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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SA ET, RE
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 403/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Comune di Sanremo - Corso Cavallotti 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 176/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2147-2021 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2074-2021 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 978-2021 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: Si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 176 del 21.10.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia accoglieva, previa riunione, i ricorsi proposti da Resistente_1 avverso avviso di accertamento del Comune di Sanremo relativi ad IMU anni 2015, 2016 e 2017, riguardanti un appartamento sito in Sanremo di cui la contribuente è proprietaria e chiede l'esenzione in quanto si tratta di abitazione “prima casa”.
Il Giudice di primo grado, affermando che gli accertamenti erano basati esclusivamente sulla circostanza che nell'immobile risiedeva solo la ricorrente, mentre il marito risiedeva nel Comune di Luogo_1, considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, riconosceva il diritto all'agevolazione Imu
e, per l'effetto, dichiarava non dovuti gli importi accertati.
Le spese venivano compensate.
Ricorre in appello il Comune affidato ai seguenti motivi:
1) Difetto di prova in ordine all'abitualità della dimora – Carenza dei presupposti applicativi per l'esenzione c.d. “prima casa” ex DL. 201/2011.
Espone il Comune che anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 rimane inalterato il requisito della dimora abituale, quale condizione necessaria per il godimento del beneficio. Rileva che la contribuente non ha fornito alcuna prova in tal senso, il cui onere fa carico esclusivamente a chi pretende di aver diritto all'agevolazione.
Così conclude. “Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in accoglimento delle doglianze sopra formulate e contrariis reiectis, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dei provvedimenti impositivi impugnati e adottando ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituisce la contribuente sostenendo che tutti gli accertamenti impugnati erano motivati sulla circostanza che l'immobile non è quello in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Osservava comunque che i consumi di energia elettrica per gli anni 2015-2016 e 2017 (oggetti di accertamento), erano costanti e similari a quelli per i successivi anni 2018-2019 e 2020 per i quali il Comune aveva effettuato il 6.11.2023 attività di controllo ai fini Imu che non aveva sortito alcuna contestazione.
Così concludeva: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria, previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto, annullare gli avvisi di accertamento IMU n. 2147/2021, n. 2074/2021 e n. 978/2021.
Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese e onorari”.
La contribuente ha depositato il 23.12.2025 documentazione relativa ai consumi. Il Comune ha depositato memoria in vista dell'udienza fissata per il 16.1.2026 con la quale fornisce una diversa lettura della motivazione degli accertamenti.
Insiste nell'affermare che la contribuente non ha fornito alcuna prova documentata relativa agli anni in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Volendo anche eccedere alla lettura della motivazione degli avvisi per cui gli stessi non erano basati esclusivamente sulla mancanza del requisito della dimora abituale, non solo del nucleo familiare ma anche della contribuente, nonché al principio dell'onere della prova posto a carico del soggetto che chiede l'applicazione della norma agevolativa, resta il fatto che tale prova è stata fornita, seppure nel giudizio d'appello, con la documentazione depositata il 23.12.2025 e di cui il Comune non ha dato atto ed alla quale non ha replicato né ha sollevato eccezione di inammissibilità ma anzi né ha negato la produzione.
Tali produzioni vanno ammesse in quanto si ritengono indispensabili ai fini della decisione, una volta appurato che la motivazione degli accertamenti era svolta in termini eccessivamente generici al punto da non consentire una facile individuazione delle ragioni della negazione dell'agevolazione.
Posto che i consumi degli anni in esame risultano in linea con quelli per i quali il Comune aveva effettuato il controllo, senza pervenire all'esclusione in esame, si deve concludere nel senso che la dimora abituale da parte della contribuente risulta provata.
Considerato che la vicenda processuale si caratterizza per aspetti particolari quali l'equivoca e incompleta motivazione degli accertamenti, sussistono ragioni per la compensazione delle spese anche di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SA ET, RE
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 403/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Comune di Sanremo - Corso Cavallotti 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 176/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2147-2021 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2074-2021 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 978-2021 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si richiama agli atti.
Resistente/Appellato: Si richiama agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 176 del 21.10.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia accoglieva, previa riunione, i ricorsi proposti da Resistente_1 avverso avviso di accertamento del Comune di Sanremo relativi ad IMU anni 2015, 2016 e 2017, riguardanti un appartamento sito in Sanremo di cui la contribuente è proprietaria e chiede l'esenzione in quanto si tratta di abitazione “prima casa”.
Il Giudice di primo grado, affermando che gli accertamenti erano basati esclusivamente sulla circostanza che nell'immobile risiedeva solo la ricorrente, mentre il marito risiedeva nel Comune di Luogo_1, considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, riconosceva il diritto all'agevolazione Imu
e, per l'effetto, dichiarava non dovuti gli importi accertati.
Le spese venivano compensate.
Ricorre in appello il Comune affidato ai seguenti motivi:
1) Difetto di prova in ordine all'abitualità della dimora – Carenza dei presupposti applicativi per l'esenzione c.d. “prima casa” ex DL. 201/2011.
Espone il Comune che anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 rimane inalterato il requisito della dimora abituale, quale condizione necessaria per il godimento del beneficio. Rileva che la contribuente non ha fornito alcuna prova in tal senso, il cui onere fa carico esclusivamente a chi pretende di aver diritto all'agevolazione.
Così conclude. “Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di II grado, in accoglimento delle doglianze sopra formulate e contrariis reiectis, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dei provvedimenti impositivi impugnati e adottando ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituisce la contribuente sostenendo che tutti gli accertamenti impugnati erano motivati sulla circostanza che l'immobile non è quello in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Osservava comunque che i consumi di energia elettrica per gli anni 2015-2016 e 2017 (oggetti di accertamento), erano costanti e similari a quelli per i successivi anni 2018-2019 e 2020 per i quali il Comune aveva effettuato il 6.11.2023 attività di controllo ai fini Imu che non aveva sortito alcuna contestazione.
Così concludeva: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria, previa reiezione dell'appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto, annullare gli avvisi di accertamento IMU n. 2147/2021, n. 2074/2021 e n. 978/2021.
Infine, si chiede la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese e onorari”.
La contribuente ha depositato il 23.12.2025 documentazione relativa ai consumi. Il Comune ha depositato memoria in vista dell'udienza fissata per il 16.1.2026 con la quale fornisce una diversa lettura della motivazione degli accertamenti.
Insiste nell'affermare che la contribuente non ha fornito alcuna prova documentata relativa agli anni in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Volendo anche eccedere alla lettura della motivazione degli avvisi per cui gli stessi non erano basati esclusivamente sulla mancanza del requisito della dimora abituale, non solo del nucleo familiare ma anche della contribuente, nonché al principio dell'onere della prova posto a carico del soggetto che chiede l'applicazione della norma agevolativa, resta il fatto che tale prova è stata fornita, seppure nel giudizio d'appello, con la documentazione depositata il 23.12.2025 e di cui il Comune non ha dato atto ed alla quale non ha replicato né ha sollevato eccezione di inammissibilità ma anzi né ha negato la produzione.
Tali produzioni vanno ammesse in quanto si ritengono indispensabili ai fini della decisione, una volta appurato che la motivazione degli accertamenti era svolta in termini eccessivamente generici al punto da non consentire una facile individuazione delle ragioni della negazione dell'agevolazione.
Posto che i consumi degli anni in esame risultano in linea con quelli per i quali il Comune aveva effettuato il controllo, senza pervenire all'esclusione in esame, si deve concludere nel senso che la dimora abituale da parte della contribuente risulta provata.
Considerato che la vicenda processuale si caratterizza per aspetti particolari quali l'equivoca e incompleta motivazione degli accertamenti, sussistono ragioni per la compensazione delle spese anche di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate