Art. 13.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la Commissione centrale di scrutinio, gia' nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la Commissione centrale di scrutinio, gia' nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso.