Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3688 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Azzolin e Francesca Scalco
e
NO FA, C.F. , nata a [...], il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Mari
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
VERBALE GENERICO
le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari la separazione consensuale tra
1
Stato Civile competente alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1. I coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai coniugi ed all'affidamento del figlio minore, ivi compresa la regolamentazione del contributo al mantenimento dello stesso.
2. I coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra coniugi e i figli e, in particolare, al trasferimento del diritto di proprietà delle unità immobiliari (abitazione ai piani terra e primo con corte esclusiva di pertinenza e garage di pertinenza al piano terra) facenti parte del fabbricato condominiale a schiera denominato “I Portici”, site in comune di EL TE TO (VI), via Marco Polo n.
135 così censite nel Catasto Fabbricati:
Comune di EL TE TO (VI) – foglio 5 (cinque) – particelle n.ri:
- 1471 sub 51- via Marco Polo – piano T-1 – cat. A/2 - cl.
3 - vani 7,5 – R.C. Euro 832,79;
- 1471 sub 37- via Marco Polo – piano T – cat. C/6 - cl.
3 - mq 23 - R.C. Euro 47,51,
* con la comproprietà, per la quota proporzionale, delle parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ., e comunque dell'intero complesso condominiale, che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale d'udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria Reg. Imm. di competenza.
CHIEDONO INOLTRE
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore
affinché:
- fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito
2 - rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni contenute nel ricorso introduttivo pagg. 7 e 8
VERBALE PARTE A
comparsi personalmente innanzi al Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi all'udienza del
04.02.2025 confermato di aver contratto matrimonio a Roma il 27/7/1996 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 792. Parte II, serie A, concordano e pattuiscono quanto segue:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi VA BR e ai Parte_1
sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ..
2) Ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa. I genitori Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di particolare importanza in relazione all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla residenza abituale del figlio minore tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente da ciascun genitore.
Lo stesso continuerà a risiedere in via privilegiata unitamente alla sorella , Per_2
maggiorenne ed autonoma economicamente, presso la madre nella casa famigliare in
EL TE TO (VI) Via Marco Polo n. 135.
4) Il figlio minore di anni 16, concorderà direttamente con il papà i tempi e modi Per_1
della permanenza presso lo stesso sia nel periodo scolastico che durante le vacanze natalizie,
pasquali ed estive.
5) Il Sig. verserà alla Sig.ra VA BR, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio minore la somma di euro 800,00 (ottocento/00) mensili, Per_1
somma che viene versata già a decorrere dallo scorso mese di Agosto e continuerà a essere
3 corrisposta anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
6) Il Sig. sosterrà a proprio esclusivo carico il 100% delle spese straordinarie, Parte_1
extra assegno, relative al figlio minore secondo il Protocollo per i procedimenti in Per_1
materia di diritto di famiglia adottato dal Tribunale di Vicenza in data 26 TObre 2017,
restando inteso che dette spese, quando anticipate dalla madre, verranno comunicate al padre per la restituzione corredate dalle relative pezze giustificative, al raggiungimento periodico dell'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00). Il padre provvederà
quindi alla relativa restituzione entro quindici giorni da tale richiesta di rimborso, come previsto nel citato Protocollo.
7) Il Sig. in forza dell'accordo di liquidazione in unica soluzione, ex art. 5 c. 8 L. n. Pt_1
898/1970, concluso tra le parti di cui alla successiva e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha già versato alla Sig.ra VA una prima rata anticipata di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in data 9/8/2024, e verserà un'ulteriore rata a saldo di euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) entro dieci giorni dall'omologa giudiziale della presente separazione, concordando che nulla verrà versato dallo stesso alla moglie a titolo di contributo al mantenimento per il tempo della separazione personale che precederà la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella
denegata ipotesi in cui entrambi i coniugi non confermassero il proprio consenso all'udienza di comparizione, o comunque di mancata omologa delle presenti condizioni e/o non venga dichiarata equa la liquidazione una tantum relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il precitato versamento e tutti quelli ulteriori effettuati dal sig. si Pt_1
intenderanno pattiziamente imputati al contributo di mantenimento e all'assegno divorzile in favore della signora VA, a copertura del numero di mensilità che risulterà coerente con la quantificazione degli assegni operata negli eventuali procedimenti contenziosi, oltre alla relativa rivalutazione ISTAT, costo vita.
4 VERBALE PARTE B
comparsi personalmente innanzi al Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi all'udienza del
04.02.2025 confermano di aver contratto matrimonio a Roma il 27/7/1996 iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 792. Parte II, serie A, e che il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni e concordano e pattuiscono quanto segue:
1) Il sig. cede alla signora VA BR, che accetta, la piena ed esclusiva Parte_1
proprietà delle unità immobiliari (abitazione ai piani terra e primo con corte esclusiva di pertinenza e garage di pertinenza al piano terra) facenti parte del fabbricato condominiale a schiera denominato “I Portici”, site in comune di EL TE TO (VI), via Marco
Polo n. 135, identificate da atto di compravendita a ministero del Notaio Persona_3
del 4/4/2008 – Rep. 3312 – Racc. 1579, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Vicenza il 24/4/2008 ai nn. 9319 - 6002 (doc. 6 ricorso – atto di compravendita e nota di trascrizione), così censite nel Catasto Fabbricati:
Comune di EL TE TO (VI) – foglio 5 (cinque) – particelle n.ri:
- 1471 sub 51- via Marco Polo – piano T-1 – cat. A/2 - cl.
3 - vani 7,5 – R.C. Euro 832,79;
- 1471 sub 37- via Marco Polo – piano T – cat. C/6 - cl.
3 - mq 23 - R.C. Euro 47,51,
* con la comproprietà, per la quota proporzionale, delle parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ., e comunque dell'intero complesso condominiale, e in particolare:
del portico (gravato da servitù a uso pubblico) catastalmente descritto quale bene comune non censibile al Catasto Fabbricati foglio 5 (cinque) con la particella n. 1471 sub 6 (bene non censibile comune a tutti i subalterni).
* con la comproprietà, per la quota indivisa di 1/10 (un decimo):
- dell'area destinata ad accesso pedonale catastalmente descritta quale bene comune non censibile al Catasto Fabbricati foglio 5 (cinque) con la particella n. 1471 sub 48 (bene non censibile comune ai subalterni n.ri 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 51 e 52);
- dell'area destinata ad accesso carraio catastalmente descritta quale bene comune non
5 censibile al Catasto Fabbricati foglio 5 (cinque) con la particella n. 1471 sub 49 (bene non censibile comune ai subalterni dal n. 28 al n. 35, dal n. 37 al n. 45, e ai n.ri 47, 50 e 51);
con precisazione che il muro che separa le unità immobiliari cedute da quelle contigue, identificate con le particelle n. 1471 sub 34 e sub 35, spetta in comunione con i proprietari di quest'ultime.
Dette unità immobiliari sono meglio individuate nelle planimetrie allegate al ricorso introduttivo (doc. 7 ricorso– planimetrie catastali ed elaborato planimetrico) e i confini dell'insieme, cosi come indicati nell'atto di provenienza sono i seguenti: proprietà di terzi,
particella n. 1471 sub 48, proprietà di terzi e particella n. 1471 sub 49.
- I signori e VA BR dichiarano che il fabbricato di cui fanno parte Parte_1
le unità immobiliari sopra indicate è stato costruito in conformità alla concessione edilizia n. 381 in data 18 settembre 1996 n. 381/96 di pratica edilizia e n. 8831/1996 di prot.,
successiva variante n. 42/2000 in data 29 maggio 2000 n. 959/99 di pratica edilizia e n. 15602
di prot., successiva proroga di concessione edilizia in data 12 ottobre 2000 n. 13254/13257 di prot., cui ha fatto seguito concessione edilizia 25/2002 (per ultimazione lavori) in data 27
marzo 2002 n. 175/2001 di pratica edilizia e n. 14536 di prot. e DIA in variante n. 47 in data
29 giugno 2004 n. 10675 di prot. ed è stato rilasciato dal Sindaco del Comune di EL
TE TO il certificato di “agibilità parziale” in data 26 luglio 2005 n. 11556 di prot. e n.
175/2001 di pratica edilizia, relativo alle sole unità immobiliari oggetto del presente atto;
le parti dichiarano, inoltre, che i summenzionati immobili sono stati oggetto di opere di redistribuzione degli spazi interni di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività in sanatoria prot. SUAP n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0186225 del 1° giugno 2021 (doc. 8
ricorso – , e successiva denuncia di variazione catastale prot n. VI0055892 (doc. 9 CP_1
ricorso – denuncia variazione catastale), e degli interventi per l'efficientamento energetico di cui alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus prot. SUAP n.
REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0479045 del 27 dicembre 2021 (doc. 10 ricorso– , e CP_2
che sono, altresì, in regola con la normativa in materia di certificazione energetica degli
6 edifici (doc. 11 ricorso – A.P.E. codice identificativo emesso il 30.9.2024 da NumeroDi_1
, valido fino al 30.9.2034). Parte_2
- Le parti dichiarano che per l'acquisto dei beni oggetto del trasferimento hanno stipulato in data 4/4/2008 un contratto di mutuo fondiario a firma del Notaio – Persona_3
Rep./Racc. n. 3313/1580 (doc. 12 ricorso– contratto di mutuo fondiario e nota di trascrizione), e che la relativa ipoteca volontaria è stata cancellata in data 1/7/2022 ex art. 13, comma 8 decies, D.L. 7/2007 - art. 40 bis D.Lgs. 385/1993 (doc. 13 ricorso – ispezione ipotecaria, doc. 14 ricorso – elenco formalità per immobile sub. 51, doc. 15 ricorso - elenco formalità per immobile sub 37).
- I signori e VA BR dichiarano che l'acquisto dei predetti beni Parte_1
proviene da atto di compravendita a firma del Notaio del 4/4/2008 – Rep. Persona_3
n. 3312 – Racc. n. 1579, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Vicenza il 24/4/2008 ai nn. 9319 - 6002 (cfr. doc. 6 ricorso;
si veda, inoltre, doc. 16 ricorso–
visura catastale).
- La cessione di cui ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
- Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabili.
- Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 co.
1-bis legge n. 52/85, che gli immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (Cass. SS.UU.
21761/2021).
- Le parti dichiarano che sulle unità immobiliari oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi eccettuati i predetti interventi di redistribuzione degli spazi interni ed efficientamento energetico cui alla e C.I.L.A.S. sopra Controparte_3
indicate, a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche, e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 legge
7 n. 47/85 e successive modifiche.
- Le parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna
è scaduto il termine di presentazione.
- Le parti dichiarano di rinunciare congiuntamente all'iscrizione dell'ipoteca legale.
- Le parti dichiarano, ai soli fini fiscali, che la quota ceduta ha un valore pari a euro
310.000,00 (trecentodiecimila/00) e che nessuna somma verrà corrisposta dalla signora
VA BR al sig. per la detta cessione. Parte_1
- Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 così come ampliato dalla Corte
Costituzionale 29/04-10/05/99 n. 154.
- le parti dichiarano di essere consapevoli che il cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del Protocollo per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio del Tribunale di Vicenza e che è onere delle parti, che si obbligano a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici,
esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso
8 di aver contratto matrimonio in Roma in data 27.07.1996, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 04.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico esclusivo del padre.
-quanto alle disposizioni di natura economica tra coniugi, nulla le parti hanno richiesto, e di ciò il collegio non può che prendere atto;
-nel verbale d'udienza del 04.02.2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale
9 dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Con separata ordinanza si dispone la fissazione di udienza ai fini del divorzio nel rispetto del termine semestrale di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e NO Parte_1
FA, uniti in matrimonio in Roma in data 27.07.1996 con atto trascritto al n. 792, parte II, serie A, anno 1996, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
10 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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