Versione
16 settembre 2010
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1 aprile 2023
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Art. 123
Sanzioni alternative
1. Nei casi ((di cui all'articolo 121, comma 5)) , il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: ((46))
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
((46)) -------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
Sanzioni alternative
1. Nei casi ((di cui all'articolo 121, comma 5)) , il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: ((46))
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato - con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
((46)) -------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
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- 1. Il T.A.R. per la Sicilia si pronuncia su sanzioni alternative e violazioni della regola dello stand still (T.A.R. per la Sicilia, sezione I, 17 gennaio 2026, n.…Redazione · https://dirittifondamentali.it/ · 12 febbraio 2026 · 204.06848
L'ambito applicativo delle sanzioni alternative di cui all'art. 123 c.p.a. coincide con quello dell'inefficacia del contratto di cui all'art. 121, co. 1, lett. d), c.p.a., sicché la mera violazione dell'obbligo del c.d. stand still processuale non è sufficiente a fondare l'irrogazione delle sanzioni de quibus allorquando la procedura di gara risulti immune da vizi e non sia, comunque, predicabile alcuna concreta lesione della posizione processuale della ricorrente.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/12/2019, n. 8668Provvedimento: […] resa tra le parti, concernente l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 123 comma 1 c.p.a. in relazione all'affidamento illegittimo dei contratti di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in uso presso l'Azienda Ospedaliera S. […] Con tale sentenza il TAR ha poi disposto che, con separata ordinanza, si sarebbero date ulteriori disposizioni per la prosecuzione del giudizio, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti ex art. 121 e 123 c.p.a. […] c) per non aver accertato che la sanzione ex art. 123 c.p.a. era stata già irrogata all'Azienda Ospedaliera con la sentenza n. 669/2018 nella forma della riduzione della durata dei contratti (art. 123, comma 1, lett. b) c.p.a.). […]Leggi di più...
- art. 121 c.p.a.·
- affidamenti illegittimi·
- giurisprudenza in materia di appalti pubblici·
- termini processuali·
- violazione delle regole di evidenza pubblica·
- sanzione pecuniaria ex art. 123 c.p.a.·
- principio di proporzionalità·
- procedura di gara·
- rinnovo dei contratti pubblici·
- Consiglio di Stato·
- TAR·
- art. 122 c.p.a.·
- giudizio amministrativo·
- colpa della pubblica amministrazione·
- art. 123 c.p.a.