), pari ad 1/6 (ovvero 2/3 da dividersi per quattro). In secondo luogo, dovrà procedersi allo scioglimento ELle comunioni supra indicate.
Infine, rispetto agli altri beni presenti nel patrimonio EL sig. al Persona_2
momento ELla sua morte e non indicati nel testamento (come in seguito analizzati e descritti), si dovrà fare applicazione ELle regole ELla successione legittima: “l'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme ELla successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi ELl'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi EL comma 1, sia ai sensi EL comma 2 ELl'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero, il principio che la forza espansiva ELla vocazione a titolo universale opera anche in favore ELl'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” (C. n. 17868/2019).
17 Tali ulteriori beni, come di seguito ricostruiti, dovranno, quindi, dividersi in pari quote tra tutti i fratelli.
Sulle domande di collazione/riduzione ELla donazione di 23.000,00 euro in favore ELl'attore
I convenuti hanno formulato, nei riguardi ELl'attore domande tese Parte_1
alla collazione e/o riduzione ELla donazione, avvenuta in data 28.05.2021, mediante un bonifico di 23.000,00 euro dal conto corrente postale di a quello EL Persona_2
figlio.
Al riguardo, la difesa attorea, senza contestare il versamento ELla anzidetta somma di denaro (peraltro, comunque, documentalmente provato: doc. 1 conv. , si CP_1
è limitata ad affermare che il padre avrebbe inteso gratificare il figlio, elargendo l'importo di 23.000,00 euro a compensazione sia ELle prestazioni di cura ed assistenza prestategli dallo stesso e dalla di lui compagna, sia EL fatto che, per anni, il de cuius aveva provveduto a pagare tutte le spese di acqua, luce e gas negli appartamenti occupati a titolo gratuito dagli altri tre figli (circostanze, queste, riportate anche nel testamento).
Tuttavia, anche aderendo all'interpretazione attorea, l'atto dispositivo EL sig. Per_2
non muterebbe la sua intrinseca natura liberale, potendo, al più, essere sussunto
[...] nella specifica fattispecie ELla donazione rimuneratoria, anch'essa soggetta agli oneri formali e di collazione/riduzione previsti per le ordinarie donazioni.
Peraltro, la difesa attorea – sulla quale incombeva il relativo onere allegatorio e probatorio
– non ha neppure prospettato la astratta riconducibilità EL versamento de quo alle c.d. liberalità d'uso di cui al secondo comma ELl'art. 770 c.c. (escluse dall'obbligo di collazione: art. 742 comma 3 c.c.): non è stato offerto al giudicante alcun elemento utile a ricostruire un movente EL donante diverso ed ulteriore rispetto al mero desiderio
(questo sì espressamente dichiarato dall'attore) di gratificare il figlio per Pt_1
riconoscenza nei suoi confronti. In altri termini, non sono stati forniti indizi sufficienti a ricostruire una – per invero neppure allegata – corrispettività tra l'attribuzione patrimoniale ai servizi di cura e assistenza resi dal figlio al padre (solo genericamente indicati e mai compiutamente descritti dalla difesa attorea) idonea a far ascrivere il negozio nella categoria ELle c.d. liberalità d'uso.
Ciò chiarito, il Tribunale, con ordinanza dd. 09.04.2024, aveva rilevato d'ufficio e regolarmente sottoposto al contraddittorio tra le parti (Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre
2014, n. 26242) la questione legata al possibile vizio di forma inficiante l'atto liberale
18 compiuto dal padre in favore EL figlio, non rivestendo esso la forma ELl'atto pubblico notarile (art. 782 c.c.).
Sul punto, occorre rammentare che, per giurisprudenza costante, l'attribuzione di somme di non modico valore per mezzo di bonifico bancario richiede pacificamente la previa stipulazione ELl'atto di donazione in forma pubblica ex art. 782 c.c., vertendosi in ipotesi di donazione diretta effettuata attraverso la mera mediazione ELl'operazione bancaria (v.
Cass. civ., SS. UU., n. 18725/2017).
Ne consegue che l'attribuzione patrimoniale di cui trattasi, integrando donazione in senso stretto, avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma ELl'atto pubblico, in difetto ELla quale essa risulta affetta da nullità ex art. 782 c.c.
Nonostante l'anzidetto rilievo officioso, le parti nulla di specifico hanno dedotto in merito alla nullità ELla donazione, né hanno, in sede di precisazione ELle conclusioni, formulato espresse domande di accertamento e declaratoria di nullità ELl'atto e di conseguente condanna ELl'attore alla restituzione ELla somma in favore ELla massa ereditaria.
Come anticipato, i convenuti e si sono, piuttosto, limitati ad CP_1 Controparte_3
insistere nella richiesta di collazione/riduzione ELla somma donata.
Al riguardo, si deve osservare quanto segue.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Qualora la donazione di danaro fatta in vita dal "de cuius" sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal "de cuius" verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma ELl'art. 724, secondo comma, cod. civ.” (Cass. civ., Sez. II, sent, n.
20633/2014). Invero, secondo l'orientamento maggioritario ELla giurisprudenza e ELla dottrina (come anche di recente ricordato dalla Suprema Corte, seppur nell'ambito di un obiter dictum: cfr. C. n. 15666/2019, pag. 4), è irrilevante, bene inteso agli effetti ELla sola collazione e non anche ai fini ELla riunione fittizia, la forma con cui la donazione è stata fatta (Cass. n. 417/1956; n. 1/1997).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'accertamento, meramente incidentale, ELla nullità ELla donazione compiuta dal de cuius in favore EL figlio , imporrà all'attore, Pt_1 nell'ambito ELle future operazioni di ricostruzione ELla massa e scioglimento ELla comunione ereditaria paterna, l'obbligo di collazionare, mediante imputazione, ai sensi e per gli effetti ELl'art. 724 comma 2 c.c., la somma ricevuta dal padre;
tale somma, invece, non potrà essere ricompresa nella base di calcolo utile, secondo le regole ELla c.d. riunione fittizia, ai fini ELla ricostruzione ELle quote di legittima ELle parti e ELle loro eventuali lesioni.
19 Sugli ulteriori beni ELl'asse ereditario relitto in morte di Persona_2
È pacifico, in quanto evincibile dalla dichiarazione di successione in atti e comunque riconosciuto da tutte le parti in causa, che, al momento ELl'apertura ELla successione, nell'asse ereditario relitto di vi fosse anche la giacenza EL conto Persona_2
corrente postale n. 1033114750 pari ad euro 5.681,00.
Quanto ai monili presenti nel sottoscala ELl'abitazione EL de cuius, Parte_1
si è reso disponibile ad esibirli e a dividerli con tutti i fratelli, previa defalcazione degli oggetti di proprietà ELla compagna, descritti nella I memoria ex art. 171 ter: statuetta ritraente un viso di epoca precolombiana, statuetta di epoca precolombiana di un viso con tartaruga, statuetta in terracotta di un viso con occhi chiusi. Rispetto ai beni da escludere, compiutamente indicati dall'attore, alcuna tempestiva né specifica obiezione è stata formulata dagli altri convenuti.
Non si potrà, invece, tenere conto ELla tardiva allegazione (nella II memoria ex art. 171 ter c.p.c.), da parte ELla difesa attorea, peraltro formulata come capitolo di prova e non come specificazione allegatoria, secondo cui tutti i beni elencati nel doc. 8) att. apparterrebbero alla compagna di nella prima difesa utile (I memoria Parte_1 ex art. 171 ter c.p.c.), l'attore ha elencato in modo preciso solo alcuni beni ELla compagna, mostrando invece disponibilità a dividere gli altri monili menzionati nel medesimo doc. 8. (elenco mai contestato dalle difese dei convenuti).
Questo giudice ritiene, peraltro, che tale documento sia l'unica attendibile fonte di prova per ricostruire il gruppo di monili appartenuti al de cuius, in quanto datato 3.10.2022, e quindi – secondo la ricostruzione dei fatti offerta dallo stesso convenuto CP_1
– di epoca successiva rispetto alle fotografie sub doc. 3 depositate dall'anzidetto convenuto, fotografie che, peraltro, riprendono solo parzialmente il gruppo di oggetti in questione;
infatti, tali foto sarebbero state scattate dal nipote prima che CP_7 Parte_1
avesse asseritamente asportato i beni ivi immortalati (si specifica, al riguardo,
[...]
l'assoluta genericità e dunque inammissibilità dei capitoli di prova formulati da
[...] in ordine alla presunta sottrazione, da parte ELl'attore, degli oggetti EL CP_1
sottoscala: capp. 15-19; tali capitoli risultano comunque inconferenti, avendo, come già detto, l'attore mostrato disponibilità alla esibizione e divisione dei beni mobili).
Ferma la auspicabile possibilità di addivenire ad un accordo bonario in merito alla divisione di tali beni, anche attraverso una stima equitativa degli stessi, ai fini ELle
20 operazioni divisionali si dovrà, dunque, fare riferimento al doc. 8 depositato da parte attrice per la ricostruzione dei beni presenti nell'asse relitto EL de cuius.
Ed ancora.
Alcuna deduzione né prova specifica è stata fornita in ordine alla effettiva presenza, nell'asse ereditario dei coniugi , dei gioielli menzionati da CP_8 [...]
nella comparsa di costituzione (ed, in verità, compiutamente elencati, senza CP_1
particolari descrizioni che ne consentano una precisa individuazione e stima, appena nella
II memoria ex art 171 ter: “una decina di anelli, 2 orologi d'oro, 5 collane d'oro, 6 bracciali tra cui il monile regalato a sua madre da , oltre ad orecchini e CP_1 spille d'oro”).
In particolare, gli unici due capitoli di prova testimoniale richiesti dalla difesa di
[...] in merito a tali beni (“
1-Dopo la morte ELla madre il sig. CP_1 CP_1 andava dal padre per chiedergli di poter riavere il bracciale d'oro che CP_1
aveva a suo tempo regalato alla madre, affinchè il proprio figlio potesse donare CP_7
il gioiello alla fidanzata, come promessa di matrimonio, ma il sig. gli Persona_2
rispondeva che il bracciale e gli altri monili ELla sig.ra (non) si trovavano Pt_2 nell'abitazione di via Nuova a AR LA.
2 - La sig.ra possedeva Parte_2 una decina di anelli, 2 orologi e 5 collane d'oro, 6 bracciali, una decina di orecchini e spille d'oro. Il sig. possedeva un orologio d'acciaio ed una collana Persona_2
d'oro”) risultano inammissibili in quanto assolutamente generici e comunque irrilevanti ai fini EL decidere, in quanto, anche laddove ammessi, nulla proverebbero circa l'asserita sottrazione dei gioielli e l'attuale possesso dei beni in capo a o agli Parte_1
altri fratelli, tale da giustificarne un obbligo di esibizione (peraltro mai richiesto) ai fini ELla loro stima e divisione.
Ugualmente a dirsi con riferimento al cap. 8) ELla II memoria istruttoria di
[...]
anch'esso inerente a circostanze descritte in termini eccessivamente Controparte_2
generici e dunque, per questo, inammissibile, oltre che inconferente ai fini EL decidere per le medesime ragioni anzidette in ordine all'assenza di prove circa l'asserita appropriazione dei gioielli da parte di ed il loro possesso da parte di Parte_1 quest'ultimo (“Vero che all'atto EL proprio trasferimento presso l'abitazione di
in via Saline 19/1 a AR LA (UD), Parte_1 Persona_2
portava con sé i gioielli e gli oggetti preziosi appartenuti allo stesso e alla moglie defunta
). Parte_2
21 Peraltro, si rileva come sia alquanto significativo che nessun altro fratello abbia specificamente argomentato in ordine ai gioielli dei genitori.
Resta da dire in merito al presunto natante di proprietà EL de cuius.
Il convenuto (con adesione postuma di che tuttavia CP_1 Controparte_2
nulla ha specificamente dedotto sul punto) ha chiesto che, ai fini ELla ricostruzione ELl'asse ereditario in morte EL padre, si tenga conto anche di un natante, raffigurato nel doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, che il sig. Persona_2
avrebbe posseduto al momento ELla morte.
Sennonché, il doc. 2 non può dirsi per nulla utile ad individuare un bene specifico né a ricondurlo univocamente al de cuius. Inoltre, il convenuto non ha CP_1
prodotto alcuna documentazione (fotografie, pratiche inerenti al mezzo o alle spese di manutenzione etc…) idonea a provare, da un lato, che fosse titolare di Persona_2
un natante (si ripete, neppure ben identificato) e, dall'altro lato, che lo stesso sia stato sottratto dal fratello , si trovi ora nella sua disponibilità ed in uso a quest'ultimo. Pt_1
Il capitolo di prova testimoniale n. 12 (“Il motoscafo che le si rammostra in fotografia era di proprietà EL sig. ed è in possesso EL sig. ”) Persona_2 Parte_1
è, al riguardo, eccessivamente generico (anche per le considerazioni già svolte in merito alla fotografia sub doc. 2), implica ELle valutazioni di tipo giuridico inesigibili dai testimoni e comunque è inconferente ai fini EL decidere, in quanto neppure è stato richiesto, dalla parte interessata, un ordine di esibizione per la stima EL bene ai fini ELla divisione ereditaria.
Sulle domande di rimborso ELle spese inerenti le pratiche di successione e sulle spese funebri
Quanto alle spese inerenti le pratiche di successione sostenute da pari Parte_1 ad € 3.450,00, giusta fattura notaio n. 780/2 (doc. 6 att.), l'attore ne avrà Persona_1
diritto al rimborso pro quota dagli altri tre coeredi, come da domanda espressamente precisata nella I memoria ex art. 171 ter cpc, sulla base di una precisa e documentata allegazione contenuta già in sede di atto di citazione: di tale debito dei convenuti dovrà tenersi conto, quindi, in sede di scioglimento ELla comunione ereditaria paterna.
Nulla, invece, potrà essere disposto per le spese inerenti al funerale di Persona_2
è provato documentalmente (doc. 9 att.) che l'attore e il sig. abbiano Controparte_2
già saldato le fatture ELla ditta di onoranze funebri per le quote di loro spettanza, mentre
22 nulla è dato sapere e comunque nulla è possibile disporre circa le sorti EL credito di titolarità ELle onoranze funebri e nei riguardi degli altri convenuti. Per_4 Per_5
Sulle ulteriori domande di rendiconto, petizione ELl'eredità e conseguenti richieste di restituzione formulate da e nei riguardi di e CP_1 Controparte_2 Pt_1
Controparte_9
ha chiesto ai fratelli e di rendere il conto circa i
[...] Pt_1 CP_3
prelevamenti dal conto corrente postale paterno che gli stessi avrebbero effettuato nei periodi di coabitazione col de cuius; lo stesso convenuto ha, inoltre, aderito alla domanda, formulata da in via riconvenzionale, di accertamento ELl'appropriazione CP_1
di denaro dal conto corrente paterno da parte di e e di conseguente Pt_1 CP_3 restituzione ELl'importo ai coeredi.
Mentre ha negato di aver mai eseguito prelevamenti dal conto postale Controparte_3
paterno, invece, ha riferito di aver sempre accompagnato il padre a Parte_1
prelevare e che solo nei giorni precedenti alla sua morte il de cuius lo aveva incaricato di procedere ai prelievi per suo conto.
Prima di entrare nel merito di queste domande, va premesso che – diversamente da quanto ha tentato di sostenere la difesa di – non risultano prelievi eseguiti dal CP_1
conto corrente postale paterno successivi alla morte di è Persona_2 documentalmente provato, infatti, che l'ultimo prelievo, registrato il 18.01.2022, è stato in verità effettuato il 15.01.2022 (doc. 1 . CP_1
In termini generali, si ricorda che “l'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento ELl'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione ELl'eredità e ELl'interesse comune” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21288 EL 14/10/2011,
Rv. 619968 – 01); la morte EL mandante ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi EL mandante, in virtù ELle norme generali in tema di successione "mortis causa" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7254 EL 22/03/2013, Rv. 625568
- 01).
Nella specie, l'azione di rendiconto non può ritenersi ammissibile, tenuto conto che “il procedimento di rendiconto di cui agli arti. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto ELl'esistenza ELl'obbligo legale o negoziale di una ELle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato ELla propria attività in quanto influente
23 nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione EL conto – è un'ordinanza non impugnabile EL giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se EL caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere ELla situazione sostanziale inerente
l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto)” (cfr. sul punto Cass. 17283/2010).
Infatti, nel caso concreto, non ha neppure allegato la specifica tipologia Controparte_2
di rapporto sostanziale in base alla quale e avrebbero dovuto rendere il Pt_1 CP_3
conto al padre per i prelevamenti asseritamente eseguiti. Anche a voler ammettere che e , come sostenuto dalla difesa di abbiano Pt_1 CP_3 Controparte_2
effettivamente effettuato tutti i prelevamenti dal 2020 al momento ELla morte EL padre, dal conto corrente postale EL de cuius, ELle due l'una:
-o tali prelevamenti sono stati eseguiti in forza di un mandato paterno conferito ai figli per la gestione EL proprio conto corrente;
-o tali prelevamenti sono frutto di un'attività illecita compiuta dai figli in danno di
Persona_2
Quanto alla prima ipotesi, non ha né allegato né offerto indizi probatori Controparte_2
utili a ritenere che il padre avesse attribuito ai figli un mandato di gestione, non risultando neppure dedotto un accordo tra e i figli e in forza di Persona_2 Pt_1 CP_3
quali gli stessi dovessero ritenersi ELegati ed incaricati di operare nel conto corrente EL de cuius e, in generale, occuparsi ELla gestione dei soldi EL papà.
Semmai, rimanendo nel perimetro ELla liceità, occorrerebbe qualificare i singoli prelevamenti e, in particolare, quelli pacificamente compiuti da negli ultimi Pt_1
giorni antecedenti la morte EL padre, come atti autorizzati in forza di una procura oralmente rilasciata da Persona_2
Sennonché la procura, quale atto unilaterale con il quale viene conferito il potere di rappresentanza, non è idonea, di per sé sola, a determinare a carico EL rappresentante l'obbligo di rendiconto, né tantomeno, l'obbligo di rimettere al rappresentato tutto ciò che sia stato ricevuto in forza ELl'incarico; tali obblighi (v. art. 1713, comma 1 c.c.) sorgono
24 invece in forza EL contratto di mandato, negozio EL tutto autonomo e svincolato dalla procura, e che non è da quest'ultima presupposto (così Cass. 7.4.1997, n. 2967).
Nella specie, come già anticipato, l'esistenza di un contratto di mandato, o di altro rapporto che implicasse l'obbligo degli (asseriti) incaricati di rendere il conto ELla gestione EL conto postale paterno, non è stata neppure allegata.
E comunque, anche a ritenere allegata e provata l'esistenza di un mandato tra il padre ed i figli, si deve ricordare come l'art. 1713 c.c., pur addossando al mandatario in linea di principio l'obbligo di rendiconto, prevede al secondo comma la possibilità che lo stesso mandatario ne sia preventivamente esonerato (salvo che il mandatario debba rispondere verso il mandante per dolo o colpa grave). La dispensa, che può essere espressa o tacita, esime quindi il mandatario dall'obbligo di esporre analiticamente i dati contabili relativi alla gestione e dal fornire spiegazioni circa i risultati ELla gestione medesima. Per pacifica giurisprudenza, il mandatario può essere esonerato dall'obbligo di rendiconto, oltre che in via preventiva, anche successivamente, mediante una manifestazione espressa di volontà, ovvero in modo tacito, per facta concludentia.
Ebbene, nel caso concreto, nessuna parte ha mai dedotto che il padre (presunto mandante) avesse sollecitato la presentazione di rendiconti a e a , prima ELla sua Pt_1 CP_3
morte, avvenuta in data 17.01.2022, quindi ben oltre due anni dai primi prelevamenti imputati e contestati ai figli odierni convenuti (prelievi fatti risalire dalle difese dei convenuti e seppure – si badi – genericamente, CP_1 Controparte_2 addirittura all'anno 2018). Depone certamente a favore di tale ricostruzione, con specifico riferimento alla posizione di , il fatto (pacifico in quanto non contestato da alcun Pt_1
convenuto e comunque riferito da anche nel testamento) che egli si sia Persona_2
occupato EL padre negli ultimi due anni antecedenti la morte (dal novembre 2020 fino a gennaio 2022) e che il de cuius avesse piena fiducia EL figlio.
Aderendo, invece, alla seconda ipotesi poc'anzi indicata, e cioè a voler ritenere che i prelievi compiuti da e siano avvenuti illecitamente, ossia in frode al de Pt_1 CP_3
cuius, anche in questo caso le domande di e appaiono infondate, CP_1 Controparte_2
non avendo i convenuti né allegato né chiesto di provare o tantomeno provato che il denaro, asseritamente da loro prelevato, sia stato sottratto alla disponibilità EL padre, intascato ed utilizzato dai figli per scopi personali (anche a mezzo di eventuali accrediti nei conti correnti dei fratelli convenuti, di cui pur poteva essere semmai richiesta l'esibizione in giudizio).
25 Per tali ragioni, le domande di rendiconto, petizione e restituzione ELle somme asseritamente sottratte dai convenuti vanno rigettate.
Sulla richiesta di condanna di al pagamento di Controparte_2 un'indennità di occupazione ELl'appartamento al primo piano attribuito a
Parte_1
chiede, nei riguardi di il rilascio
[...] Controparte_2 ELl'appartamento al primo piano, attribuitogli, come già visto, dal padre nel testamento,
e la condanna EL fratello al pagamento, in suo favore, di un'indennità mensile di occupazione ELla casa dall'apertura ELla successione al rilascio.
Si tratta di una domanda inerente ad un credito personale ELl'attore nei riguardi di un solo convenuto, irrilevante, quindi, ai fini ELla ricostruzione ELla massa ereditaria e ELle conseguenti operazioni divisionali.
Per questo motivo, si reputa opportuno rinviarne la trattazione e la decisione all'esito EL giudizio, laddove non sia possibile raggiungere – anche sotto questo aspetto – una conciliazione nell'ambito ELl'espletanda CTU sulla stima ELl'asse ereditario, nonché sull'accertamento di eventuali lesioni di legittima e la divisione EL patrimonio.
Sulle spese di lite
Ogni decisione in punto spese è riservata all'esito EL giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona EL
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
1) accerta e dichiara che eredi di deceduta in data 09.05.2016, sono: il Parte_2
marito, per la quota di 1/3; i figli, Persona_2 Parte_1 [...]
per la restante quota di 2/3 CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_2
in parti uguali (quindi 1/6 ciascuno);
2) accerta e dichiara che la massa ereditaria di era costituita dalla quota CP_10
di ½ dei tre appartamenti siti in Comune di AR LA ed identificati al Catasto
Fabbricati al foglio n. 5 p.c. 751 sub 1, 2, 3;
26 3) accetta e dichiara che eredi di deceduto in data 17.01.2022, sono Persona_2
i quattro figli e Parte_1 CP_1 Controparte_3 [...]
Controparte_2
4) accerta e dichiara la validità ELle disposizioni contenute nel testamento olografo redatto da in data 08.07.2019, secondo l'interpretazione e per le Persona_2
ragioni di cui in parte motiva;
5) accerta e dichiara che la massa ereditaria di è costituita da: a) la Persona_2
quota di 8/12 degli appartamenti siti in Comune di AR LA ed identificati al Catasto Fabbricati al foglio n. 5 p.c. 751 subb 1, 2, 3; b) la giacenza EL conto corrente postale n. 1033114750 pari ad euro 5.681,00; c) i monili e oggetti antichi custoditi nel sottoscala elencati nel doc. 8) di parte attrice;
6) accerta e dichiara l'obbligo di collazione, mediante imputazione ai sensi e per gli effetti ELl'art. 724 comma 2 c.c., da parte ELl'attore ELla Parte_1
donazione di euro 23.000,00 ricevuta dal de cuius in data 28.05.2021;
7) accerta e dichiara l'obbligo dei convenuti CP_1 Controparte_2
e di rimborsare, pro quota, le spese di successione
[...] Controparte_3
sostenute da a seguito EL decesso EL padre Parte_1 Persona_2
pari a complessivi euro 3.450,00;
8) rigetta le domande di rendiconto, petizione ELl'eredità e restituzione formulate dai convenuti e nei riguardi di e Controparte_2 CP_1 Parte_1
Controparte_3
9) rimette la causa in istruttoria per la stima dei beni immobili, la verifica di eventuali lesioni ELla quota di legittima (pari ad 1/6 ciascuno) spettante ai fratelli
[...]
e e lo scioglimento ELla Controparte_2 CP_1 Controparte_3
comunione ereditaria venutasi a creare tra le parti in causa a seguito ELla morte ELla madre, e EL padre, nei termini meglio illustrati in Parte_2 Persona_2
parte motiva, nonché per l'eventuale decisione in ordine alla domanda di condanna EL convenuto al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
di un'indennità di illegittima occupazione ELl'appartamento al primo piano
[...]
sito in AR LA via Nuova n. 18/1.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Udine il 29.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
27
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2416/2023 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 07.08.2023
DA
con l'avv. Enrico Bulfone Parte_1
attore
CONTRO
, con l'avv. Paolo Coseano CP_1
convenuto
CONTRO
, con l'avv. Gianluca Liut Controparte_2
convenuto
E CONTRO
con l'avv. Massimo Vittor Controparte_3
convenuto
avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Causa ritenuta in decisione in data 13.01.2024 sulle seguenti conclusioni ELle parti:
Conclusioni di parte attrice, sig. Parte_1
“1) procedersi allo scioglimento ELla comunione ereditaria intercorrente tra le parti, previa predisposizione di un progetto divisionale. Assegnarsi la piena proprietà ELl'appartamento posto al primo piano, censito in Comune di AR LA,
Catasto Fabbricati, F. 5, part. 751, sub 2, sito in Via Nuova n. 18/1 al sig. Parte_1
assegnando in compensazione la sua quota di 1/12 sugli altri due appartamenti
[...]
ai coeredi, previa stima ELla stessa.
1 2) Ordinarsi al sig. il rilascio EL medesimo appartamento e Controparte_2
condannarlo al pagamento di una indennità mensile di occupazione ELla casa dall'apertura ELla successione al rilascio, a favore EL sig. nella Parte_1
misura che verrà indicata dal CTU.
3) Ordinarsi ai sigg.ri e Controparte_2 CP_1 Controparte_3
il rimborso ELla propria quota di spese notarili per la pratica di successione EL padre, giusta fattura EL notaio dott.ssa (doc. 6 allegato all'atto di citazione). Persona_1
4) Rigettarsi la domanda di resa di conto svolta dal convenuto Controparte_2
nei confronti di in quanto infondata, essendo tutti i prelievi
[...] Parte_1
postamat effettuati dal sig. mentre era ancora in vita. Persona_2
5) Spese rifuse o quantomeno rimborso pro quota ELle anticipazioni per spese giudiziarie
e attribuzione ELle spese di CTU da ripartirsi in parti uguali.
In via istruttoria, come da memorie integrative ex art. 171 ter n. 2) e 3) c.p.c.”
Conclusioni di parte convenuta CP_1
“NEL MERITO
Non opponendosi allo scioglimento ELla comunione ereditaria, alla stima dei beni caduti in successione, alla formazione ELle porzioni ed alla divisione giudiziale, il convenuto chiede accogliersi la domanda di assoggettare a collazione la donazione CP_1 pervenuta all'attore, il 28.05.2021, dal conto corrente postale intestato al solo Per_2
[...]
In via riconvenzionale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare il valore ELl'intero patrimonio ereditario EL de cuius e dichiarare la nullità ELle disposizione testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime;
dichiararsi che l'attribuzione EL bene immobile disposto dal sig. a favore Persona_2 ELl'erede avente ad oggetto l'appartamento posto al primo piano Parte_1 ELl'edificio di via Nuova 18/1 a AR LA (F.5 part.751. sub. 2 Cat.A/3 vani 6) eccede la quota di cui il de cuius poteva disporre e, in conseguenza, ridurlo ai sensi ELl'art. 554 c.c., al fine di reintegrare la quota di legittima spettante al sig.
[...]
CP_1
disporsi il reintegro ELla quota lesa mediante la riduzione ELla donazione pervenuta all'attore, il 28.05.2021, dal conto corrente postale intestato al solo Persona_2
non oltre il valore ELla quota disponibile.
In via riconvenzionale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare
l'appropriazione da parte ELl'attore di somme di denaro prelevate a mezzo postamat dal
2 conto corrente postale intestato al sig. (n.1033114750 acceso presso Persona_2 la filiale di di AR LA) e per l'effetto condannare CP_4 Parte_1 alla restituzione in favore degli altri coeredi ELla somma di €. 13.700,00
[...] oppure ELl'importo minore o maggiore che verrà determinato in corso di causa, prelevata dallo sportello ELla filiale di ZZ EL NA.
Voglia inoltre accertare l'asporto da parte ELl'attore dei monili, ELle statuette, ELle anfore e di tutti gli oggetti antichi e di pregio che aveva ricoverato in Persona_2 una stanza nel sottoscala ELl'edificio di via Nuova 18 a AR lagunare, come rappresentati nelle fotografie che si producono, oltre al piccolo motoscafo di proprietà EL de cuius ed ai gioielli, all'orologio ed agli oggetti preziosi appartenuti ai genitori degli odierni eredi e condannare l'attore alla restituzione di un tanto agli eredi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi le prove per testi sui capitoli di cui alle memorie integrative n. 1 e n. 2, ex art. 171 ter cpc, EL 26.02.2024 e EL 12.03.2024. Con vittoria ELle spese di lite”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Udine, contrariis reiectis,
1. nel merito, quanto allo scioglimento ELla comunione ereditaria e all'assegnazione in piena proprietà a ELl'appartamento sito al piano primo censito al Parte_1
Comune di AR LA (UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 [Atto di citazione, conclusione 1, p. 5)]
2. in via principale, dichiarare la nullità o comunque l'invalidità in termini di annullabilità ELla disposizione testamentaria di di attribuzione a Persona_2
ELla piena proprietà nei termini di cui al testamento 08.07.2019 Parte_1
pubblicato il 05.04.2022, e conseguentemente rigettare la domanda di assegnazione a in piena proprietà ELl'appartamento sito al piano primo censito Parte_1
al Comune di AR LA (UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1;
3. in subordine, rigettare la domanda di assegnazione a in piena Parte_1
proprietà ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA
(UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 previo accertamento di indeterminatezza
e comunque di insussistenza EL titolo indicato (“legato”) (Atto di citazione, p. 3);
4. in via di ulteriore subordine, non opponendosi il Convenuto TE
[...]
allo scioglimento ELla comunione e alla preliminare disposizione EL progetto CP_2
divisionale, rectius alla divisione dei beni caduti in successione, dichiarare la nullità ELla e comunque rigettare la domanda di assegnazione a in Parte_1
3 proprietà ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA
(UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 nonché di assegnazione in compensazione ai coeredi ELla quota di di comproprietà degli altri Parte_1 immobili caduti in successione per omessa indicazione dei valori di stima ELl'asse ereditario necessaria ai fini ELla determinazione ELle quote ereditarie e dunque ELla eventuale lesione ELla legittima spettante al Convenuto Controparte_2
in caso di ritenuta validità ELla attribuzione immobiliare di cui al testamento;
5. in via di ulteriore subordine rispetto alla conclusione di cui al punto 2., via riconvenzionale, ordinare a e a in quanto Parte_1 Controparte_3
coeredi di rendere il conto con riferimento alle somme prelevate in contanti mediante
OS (o in ogni altra forma) dal conto corrente Banco Posta di AR LA
(UD) n. 1033114750 intestato a quanto a dal Persona_2 Parte_1
novembre 2020 al giugno 2021, durante la coabitazione con il de cuius, quanto a dal giugno 2021 al 17.01.2022 (data EL decesso EL Controparte_3 Per_2
), durante la coabitazione con il de cuius;
[...]
6. in via di ulteriore subordine rispetto alla conclusione di cui al punto 2., non opponendosi il Convenuto allo scioglimento ELla Pt_1 Controparte_2
comunione e alla preliminare disposizione EL progetto divisionale, rectius alla divisione dei beni caduti in successione, in via riconvenzionale, accertare l'esatta entità ELla massa ereditaria relativamente alla successione in morte di (m. il Persona_2
17.01.2022), riunendo il relictum al donatum, tenendo conto di tutto quanto indicato nelle premesse ELla Comparsa di costituzione di per l'effetto Controparte_2
determinare la quota ereditaria di legittima di spettanza di Controparte_2
previa stima EL compendio immobiliare caduto in successione e ricostruzione
[...]
di tutte le movimentazioni di denaro di cui al conto corrente Banco Posta di AR
LA (UD) n. 1033114750 intestato a con conseguente Persona_2
attribuzione in proprietà a di quanto di spettanza sia Controparte_2 quanto agli immobili che ai mobili, nessun bene appartenete all'asse ereditario escluso, salvo eventuale conguaglio;
7. nel merito, quanto al rilascio ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA (UD) C.F. F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 [Atto di citazione, conclusione 2, p. 5)] 20. rigettare la domanda di condanna al rilascio ELl'immobile in quanto infondata in fatto e in diritto
4
8. nel merito, quanto al pagamento di una indennità mensile di occupazione ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA (UD) C.F.
F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1 [Atto di citazione, conclusione 2, p. 5)]
9. previo accertamento che nulla è dovuto quanto al periodo precedente la notifica ELl'atto introduttivo, quanto al periodo successivo alla notifica ELl'Atto di citazione accogliersi la domanda nella misura ELla quota di proprietà ELl'Attore ELl'appartamento sito al piano primo censito al Comune di AR LA (UD) C.F.
F. 5 part. 751 sub 2 via Nuova n. 18/1;
10. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024, il Convenuto TE propone Controparte_2
—se non già proposta— in via riconvenzionale domanda di riduzione per lesione ELla propria quota di legittima, la legittimazione a proporre la stessa non essendo preclusa dalla istituzione di erede ex re certa di cui alla scheda testamentaria, comunque e in ogni caso ferme le spiegate eccezioni preliminari;
11. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— in via riconvenzionale azione di petizione ELl'eredità ex art. 533
c.c., al fine di recuperare alla massa (a) le somme prelevate dall'Attore Pt_1
dal conto corrente postale di cui era titolare il de cuius dal novembre 2020 alla
[...]
data EL decesso ELlo stesso, (b) i gioielli e gli oggetti preziosi appartenuti ai genitori ELle parti e che il de cuius portava con sé all'atto Parte_2 Persona_2 EL proprio trasferimento presso l'abitazione ELl'Attore in via Parte_1
Saline 19/1, a AR LA (UD), (c) i monili, le statuette, le anfore e tutti gli oggetti antichi e di pregio che il de cuius aveva ricoverato in una stanza nel sottoscala ELl'edificio di via Nuova 18 a AR LA (UD) e che l'Attore, nel 2021, ha asportato;
12. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di accertamento di appropriazione da parte ELl'Attore ELle somme di denaro prelevate mediante Parte_1
postamat dal conto corrente postale intestato al de cuius (n. Persona_2
1033114750) acceso presso la filiale di di AR LA (UD) nei CP_4
termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 e ELla presente
Memoria e, per l'effetto, di condanna ELl'Attore alla restituzione Parte_1
5 in favore dei coeredi ELle stesse, se EL caso mediante imputazione alla massa ereditaria ai fini ELla determinazione ELla quota di spettanza EL Convenuto TE
[...]
CP_2
13. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di accertamento ELle somme prelevate da parte ELl'Attore dallo sportello di ELla Parte_1 CP_4
filiale di ZZ EL NA (UD) nei termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 e ELla presente Memoria e, per l'effetto, di condanna ELl'Attore alla restituzione in favore dei coeredi ELle stesse, se EL caso Parte_1
mediante imputazione alla massa ereditaria ai fini ELla determinazione ELla quota di spettanza EL Convenuto Pt_1 Controparte_2
14. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di accertamento ELl'asporto da parte ELl'Attore dei monili, ELle statuette, ELle anfore e di tutti gli Parte_1
oggetti antichi e di pregio che il de cuius aveva ricoverato in una Persona_2 stanza nel sottoscala ELl'edificio di via Nuova 18 a AR lagunare (ud), oltre al motoscafo di proprietà EL de cuius ed ai gioielli, all'orologio ed agli oggetti preziosi appartenuti ai genitori ELle parti, nei termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 e nelle Memorie depositate e, per l'effetto, di condanna ELl'Attore alla restituzione in favore dei coeredi dei beni indicati, se EL caso Parte_1
mediante imputazione alla massa ereditaria ai fini ELla determinazione ELla quota di spettanza EL Convenuto Pt_1 Controparte_2
15. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di rendiconto nei confronti ELl'Attore
e EL Convenuto con riferimento alle somme Parte_1 Controparte_3
prelevate in contanti mediante OS (o in ogni altra forma) dal conto corrente Banco
Posta di AR LA (UD) n. 1033114750 nel periodo antecedente il novembre
2020, con decorrenza dal 31.12.2018 (primo giorno indicato nell'estratto conto prodotto dall'Attore quale doc. 3), nei termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta
15.01.2024 e ELla presente Memoria e, per l'effetto, di condanna ELl'Attore Pt_1
e EL Convenuto alla restituzione in favore dei coeredi dei
[...] Controparte_3
6 beni indicati, se EL caso mediante imputazione alla massa ereditaria ai fini ELla determinazione ELla quota di spettanza EL Convenuto Pt_1 Controparte_2
16. nel merito, in via integrativa ELle conclusioni articolate nella Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 il Convenuto propone Pt_1 Controparte_2
—se non già proposta— domanda riconvenzionale di attribuzione in natura EL bene immobile sito in AR LA (UD) Via Nuova 18 (piano primo, catastalmente identificato come Comune di AR LA (UD), Mappale n. 751 sub 2, che attualmente occupa, salvo eventuale conguaglio ai coeredi;
16. comunque, con adozione di ogni conseguente provvedimento ex lege ritenuto opportuno e necessario per la tutela dei diritti EL Convenuto TE
[...]
CP_2
17. in punto spese di lite, con condanna ELle parti che si opponessero allo scioglimento ELla comunione secondo le norme di legge, nei termini di cui alla Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024 e ELle Memorie depositate, alla rifusione ELle spese di lite;
18. in via istruttoria, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di ricostruire l'intero asse ereditario di (relictum e donatum) e per quanto occorrer possa Persona_2
di in relazione anche alle rendite, stabilirne la divisibilità o meno in Parte_2 quote, e all'esito ELla fissazione ELl'entità ELle quote, previa riduzione ELle disposizioni lesive (come dichiarate e/o accertate in corso di causa) nei modi di legge, pervenire alla determinazione ELla quota di legittima di spettanza di
[...]
con attribuzione allo stesso ELl'unità immobiliare dallo stesso Controparte_2
attualmente occupata, sita in AR LA (UD), Via Nuova 18, piano primo, catastalmente identificata come Comune di AR LA (UD), Via Nuova 18,
Mappale n. 751 sub 2, salvo eventuali conguagli tra i coeredi.
19. in via istruttoria, disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio grafologica sui tre documenti prodotti da avanti l'organismo di mediazione di CP_1 Controparte_5
Udine nel procedimento di mediazione prot. 248.24 nei confronti ELle altre parti EL presente procedimento con riferimento alla successione mortis causa EL padre ELle parti processuali, deceduto il 17.01.2022, che disponeva ELle Persona_2
proprie sostanze con testamento olografo datato 08.07.2019 e prodotti dal Convenuto
TE con Istanza 23.07.2024 (docc. 28, 29, 30) come allegati Controparte_2
alla Memoria esplicativa ELla Domanda di mediazione al fine di valutarne la riconducibilità a Persona_2
7 In particolare, alla domanda di mediazione allegava Memoria CP_1
esplicativa (doc. 29) che, riportando gli esiti ELla Relazione grafologica a firma ELla dottoressa (doc. 30), concludeva che “il testamento olografo datato Persona_3
AR LA 08.07.2019, a nome di e la scrittura privata di 17 Persona_2
pagine con due firme datate 2019, non possano essere attribuiti esclusivamente alla mano EL sig. L'analisi grafologica preliminare suggerisce con evidenza che Persona_2
il testamento EL 2019 sia stato redatto con l'assistenza di un'altra persona. Pertanto, risulta evidente che il sig. non fosse in grado di redigere da solo tali Persona_2
documenti nella forma grafica presentata” (doc. 30);
20. in via istruttoria, ammettere prova per interrogatorio formale e testimoni, a prova diretta e contraria, come articolata nelle Memorie ex art. 171 ter n. 2 e n. 3 c.p.c., sulle circostanze dedotte a prova diretta e contraria, e con i testimoni indicati a prova diretta
e contraria, richiamate tutte le eccezioni di inammissibilità ELle circostanze di prova orale articolate dalle controparti, fermo il diritto alla prova orale contraria in caso di ammissione anche parziale EL capitolato istruttorio ELle altre parti con tutti i testimoni indicati in atti
21. il Convenuto TE reitera le eccezioni di omessa produzione Controparte_2
documentale di cui alla narrativa ELla Comparsa di costituzione e risposta, reiterando
l'eccezione di decadenza dalla prova ai sensi EL codice di rito;
22. il Convenuto TE insta perché ex art. 210 c.p.c. sia Controparte_2 ordinato a l'esibizione ELla documentazione attestante il Controparte_6
soggetto che ha effettuato prelievi in contanti allo sportello Banco Posta di AR
LA (UD) dal conto corrente n. 1033114750 intestato a e da Persona_2 ogni altro conto al medesimo intestato, dall'accensione EL conto sino al 17.01.2022
(data EL decesso di;
Persona_2
23. il Convenuto TE insta perché ex art. 210 c.p.c. sia Controparte_2 ordinato a l'esibizione ELla documentazione attestante il Controparte_6
soggetto che ha effettuato prelievi in contanti allo sportello Banco Posta di ZZ EL
NA (UD) dal conto corrente n. 1033114750 intestato a e da Persona_2 ogni altro conto al medesimo intestato, dall'accensione EL conto sino al 17.01.2022
(data EL decesso di . Persona_2
24. Il Convenuto TE dichiara di non accettare il Controparte_2
contraddittorio su eventuali nuove domande articolate dalle altre parti con le Memorie ex art. 171 ter n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c. e a verbale di udienza c.p.c.
8 25. Il Convenuto TE richiama tutto quanto dedotto, eccepito, Controparte_2
prodotto e concluso con la Comparsa di costituzione e risposta 15.01.2024, con le
Memorie ex art. 171 ter nn. 1, 2 e 3 c.p.c., con l'Istanza 23.07.204 e a verbale di udienza”
Conclusioni di parte convenuta Controparte_3
“Nel merito
- In adesione alla domanda formulata ELl'attore, accertare e dichiarare il diritto EL signor – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 713 e ss. c.c. - allo Controparte_3
scioglimento ELla comunione ereditaria sussistente sui beni immobili descritti in premessa siti in AR LA (Ud) e su tutto quanto facente parte EL patrimonio anche mobiliare morendo dimesso dai comuni genitori signori e Parte_2 Per_2
con conseguente attribuzione ai singoli coeredi ELla quota a ciascuno di essi
[...]
spettante, in natura con eventuali conguagli in denaro, come risultante da piano divisionale da redigersi a mezzo CTU e previa riduzione ELle disposizioni testamentarie
e ELle (collazionande) donazioni, dirette ed indirette, effettuate in vita dai de cuius.in favore dei coeredi (ed in particolare ELla donazione di € 23.000 effettuata dal signor
in favore di di cui quest'ultimo dà atto in citazione) Persona_2 Parte_1
che dovessero risultare lesive ELla quota di riserva ex lege spettante al signor CP_3
quale erede legittimario.
[...]
- Assegnarsi in natura al signor il bene immobile sito in AR Controparte_3
LA Via Nuova 18 (piano terra) che attualmente occupa, catastalmente censito al
Foglio 5, p.c. 751 sub 2.
- Rigettarsi la domanda di resa di conto svolta dal convenuto nei Controparte_2 confronti di poiché quest'ultimo mai ha avuto il possesso o la gestione Controparte_3
di beni mobili (denaro compreso) di proprietà EL de cuius.
- Con condanna ELle parti che si oppongano all'equo scioglimento ELla comunione alla rifusione ELle spese di lite.
In via istruttoria:
Disporsi CTU al fine di aver in atti descrizione e valutazione dei beni immobili e mobili oggetto di causa ed ai fini ELla formazione ELle quote e dei rispettivi lotti nonchè per averne indicazioni sugli eventuali conguagli tra i coeredi Qualora il Giudice dovesse ritenere necessario svolgere prove orali sulle ulteriori questioni (beni mobili appartenenti al de cuius, prelievi dal conto postale allo stesso intestato) il convenuto
insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale ELl'attore Controparte_3
e dei convenuti
9 sui seguenti capitoli:
1 “Vero è che il signor effettuava da solo i prelevamenti dal proprio Persona_2
conto corrente postale, di cui aveva l'esclusiva operatività, fino a che è stato in condizioni di salute che gli consentivano di presentarsi allo sportello o recarsi al bancomat?”
2. “Vero è che soltanto il signor ha avuto il possesso EL bancomat Parte_1
EL padre dopo l'insorgere ELla di lui malattia?”
3. “Vero è che quando il signor ha convissuto con il padre Controparte_3 Per_2
ha contribuito alle spese domestiche acquistando direttamente i generi
[...] alimentari e quant'altro necessario alla casa per sé ed i genitori?”
4. “Vero è che il signor aveva le chiavi EL c.d. SG (ubicato al Controparte_3
pianterreno) dove erano conservati i monili EL padre ma la porta di accesso era stata sigillata da altri e ciò ne impediva l'accesso?”
Quanto alla produzione EL manoscritto attribuito al sig. (che parte Persona_2
attrice produce sub doc. 10) il convenuto ribadisce di non conoscere Controparte_3
scrittura e sottoscrizione EL padre ex art 214 co. 2 cpc, come già dedotto in memoria ex art 171 ter n. 3 c.p.c.
Si insiste inoltre per l'ammissione di prova contraria, indicando a testi i sig.ri CP_7
e da AR LA, sui capitoli di prova avversari che
[...] Parte_3 il Giudice dovesse ritenere ammissibili e rilevanti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2023, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Udine i suoi tre fratelli, CP_1 [...]
e deducendo, in sintesi, che: Controparte_2 Controparte_3
-in data 17.01.2022, era deceduto in AR LA (UD) il loro padre, Per_2
il quale, con testamento olografo dd. 08.07.2019, aveva nominato eredi i suoi
[...] quattro figli, attribuendo, in particolare, a l'appartamento sito al primo piano di Pt_1
Via Nuova n. 18/1, mentre agli altri tre figli, , e , in parti CP_1 Controparte_2 CP_3
uguali tra loro, gli altri due appartamenti siti in Via Nuova nn. 18 e 18/2 (collocati al piano terra e al secondo piano EL medesimo fabbricato);
-che gli immobili erano in comproprietà tra il de cuius e la moglie, sig.ra , Parte_2
deceduta in data 09.05.2016;
10 -che, pertanto, per effetto ELla successione ELla sig.ra , gli anzidetti immobili, al Pt_2
momento ELla morte EL sig. erano per 8/12 in capo al de cuius e per Persona_2
1/12 ciascuno ai quattro figli, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
-che, infine, nell'asse ereditario paterno doveva ricomprendersi anche la giacenza di un conto corrente postale intestato al sig. (pari ad euro 5.678,35). Persona_2
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo lo scioglimento ELla Parte_1 comunione ereditaria, mediante assegnazione a sé ELl'appartamento posto al primo piano sito in Via Nuova n. 18/1 ed attribuzione in compensazione ELla sua quota di 1/12 sugli altri due appartamenti ai coeredi, previa stima ELla stessa. Inoltre, domandava che fosse ordinato al fratello il rilascio ELl'appartamento che il padre aveva Controparte_2
assegnato a sé nel testamento e la condanna EL convenuto al pagamento di un'indennità mensile di occupazione, dall'apertura ELla successione al rilascio.
Tutti i convenuti si costituivano ritualmente in giudizio.
In particolare, , nulla opponendo alla divisione ereditaria, chiedeva che CP_1 fosse assoggettata a collazione la donazione pervenuta all'attore in data 28.05.2021 mediante bonifico disposto dal padre pari ad euro 23.000,00. Inoltre, egli domandava, in via riconvenzionale: l'accertamento ELla nullità ELle disposizioni testamentarie, nella parte in cui esse dovessero violare la sua quota di riserva e, quindi, la reintegrazione ELla quota lesa mediante riduzione ELle stesse e ELla donazione in favore ELl'attore; la restituzione da parte ELl'attore ELle somme di denaro indebitamente prelevate dal conto corrente EL sig. oltre che degli oggetti antichi ricoverati presso il Persona_2 sottoscala ELl'edificio di Via Nuova n. 18, di un motoscafo e di alcuni gioielli asseritamente appartenuti ai genitori.
Il convenuto eccepiva preliminarmente l'invalidità ELl'attribuzione Controparte_2 all'attore ELl'appartamento sito al primo piano di Via Nuova n. 18/1, avendo il de cuius disposto per intero di un bene di cui non era proprietario in via esclusiva;
in subordine, il convenuto eccepiva, comunque, la nullità ELla domanda di assegnazione ELl'immobile all'attore per indeterminatezza EL titolo indicato in citazione, attesa la qualificazione di
“legato” ELla attribuzione testamentaria, trattandosi, invece, di institutio ex certa; in via di ulteriore subordine, non opponendosi allo scioglimento ELla comunione, il convenuto eccepiva la nullità ELla domanda di assegnazione all'attore ELl'appartamento per omessa indicazione dei valori di stima ELl'asse ereditario. Ancora, il convenuto formulava domande di rendiconto nei riguardi sia ELl'attore che EL convenuto Controparte_3
con riferimento alle somme che i fratelli avrebbero indebitamente prelevato dal conto
11 corrente postale EL de cuius nei periodi di coabitazione con il padre. Quanto alla domanda di indennità per occupazione ELl'appartamento al primo piano, Controparte_2
- salva l'eccezione di preliminare invalidità ELla domanda di assegnazione
[...] ELl'immobile all'attore - sosteneva che, in ogni caso, nulla fosse dovuto per il periodo precedente la notifica ELl'atto introduttivo (non essendo mai pervenuta richiesta stragiudiziale di rilascio) e che, per il periodo successivo, la domanda sarebbe stata fondata solo nella misura ELla quota di proprietà ELl'attore, comunque non indicata.
Infine, il convenuto non si opponeva alla domanda di scioglimento ELla Controparte_3
comunione ereditaria, previa riduzione ELle disposizioni testamentarie e ELle donazioni dirette ed indirette effettuate in vita dal de cuius lesive ELla quota di riserva;
CP_3 chiedeva, in particolare, l'attribuzione in natura ELl'appartamento sito al piano
[...]
terra di Via Nuova n. 18, essendo già egli ivi residente.
In seguito al deposito ELle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., alla prima udienza tenutasi in data 26.03.2024 le parti insistevano nelle rispettive domande eccezioni e deduzioni.
Con ordinanza dd. 09.04.2024, il giudice, evidenziati taluni aspetti problematici ed aleatori ELla vertenza, proponeva alle parti lo svolgimento di operazioni peritali dirette a raggiungere una conciliazione ELla causa, secondo le direttive meglio indicate nel provvedimento.
Nelle more EL giudizio, proponeva avanti l'organismo CP_1 Controparte_5
istanza di mediazione obbligatoria, depositando relazione grafologica volta a far
[...]
accertare che il testamento olografo a nome di non dovesse essere Persona_2
attribuito esclusivamente alla mano EL de cuius. La mediazione, cui partecipavano tutte le parti, si chiudeva con esito negativo.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza dd. 01.08.2024, il giudice, dopo aver assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., fissava udienza al 13.01.2025 per la rimessione ELla causa in decisione in punto di: (1) qualificazione giuridica e conseguente validità/invalidità ELle attribuzioni testamentarie EL de cuius; (2) ammissibilità/fondatezza ELle domande di collazione/riduzione e donazione in favore ELl'attore; (3) ammissibilità/fondatezza ELle domande di rendiconto reciprocamente promosse dalle parti;
(4) ammissibilità/fondatezza ELle ulteriori domande di rimborso ELle spese inerenti le pratiche di successione e spese funebri;
(5) ricostruzione ELla massa ereditaria da dividere.
12 In data 14.11.2024, nelle note di precisazione ELle conclusioni, il convenuto
[...]
ha formulato una proposta conciliativa, rispetto alla quale, tuttavia, le Controparte_2
altre parti non hanno preso alcuna posizione.
Infine, all'udienza dd. 13.01.2025, i procuratori si sono riportati integralmente agli scritti conclusivi già depositati ed il giudice ha trattenuto, quindi, la causa in decisione.
Sulla competenza EL giudice monocratico nella presente controversia
Si specifica, preliminarmente, che la presente controversia, ancorché abbia ad oggetto anche domande di accertamento di lesioni ELla quota di legittima e di conseguente riduzione ELle disposizioni testamentarie e/o ELle donazioni compiute in vita dal de cuius, rientra oggi nella competenza EL giudice monocratico, a seguito ELle modifiche apportate all'art. 50 bis c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, con decorrenza dalla data EL
28.02.2023.
Sulla precisa ELimitazione ELl'oggetto di causa
Tutte le parti in causa chiedono di addivenire allo scioglimento ELla comunione ereditaria venutasi a creare a seguito ELla morte EL padre, avvenuta in data Persona_2
17.01.2022 (doc. 1 att.).
Sennonché, al momento EL decesso EL de cuius, questi risultava ancora legato, pro quota, a tutti e quattro i suoi figli (odierne parti in causa), dal vincolo ELla comunione ereditaria in morte ELla moglie, sig.ra , deceduta, senza lasciare Parte_2
testamento, in data 09.05.2016 (doc.
4-5 att.).
Risulta, infatti, che, alla morte di i coeredi di (ossia, il Persona_2 Parte_2
marito ed i figli) non avessero ancora provveduto allo scioglimento ELla comunione ereditaria, nonostante l'implicita accettazione ELl'eredità ELla moglie/madre, evincibile, se non altro, dalle eseguite volture catastali dei tre appartamenti siti in Via Nuova n. 18 a
AR LA originariamente intestati, per la metà ciascuno, ai coniugi Pt_4
e costituenti, a quanto consta, gli unici beni ereditari ELla sig.ra al
[...] Pt_2
momento ELla morte (docc. 5 att. e 3-4 conv. . Controparte_3
Pertanto, sui tre appartamenti di Via Nuova n. 18 a AR LA sussiste, tra i fratelli oggi in causa, una comunione ereditaria determinatasi in forza di due distinte Pt_1
successioni, quella ELla madre e quella EL padre.
13 A seguito ELla morte ELla sig.ra cointestataria insieme al marito, come Parte_2
detto, dei tre appartamenti di AR LA, essi risultavano, quindi, di titolarità di per 8/12 e dei figli per 1/12 ciascuno. Persona_2
Il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, non Controparte_3
opponendosi alla domanda di scioglimento ELla comunione ereditaria paterna come richiesta dall'attore nell'atto di citazione, ha chiesto, letteralmente, “di accertare e dichiarare il diritto EL sig. – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Controparte_3
713 e ss. c.c. – allo scioglimento ELla comunione ereditaria sussistente sui beni immobili descritti in premessa siti in AR LA (Ud) e su tutto quanto facente parte EL patrimonio anche mobiliare morendo dimesso dai comuni genitori signori Parte_2
e , con conseguente attribuzione ai singoli coeredi ELla quota a Persona_2
ciascuno di essi spettante, in natura e/o con eventuali conguagli in denaro, come risultante da piano divisionale da redigersi a mezzo di CTU…”.
Anche il convenuto nella I memoria ex art. 171-ter c.p.c., ha Controparte_2 aderito alla richiesta di divisione, “previa determinazione ELl'asse ereditario sia EL padre – deceduto il 17.01.2023 – che ELla madre Persona_2 Parte_2
– deceduta il 9.5.2016 – ELle parti, per quanto occorrer possa”.
Nel silenzio ELle altre parti, anche rispetto alle sollecitazioni pur contenute nell'ordinanza EL G.I. dd. 09.04.2024, si deve ritenere, quindi, che nulla osti al preventivo scioglimento ELla comunione ereditaria materna, alla luce dei principi giuridici statuiti dalla giurisprudenza di legittimità: “nell'ipotesi di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto EL consenso comunque manifestato dai condividenti”
(C. n. 314/2009; C. n. 18910/2020).
Va infine precisato che, come si vedrà, lo scioglimento ELle due comunioni ereditarie non potrà che avvenire tenendo in prioritaria considerazione le volontà espresse da nel testamento olografo dd. 8.7.2019 (e, in particolare, l'attribuzione a Persona_2
ELl'appartamento al primo piano), come di seguito riportate: “Istituisco eredi i Pt_1 miei figli ed attribuisco a mio figlio l'appartamento al primo piano di Parte_1
Via Nuova 18/1 a AR LA (censito al catasto fabbricati al foglio 5 particella
751 sub 2) e ai miei figli , e, in parti uguali tra loro, gli CP_3 CP_1 CP_2
altri due appartamenti di mia proprietà in Via Nuova 18 e 18/2 a AR LA
(censiti al catasto fabbricati al foglio 5 particella 751 subb 1 e 3). Nel disporre in questo modo EL mio patrimonio ho tenuto conto ELl'aiuto morale e materiale che Pt_1
14 (insieme alla sua compagna) mi hanno sempre dato a differenza degli altri figli. Sono rammaricato che i miei figli non vadano d'accordo tra loro e che non si siano presi cura di me e di mia moglie, nonostante noi li abbiamo cresciuti nel rispetto dei valori cristiani
e nel nostro piccolo li abbiamo anche aiutati pagando (tutte le bollette EL gas e la patrimoniale e non li abbiamo mai chiesto di pagare l'affitto l'acqua le fogne e tutti i lavori che venivano fatti sulla casa. invece in tutti questi anni a dovuto pagarsi Pt_1
l'affitto e tutto il resto da solo, eppure lui e la sua compagna erano sempre quelli che correvano di più erano sempre presenti giorno e di notte e in ogni momento. Almeno quando non ci sarò più speso che mi siano riconoscenti per quello che ho fatto e non creino problemi a . Non ho altre disposizioni da dare. AR LA 8- Pt_1
7.2.2019” (doc. 2 att.).
Per l'interpretazione e qualificazione giuridica di tali disposizioni si rinvia al successivo paragrafo.
Sull'interpretazione e qualificazione giuridica ELle disposizioni testamentarie EL de cuius Persona_2
Premesso che “l'indagine diretta ad accertare se il testatore, nell'attribuire beni determinati, abbia posto in essere una "institutio in re certa ", conferendo così al beneficiario il titolo di erede, oppure un legato, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo ELla motivazione” (C. n. 13835/2007), questo Tribunale ritiene che le disposizioni testamentarie di debbano ricondursi alla fattispecie giuridica Persona_2 ELl'institutio ex re certa ex art. 588 comma 2 c.c., e non già a quella EL legato.
Invero, l'interpretazione letterale e sistematica ELle parole utilizzate dal de cuius e EL testamento nel suo complesso rende evidente la volontà EL testatore: egli ha esplicitamente designato, con l'espressione utilizzata proprio nell'incipit EL testamento, eredi universali tutti i suoi quattro figli e, al contempo, ha voluto provvedere direttamente alla divisione di tutti i suoi beni immobili (recte, come si vedrà, ELle quote di sua proprietà degli stessi, e, quindi, ELla maggior parte EL suo patrimonio) tra i suoi figli. A premeva, in particolare, per le ragioni di riconoscenza ben descritte nel Persona_2 testamento, che sull'appartamento al primo piano non si formasse alcuna comunione ereditaria a seguito ELla sua morte, intendendo egli assegnarlo in via esclusiva al figlio
. In altri termini, la distribuzione dei beni compiuta dal testatore è avvenuta Pt_1
15 tenendo conto EL suo patrimonio complessivo, in relazione, cioè all'intero e globale patrimonio stesso, di cui i tre appartamenti costituivano la parte maggiormente rilevante.
Tale interpretazione è supportata dai criteri ermeneutici più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità: “il connotato essenziale ELla istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà EL testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento ELla confezione EL testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota EL suo patrimonio” (C. n. 24310/2022); “L'avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte EL suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato ELl'attribuzione, poiché per stabilire se questa sia
a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso EL suo patrimonio, all'"universum ius", oppure secondo una specifica individuazione ELl'oggetto attribuito, in sè considerato e senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando,
l'attribuzione di quota EL patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, ad esempio, tutti i mobili o tutti gli immobili, è quote di essi), è da ritenere, se altri elementi intrinsechi ELla scheda non depongano chiaramente in contrario, che l'attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiato acquista la qualità di erede e non già quella di legatario” (C. n. 6516/1986).
Inoltre, il principio giurisprudenziale EL “favor testamenti” (secondo il quale, qualora un testamento o una clausola testamentaria ammettano due interpretazioni, di cui una ne importerebbe la nullità, debba essere preferita quella che eviti tale nullità e consenta alla volontà EL testatore, ove prevalenti ragioni escludano che essa sia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, di avere pratica e concreta attuazione) impone una interpretazione conservativa dei lasciti testamentari EL sig. Pt_1 dovendosi, dunque, intendere l'attribuzione dei beni limitata alle quote di cui egli poteva effettivamente disporre (8/12, ossia 2/3, di tutti e tre gli immobili).
Risulta, peraltro, che i coeredi abbiano già dato attuazione alle disposizioni testamentarie paterne (così implicitamente convalidandole), provvedendo ad eseguire le volture catastali nel pieno rispetto ELle stesse. Ed infatti:
- quanto all'appartamento al primo piano, ne risulta già catastalmente Pt_1
intestatario per ¾, mentre gli altri fratelli , e per i CP_1 Controparte_2 CP_3
16 rimanenti 1/12 ciascuno, corrispondenti alle quote ereditate dalla madre (si ricorda, originariamente cointestataria EL bene, per la metà, con il marito;
Persona_2
- quanto agli altri due appartamenti, invece, attribuiti, in parti uguali, dal testatore ai tre figli , e essi risultano catastalmente intestati ai predetti CP_1 CP_3 Controparte_2
per 11/36 ciascuno e per 1/12 a (quale quota derivatagli dalla Parte_1
successione ereditaria materna).
In definitiva, quindi, dalla piena validità, per le ragioni supra indicate, ELle disposizioni testamentarie di in favore dei figli, deriva che: Persona_2
- sull'appartamento sito al primo piano (foglio n. 5 particella 751 sub 2) tra tutte le parti in causa insiste solo la comunione ereditaria materna, non essendosi invece formata alcuna comunione a seguito ELla morte di avendo egli già provveduto Persona_2
alla divisione EL suo patrimonio nel testamento, assegnando il bene a;
Pt_1
- sugli altri due appartamenti (foglio n. 5 particella 751 subb 1 e 3) insiste, tra tutte le parti, la comunione ereditaria materna per la quota di 1/12 ciascuno e, solo tra i fratelli e , anche la comunione ereditaria paterna, in quote uguali Controparte_2 CP_3 CP_1
tra loro.
Il presente giudizio dovrà pertanto proseguire per verificare, anzitutto, a mezzo di apposita CTU, se le attribuzioni testamentarie, tenendo conto anche degli altri beni presenti nella massa ereditaria (infra), abbiano o meno determinato una lesione ELle quote di legittima spettanti a ciascun fratello, in qualità di erede legittimario EL de cuius
(art. 537 c.c.), pari ad 1/6 (ovvero 2/3 da dividersi per quattro). In secondo luogo, dovrà procedersi allo scioglimento ELle comunioni supra indicate.
Infine, rispetto agli altri beni presenti nel patrimonio EL sig. al Persona_2
momento ELla sua morte e non indicati nel testamento (come in seguito analizzati e descritti), si dovrà fare applicazione ELle regole ELla successione legittima: “l'"institutio ex re certa", quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme ELla successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi ELl'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi EL comma 1, sia ai sensi EL comma 2 ELl'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità. Invero, il principio che la forza espansiva ELla vocazione a titolo universale opera anche in favore ELl'istituito "ex re certa", va inteso nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” (C. n. 17868/2019).
17 Tali ulteriori beni, come di seguito ricostruiti, dovranno, quindi, dividersi in pari quote tra tutti i fratelli.
Sulle domande di collazione/riduzione ELla donazione di 23.000,00 euro in favore ELl'attore
I convenuti hanno formulato, nei riguardi ELl'attore domande tese Parte_1
alla collazione e/o riduzione ELla donazione, avvenuta in data 28.05.2021, mediante un bonifico di 23.000,00 euro dal conto corrente postale di a quello EL Persona_2
figlio.
Al riguardo, la difesa attorea, senza contestare il versamento ELla anzidetta somma di denaro (peraltro, comunque, documentalmente provato: doc. 1 conv. , si CP_1
è limitata ad affermare che il padre avrebbe inteso gratificare il figlio, elargendo l'importo di 23.000,00 euro a compensazione sia ELle prestazioni di cura ed assistenza prestategli dallo stesso e dalla di lui compagna, sia EL fatto che, per anni, il de cuius aveva provveduto a pagare tutte le spese di acqua, luce e gas negli appartamenti occupati a titolo gratuito dagli altri tre figli (circostanze, queste, riportate anche nel testamento).
Tuttavia, anche aderendo all'interpretazione attorea, l'atto dispositivo EL sig. Per_2
non muterebbe la sua intrinseca natura liberale, potendo, al più, essere sussunto
[...] nella specifica fattispecie ELla donazione rimuneratoria, anch'essa soggetta agli oneri formali e di collazione/riduzione previsti per le ordinarie donazioni.
Peraltro, la difesa attorea – sulla quale incombeva il relativo onere allegatorio e probatorio
– non ha neppure prospettato la astratta riconducibilità EL versamento de quo alle c.d. liberalità d'uso di cui al secondo comma ELl'art. 770 c.c. (escluse dall'obbligo di collazione: art. 742 comma 3 c.c.): non è stato offerto al giudicante alcun elemento utile a ricostruire un movente EL donante diverso ed ulteriore rispetto al mero desiderio
(questo sì espressamente dichiarato dall'attore) di gratificare il figlio per Pt_1
riconoscenza nei suoi confronti. In altri termini, non sono stati forniti indizi sufficienti a ricostruire una – per invero neppure allegata – corrispettività tra l'attribuzione patrimoniale ai servizi di cura e assistenza resi dal figlio al padre (solo genericamente indicati e mai compiutamente descritti dalla difesa attorea) idonea a far ascrivere il negozio nella categoria ELle c.d. liberalità d'uso.
Ciò chiarito, il Tribunale, con ordinanza dd. 09.04.2024, aveva rilevato d'ufficio e regolarmente sottoposto al contraddittorio tra le parti (Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre
2014, n. 26242) la questione legata al possibile vizio di forma inficiante l'atto liberale
18 compiuto dal padre in favore EL figlio, non rivestendo esso la forma ELl'atto pubblico notarile (art. 782 c.c.).
Sul punto, occorre rammentare che, per giurisprudenza costante, l'attribuzione di somme di non modico valore per mezzo di bonifico bancario richiede pacificamente la previa stipulazione ELl'atto di donazione in forma pubblica ex art. 782 c.c., vertendosi in ipotesi di donazione diretta effettuata attraverso la mera mediazione ELl'operazione bancaria (v.
Cass. civ., SS. UU., n. 18725/2017).
Ne consegue che l'attribuzione patrimoniale di cui trattasi, integrando donazione in senso stretto, avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma ELl'atto pubblico, in difetto ELla quale essa risulta affetta da nullità ex art. 782 c.c.
Nonostante l'anzidetto rilievo officioso, le parti nulla di specifico hanno dedotto in merito alla nullità ELla donazione, né hanno, in sede di precisazione ELle conclusioni, formulato espresse domande di accertamento e declaratoria di nullità ELl'atto e di conseguente condanna ELl'attore alla restituzione ELla somma in favore ELla massa ereditaria.
Come anticipato, i convenuti e si sono, piuttosto, limitati ad CP_1 Controparte_3
insistere nella richiesta di collazione/riduzione ELla somma donata.
Al riguardo, si deve osservare quanto segue.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Qualora la donazione di danaro fatta in vita dal "de cuius" sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal "de cuius" verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma ELl'art. 724, secondo comma, cod. civ.” (Cass. civ., Sez. II, sent, n.
20633/2014). Invero, secondo l'orientamento maggioritario ELla giurisprudenza e ELla dottrina (come anche di recente ricordato dalla Suprema Corte, seppur nell'ambito di un obiter dictum: cfr. C. n. 15666/2019, pag. 4), è irrilevante, bene inteso agli effetti ELla sola collazione e non anche ai fini ELla riunione fittizia, la forma con cui la donazione è stata fatta (Cass. n. 417/1956; n. 1/1997).
Ne consegue che, nel caso di specie, l'accertamento, meramente incidentale, ELla nullità ELla donazione compiuta dal de cuius in favore EL figlio , imporrà all'attore, Pt_1 nell'ambito ELle future operazioni di ricostruzione ELla massa e scioglimento ELla comunione ereditaria paterna, l'obbligo di collazionare, mediante imputazione, ai sensi e per gli effetti ELl'art. 724 comma 2 c.c., la somma ricevuta dal padre;
tale somma, invece, non potrà essere ricompresa nella base di calcolo utile, secondo le regole ELla c.d. riunione fittizia, ai fini ELla ricostruzione ELle quote di legittima ELle parti e ELle loro eventuali lesioni.
19 Sugli ulteriori beni ELl'asse ereditario relitto in morte di Persona_2
È pacifico, in quanto evincibile dalla dichiarazione di successione in atti e comunque riconosciuto da tutte le parti in causa, che, al momento ELl'apertura ELla successione, nell'asse ereditario relitto di vi fosse anche la giacenza EL conto Persona_2
corrente postale n. 1033114750 pari ad euro 5.681,00.
Quanto ai monili presenti nel sottoscala ELl'abitazione EL de cuius, Parte_1
si è reso disponibile ad esibirli e a dividerli con tutti i fratelli, previa defalcazione degli oggetti di proprietà ELla compagna, descritti nella I memoria ex art. 171 ter: statuetta ritraente un viso di epoca precolombiana, statuetta di epoca precolombiana di un viso con tartaruga, statuetta in terracotta di un viso con occhi chiusi. Rispetto ai beni da escludere, compiutamente indicati dall'attore, alcuna tempestiva né specifica obiezione è stata formulata dagli altri convenuti.
Non si potrà, invece, tenere conto ELla tardiva allegazione (nella II memoria ex art. 171 ter c.p.c.), da parte ELla difesa attorea, peraltro formulata come capitolo di prova e non come specificazione allegatoria, secondo cui tutti i beni elencati nel doc. 8) att. apparterrebbero alla compagna di nella prima difesa utile (I memoria Parte_1 ex art. 171 ter c.p.c.), l'attore ha elencato in modo preciso solo alcuni beni ELla compagna, mostrando invece disponibilità a dividere gli altri monili menzionati nel medesimo doc. 8. (elenco mai contestato dalle difese dei convenuti).
Questo giudice ritiene, peraltro, che tale documento sia l'unica attendibile fonte di prova per ricostruire il gruppo di monili appartenuti al de cuius, in quanto datato 3.10.2022, e quindi – secondo la ricostruzione dei fatti offerta dallo stesso convenuto CP_1
– di epoca successiva rispetto alle fotografie sub doc. 3 depositate dall'anzidetto convenuto, fotografie che, peraltro, riprendono solo parzialmente il gruppo di oggetti in questione;
infatti, tali foto sarebbero state scattate dal nipote prima che CP_7 Parte_1
avesse asseritamente asportato i beni ivi immortalati (si specifica, al riguardo,
[...]
l'assoluta genericità e dunque inammissibilità dei capitoli di prova formulati da
[...] in ordine alla presunta sottrazione, da parte ELl'attore, degli oggetti EL CP_1
sottoscala: capp. 15-19; tali capitoli risultano comunque inconferenti, avendo, come già detto, l'attore mostrato disponibilità alla esibizione e divisione dei beni mobili).
Ferma la auspicabile possibilità di addivenire ad un accordo bonario in merito alla divisione di tali beni, anche attraverso una stima equitativa degli stessi, ai fini ELle
20 operazioni divisionali si dovrà, dunque, fare riferimento al doc. 8 depositato da parte attrice per la ricostruzione dei beni presenti nell'asse relitto EL de cuius.
Ed ancora.
Alcuna deduzione né prova specifica è stata fornita in ordine alla effettiva presenza, nell'asse ereditario dei coniugi , dei gioielli menzionati da CP_8 [...]
nella comparsa di costituzione (ed, in verità, compiutamente elencati, senza CP_1
particolari descrizioni che ne consentano una precisa individuazione e stima, appena nella
II memoria ex art 171 ter: “una decina di anelli, 2 orologi d'oro, 5 collane d'oro, 6 bracciali tra cui il monile regalato a sua madre da , oltre ad orecchini e CP_1 spille d'oro”).
In particolare, gli unici due capitoli di prova testimoniale richiesti dalla difesa di
[...] in merito a tali beni (“
1-Dopo la morte ELla madre il sig. CP_1 CP_1 andava dal padre per chiedergli di poter riavere il bracciale d'oro che CP_1
aveva a suo tempo regalato alla madre, affinchè il proprio figlio potesse donare CP_7
il gioiello alla fidanzata, come promessa di matrimonio, ma il sig. gli Persona_2
rispondeva che il bracciale e gli altri monili ELla sig.ra (non) si trovavano Pt_2 nell'abitazione di via Nuova a AR LA.
2 - La sig.ra possedeva Parte_2 una decina di anelli, 2 orologi e 5 collane d'oro, 6 bracciali, una decina di orecchini e spille d'oro. Il sig. possedeva un orologio d'acciaio ed una collana Persona_2
d'oro”) risultano inammissibili in quanto assolutamente generici e comunque irrilevanti ai fini EL decidere, in quanto, anche laddove ammessi, nulla proverebbero circa l'asserita sottrazione dei gioielli e l'attuale possesso dei beni in capo a o agli Parte_1
altri fratelli, tale da giustificarne un obbligo di esibizione (peraltro mai richiesto) ai fini ELla loro stima e divisione.
Ugualmente a dirsi con riferimento al cap. 8) ELla II memoria istruttoria di
[...]
anch'esso inerente a circostanze descritte in termini eccessivamente Controparte_2
generici e dunque, per questo, inammissibile, oltre che inconferente ai fini EL decidere per le medesime ragioni anzidette in ordine all'assenza di prove circa l'asserita appropriazione dei gioielli da parte di ed il loro possesso da parte di Parte_1 quest'ultimo (“Vero che all'atto EL proprio trasferimento presso l'abitazione di
in via Saline 19/1 a AR LA (UD), Parte_1 Persona_2
portava con sé i gioielli e gli oggetti preziosi appartenuti allo stesso e alla moglie defunta
). Parte_2
21 Peraltro, si rileva come sia alquanto significativo che nessun altro fratello abbia specificamente argomentato in ordine ai gioielli dei genitori.
Resta da dire in merito al presunto natante di proprietà EL de cuius.
Il convenuto (con adesione postuma di che tuttavia CP_1 Controparte_2
nulla ha specificamente dedotto sul punto) ha chiesto che, ai fini ELla ricostruzione ELl'asse ereditario in morte EL padre, si tenga conto anche di un natante, raffigurato nel doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, che il sig. Persona_2
avrebbe posseduto al momento ELla morte.
Sennonché, il doc. 2 non può dirsi per nulla utile ad individuare un bene specifico né a ricondurlo univocamente al de cuius. Inoltre, il convenuto non ha CP_1
prodotto alcuna documentazione (fotografie, pratiche inerenti al mezzo o alle spese di manutenzione etc…) idonea a provare, da un lato, che fosse titolare di Persona_2
un natante (si ripete, neppure ben identificato) e, dall'altro lato, che lo stesso sia stato sottratto dal fratello , si trovi ora nella sua disponibilità ed in uso a quest'ultimo. Pt_1
Il capitolo di prova testimoniale n. 12 (“Il motoscafo che le si rammostra in fotografia era di proprietà EL sig. ed è in possesso EL sig. ”) Persona_2 Parte_1
è, al riguardo, eccessivamente generico (anche per le considerazioni già svolte in merito alla fotografia sub doc. 2), implica ELle valutazioni di tipo giuridico inesigibili dai testimoni e comunque è inconferente ai fini EL decidere, in quanto neppure è stato richiesto, dalla parte interessata, un ordine di esibizione per la stima EL bene ai fini ELla divisione ereditaria.
Sulle domande di rimborso ELle spese inerenti le pratiche di successione e sulle spese funebri
Quanto alle spese inerenti le pratiche di successione sostenute da pari Parte_1 ad € 3.450,00, giusta fattura notaio n. 780/2 (doc. 6 att.), l'attore ne avrà Persona_1
diritto al rimborso pro quota dagli altri tre coeredi, come da domanda espressamente precisata nella I memoria ex art. 171 ter cpc, sulla base di una precisa e documentata allegazione contenuta già in sede di atto di citazione: di tale debito dei convenuti dovrà tenersi conto, quindi, in sede di scioglimento ELla comunione ereditaria paterna.
Nulla, invece, potrà essere disposto per le spese inerenti al funerale di Persona_2
è provato documentalmente (doc. 9 att.) che l'attore e il sig. abbiano Controparte_2
già saldato le fatture ELla ditta di onoranze funebri per le quote di loro spettanza, mentre
22 nulla è dato sapere e comunque nulla è possibile disporre circa le sorti EL credito di titolarità ELle onoranze funebri e nei riguardi degli altri convenuti. Per_4 Per_5
Sulle ulteriori domande di rendiconto, petizione ELl'eredità e conseguenti richieste di restituzione formulate da e nei riguardi di e CP_1 Controparte_2 Pt_1
Controparte_9
ha chiesto ai fratelli e di rendere il conto circa i
[...] Pt_1 CP_3
prelevamenti dal conto corrente postale paterno che gli stessi avrebbero effettuato nei periodi di coabitazione col de cuius; lo stesso convenuto ha, inoltre, aderito alla domanda, formulata da in via riconvenzionale, di accertamento ELl'appropriazione CP_1
di denaro dal conto corrente paterno da parte di e e di conseguente Pt_1 CP_3 restituzione ELl'importo ai coeredi.
Mentre ha negato di aver mai eseguito prelevamenti dal conto postale Controparte_3
paterno, invece, ha riferito di aver sempre accompagnato il padre a Parte_1
prelevare e che solo nei giorni precedenti alla sua morte il de cuius lo aveva incaricato di procedere ai prelievi per suo conto.
Prima di entrare nel merito di queste domande, va premesso che – diversamente da quanto ha tentato di sostenere la difesa di – non risultano prelievi eseguiti dal CP_1
conto corrente postale paterno successivi alla morte di è Persona_2 documentalmente provato, infatti, che l'ultimo prelievo, registrato il 18.01.2022, è stato in verità effettuato il 15.01.2022 (doc. 1 . CP_1
In termini generali, si ricorda che “l'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento ELl'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione ELl'eredità e ELl'interesse comune” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21288 EL 14/10/2011,
Rv. 619968 – 01); la morte EL mandante ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi EL mandante, in virtù ELle norme generali in tema di successione "mortis causa" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7254 EL 22/03/2013, Rv. 625568
- 01).
Nella specie, l'azione di rendiconto non può ritenersi ammissibile, tenuto conto che “il procedimento di rendiconto di cui agli arti. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto ELl'esistenza ELl'obbligo legale o negoziale di una ELle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato ELla propria attività in quanto influente
23 nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione EL conto – è un'ordinanza non impugnabile EL giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se EL caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere ELla situazione sostanziale inerente
l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto)” (cfr. sul punto Cass. 17283/2010).
Infatti, nel caso concreto, non ha neppure allegato la specifica tipologia Controparte_2
di rapporto sostanziale in base alla quale e avrebbero dovuto rendere il Pt_1 CP_3
conto al padre per i prelevamenti asseritamente eseguiti. Anche a voler ammettere che e , come sostenuto dalla difesa di abbiano Pt_1 CP_3 Controparte_2
effettivamente effettuato tutti i prelevamenti dal 2020 al momento ELla morte EL padre, dal conto corrente postale EL de cuius, ELle due l'una:
-o tali prelevamenti sono stati eseguiti in forza di un mandato paterno conferito ai figli per la gestione EL proprio conto corrente;
-o tali prelevamenti sono frutto di un'attività illecita compiuta dai figli in danno di
Persona_2
Quanto alla prima ipotesi, non ha né allegato né offerto indizi probatori Controparte_2
utili a ritenere che il padre avesse attribuito ai figli un mandato di gestione, non risultando neppure dedotto un accordo tra e i figli e in forza di Persona_2 Pt_1 CP_3
quali gli stessi dovessero ritenersi ELegati ed incaricati di operare nel conto corrente EL de cuius e, in generale, occuparsi ELla gestione dei soldi EL papà.
Semmai, rimanendo nel perimetro ELla liceità, occorrerebbe qualificare i singoli prelevamenti e, in particolare, quelli pacificamente compiuti da negli ultimi Pt_1
giorni antecedenti la morte EL padre, come atti autorizzati in forza di una procura oralmente rilasciata da Persona_2
Sennonché la procura, quale atto unilaterale con il quale viene conferito il potere di rappresentanza, non è idonea, di per sé sola, a determinare a carico EL rappresentante l'obbligo di rendiconto, né tantomeno, l'obbligo di rimettere al rappresentato tutto ciò che sia stato ricevuto in forza ELl'incarico; tali obblighi (v. art. 1713, comma 1 c.c.) sorgono
24 invece in forza EL contratto di mandato, negozio EL tutto autonomo e svincolato dalla procura, e che non è da quest'ultima presupposto (così Cass. 7.4.1997, n. 2967).
Nella specie, come già anticipato, l'esistenza di un contratto di mandato, o di altro rapporto che implicasse l'obbligo degli (asseriti) incaricati di rendere il conto ELla gestione EL conto postale paterno, non è stata neppure allegata.
E comunque, anche a ritenere allegata e provata l'esistenza di un mandato tra il padre ed i figli, si deve ricordare come l'art. 1713 c.c., pur addossando al mandatario in linea di principio l'obbligo di rendiconto, prevede al secondo comma la possibilità che lo stesso mandatario ne sia preventivamente esonerato (salvo che il mandatario debba rispondere verso il mandante per dolo o colpa grave). La dispensa, che può essere espressa o tacita, esime quindi il mandatario dall'obbligo di esporre analiticamente i dati contabili relativi alla gestione e dal fornire spiegazioni circa i risultati ELla gestione medesima. Per pacifica giurisprudenza, il mandatario può essere esonerato dall'obbligo di rendiconto, oltre che in via preventiva, anche successivamente, mediante una manifestazione espressa di volontà, ovvero in modo tacito, per facta concludentia.
Ebbene, nel caso concreto, nessuna parte ha mai dedotto che il padre (presunto mandante) avesse sollecitato la presentazione di rendiconti a e a , prima ELla sua Pt_1 CP_3
morte, avvenuta in data 17.01.2022, quindi ben oltre due anni dai primi prelevamenti imputati e contestati ai figli odierni convenuti (prelievi fatti risalire dalle difese dei convenuti e seppure – si badi – genericamente, CP_1 Controparte_2 addirittura all'anno 2018). Depone certamente a favore di tale ricostruzione, con specifico riferimento alla posizione di , il fatto (pacifico in quanto non contestato da alcun Pt_1
convenuto e comunque riferito da anche nel testamento) che egli si sia Persona_2
occupato EL padre negli ultimi due anni antecedenti la morte (dal novembre 2020 fino a gennaio 2022) e che il de cuius avesse piena fiducia EL figlio.
Aderendo, invece, alla seconda ipotesi poc'anzi indicata, e cioè a voler ritenere che i prelievi compiuti da e siano avvenuti illecitamente, ossia in frode al de Pt_1 CP_3
cuius, anche in questo caso le domande di e appaiono infondate, CP_1 Controparte_2
non avendo i convenuti né allegato né chiesto di provare o tantomeno provato che il denaro, asseritamente da loro prelevato, sia stato sottratto alla disponibilità EL padre, intascato ed utilizzato dai figli per scopi personali (anche a mezzo di eventuali accrediti nei conti correnti dei fratelli convenuti, di cui pur poteva essere semmai richiesta l'esibizione in giudizio).
25 Per tali ragioni, le domande di rendiconto, petizione e restituzione ELle somme asseritamente sottratte dai convenuti vanno rigettate.
Sulla richiesta di condanna di al pagamento di Controparte_2 un'indennità di occupazione ELl'appartamento al primo piano attribuito a
Parte_1
chiede, nei riguardi di il rilascio
[...] Controparte_2 ELl'appartamento al primo piano, attribuitogli, come già visto, dal padre nel testamento,
e la condanna EL fratello al pagamento, in suo favore, di un'indennità mensile di occupazione ELla casa dall'apertura ELla successione al rilascio.
Si tratta di una domanda inerente ad un credito personale ELl'attore nei riguardi di un solo convenuto, irrilevante, quindi, ai fini ELla ricostruzione ELla massa ereditaria e ELle conseguenti operazioni divisionali.
Per questo motivo, si reputa opportuno rinviarne la trattazione e la decisione all'esito EL giudizio, laddove non sia possibile raggiungere – anche sotto questo aspetto – una conciliazione nell'ambito ELl'espletanda CTU sulla stima ELl'asse ereditario, nonché sull'accertamento di eventuali lesioni di legittima e la divisione EL patrimonio.
Sulle spese di lite
Ogni decisione in punto spese è riservata all'esito EL giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona EL
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così decide:
1) accerta e dichiara che eredi di deceduta in data 09.05.2016, sono: il Parte_2
marito, per la quota di 1/3; i figli, Persona_2 Parte_1 [...]
per la restante quota di 2/3 CP_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_2
in parti uguali (quindi 1/6 ciascuno);
2) accerta e dichiara che la massa ereditaria di era costituita dalla quota CP_10
di ½ dei tre appartamenti siti in Comune di AR LA ed identificati al Catasto
Fabbricati al foglio n. 5 p.c. 751 sub 1, 2, 3;
26 3) accetta e dichiara che eredi di deceduto in data 17.01.2022, sono Persona_2
i quattro figli e Parte_1 CP_1 Controparte_3 [...]
Controparte_2
4) accerta e dichiara la validità ELle disposizioni contenute nel testamento olografo redatto da in data 08.07.2019, secondo l'interpretazione e per le Persona_2
ragioni di cui in parte motiva;
5) accerta e dichiara che la massa ereditaria di è costituita da: a) la Persona_2
quota di 8/12 degli appartamenti siti in Comune di AR LA ed identificati al Catasto Fabbricati al foglio n. 5 p.c. 751 subb 1, 2, 3; b) la giacenza EL conto corrente postale n. 1033114750 pari ad euro 5.681,00; c) i monili e oggetti antichi custoditi nel sottoscala elencati nel doc. 8) di parte attrice;
6) accerta e dichiara l'obbligo di collazione, mediante imputazione ai sensi e per gli effetti ELl'art. 724 comma 2 c.c., da parte ELl'attore ELla Parte_1
donazione di euro 23.000,00 ricevuta dal de cuius in data 28.05.2021;
7) accerta e dichiara l'obbligo dei convenuti CP_1 Controparte_2
e di rimborsare, pro quota, le spese di successione
[...] Controparte_3
sostenute da a seguito EL decesso EL padre Parte_1 Persona_2
pari a complessivi euro 3.450,00;
8) rigetta le domande di rendiconto, petizione ELl'eredità e restituzione formulate dai convenuti e nei riguardi di e Controparte_2 CP_1 Parte_1
Controparte_3
9) rimette la causa in istruttoria per la stima dei beni immobili, la verifica di eventuali lesioni ELla quota di legittima (pari ad 1/6 ciascuno) spettante ai fratelli
[...]
e e lo scioglimento ELla Controparte_2 CP_1 Controparte_3
comunione ereditaria venutasi a creare tra le parti in causa a seguito ELla morte ELla madre, e EL padre, nei termini meglio illustrati in Parte_2 Persona_2
parte motiva, nonché per l'eventuale decisione in ordine alla domanda di condanna EL convenuto al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
di un'indennità di illegittima occupazione ELl'appartamento al primo piano
[...]
sito in AR LA via Nuova n. 18/1.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Udine il 29.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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