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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 2092/2023
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2092/2023, promossa da
, generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. LO VERDE MARIA parte ricorrente contro
, ), domicilio eletto CP_1 CodiceFiscale_2 C.F._3 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. CERUTTI MARINELLA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: In via principale e nel merito: 1) Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla pretendono a titolo di assegno divorzile;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale
Pag. 1 sita in via Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Castellazzo, 2 alla Sig. che continuerà a Parte_2 dimorarvi con le figlie;
3) Confermare l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre, ovvero in Per_1 Per_2 via subordinata disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre, presso cui manterranno la residenza anagrafica. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. Le minori avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere educazione e istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) Quanto alle modalità di visita padre-figlie, preso atto della liberazione degli incontri, così come disposto dal Tribunale dei Minorenni in data 10.08.2023 , nel pieno rispetto delle volontà delle minori e delle loro insicurezze e fragilità: disporre che il padre vedrà le minori e mantenendo la presenza di un educatore dei Servizi Sociali al fine di rafforzare Per_1 Per_2 il rapporto padre/figlie e contemporaneamente fornire alle minori strumenti che consentono loro di vivere serenamente i momenti di incontro con il padre e valutare una graduale liberalizzazione nel medio-lungo periodo, tenendo conto delle esigenze e delle fasi di vita di ciascuno, fermo restando la prosecuzione della presa in carico delle minori della NPI , con le seguenti modalità: • a fine settimane alternati, nelle giornate di sabato o domenica dalle ore 15:00 alle ore 17:00; nelle settimane non seguite da weekend, il martedì o il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il padre avrà cura di prelevare e riaccompagnare le minori presso la madre. I genitori concordano che in considerazione della liberalizzazione degli incontri e nell'esclusivo interesse delle minori, sino a quando le minori non avranno raggiunto la serenità necessaria, le minori non pernotteranno presso il padre. Nei fine settimana di competenza paterna, pertanto, il padre avrà cura di riaccompagnare le minori presso la casa materna;
• i genitori si danno reciprocamente atto che ogni decisione in merito a modifiche concernenti le modalità di turnazione alla visita/assistenza alle figlie dovrà essere concordata tenendo in considerazione gli interessi primari delle minori in modo da garantire alle stesse serenità e tranquillità. Fermo restando che in caso di eventuali situazioni di concomitanza di interessi, dovranno sempre prevalere quelli deputati alla salvaguardia delle esigenze di salute delle minori, nonché della continuità delle visite a tutela del diritto delle medesima alla bi-genitorialità; • eventuali impedimenti delle minori alle visite del padre come sopra specificate per motivi di studio o di salute ed eventuali richieste per gli stessi motivi di posticipare le visite o modificare gli orari dovranno pervenire da parte della Sig.ra al Sig. Parte_2 Parte_1 all'indirizzo di posta elettronica del medesimo oppure via SMS o Whatsapp in modo tempestivo e comunque entro tre giorni, salvo comprovati e non previsti impedimenti. Altrettanto, sarà onere del padre comunicare alla Sig.ra
[...] eventuali impossibilità all'esercizio del diritto di visita tramite SMS o Whatsapp;
• i genitori Parte_2 concordano che per le festività e ponti varrà la regola dell'alternanza annuale, pertanto: - per il periodo natalizio, nel rispetto delle tradizioni familiari di entrambi i genitori, le minori trascorreranno alternativamente con i genitori la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano e Capodanno, agli orari che verranno di volta in volta concordati tra i genitori, prevedendo sin da ora che le minori trascorreranno con la madre la giornata della Vigilia di Natale 2025, salvo impegni lavorativi, e la giornata di Natale 2025 con il padre. A fronte degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, questi ultimi collaboreranno al fine di prendere i necessari accordi in variazione e consentire un'opportuna organizzazione;
- per le festività pasquali le figlie trascorreranno, salvo diversi accordi presi con discreto anticipo, con alternanza annuale il giorno di Pasqua con il papà ed il giorno di Pasquetta con la mamma, e ciò a decorrere da Pasqua 2026. - quanto alle altre festività con ponti connessi, i genitori si accorderanno per un'equa spartizione di detti periodi in modo che le figlie possano stare con il padre per la metà delle suddette festività e con la madre per l'altra metà. E proprio in ragione di tale interesse, i genitori dovranno concordare di volta in volta gli orari in cui le figlie verranno prelevate dalla casa materna per poi esservi riportate. - sempre al fine di garantire
Pag. 2 assistenza continua alle figlie e tenendo in considerazione le loro esigenze ed interessi, quanto alle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le minori un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno e le esigenze/impegni della minore, da comunicarsi entro il 30/04 di ogni anno, precisando che il periodo estivo a favore del padre, sino a quando le minori non avranno raggiunto la serenità necessaria, verrà rimesso alle valutazioni dei Servizi Sociali;
• i genitori si impegnano ad assumere, di volta in volta, gli accordi in variazione che si rendessero necessari in considerazione delle esigenze delle minori necessarie per garantire una turnazione tra loro;
• ciascun genitore, quando avrà le minori con sé, dovrà favorire e agevolare i contatti, anche telefonici, tra le minori e l'altro genitore;
• entrambi i genitori si danno reciprocamente atto dell'assoluta preminenza degli interessi delle minori nell'interpretazione ed applicazione delle sopra riportate condizioni, impegnandosi a decidere eventuali variazioni personalmente, senza utilizzare come tramite le figlie stesse, ma decidendo autonomamente tra di loro nell'interesse delle minori;
Demandare ai Servizi Sociali e alla NPI che hanno in carico il nucleo familiare e le minori di monitorare la situazione e di segnalare immediatamente alla competente Autorità Giudiziaria situazioni di grave pregiudizio per la prole. 6) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, tenuto in considerazione il periodo di permanenza delle minori dal padre e la sua partecipazione nella gestione delle minori, la somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 mensili per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dall'inizio dell'esercizio effettivo delle modalità di visita padre/figlie senza l'ausilio dei Servizi Sociali. Dare atto che il padre acconsente che la madre percepisca il 100% dell'Assegno Unico a favore delle figlie minori. 12) Disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative alle figlie verranno suddivise al 50% tra i genitori con le modalità indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Novara e come di seguito meglio specificate: I) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) Tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari. III) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa e buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) Materiale scolastico non di acquisto corrente;
V) Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei già menzionati criteri, la madre dovrà far pervenire copia dei giustificativi di spesa via email o sms al padre, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta sul conto corrente intestato alla madre. 13) Dare atto che il padre ha già espresso il consenso a che l'altra richieda ed ottenga il passaporto e la carta d'identità per l'espatrio per sé e per le figlie minori. parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) confermare l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre ovvero in via subordinata disporre il loro affido condiviso ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2 ogni caso con collocamento, anche residenziale presso la madre;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in via Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Castellazzo, 2 alla madre che continuerà a dimorarvi con le figlie;
3)
Pag. 3 confermare allo stato la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio al solo di fine di determinare e gestire le modalità di incontro padre-figlie ritenute più tutelanti per le minori;
4) confermare la presa in carico di da parte della NPI competente per territorio;
5) quanto alle modalità di Per_1 visita padre-figlie, confermare allo stato le condizioni indicate nella sentenza di separazione con delega ai Servizi Sociali di determinare e gestire, anche di concerto con la NPI, le modalità di incontro padre-figlie ritenute più tutelanti per le minori, assicurando allo stato la presenza di un educatore;
6) disporre che il padre corrisponda mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di Euro 550,00 (Euro 275,00 mensili per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
7) disporre che la madre percepisca il 100% dell'Assegno Unico a favore delle figlie minori;
8) disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative alle figlie vengano suddivise al 50% tra i genitori con le modalità indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Novara e come di seguito meglio specificate: I) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) Tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari. III) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa e buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) Materiale scolastico non di acquisto corrente;
V) Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, la madre dovrà far pervenire copia dei giustificativi di spesa via mail o sms al padre, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta sul conto corrente intestato alla madre. 9) nulla disporre a titolo di assegno divorzile in quanto i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2023, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere il divorzio e la regolamentazione della responsabilità genitoriale. Part Ha rappresentato di aver sposato la signora nel 1999 e che, dalla sua unione, sono
[...]
(22/2/2010) e (11/1/2013). Con sentenza n. 36/2022, emessa da questo Per_3 Per_2
Tribunale, è stata pronunciata la separazione alle seguenti condizioni “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: “1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_2 Controparte_2 matrimonio in Nardò il 18.9.1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nardò nell'anno 1999, registro Atti di matrimonio, Numero 127, Parte II, Seria A, addebitando la stessa al convenuto CP_2
Pag. 4 ;
2. manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente Pt_1 al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. affida in via esclusiva le minori e alla Per_1 Persona_4 madre, con collocamento presso quest'ultima;
4. assegna la casa familiare a 5. incarica i Parte_2
Servizi Sociali e i Servizi Specialistici della ASL competenti per territorio, di proseguire gli interventi a sostegno del minore e della coppia genitoriale già avviati;
6. prescrive a di proseguire nell'esclusivo interesse Controparte_2 delle minori il percorso di supporto alla genitorialità già avviato;
7. dispone che possa vedere le Controparte_2 minori e in luogo neutro o, comunque, alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali Per_1 Persona_4 incaricati;
la ripresa degli incontri dovrà avvenire in modo graduale, giungendo, in un lasso di tempo di mesi tre, a prevedere un incontro alla settimana;
i Servizi Sociali dovranno segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole;
8. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori versando, entro il Controparte_2 giorno 5 di ogni mesi, a assegno mensile pari ad €. 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), Parte_2 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI, oltre che del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
9. condanna Controparte_2
a versare a le spese di lite, che liquida in euro 7.254,00 oltre al rimborso forfettario delle Parte_2 spese al 15%, IVA e CPA. Si comunichi: - al C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino;
- al SERVIZIO DI NPI presso l'ASL di Novara”.
Ha, quindi, concluso come in epigrafe, rappresentando di voler recuperare il rapporto con le figlie e che la relazione con la moglie non era mai ripresa.
Si è costituita nei termini che ha aderito alla domanda di cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio;
ha chiesto comunque l'affido esclusivo delle minori, rappresentando che era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 dal G.U.P. in sede, con sentenza CP_2 poi riformata in appello con concordato, con pena finale di anni 1, mesi 5 e giorni 23 di reclusione, per il reato di cui all'art. 572 c. 2 c.p. (condotte commesse alla presenza di minori di anni 18).
Ha concluso come in epigrafe.
Pag. 5 ***
Alla prima udienza del 30/1/2024, le parti hanno rappresentato un miglioramento dei rapporti Part padre figlia;
la ha dichiarato: “dal 13 gennaio sono iniziati gli incontri liberalizzati, poi c'è stato l'incontro il 21, quando ho trascorso la domenica con le bambine, poi il 27 quando le ho viste il pomeriggio;
confermo che mi sento più tutelato con i Servizi;
le bambine sono serene ed hanno bisogno del papà; sono disponibile al dialogo con la madre, nell'interesse delle bambine;
tre ore per adesso sono sufficienti, visto il pregresso;
io non nego il papà alle bambine, sono collaborativa, lascio decidere alle bambine;
se le bambine vogliono stare un po' di più io sono d'accordo, l'ho detto anche ai Servizi Sociali;
essendo le prime volte, non è stato facile neanche per loro, devono abituarsi;
non mi oppongo a che il papà veda le bambine”.
All'esito, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo, da parte dei servizi sociali già incaricati.
All'udienza del 25/6/2024, le parti hanno chiesto sentenza in punto status, pronunciata in data 29/11/2024.
Alla successiva udienza del 7/1/2025, dopo interlocuzione con i difensori, il Giudice relatore ha così disposto: “dispone l'audizione della minore , fissando per l'incombente l'udienza del 8 Persona_5 maggio 2025 ore 15.30, onerando la madre collocataria dell'accompagnamento; dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo e delle minori da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI di Arona, competente per territorio;
invita i Servizi e la NPI a mandare relazione di aggiornamento entro il 28 aprile 2025; preso atto che la madre non ha evidenziato opposizioni all'accesso da parte del padre al registro scolastico, autorizza il padre ad accedere alle informazioni scolastiche delle minori;
onera le parti di depositare entro il 28.4.2025 situazione reddituale aggiornata e, in particolare, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto sino al 30.3.2025”.
Quindi, all'udienza dell'8/5/2025, è stata sentita e, all'esito, sono stati riconosciuti Persona_5
i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 16/9/2025, le parti si sono riportate agli scritti defensionali in atti e la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'affido esclusivo di e alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione presso di lei e conseguente assegnazione della casa familiare.
Invero, è dirimente quanto emerge dalla relazione del servizio NPI: “Si fornisce un esempio. In occasione Part del compleanno di , la sig.ra a organizzato un viaggio a Barcellona (21 -22 febbraio). Il sig. Per_1
Pt_1 ne era al corrente, essendo stato trattato a colloquio e oggetto di esplicito messaggio WhatsApp, senza che lo stesso Part avesse manifestato dissenso. Durante il check-in aeroportuale è stato esplicitato alla sig.ra he i documenti delle figlie non avevano validità per l'espatrio. La sig.ra ha provato a contattare il sig. per spiegare l'accaduto e
Pt_1 Part chiedere il consenso paterno. L'ufficio anagrafe già contattato dalla sig.ra ha provveduto a inviare i documenti da controfirmare per ottenere l'autorizzazione. Il sig. non ha mai risposto alle chiamate né tantomeno inviato
Pt_1 la documentazione, dichiarando successivamente di aver dimenticato il telefono a casa e di non avere mai ricevuto mail da parte dell'ufficio preposto. In una comunicazione in c.c. al Servizio, il sig. (ns. prot. 1614 del
Pt_1
12/03/2025), tramite legale rendeva noto di non voler concedere autorizzazione all'espatrio, circostanza mai esplicitata prima. Le ragazze, in particolare che aspettava da tempo la partenza per festeggiare il suo Per_1 compleanno, hanno appreso la volontà paterna di non concedere l'autorizzazione. Questo ha reso entrambe molto
Pag. 6 tristi e arrabbiate tanto da interrompere ogni contatto, anche solo telefonico. Solo dopo qualche giorno hanno provato a tematizzare l'accaduto con il padre il quale, invece di accogliere il loro vissuto, ha preferito rispondere che non sono argomenti che le riguardano. In generale, quando si cerca di tematizzare con il sig. i vissuti e le emozioni Pt_1 delle figlie questo tende a sminuirle o negarle”. Lo stesso servizio riferisce che non ha proseguito CP_2 il percorso di supporto alla genitorialità presso il Centro per le Famiglie.
In tale contesto, benché vi sia stato un buon passo avanti del ricorrente rispetto alla relazione con le figlie, risulta ancora egoriferito, centrato su stesso e ha manifestato la tendenza ad CP_2 Part accentrare alcune decisioni, senza collaborare con la madre delle ragazze. Al contrario la ha mostrato adeguata capacità genitoriale.
Peraltro, nel corso della sua audizione, ha riferito di non vedere il padre da febbraio Per_1
2025, di avere paura di lui e che “Non gli interessa se le sue figlie stanno bene, basta che stia bene lui. Una volta eravamo da 'Acqua e Sapone', la mamma ha chiesto dove fossimo e lui non sapeva rispondere al messaggio e lo ha chiesto a me di scrivere un messaggio sul gruppo che lui ha con la mamma. Mi sembra che lui non ci sappia gestire. Inoltre, a volte ci scrive dei messaggi che secondo me non sono scritti da lui;
per esempio ci scrive chiamandoci 'ragazze', termine che dal vivo non usa mai perché ci chiama 'bimbe'.
Va, quindi, per la tutela del benessere delle minori, confermato l'affido esclusivo di e Per_1
a Per_2 Parte_2
Quanto al regime di visite paterno, considerate le dichiarazioni della minore infatti, ha Per_1 così dichiarato: “ADR: durante il periodo della separazione lui ci picchiava. Lui, in particolare, ci lasciava a casa chiuse. Si chiudeva nel bagno e parlava con un'altra donna. ADR: ha picchiato sia me che mia sorella che la mamma. ADR: una volta eravamo a casa in Puglia e mio padre ha spintonato con forza la mamma contro un mobile in bagno rischiando di farle male. Lui dice che se non ci comportiamo bene con lui da grandi ci chiuderà la porta in faccia. Mi ha infastidito molto la cosa del mio compleanno perché lui lo sapeva e l'ha fatto apposta. ADR: ho paura del mio papà; ho paura che mi picchia. Una volta, alla Bennet, mi ha chiesto se gli volessi bene;
io gli ho risposto “diciamo di sì” e lui si è arrabbiato molto e ha iniziato ad urlare ed avevo paura che mi picchiasse. Lui mi costringe a fare le cose. Non gli interessa se le sue figlie stanno bene, basta che stia bene lui”) e la nota del servizio NPI che dà atto che le minori non voglio vedere il padre, gli incontri vanno sospesi, salvo eventuale e graduale ripresa. In caso di ripresa degli incontri, questi dovranno avvenire in spazio neutro e alla presenza di un educatore. In ogni caso, i Servizi Sociali dovranno segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole.
***
Dal punto di vista delle statuizioni economiche, va posto a carico di un assegno di CP_2 mantenimento per le figlie che, considerata la crescita delle stesse e quindi le loro maggiori esigenze, va fissato in € 275,00 ciascuna, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale va percepito integralmente dalla madre, considerato sia l'affido che il collocamento.
È necessaria, considerate le difficoltà e le preoccupazioni manifestate dalle minori, che, la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI territorialmente competente, nonché dei Servizi Sociali competenti. Gli enti indicati, infatti, sono deputati a
Pag. 7 monitorare lo stato di benessere psicofisico e che le visite tra padre e figlie rimangano compatibili con lo stesso.
***
Considerata la soccombenza di , questi va condannato al pagamento delle spese CP_2 processuali, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2002, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, preso atto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1) affida e in via esclusiva alla madre, presso cui devono essere collocate;
Per_1 Per_2
2) conferma l'assegnazione della casa familiare a Parte_2
3) sospende gli incontri padre-figlie, salvo eventuale graduale ripresa successiva, ove ritenuto opportuno dai servizi sociali e dal servizio neuropsichiatria infantile;
in caso di ripresa degli incontri, si dispone che avvengano in spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo il calendario concordato con i servizi sociali che dovranno eventualmente relazionare, anche alle A.G. competenti, eventuali situazioni di pregiudizio per le minori;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori, Parte_1 versando la somma di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuna minore), entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data della domanda;
5) pone le spese straordinarie a carico di entrambi genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Pag. 8 III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
7) dispone la prosecuzione della presa in carico dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile e la prosecuzione degli interventi a sostegno del minore e della coppia genitoriale già avviati;
8) condanna al pagamento delle spese di lite, da versare a Parte_1 Parte_2
nella misura di € 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
[...]
Pag. 9 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 10
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2092/2023, promossa da
, generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. LO VERDE MARIA parte ricorrente contro
, ), domicilio eletto CP_1 CodiceFiscale_2 C.F._3 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. CERUTTI MARINELLA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: In via principale e nel merito: 1) Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e che nulla pretendono a titolo di assegno divorzile;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale
Pag. 1 sita in via Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Castellazzo, 2 alla Sig. che continuerà a Parte_2 dimorarvi con le figlie;
3) Confermare l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre, ovvero in Per_1 Per_2 via subordinata disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre, presso cui manterranno la residenza anagrafica. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. Le minori avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere educazione e istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5) Quanto alle modalità di visita padre-figlie, preso atto della liberazione degli incontri, così come disposto dal Tribunale dei Minorenni in data 10.08.2023 , nel pieno rispetto delle volontà delle minori e delle loro insicurezze e fragilità: disporre che il padre vedrà le minori e mantenendo la presenza di un educatore dei Servizi Sociali al fine di rafforzare Per_1 Per_2 il rapporto padre/figlie e contemporaneamente fornire alle minori strumenti che consentono loro di vivere serenamente i momenti di incontro con il padre e valutare una graduale liberalizzazione nel medio-lungo periodo, tenendo conto delle esigenze e delle fasi di vita di ciascuno, fermo restando la prosecuzione della presa in carico delle minori della NPI , con le seguenti modalità: • a fine settimane alternati, nelle giornate di sabato o domenica dalle ore 15:00 alle ore 17:00; nelle settimane non seguite da weekend, il martedì o il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il padre avrà cura di prelevare e riaccompagnare le minori presso la madre. I genitori concordano che in considerazione della liberalizzazione degli incontri e nell'esclusivo interesse delle minori, sino a quando le minori non avranno raggiunto la serenità necessaria, le minori non pernotteranno presso il padre. Nei fine settimana di competenza paterna, pertanto, il padre avrà cura di riaccompagnare le minori presso la casa materna;
• i genitori si danno reciprocamente atto che ogni decisione in merito a modifiche concernenti le modalità di turnazione alla visita/assistenza alle figlie dovrà essere concordata tenendo in considerazione gli interessi primari delle minori in modo da garantire alle stesse serenità e tranquillità. Fermo restando che in caso di eventuali situazioni di concomitanza di interessi, dovranno sempre prevalere quelli deputati alla salvaguardia delle esigenze di salute delle minori, nonché della continuità delle visite a tutela del diritto delle medesima alla bi-genitorialità; • eventuali impedimenti delle minori alle visite del padre come sopra specificate per motivi di studio o di salute ed eventuali richieste per gli stessi motivi di posticipare le visite o modificare gli orari dovranno pervenire da parte della Sig.ra al Sig. Parte_2 Parte_1 all'indirizzo di posta elettronica del medesimo oppure via SMS o Whatsapp in modo tempestivo e comunque entro tre giorni, salvo comprovati e non previsti impedimenti. Altrettanto, sarà onere del padre comunicare alla Sig.ra
[...] eventuali impossibilità all'esercizio del diritto di visita tramite SMS o Whatsapp;
• i genitori Parte_2 concordano che per le festività e ponti varrà la regola dell'alternanza annuale, pertanto: - per il periodo natalizio, nel rispetto delle tradizioni familiari di entrambi i genitori, le minori trascorreranno alternativamente con i genitori la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di S. Stefano e Capodanno, agli orari che verranno di volta in volta concordati tra i genitori, prevedendo sin da ora che le minori trascorreranno con la madre la giornata della Vigilia di Natale 2025, salvo impegni lavorativi, e la giornata di Natale 2025 con il padre. A fronte degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, questi ultimi collaboreranno al fine di prendere i necessari accordi in variazione e consentire un'opportuna organizzazione;
- per le festività pasquali le figlie trascorreranno, salvo diversi accordi presi con discreto anticipo, con alternanza annuale il giorno di Pasqua con il papà ed il giorno di Pasquetta con la mamma, e ciò a decorrere da Pasqua 2026. - quanto alle altre festività con ponti connessi, i genitori si accorderanno per un'equa spartizione di detti periodi in modo che le figlie possano stare con il padre per la metà delle suddette festività e con la madre per l'altra metà. E proprio in ragione di tale interesse, i genitori dovranno concordare di volta in volta gli orari in cui le figlie verranno prelevate dalla casa materna per poi esservi riportate. - sempre al fine di garantire
Pag. 2 assistenza continua alle figlie e tenendo in considerazione le loro esigenze ed interessi, quanto alle vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le minori un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno e le esigenze/impegni della minore, da comunicarsi entro il 30/04 di ogni anno, precisando che il periodo estivo a favore del padre, sino a quando le minori non avranno raggiunto la serenità necessaria, verrà rimesso alle valutazioni dei Servizi Sociali;
• i genitori si impegnano ad assumere, di volta in volta, gli accordi in variazione che si rendessero necessari in considerazione delle esigenze delle minori necessarie per garantire una turnazione tra loro;
• ciascun genitore, quando avrà le minori con sé, dovrà favorire e agevolare i contatti, anche telefonici, tra le minori e l'altro genitore;
• entrambi i genitori si danno reciprocamente atto dell'assoluta preminenza degli interessi delle minori nell'interpretazione ed applicazione delle sopra riportate condizioni, impegnandosi a decidere eventuali variazioni personalmente, senza utilizzare come tramite le figlie stesse, ma decidendo autonomamente tra di loro nell'interesse delle minori;
Demandare ai Servizi Sociali e alla NPI che hanno in carico il nucleo familiare e le minori di monitorare la situazione e di segnalare immediatamente alla competente Autorità Giudiziaria situazioni di grave pregiudizio per la prole. 6) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, tenuto in considerazione il periodo di permanenza delle minori dal padre e la sua partecipazione nella gestione delle minori, la somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 mensili per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dall'inizio dell'esercizio effettivo delle modalità di visita padre/figlie senza l'ausilio dei Servizi Sociali. Dare atto che il padre acconsente che la madre percepisca il 100% dell'Assegno Unico a favore delle figlie minori. 12) Disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative alle figlie verranno suddivise al 50% tra i genitori con le modalità indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Novara e come di seguito meglio specificate: I) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) Tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari. III) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa e buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) Materiale scolastico non di acquisto corrente;
V) Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei già menzionati criteri, la madre dovrà far pervenire copia dei giustificativi di spesa via email o sms al padre, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta sul conto corrente intestato alla madre. 13) Dare atto che il padre ha già espresso il consenso a che l'altra richieda ed ottenga il passaporto e la carta d'identità per l'espatrio per sé e per le figlie minori. parte resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) confermare l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre ovvero in via subordinata disporre il loro affido condiviso ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2 ogni caso con collocamento, anche residenziale presso la madre;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in via Castelletto Sopra Ticino (NO) Via Castellazzo, 2 alla madre che continuerà a dimorarvi con le figlie;
3)
Pag. 3 confermare allo stato la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio al solo di fine di determinare e gestire le modalità di incontro padre-figlie ritenute più tutelanti per le minori;
4) confermare la presa in carico di da parte della NPI competente per territorio;
5) quanto alle modalità di Per_1 visita padre-figlie, confermare allo stato le condizioni indicate nella sentenza di separazione con delega ai Servizi Sociali di determinare e gestire, anche di concerto con la NPI, le modalità di incontro padre-figlie ritenute più tutelanti per le minori, assicurando allo stato la presenza di un educatore;
6) disporre che il padre corrisponda mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di Euro 550,00 (Euro 275,00 mensili per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
7) disporre che la madre percepisca il 100% dell'Assegno Unico a favore delle figlie minori;
8) disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative alle figlie vengano suddivise al 50% tra i genitori con le modalità indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Novara e come di seguito meglio specificate: I) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) Tickets sanitari;
II) Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari. III) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa e buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) Materiale scolastico non di acquisto corrente;
V) Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Viaggi e vacanze;
c) Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, la madre dovrà far pervenire copia dei giustificativi di spesa via mail o sms al padre, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta sul conto corrente intestato alla madre. 9) nulla disporre a titolo di assegno divorzile in quanto i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2023, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere il divorzio e la regolamentazione della responsabilità genitoriale. Part Ha rappresentato di aver sposato la signora nel 1999 e che, dalla sua unione, sono
[...]
(22/2/2010) e (11/1/2013). Con sentenza n. 36/2022, emessa da questo Per_3 Per_2
Tribunale, è stata pronunciata la separazione alle seguenti condizioni “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: “1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_2 Controparte_2 matrimonio in Nardò il 18.9.1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Nardò nell'anno 1999, registro Atti di matrimonio, Numero 127, Parte II, Seria A, addebitando la stessa al convenuto CP_2
Pag. 4 ;
2. manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente Pt_1 al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. affida in via esclusiva le minori e alla Per_1 Persona_4 madre, con collocamento presso quest'ultima;
4. assegna la casa familiare a 5. incarica i Parte_2
Servizi Sociali e i Servizi Specialistici della ASL competenti per territorio, di proseguire gli interventi a sostegno del minore e della coppia genitoriale già avviati;
6. prescrive a di proseguire nell'esclusivo interesse Controparte_2 delle minori il percorso di supporto alla genitorialità già avviato;
7. dispone che possa vedere le Controparte_2 minori e in luogo neutro o, comunque, alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali Per_1 Persona_4 incaricati;
la ripresa degli incontri dovrà avvenire in modo graduale, giungendo, in un lasso di tempo di mesi tre, a prevedere un incontro alla settimana;
i Servizi Sociali dovranno segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole;
8. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori versando, entro il Controparte_2 giorno 5 di ogni mesi, a assegno mensile pari ad €. 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), Parte_2 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI, oltre che del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) asse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
9. condanna Controparte_2
a versare a le spese di lite, che liquida in euro 7.254,00 oltre al rimborso forfettario delle Parte_2 spese al 15%, IVA e CPA. Si comunichi: - al C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino;
- al SERVIZIO DI NPI presso l'ASL di Novara”.
Ha, quindi, concluso come in epigrafe, rappresentando di voler recuperare il rapporto con le figlie e che la relazione con la moglie non era mai ripresa.
Si è costituita nei termini che ha aderito alla domanda di cessazione degli Parte_2 effetti civili del matrimonio;
ha chiesto comunque l'affido esclusivo delle minori, rappresentando che era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 dal G.U.P. in sede, con sentenza CP_2 poi riformata in appello con concordato, con pena finale di anni 1, mesi 5 e giorni 23 di reclusione, per il reato di cui all'art. 572 c. 2 c.p. (condotte commesse alla presenza di minori di anni 18).
Ha concluso come in epigrafe.
Pag. 5 ***
Alla prima udienza del 30/1/2024, le parti hanno rappresentato un miglioramento dei rapporti Part padre figlia;
la ha dichiarato: “dal 13 gennaio sono iniziati gli incontri liberalizzati, poi c'è stato l'incontro il 21, quando ho trascorso la domenica con le bambine, poi il 27 quando le ho viste il pomeriggio;
confermo che mi sento più tutelato con i Servizi;
le bambine sono serene ed hanno bisogno del papà; sono disponibile al dialogo con la madre, nell'interesse delle bambine;
tre ore per adesso sono sufficienti, visto il pregresso;
io non nego il papà alle bambine, sono collaborativa, lascio decidere alle bambine;
se le bambine vogliono stare un po' di più io sono d'accordo, l'ho detto anche ai Servizi Sociali;
essendo le prime volte, non è stato facile neanche per loro, devono abituarsi;
non mi oppongo a che il papà veda le bambine”.
All'esito, è stata disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo, da parte dei servizi sociali già incaricati.
All'udienza del 25/6/2024, le parti hanno chiesto sentenza in punto status, pronunciata in data 29/11/2024.
Alla successiva udienza del 7/1/2025, dopo interlocuzione con i difensori, il Giudice relatore ha così disposto: “dispone l'audizione della minore , fissando per l'incombente l'udienza del 8 Persona_5 maggio 2025 ore 15.30, onerando la madre collocataria dell'accompagnamento; dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo e delle minori da parte dei Servizi Sociali e del Servizio NPI di Arona, competente per territorio;
invita i Servizi e la NPI a mandare relazione di aggiornamento entro il 28 aprile 2025; preso atto che la madre non ha evidenziato opposizioni all'accesso da parte del padre al registro scolastico, autorizza il padre ad accedere alle informazioni scolastiche delle minori;
onera le parti di depositare entro il 28.4.2025 situazione reddituale aggiornata e, in particolare, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto sino al 30.3.2025”.
Quindi, all'udienza dell'8/5/2025, è stata sentita e, all'esito, sono stati riconosciuti Persona_5
i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 16/9/2025, le parti si sono riportate agli scritti defensionali in atti e la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio di dover confermare l'affido esclusivo di e alla madre, con Per_1 Per_2 collocazione presso di lei e conseguente assegnazione della casa familiare.
Invero, è dirimente quanto emerge dalla relazione del servizio NPI: “Si fornisce un esempio. In occasione Part del compleanno di , la sig.ra a organizzato un viaggio a Barcellona (21 -22 febbraio). Il sig. Per_1
Pt_1 ne era al corrente, essendo stato trattato a colloquio e oggetto di esplicito messaggio WhatsApp, senza che lo stesso Part avesse manifestato dissenso. Durante il check-in aeroportuale è stato esplicitato alla sig.ra he i documenti delle figlie non avevano validità per l'espatrio. La sig.ra ha provato a contattare il sig. per spiegare l'accaduto e
Pt_1 Part chiedere il consenso paterno. L'ufficio anagrafe già contattato dalla sig.ra ha provveduto a inviare i documenti da controfirmare per ottenere l'autorizzazione. Il sig. non ha mai risposto alle chiamate né tantomeno inviato
Pt_1 la documentazione, dichiarando successivamente di aver dimenticato il telefono a casa e di non avere mai ricevuto mail da parte dell'ufficio preposto. In una comunicazione in c.c. al Servizio, il sig. (ns. prot. 1614 del
Pt_1
12/03/2025), tramite legale rendeva noto di non voler concedere autorizzazione all'espatrio, circostanza mai esplicitata prima. Le ragazze, in particolare che aspettava da tempo la partenza per festeggiare il suo Per_1 compleanno, hanno appreso la volontà paterna di non concedere l'autorizzazione. Questo ha reso entrambe molto
Pag. 6 tristi e arrabbiate tanto da interrompere ogni contatto, anche solo telefonico. Solo dopo qualche giorno hanno provato a tematizzare l'accaduto con il padre il quale, invece di accogliere il loro vissuto, ha preferito rispondere che non sono argomenti che le riguardano. In generale, quando si cerca di tematizzare con il sig. i vissuti e le emozioni Pt_1 delle figlie questo tende a sminuirle o negarle”. Lo stesso servizio riferisce che non ha proseguito CP_2 il percorso di supporto alla genitorialità presso il Centro per le Famiglie.
In tale contesto, benché vi sia stato un buon passo avanti del ricorrente rispetto alla relazione con le figlie, risulta ancora egoriferito, centrato su stesso e ha manifestato la tendenza ad CP_2 Part accentrare alcune decisioni, senza collaborare con la madre delle ragazze. Al contrario la ha mostrato adeguata capacità genitoriale.
Peraltro, nel corso della sua audizione, ha riferito di non vedere il padre da febbraio Per_1
2025, di avere paura di lui e che “Non gli interessa se le sue figlie stanno bene, basta che stia bene lui. Una volta eravamo da 'Acqua e Sapone', la mamma ha chiesto dove fossimo e lui non sapeva rispondere al messaggio e lo ha chiesto a me di scrivere un messaggio sul gruppo che lui ha con la mamma. Mi sembra che lui non ci sappia gestire. Inoltre, a volte ci scrive dei messaggi che secondo me non sono scritti da lui;
per esempio ci scrive chiamandoci 'ragazze', termine che dal vivo non usa mai perché ci chiama 'bimbe'.
Va, quindi, per la tutela del benessere delle minori, confermato l'affido esclusivo di e Per_1
a Per_2 Parte_2
Quanto al regime di visite paterno, considerate le dichiarazioni della minore infatti, ha Per_1 così dichiarato: “ADR: durante il periodo della separazione lui ci picchiava. Lui, in particolare, ci lasciava a casa chiuse. Si chiudeva nel bagno e parlava con un'altra donna. ADR: ha picchiato sia me che mia sorella che la mamma. ADR: una volta eravamo a casa in Puglia e mio padre ha spintonato con forza la mamma contro un mobile in bagno rischiando di farle male. Lui dice che se non ci comportiamo bene con lui da grandi ci chiuderà la porta in faccia. Mi ha infastidito molto la cosa del mio compleanno perché lui lo sapeva e l'ha fatto apposta. ADR: ho paura del mio papà; ho paura che mi picchia. Una volta, alla Bennet, mi ha chiesto se gli volessi bene;
io gli ho risposto “diciamo di sì” e lui si è arrabbiato molto e ha iniziato ad urlare ed avevo paura che mi picchiasse. Lui mi costringe a fare le cose. Non gli interessa se le sue figlie stanno bene, basta che stia bene lui”) e la nota del servizio NPI che dà atto che le minori non voglio vedere il padre, gli incontri vanno sospesi, salvo eventuale e graduale ripresa. In caso di ripresa degli incontri, questi dovranno avvenire in spazio neutro e alla presenza di un educatore. In ogni caso, i Servizi Sociali dovranno segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di grave pregiudizio per la prole.
***
Dal punto di vista delle statuizioni economiche, va posto a carico di un assegno di CP_2 mantenimento per le figlie che, considerata la crescita delle stesse e quindi le loro maggiori esigenze, va fissato in € 275,00 ciascuna, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale va percepito integralmente dalla madre, considerato sia l'affido che il collocamento.
È necessaria, considerate le difficoltà e le preoccupazioni manifestate dalle minori, che, la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio di NPI territorialmente competente, nonché dei Servizi Sociali competenti. Gli enti indicati, infatti, sono deputati a
Pag. 7 monitorare lo stato di benessere psicofisico e che le visite tra padre e figlie rimangano compatibili con lo stesso.
***
Considerata la soccombenza di , questi va condannato al pagamento delle spese CP_2 processuali, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2002, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, preso atto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1) affida e in via esclusiva alla madre, presso cui devono essere collocate;
Per_1 Per_2
2) conferma l'assegnazione della casa familiare a Parte_2
3) sospende gli incontri padre-figlie, salvo eventuale graduale ripresa successiva, ove ritenuto opportuno dai servizi sociali e dal servizio neuropsichiatria infantile;
in caso di ripresa degli incontri, si dispone che avvengano in spazio neutro, alla presenza di un educatore, secondo il calendario concordato con i servizi sociali che dovranno eventualmente relazionare, anche alle A.G. competenti, eventuali situazioni di pregiudizio per le minori;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori, Parte_1 versando la somma di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuna minore), entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, dalla data della domanda;
5) pone le spese straordinarie a carico di entrambi genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Pag. 8 III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
7) dispone la prosecuzione della presa in carico dei servizi sociali e della neuropsichiatria infantile e la prosecuzione degli interventi a sostegno del minore e della coppia genitoriale già avviati;
8) condanna al pagamento delle spese di lite, da versare a Parte_1 Parte_2
nella misura di € 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
[...]
Pag. 9 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 2/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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