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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3787/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3787/2021 promossa da:
NOME COLLETTIVO DI Parte_1 [...] (P.Iva ), con sede corrente in Rimigliano n. 3 – Parte_2 P.IVA_1
Campiglia M.ma (LI), in persona del l.r.p.t., sig. nato Campiglia M.ma Parte_3 l'08.06.1946 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Vivoli presso C.F._1 il cui studio sito in Livorno, Via Ricasoli n. 63 è elettivamente domiciliata
Attrice opponente contro
n persona del legale rap- NT presentante con sede in Donoratico (Li) Via del Casone Ugolino n.2 Controparte_2
P(.Iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Colomba Balestrieri, cod. fisc. P.IVA_2 pec. con studio in C.F._2 Email_1
Castagneto Carducci via Aurelia 2/n
Convenuta opposta
Oggetto: vendita cose mobili – opposizione a d.i.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5 dicembre 2024.
Per parte opponente Controparte_3
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la fondatezza
1 dell'opposizione proposta da in nome collettivo di Parte_4 [...]
in persona del l.r.p.t., e l'inesistenza di ragioni di credito della Parte_5 convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente per i titoli di cui al provvedimento monitorio opposto: in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_6 [...]
e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto CP_1 ingiuntivo opposto ad ogni effetto di legge, accertando specificamente l'inesistenza del credito sia nell'an che nel quantum azionato dalla controparte per i motivi di cui in narra- tiva;
in via riconvenzionale: accertato il conferimento dei prodotti ortofrutticoli freschi effettua- to dalla dal mese di febbraio al mese di dicembre 2020 e la conseguente vendita PT dei medesimi prodotti da parte di a terzi clienti, condannare NT [...] (P.Iva. in persona del l.r.p.t., al pa- NT P.IVA_2 gamento in favore di in nome collettivo di e Parte_4 Parte_3
in persona del l.r.p.t. della somma dovuta a titolo di liquidazione dei beni Parte_2 conferiti da Parte opponente (doc. 5), per l'importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In linea istruttoria: per mero scrupolo difensivo si reiterano le richieste, formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 e b. 3, c.p.c., ovvero:
Chiede disporsi ex art. 210 c.p.c ordine di esibizione: a) della documentazione in possesso di attestante l'accettazione dei NT conferimenti di prodotti effettuati dalla società di cui ai docc.
5.1 e 5.2, ul- PT teriore rispetto a quella già indicata nel doc. 7, non consegnata a da Parte PT opposta (che non per converso non ha dimostrato di aver respinto la merce conferi- ta dalla società ), e ciò con specifico riferimento ai Buoni entrata di seguito PT descritti:
-Buono entrata 14136/2020 - Buono entrata 15810/2020 -Buono entrata
16285/2020 - Buono entrata 14136/2020 - Buono entrata 15810/2020 - Buono en- trata 13756/2020 - Buono entrata 13670/2020 - Buono entrata 13843/2020 - Buo- no entrata 13864/2020 -Buono entrata 17659/2020 -Buono entrata 18015/2020 - Buono entrata 13846/2020 - Buono entrata 17659/2020 - Buono entrata 8709/2020
- Buono entrata 10067/2020 - Buono entrata 12864/2020 - Buono entrata
3975/2020 - Buono entrata 4062/2020; - Buono entrata 4247/2020; - Buono entra- ta 13484/2020 - Buono entrata 13935/2020 - Buono entrata 13936/2020 - Buono entrata 14035/2020 - Buono entrata 17870/2020 - Buono entrata 17871/2020 - Buono entrata 14176/2020 - Buono entrata 14175/2020 - Buono entrata
13936/2020 - Buono entrata 13935/2020 - Buono entrata 14035/2020 - Buono en- trata 14175/2020 - Buono entrata 14176/2020 - Buono entrata 17870/2020 - Buo- no entrata 17871/2020 - Buono entrata 8951/2020 -Buono entrata 9021/2020 -
Buono entrata 9022/2020 - Buono entrata 9098/2020 -Buono entrata 13983/2020 - Buono entrata 14085/2020 - Buono entrata 14084/2020 - Buono entrata
13085/2020 - Buono entrata 13982/2020 - Buono entrata 13983/202 Buono entrata
13985/2020 - Buono entrata 14084/2020 - Buono entrata 14085/2020 -Buono en-
2 trata 13962/2020 - Buono entrata 16669/2020 -Buono entrata 14373/2020
Buono entrata 8355/2020
b) dell'estratto conto indicato in calce al doc. 3 di parte opponente, relativo al “to- tale fatturato 2019 di euro 97.934,26” di cui al conferimento di prodotti agricoli ef- fettuati da parte della società in favore di , documento PT NT non consegnato da Parte opposta;
c) dei registri di vendita, delle scritture contabili, delle fatture di vendita nonché del calendario di cui a pag. 8 del doc. 6 redatto dal sig. e/o dal re- Persona_1 sponsabile del settore ortofrutta, attestanti:
i. la collocazione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli di cui ai docc. 5.1, 5.2 e 7 e documenti esibiti ex art. 210 c.p.c. attestanti l'accettazione della merce presentata da al magazzino di Parte opposta, conferiti da a far data dal feb- PT PT braio 2020, accettati da Parte opposta e dalla medesima ceduti ai terzi clienti ac- quirenti;
ii. il relativo compenso ricevuto da dai clienti acquirenti della NT merce conferita da ed accettata da;
PT NT iii. l'entità degli importi dovuti alla società , per come determinati dal re- PT sponsabile del settore produttivo, di concerto con il referente Persona_1 aziendale che si occupa dei pagamenti dei conferimenti (pag. 8 doc. 6).
Alla luce dei suddetti documenti di cui si è chiesta l'esibizione ex art. 210 c.p.c., si chiede ammettersi CTU tecnica contabile per: la verifica dell'effettiva quantità di prodotti conferiti dalla in favore di PT
(docc. 5.1, 5.2, 7 e documenti esibiti ex art. 210 c.p.c. attestanti NT l'accettazione della merce presentata da al magazzino di Parte opposta); PT
−la quantificazione dei prodotti, conferiti da ed accettati in magazzino da PT
, effettivamente ceduti da parte di a terzi clien- NT NT ti;
−la quantificazione degli utili percepiti da in conseguenza della NT cessione a terzi clienti della merce conferita da e la quantificazione del PT pagamento effettuato dai terzi medesimi per la detta merce;
−la quantificazione dell'importo complessivo da liquidarsi in favore di per PT i prodotti conferiti, accettati e ceduti a terzi da parte di , tenendo NT conto del regolamento di cui al doc. 6 di Parte opponente ed in particolare delle determinazioni assunte dal responsabile di settore di cui all'art.
6.1 del citato doc. 3.;
−Verificare la congruità dei prezzi applicati da Parte opposta ai prodotti conferiti da e ceduti da a clienti terzi, per come indicati nel doc. PT NT 9 di Parte opposta”.
Per parte convenuta : NT
“l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:
Respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto: Respingere la domanda riconvenzionale di controparte perché indeterminata ed infondata
3 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In via istruttoria si insiste, qualora fosse ritenuto necessario ai fini della decisione, nell'ammissione dell'istanza di verificazione già tempestivamente proposta per le fatture n. 1864/I10 del 14/04/2020, n. 2762/I10 del 20/05/2020, n. 2458/I10 del 8/05/2020, n.
2415/I10 del 7/05/2020, n. 2368/I10 del 6/05/2020, n. 1856/I10 del 14/04/2020, n. 1424/I10 del 23/03/2020, n. 1177/I10 del 11/03/2020, n. 120/I10 del 9/01/2020, n. 6319/I10 del
19/12/2019, n. 6162/I10 del 5/12/2019, n. 5932/I10 del 9/11/2019, n. 5663/10 del
21/10/2019, n. 5499/I10 del 12/10/2019, n. 5438/I10 del 10/10/2019, n. 5381/I10 del 7/10/2019, n. 5334/I10 del 4/10/2019, n. 5259/I10 del 1/10/2019, n.4925/I10 del
13/09/2019, n. 4787/I10 del 6/09/2019, n. 4741/I10 del 3/09/2019, n. 4656/I10 del
30/08/2019, n. 4558/I10 del 26/08/2019, n. 5070/I10 del 20/09/2019, n. 4649/I10 del 29/08/2019, n. 4742/I10 del 3/09/2019, n. 2656/I10 del 6/06/2019, n. 3186/I10 del
25/06/2019, n. 335/I10 del 28/06/2019, n. 3742/I10 del 18/07/2019, n. 3918/I10 del
25/07/2019, n. 4402/I10 del 16/08/2019 (che apportano visibile la firma di Parte_7[
), chiedendo che il Giudice provveda ai sensi dell'art. 219 c.p.c., nominando esperto cal- ligrafo. Si insiste inoltre nella capitolata prova per testi solo parzialmente ammessa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. NT di seguito, per brevità, anche solo ”) ha adito l'intestato Tribu-
[...] NT
nale chiedendo ingiungersi alla Parte_8
l'importo di euro 94.541,87 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e spese di procedura
[...]
allegando quanto segue: - di aver intrattenuto con la rapporti commerciali dal CP_4
2014 e di aver maturato, all'esito di numerose operazioni di compensazione effettuate nel corso degli anni, il predetto credito sulla scorta di 84 fatture rimaste insolute (prodotte uni- tamente ai contestuali documenti di trasporto ed all'estratto autentico delle scritture notarili)
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto in- giuntivo n. 1205/2021, emesso in data 4.1.2021 (R.G. 3057/2021), ingiungeva a
[...]
Parte_9 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso “1. la somma
[...] di € 94541,87; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiun- zione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato,
[...]
(di seguito, Parte_10
4 per brevità, anche solo “ ) ha proposto opposizione contro il predetto decreto in- PT
giuntivo n. 1205/2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la fondatezza dell'opposizione proposta da Parte_11 Pt_3 [...]
in persona del l.r.p.t., e l'inesistenza di ragioni di credito della Parte_5 convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente per i titoli di cui al provvedimento monitorio opposto:
1. in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_6 [...]
e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto CP_1 ingiuntivo opposto ad ogni effetto di legge, accertando specificamente l'inesistenza del cre- dito sia nell'an che nel quantum azionato dalla controparte per i motivi di cui in narrativa;
2. in via riconvenzionale: accertato il conferimento dei prodotti ortofrutticoli freschi effet- tuato dalla dal mese di febbraio al mese di dicembre 2020 e la conseguente vendi- PT ta dei medesimi prodotti da parte di a terzi clienti, condannare NT [...]
(P.Iva. ) in persona del l.r.p.t., al pa- NT P.IVA_2
gamento in favore di in nome collettivo di e Parte_4 Parte_3
in persona del l.r.p.t. della somma dovuta a titolo di liquidazione dei beni Parte_2 conferiti da Parte opponente (doc. 5), per l'importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A fondamento della domanda la società attrice allegava in punto di fatto:
- l'insussistenza della pretesa creditoria atteso che le fatture prodotte unitamente al ricorso monitorio non sarebbero state corredate da autonoma documentazione attestante l'attività di trasporto difettando per tali prestazioni la prova che avesse effettivamente NT
fornito i prodotti indicati nelle fatture;
- che i documenti allegati dalla ricorrente avrebbero tutti recato la dicitura “fatture di vendita” e che la quasi totalità degli stessi non presente- rebbe alcuna sottoscrizione (né nel corpo né in calco ove si farebbe cenno ad una non defi- nita “causale di trasporto”); - che le (poche) sottoscrizioni apposte in calce alle fatture non sarebbero da ricondursi al legale rappresentante della ( e PT Parte_3 che, per l'effetto, le fatture non sarebbero state accettate dalla odierna opponente;
-
5 l'inidoneità delle fatture nel presente giudizio a cognizione piena a dare prova del credito;
- che , quale associata di , qualificherebbe il rapporto sociale PT NT
con la citata cooperativa agricola mediante conferimento (rectius, cessione) di prodotti agricoli autonomamente ottenuti;
- che la Cooperativa opposta avrebbe il compito di con- centrare in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione o trasformazio- ne/manipolazione di tali prodotti al fine del loro collocamento sul mercato con conseguente remunerazione in favore della conferitaria;
- che con comunicazione datata 6 PT marzo 2020 comunicava alla che al 31 dicembre 2019 (ergo NT CP_4
per operazioni effettuate sino a quella data), il saldo a credito era pari ad Euro 114.018,38, mentre il totale fatturato da era pari ad Euro 97.934,26; - che per espresso ricono- PT scimento della opposta al 31 dicembre 2019 il saldo contabile dare/avere NT
portava un credito di € 16.084,12 in suo favore (importo quest'ultimo che sommato a quello asseritamente vantato per le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 risulterebbe essere sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto ed ingiunto); - che in 14.04.2021
[...]
avrebbe comunicato a di aver “provveduto a compensare la Vostra po- CP_1 PT sizione cliente con la Vostra posizione fornitore per i documenti in scadenza 31.03.2021”
(doc. 4); - che, avuto riguardo al fatto che l'ultima fattura emessa da risa- NT
lirebbe al 14.05.2020 (con scadenza 30.11.2020) e tenuto conto che invero ha ef- PT fettuato ulteriori conferimenti in favore dell'odierna opposta anche successivamente al 14 maggio 2020 non sussisterebbe alcun presunto credito in favore dell'opposta in relazione alle contestate forniture della . PT
La società opponente disconosceva, quindi, tutte le sottoscrizioni riportate in calce a ogni singola fattura prodotta nel ricorso monitorio.
Avanzava poi domanda riconvenzionale con riferimento alla mancata liquidazione dei pro- dotti ortofrutticoli c.d. freschi dalla stessa conferiti in favore della Cooperativa opposta dal febbraio 2020 sino al dicembre 2020. A tal fine allegava che sebbene l'esercizio sociale del
2020 fosse orami chiuso ed il relativo bilancio approvato in data 23 giugno 2021, la Coope- rativa non avrebbe ancora corrisposto alcunchè in suo favore (neanche in forma di acconto).
In particolare, la Cooperativa opposta avrebbe omesso di corrisponderle il “consistente cre- dito ricavato dalla vendita sul mercato delle ingenti produzioni ortofrutticole fresche confe- rite”, la “cui quantificazione, per ovvi motivi, risulta essere per allo stato non de- PT
6 terminabile, in quanto ad esclusivo dominio della Cooperativa opposta”. Formulava, per l'effetto, istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione attestante: i. la collo- cazione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli di cui al doc. 5 conferiti da e ceduti PT dall'Opposta ai terzi clienti;
ii. il relativo compenso ricevuto da dai clien- NT ti;
iii. l'entità degli importi dovuti alla al netto della percentuale stabilita dal re- PT
sponsabile di settore.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio NT
, contestando l'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezio- ne, Voglia:
- Respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- Respingere la domanda riconvenzionale di controparte perché indeterminata ed infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
A tal fine la parte opposta deduceva ed eccepiva: i) che le fatture prodotte in sede monitoria erano tutte “fatture immediate” accompagnanti la merce oggetto di compravendita ed inte- granti esse stesse documento di trasporto;
ii) che in calce alle fatture in parola, accanto alla causale del trasporto, sarebbe stato indicato il soggetto che ne avrebbe curato il trasporto
(nel caso di specie identificato nel medesimo destinatario della merce oggetto di vendita);
iii) che la si sarebbe recata presso il magazzino di acqui- CP_4 NT
stando la merce (che le veniva contestualmente consegnata) e curando poi il trasporto pres- so il suo domicilio;
iv) che in calce alle fatture vi sarebbe la sottoscrizione di colui (preva- lentemente che si sarebbe recato al magazzino per effettuare l'acquisto Parte_3 per conto della;
v) che avrebbe venduto la merce indicata in PT NT
ogni fattura consegnandola al o a suoi delegati (quali, a titolo esemplifica- Parte_3
tivo, il di lui figlio o la socia sig.ra ; vi) che con riferimento alle fatture ove risulta- Pt_2 va leggibile il nome del legale rappresentante ”, alla luce del disconosci- Parte_3
mento ex adverso effettuato, veniva avanzata istanza di verificazione ex art. 219 c.p.c.; vii) che, ad ogni modo, a riprova della loro ricezione da parte dell'opponente, le fatture avreb- bero riportato la dicitura “indirizzo mail pec per fatturazione elettronica: agricolavanes-
7 sa@pec.it codice SDI per fatturazione elettronica 5W4A8J1”; viii) che per le fatture (recan- ti firma non chiaramente leggibile) aventi ad oggetto l'acquisto di presidi fitosanitari vi sa- rebbe l'obbligo ex lege per l'acquirente (in questo caso ) di annotare il re- Parte_3
lativo acquisto in apposito documento (Quaderno di campagna) di cui veniva avanzata istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ix) che la produzione documentale avversaria (doc.
3) sarebbe parziale attesa la mancata produzione dell'allegato (“estratto conto CLIENTE al
31/12/2019”) alla comunicazione del 6 marzo 2020; x) che la comunicazione de qua sareb- be stata finalizzata esclusivamente all'accertamento del credito vantato da NT
al 31 dicembre 2019 mediante comunicazione al cliente dei dati presenti nella propria con- tabilità con preghiera di riscontro (conferma o contestazione) e ciò al fine di consentire la
“circolarizzazione dei crediti della cooperativa effettuata da società esterna, come si legge nel medesimo documento, che certifica il Bilancio”; xi) che in apposito documento (doc. 2 parte opposta) avrebbe riconosciuto di essere debitrice al 31 dicembre 2019 PT dell'importo di € 114.018,38 nei confronti di;
xii) che il documento NT
“compensazione cliente-fornitore” prodotto sub all. 4 dall'opponente sarebbe un documento parziale atteso che “cliccando sul link indicato nella comunicazione” sarebbe stato “possibi- le per il socio accedere alla propria area privata per visualizzare le fatture di vendita e di acquisto interessate dalla compensazione”; xiii) quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente la stessa sarebbe indeterminata e mancante di ogni supporto probatorio a fondamento della stessa, non essendo i documenti prodotti dalla (all.ti sub CP_4
5) indicativi dei quantitativi effettivamente conferiti bensì solo dei prodotti portati dal pro- duttore al magazzino di prima dell'effettuazione del controllo del rispetto NT
degli standard di qualità convenuti tra socio e cooperativa e non vi sarebbe prova del quan- titativo di prodotto effettivamente conferito;
che, infatti, non sarebbe stata prodotta l'ulteriore documentazione (solitamente emessa in un momento successivo) riportante in calce la “classificazione conferimento” (Calo Peso/Scarto e prezzo di cessione) di quanto effettivamente conferito e recante il medesimo numero identificativo e che, in assenza di ta- li documenti, non vi sarebbe la prova dell'accettazione da parte della Cooperativa della merce presentata al magazzino;
xiv) che, in altri termini, il doc. 5 dell'opponente non costi- tuirebbe prova del conferito (e, pertanto, del credito del socio); xv) che, ad ogni modo, tutto
8 quanto nel tempo effettivamente conferito dalla opponente sarebbe stato regolarmente paga- to da anche mediante compensazione. NT
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 marzo 2022, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (Dott. Carlo Cardi), “ritenuta la verosimile fondatezza delle dife- se di parte opposta in riferimento al disconoscimento operato da parte opponente, e rileva- to che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione” concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del d.i. opposto rinviando all'udienza del 13 otto- bre 2022 per la prosecuzione.
All'udienza del 13 ottobre 2022 il Giudicante a) non ammetteva né l'ordine di esibizione richiesto dall'opponente “in quanto superfluo alla luce dei rilievi e delle produzioni di parte convenuta né quello richiesto da parte convenuta in quanto afferente a documentazione ir- rilevante e superflua ai fini del thema decidendum”, b) ammetteva le prove orali articolate dalle parti rinviando per l'audizione dei testi all'udienza dell'8 marzo 2023.
All'udienza dell'8 marzo 2023 si svolgeva l'interrogatorio formale del legale rappresen- tante della convenuta opposta ( Presidente del C.d.A. di Controparte_2 [...]
) nonché i testi di parte opposta (Senior Menager della socie- CP_1 Testimone_1
tà che certificava il bilancio della cooperativa opposta già Controparte_5 [...]
, (perito agrario alle dipendenze della società cooperativa CP_6 Testimone_2
presso il magazzino di Venturina) e dipendente di CP_1 CP_1 Tes_3 [...]
). Parte_12
All'udienza del 22 maggio 2024 – divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegna- tario del presente fascicolo – veniva escussi i testi (impiegato alle di- Persona_1
pendenze di con mansioni di Responsabile Ortofrutta con competenze re- NT
lative alla parte commerciale e non a quella amministrativa relativa al pagamento dei confe- rimenti) e (Responsabile di magazzino alle dipendenze di Tes_3 [...]
). CP_1
Istruita a mezzo prove documentali e tramite escussione dei suindicati dichiaranti, all'udienza del 5 dicembre 2024, sostituita mediante note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie di parte opponente (ordini di esibizione e istanza di CTU contabile) rigettate sia dal precedente Giudicante assegnatario che dallo scrivente Giudice e puntualmente reiterate dall'attrice in sede di foglio di PC, si precisa quanto segue.
La presente causa è da ritenersi già ampiamente istruita sia a livello documentale che trami- te istruttoria orale: nel corso del presente giudizio sono stati escussi ben 5 dichiaranti.
A ciò si aggiunga che sia la CTU che l'ordine di esibizione richieste dall'opponente e paci- ficamente volte a fondare la domanda riconvenzionale dalla stessa formulata in citazione si presentano del tutto esplorative e, pertanto, inammissibili.
Premesso che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi dell'art. 210, l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordina- ta alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. (condizioni non risultate soddisfatte nel caso di specie), ricollegandosi tale di- screzionalità alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto1, non sembra superfluo rammentare poi che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze;
come tale è sottratta alla di- sponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Né della sua mancata ammissione il giudice del merito deve dare conto rientrando piuttosto nel po- tere discrezionale dello stesso giudice disporla o meno (fra le tante Cass.13.3.2009 n.
6155).
A ciò si aggiunga che la CTU contabile non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
10 Si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mez- zo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscen- ze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie al- legazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di ele- menti, fatti o circostanze non provati (Cass. sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Alla luce di quanto sopra esposto, vanno disattese le istanze istruttorie avanzate da parte opponente.
Parimenti da disattendere è l'istanza di parte opposta volta ad ottenere la nomina di un esperto calligrafo per la verificazione delle sottoscrizioni di cui alle fatture disconosciute dall'opponente (istanza, invero, articolata in via meramente subordinata per il solo caso in cui il Giudicante avesse ritenuto ritualmente effettuato il disconoscimento da parte dell'opponente). Ciò, in quanto, come si esporrà, il disconoscimento effettuato da CP_7 non ha trovato rituale ingresso nel presente giudizio stante l'assoluta genericità del-
[...]
lo stesso.
Quanto, infine, alle istanze istruttorie della Cooperativa opposta tese ad ottenere l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi rinunciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la difesa della Cooperativa opposta ha così concluso in parte qua: “Si insiste inoltre nella ca- pitolata prova per testi solo parzialmente ammessa”; formula quest'ultima eccessivamente generica per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in moti- vazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di parte opposta, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019
11 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022).
In conclusione, la presente controversia può essere decisa sulla base delle difese/eccezioni formulate dalle parti e sulla base dei documenti già in atti nonché sulla base delle risultanze della prove orali disponibili configurandosi, pertanto, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria o comunque risultando inammissibile, per le ragioni di cui sopra (avuto riguardo all'onere delle prova) l'ammissione dei mezzi di ricerca della prova di cui alla precisazione delle conclusioni di parte opponente.
2. Sempre in via preliminare è appena il caso di richiamare il principio pacifico per cui il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito,
e cioè accertare sia l' an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta al- la parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a de- bito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesi-
12 stenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impe- ditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti ante- riori al giudizio).
Ciò premesso, l'opposizione a d.i. formulata da osì come la domanda ri- CP_4
convenzionale dalla stessa avanzata in citazione meritano integrale reiezione, risultando, per contro, fondate le ragioni di credito di sulla scorta della seguente mo- NT
tivazione.
Ad avviso del Tribunale, ha adeguatamente dato prova del proprio credi- NT
to relativo alla vendita alla odierna società opponente della merce richiamata CP_4
nelle fatture depositate nel giudizio monitorio.
Per contro, la domanda riconvenzionale di volta ad accertare l'asserito mancato PT
pagamento da parte dell'opposta dei prodotti alimentari conferiti dall'opponente alla coope- rativa agricola opposta nei mesi tra febbraio e dicembre 2020 è rimasta indimostrata e, per l'effetto, meritevole di reiezione.
2.1 Come già ampiamente esposto in sede di ricostruzione processuale, l'opponente Pt_9
[..
ha contestato la sussistenza del credito azionato in via monitoria da Controparte_8 fermando l'insussistenza delle prestazioni eseguite dalla Cooperativa e disconoscendo le sottoscrizioni di tutte le numerose (più di 80) fatture depositate nel ricorso monitorio.
Ha, poi, fornito una sua personale interpretazione di una comunicazione del 6 marzo 2020 attestante, a suo avviso, un credito di al 31 dicembre 2019 di importo ben NT minore (€ 16.084,12) rispetto all'importo di cui al decreto ingiuntivo.
Va detto che , alla luce dell'effettuato disconoscimento, ha tempestiva- NT
mente chiesto la verificazione ancorchè evidenziando la strumentalità del disconoscimento e comunque la genericità dello stesso.
Lo scrivente Giudicante, come il precedente Giudice assegnatario del fascicolo in sede di concessione della provvisoria efficacia esecutiva ex art. 648 c.p.c. del d.i. opposto, ritiene fondate le difese/eccezioni articolate dalla cooperativa opposta con riferimento al discono- scimento operato da PT
Come noto, affinché il disconoscimento della sottoscrizione sia produttivo di effetti giuridi- ci è necessario che la relativa eccezione, formulata in modo chiaro e specifico, contenga al- tresì un'articolata dichiarazione di diversità della firma e, pur non richiedendo formule sa-
13 cramentali o vincolate, deve comunque rivestire il carattere della determinatezza e non ri- solversi in espressioni di stile.
Ciò, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Il discono- scimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e logicamente motivato” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 08/07/2024, Rv. 671670 –
01; in senso conforme, inter alia, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1537; Cass. 20 agosto 2014, n.
18042).
In altri termini, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (Cass. civ. sez. II 22 gennaio 2018, n. 1537) ed ancora “(...) è necessaria un'impugnazione specifica e determinata” (Cass. Civ. 1591/2002; Cass. Civ. 1300/2002).
In conclusione, il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito mentre l'odierna opponente si è limitata a disconoscere genericamente “tutte le sottoscrizioni ri- portate in calce ad ogni singola fattura prodotta da controparte unitamente al ricorso mo- nitorio” (pag. 2 atto di citazione in opposizione ); formula quest'ultima, in tutta PT
evidenza, priva del carattere della specificità e non contenente tantomeno alcuna dichiara- zione di diversità della firma disconosciuta.
Privo di effetti, dunque, è il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai d.d.t. effettuato da PT
Peraltro, l'espletata istruttoria orale ha dato piena ragione alla tesi difensiva della coopera- tiva opposta in ordine all'effettiva vendita e consegna da parte di a Va- NT
nessa delle merci di cui alle fatture (doc. 1 monitorio) depositate nel ricorso monitorio.
Ed invero, sia il teste che il teste rispettivamente peri- Testimone_2 Tes_3 to agrario alle dipendenze della società cooperativa Terre dell'Etruria presso il magazzino di Venturina e dipendente di ) escussi all'udienza dell'8 marzo 2023 han- NT
no confermato le circostanze di cui sopra avendo cura di precisare come le merci di cui alle fatture azionate nel monitorio venivano effettivamente consegnate sia al legale rappresen- tante della società opposta che a persone da lui delegate quali la di lui Parte_3
14 moglie (cfr. dich. test. “sul cap. 8 si è vero;
sul cap. 9/10 si è vero sono Tes_3 state consegnata a e sua moglie”; cfr. dich. test. “sul Parte_3 Testimone_2
cap. 8 si è vero sul cap. 9/10 si è vero ADR la merce è sta consegnata a Parte_3 ed alla moglie”).
A ciò si aggiunga che le fatture di cui al ricorso monitorio – riportanti, peraltro, ad ulteriore riprova dell'avvenuta esecuzione della prestazione ivi dedotta, la dicitura “indirizzo mail pec per fatturazione elettronica: codice SDI per fatturazione elet- Email_2 tronica 5W4A8J1” così da potersi desumere l'inserimento delle stesse nella contabilità della società opponente- non risultano mai esser state contestate dalla CP_4
Quanto alle argomentazioni spese dall'opponente in ordine alla comunicazione datata 6 marzo 2020 (all. 3 di cui alla produzione documentale di parte attrice) proveniente da
[...]
e con destinatario in nome collettiva di CP_1 Parte_4 Parte_13
si precisa quanto segue.
[...]
Ad avviso di dalla disamina di tale comunicazione emerge l'espresso riconosci- PT
mento della creditrice opposta circa il fatto che alla data del 31 dicembre 2019 il saldo con- tabile dare/avere tra le parti risulterebbe di € 16.084,12 in favore di (im- NT
porto quest'ultimo che sommato a quello asseritamente vantato per le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 risulta essere sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto ed in- giunto).
E' appena il caso di riportare testualmente il contenuto della predetta comunicazione:
“Egregi Signori, ci pregiamo di informarvi che alla data del 31/12/2019 il Vostro conto presentava: - un saldo a nostro credito di euro 114.018,38 come risulta dall'estratto conto che accludiamo;
- Un totale fatturato 2019 di euro 97.934,26 come risulta dall'estratto conto che accludiamo. In particolare Vi preghiamo di porre attenzione alla data della con- ferma, in quanto le operazioni avvenute successivamente a tale data non sono state da noi considerate ai fini della presente richiesta. Vi saremo grati se vorrete confermare tale sal- do, segnalando l'eventuale esistenza di accordi di pagamento, direttamente ai nostri Revi- sori via posta HHY Bompani S.r.l. Via (...) o via Pec all'indirizzo circolarizzazio-
che il suddetto importo corrisponde a quello a Voi risultante, firmando Email_3 nell'apposita sezione dell'allegato. Se non concordate, Vi preghiamo di scrivere diretta-
15 mente ai nostri revisori contabili indicando il diverso saldo a Voi risultante e possibilmente
i motivi della discordanza (...)”.
Come parte opposta ha puntualmente osservato (nonché documentato mediante produzione dell'estratto conto richiamato nella comunicazione de qua), il credito di NT nei confronti di alla data del 31 dicembre 2019 ammontava ad € 114.018,38 men- PT tre l'importo di € 97.934,26 corrisponde a quanto fatturato dalla Cooperativa stessa nel solo anno 2019.
A riprova del fatto che alla data del 31 dicembre 2019 il saldo dare/avere tra le parti fosse di € 114.018,38 in favore della Cooperativa opposta vi è, poi, il documento prodotto sub 2
A di parte opposta datato 3 giugno 2020 con timbro e firma riconducibile alla società agri- cola opponente ove si legge “Concordiamo con l'importo di euro 114.018,38 a Vostro cre- dito al 31 dicembre 2019”.
Sul punto, anche l'espletata istruttoria orale ha potuto offrire un ulteriore conforto alla tesi difensiva di parte opposta (ed a smentita di quella proposta dall'opponente).
In particolare, il teste (Senior Menager della società che certificava il Testimone_1
bilancio della cooperativa opposta già , escussa Controparte_5 Controparte_6 all'udienza dell'8 marzo 2023, ha potuto riscontrare sia la completezza del documento sub allegato 7 di parte opposta (ergo, la comunicazione del 6 marzo 2020 comprensiva dell'allegato “estratto conto cliente al 31/12/2019”) sia la circostanza per cui l'importo di €
114.018,38 indicato nel citato documento rappresentava il complessivo credito vantato da nei confronti di alla data del 31/12/2019 come risultante NT CP_4
dalle scritture contabili sia la circostanza per cui l'importo di euro 97.934,26 indicato nel medesimo documento rappresentava il fatturato di nel solo anno 2019 per NT vendite a così come risultava dalle scritture contabili di . CP_4 NT
Sempre il teste a potuto offrire un importante contributo conoscitivo affermando Tes_1 sia di essere autore dell'elaborato di cui all'allegato 11 della produzione documentale di parte opposta sia nel confermarne integralmente il contenuto.
Dalla disamina di tale relazione, unitamente alla non contestata effettuazione tra le parti di plurime compensazioni (anche tenuto conto del fatto che la società opponente, quale socia della Cooperativa opposta, ha pacificamente conferito nel tempo alla Cooperativa diversi prodotti agricoli e la Cooperativa, dal canto suo, ha venduto – come esposto – alla Vanessa
16 i prodotti portati dalle fatture di cui al ricorso monitorio) di reciproci crediti, si perviene all'individuazione del credito di . NT
L'elaborato in esame, che dà conto dell'acquisizione dell'estratto delle pagine del libro giornale della Cooperativa relative alle operazioni di compensazione tra le partite attive e passive maturate verso la società agricola opponente, risulta particolarmente accurato nel delineare i rapporti tra le parti e nel fornire il quadro conclusivo per cui al 31 dicembre
2021 le rispettive posizioni di credito/debito delle due società si sono cristallizzate e le nuove operazioni intervenute per l'acquisto da parte dell'opponente di merci presso i ma- gazzini della sono state saldate generando la seguente situazione: Parte_14
vanta un credito nei confronti della CP_1 NT Controparte_9
pari ad euro 94.541,87 e nessun debito;
la non vanta
[...] Parte_15
alcun credito nei confronti della Cooperativa ma risulta debitrice per un importo pari ad euro 94.541,87”.
Alla luce di quanto sinora esposto, sussiste la pretesa creditoria della Cooperativa opposta nei confronti di così come cristallizzata nel decreto ingiuntivo oggetto di opposi- PT zione e confermata dall'istruttoria espletata nel presente giudizio a cognizione piena.
Per contro, il credito di cui alla domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna opponente
è rimasto del tutto indimostrato e del tutto indeterminata la sua quantificazione (di fatto, rimessa, ad una esplorativa CTU che avrebbe se del caso, laddove ammessa, inammissibil- mente colmato le lacune probatorie gravanti sulla società opponente;
opponente che con ri- ferimento alla domanda riconvenzionale riveste notoriamente il ruolo di attore anche in senso sostanziale con conseguente onere della prova sulla stessa interamente gravante).
Non è stato di particolare ausilio ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale neanche la deposizione del teste di parte opponente Persona_1
Ciò, in quanto, per stessa ammissione del predetto dichiarante lo stesso si è sempre occupa- to esclusivamente della “parte commerciale” e mai di quella “amministrativa relativa al pa- gamento dei conferimenti”. E' emerso, al più un contesto per cui la liquidazione finale dei prodotti conferiti e poi venduti avveniva a circa 60 giorni/fine mese dalla fattura emessa dal fornitore relativa al prodotto consegnato, conferito e venduto.
Il teste ha anche riferito che il prezzo di liquidazione del conferimento al singolo fornitore
(fornitore nel caso di specie è un “prezzo da determinare” e, di fatto, “determina- PT
17 to con cadenza settimanale tramite “indicazioni di prezzo” apposte in un listino “in bache- ca al magazzino di TERRE”; listino “spesso anche comunicato via telefono o comunicato per le vie brevi ai fornitori” (listino che, pertanto, parte opponente avrebbe potuto agevol- mente conoscere e provvedere a documentare, senza surrettiziamente avvalersi dello stru- mento residuale dell'ordine di esibizione).
Il teste ha, infine, precisato che quando la Cooperativa agricola opposta trasmette al so- cio/fornitore un non meglio precisato “prospetto”, indica al socio il prodotto venduto “ma può capitare – ed è la norma - che il cliente finale non abbia ancora corrisposto il prezzo relativo al prodotto venduto. Questo significa che si assume il rischio di impresa CP_1
che il cliente finale possa non pagare a il prezzo del prodotto conferito e messo sul CP_1 mercato. Il socio, invece, ha comunque soddisfatto il suo credito nei confronti di ”. CP_1
Orbene, considerato che il teste non ha potuto offrire alcun dato concreto per la quantifica- zione degli utili percepiti da in conseguenza della cessione a terzi clienti NT
della merce in ipotesi conferita da nei mesi febbraio-dicembre 2020, per la quanti- PT
ficazione del pagamento effettuato dai terzi medesimi per la detta merce e soprattutto per la
“quantificazione dell'importo complessivo da liquidarsi in favore di per i prodotti PT conferiti, accettati e ceduti a terzi da parte di ” e considerato, altresì, che NT
parte opposta ha puntualmente contestato l'eccepito mancato pagamento delle forniture dando sufficientemente prova di ricorrenti operazioni di compensazione di reciproche parti- te attive/passive tra le parti (cfr., inter alia, la relazione redatta dal teste la do- Tes_1
manda riconvenzionale di parte opponente non è accoglibile perché indimostrata ed inde- terminata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto ri- guardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (tra € 52.000,00 e € 260.000,00) previ- sti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
18 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 1205/2021 (R.G. 3057/2021) emesso dal Tribunale di Livorno in data
4 gennaio 2021 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata proposta da
[...]
Controparte_3
nei confronti di
[...] NT
per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Condanna parte opponente
[...]
al pagamento delle spese Parte_16
processuali del presente giudizio di opposizione in favore della parte opposta
[...]
che si liquidano in euro NT0
14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€
5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 4.253,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 21 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'ini- ziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass. n.27142/2021).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3787/2021 promossa da:
NOME COLLETTIVO DI Parte_1 [...] (P.Iva ), con sede corrente in Rimigliano n. 3 – Parte_2 P.IVA_1
Campiglia M.ma (LI), in persona del l.r.p.t., sig. nato Campiglia M.ma Parte_3 l'08.06.1946 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Vivoli presso C.F._1 il cui studio sito in Livorno, Via Ricasoli n. 63 è elettivamente domiciliata
Attrice opponente contro
n persona del legale rap- NT presentante con sede in Donoratico (Li) Via del Casone Ugolino n.2 Controparte_2
P(.Iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Colomba Balestrieri, cod. fisc. P.IVA_2 pec. con studio in C.F._2 Email_1
Castagneto Carducci via Aurelia 2/n
Convenuta opposta
Oggetto: vendita cose mobili – opposizione a d.i.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5 dicembre 2024.
Per parte opponente Controparte_3
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la fondatezza
1 dell'opposizione proposta da in nome collettivo di Parte_4 [...]
in persona del l.r.p.t., e l'inesistenza di ragioni di credito della Parte_5 convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente per i titoli di cui al provvedimento monitorio opposto: in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_6 [...]
e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto CP_1 ingiuntivo opposto ad ogni effetto di legge, accertando specificamente l'inesistenza del credito sia nell'an che nel quantum azionato dalla controparte per i motivi di cui in narra- tiva;
in via riconvenzionale: accertato il conferimento dei prodotti ortofrutticoli freschi effettua- to dalla dal mese di febbraio al mese di dicembre 2020 e la conseguente vendita PT dei medesimi prodotti da parte di a terzi clienti, condannare NT [...] (P.Iva. in persona del l.r.p.t., al pa- NT P.IVA_2 gamento in favore di in nome collettivo di e Parte_4 Parte_3
in persona del l.r.p.t. della somma dovuta a titolo di liquidazione dei beni Parte_2 conferiti da Parte opponente (doc. 5), per l'importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali.
In linea istruttoria: per mero scrupolo difensivo si reiterano le richieste, formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 e b. 3, c.p.c., ovvero:
Chiede disporsi ex art. 210 c.p.c ordine di esibizione: a) della documentazione in possesso di attestante l'accettazione dei NT conferimenti di prodotti effettuati dalla società di cui ai docc.
5.1 e 5.2, ul- PT teriore rispetto a quella già indicata nel doc. 7, non consegnata a da Parte PT opposta (che non per converso non ha dimostrato di aver respinto la merce conferi- ta dalla società ), e ciò con specifico riferimento ai Buoni entrata di seguito PT descritti:
-Buono entrata 14136/2020 - Buono entrata 15810/2020 -Buono entrata
16285/2020 - Buono entrata 14136/2020 - Buono entrata 15810/2020 - Buono en- trata 13756/2020 - Buono entrata 13670/2020 - Buono entrata 13843/2020 - Buo- no entrata 13864/2020 -Buono entrata 17659/2020 -Buono entrata 18015/2020 - Buono entrata 13846/2020 - Buono entrata 17659/2020 - Buono entrata 8709/2020
- Buono entrata 10067/2020 - Buono entrata 12864/2020 - Buono entrata
3975/2020 - Buono entrata 4062/2020; - Buono entrata 4247/2020; - Buono entra- ta 13484/2020 - Buono entrata 13935/2020 - Buono entrata 13936/2020 - Buono entrata 14035/2020 - Buono entrata 17870/2020 - Buono entrata 17871/2020 - Buono entrata 14176/2020 - Buono entrata 14175/2020 - Buono entrata
13936/2020 - Buono entrata 13935/2020 - Buono entrata 14035/2020 - Buono en- trata 14175/2020 - Buono entrata 14176/2020 - Buono entrata 17870/2020 - Buo- no entrata 17871/2020 - Buono entrata 8951/2020 -Buono entrata 9021/2020 -
Buono entrata 9022/2020 - Buono entrata 9098/2020 -Buono entrata 13983/2020 - Buono entrata 14085/2020 - Buono entrata 14084/2020 - Buono entrata
13085/2020 - Buono entrata 13982/2020 - Buono entrata 13983/202 Buono entrata
13985/2020 - Buono entrata 14084/2020 - Buono entrata 14085/2020 -Buono en-
2 trata 13962/2020 - Buono entrata 16669/2020 -Buono entrata 14373/2020
Buono entrata 8355/2020
b) dell'estratto conto indicato in calce al doc. 3 di parte opponente, relativo al “to- tale fatturato 2019 di euro 97.934,26” di cui al conferimento di prodotti agricoli ef- fettuati da parte della società in favore di , documento PT NT non consegnato da Parte opposta;
c) dei registri di vendita, delle scritture contabili, delle fatture di vendita nonché del calendario di cui a pag. 8 del doc. 6 redatto dal sig. e/o dal re- Persona_1 sponsabile del settore ortofrutta, attestanti:
i. la collocazione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli di cui ai docc. 5.1, 5.2 e 7 e documenti esibiti ex art. 210 c.p.c. attestanti l'accettazione della merce presentata da al magazzino di Parte opposta, conferiti da a far data dal feb- PT PT braio 2020, accettati da Parte opposta e dalla medesima ceduti ai terzi clienti ac- quirenti;
ii. il relativo compenso ricevuto da dai clienti acquirenti della NT merce conferita da ed accettata da;
PT NT iii. l'entità degli importi dovuti alla società , per come determinati dal re- PT sponsabile del settore produttivo, di concerto con il referente Persona_1 aziendale che si occupa dei pagamenti dei conferimenti (pag. 8 doc. 6).
Alla luce dei suddetti documenti di cui si è chiesta l'esibizione ex art. 210 c.p.c., si chiede ammettersi CTU tecnica contabile per: la verifica dell'effettiva quantità di prodotti conferiti dalla in favore di PT
(docc. 5.1, 5.2, 7 e documenti esibiti ex art. 210 c.p.c. attestanti NT l'accettazione della merce presentata da al magazzino di Parte opposta); PT
−la quantificazione dei prodotti, conferiti da ed accettati in magazzino da PT
, effettivamente ceduti da parte di a terzi clien- NT NT ti;
−la quantificazione degli utili percepiti da in conseguenza della NT cessione a terzi clienti della merce conferita da e la quantificazione del PT pagamento effettuato dai terzi medesimi per la detta merce;
−la quantificazione dell'importo complessivo da liquidarsi in favore di per PT i prodotti conferiti, accettati e ceduti a terzi da parte di , tenendo NT conto del regolamento di cui al doc. 6 di Parte opponente ed in particolare delle determinazioni assunte dal responsabile di settore di cui all'art.
6.1 del citato doc. 3.;
−Verificare la congruità dei prezzi applicati da Parte opposta ai prodotti conferiti da e ceduti da a clienti terzi, per come indicati nel doc. PT NT 9 di Parte opposta”.
Per parte convenuta : NT
“l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:
Respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto: Respingere la domanda riconvenzionale di controparte perché indeterminata ed infondata
3 in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In via istruttoria si insiste, qualora fosse ritenuto necessario ai fini della decisione, nell'ammissione dell'istanza di verificazione già tempestivamente proposta per le fatture n. 1864/I10 del 14/04/2020, n. 2762/I10 del 20/05/2020, n. 2458/I10 del 8/05/2020, n.
2415/I10 del 7/05/2020, n. 2368/I10 del 6/05/2020, n. 1856/I10 del 14/04/2020, n. 1424/I10 del 23/03/2020, n. 1177/I10 del 11/03/2020, n. 120/I10 del 9/01/2020, n. 6319/I10 del
19/12/2019, n. 6162/I10 del 5/12/2019, n. 5932/I10 del 9/11/2019, n. 5663/10 del
21/10/2019, n. 5499/I10 del 12/10/2019, n. 5438/I10 del 10/10/2019, n. 5381/I10 del 7/10/2019, n. 5334/I10 del 4/10/2019, n. 5259/I10 del 1/10/2019, n.4925/I10 del
13/09/2019, n. 4787/I10 del 6/09/2019, n. 4741/I10 del 3/09/2019, n. 4656/I10 del
30/08/2019, n. 4558/I10 del 26/08/2019, n. 5070/I10 del 20/09/2019, n. 4649/I10 del 29/08/2019, n. 4742/I10 del 3/09/2019, n. 2656/I10 del 6/06/2019, n. 3186/I10 del
25/06/2019, n. 335/I10 del 28/06/2019, n. 3742/I10 del 18/07/2019, n. 3918/I10 del
25/07/2019, n. 4402/I10 del 16/08/2019 (che apportano visibile la firma di Parte_7[
), chiedendo che il Giudice provveda ai sensi dell'art. 219 c.p.c., nominando esperto cal- ligrafo. Si insiste inoltre nella capitolata prova per testi solo parzialmente ammessa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. NT di seguito, per brevità, anche solo ”) ha adito l'intestato Tribu-
[...] NT
nale chiedendo ingiungersi alla Parte_8
l'importo di euro 94.541,87 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e spese di procedura
[...]
allegando quanto segue: - di aver intrattenuto con la rapporti commerciali dal CP_4
2014 e di aver maturato, all'esito di numerose operazioni di compensazione effettuate nel corso degli anni, il predetto credito sulla scorta di 84 fatture rimaste insolute (prodotte uni- tamente ai contestuali documenti di trasporto ed all'estratto autentico delle scritture notarili)
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto in- giuntivo n. 1205/2021, emesso in data 4.1.2021 (R.G. 3057/2021), ingiungeva a
[...]
Parte_9 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso “1. la somma
[...] di € 94541,87; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiun- zione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato,
[...]
(di seguito, Parte_10
4 per brevità, anche solo “ ) ha proposto opposizione contro il predetto decreto in- PT
giuntivo n. 1205/2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la fondatezza dell'opposizione proposta da Parte_11 Pt_3 [...]
in persona del l.r.p.t., e l'inesistenza di ragioni di credito della Parte_5 convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente per i titoli di cui al provvedimento monitorio opposto:
1. in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_6 [...]
e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto CP_1 ingiuntivo opposto ad ogni effetto di legge, accertando specificamente l'inesistenza del cre- dito sia nell'an che nel quantum azionato dalla controparte per i motivi di cui in narrativa;
2. in via riconvenzionale: accertato il conferimento dei prodotti ortofrutticoli freschi effet- tuato dalla dal mese di febbraio al mese di dicembre 2020 e la conseguente vendi- PT ta dei medesimi prodotti da parte di a terzi clienti, condannare NT [...]
(P.Iva. ) in persona del l.r.p.t., al pa- NT P.IVA_2
gamento in favore di in nome collettivo di e Parte_4 Parte_3
in persona del l.r.p.t. della somma dovuta a titolo di liquidazione dei beni Parte_2 conferiti da Parte opponente (doc. 5), per l'importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A fondamento della domanda la società attrice allegava in punto di fatto:
- l'insussistenza della pretesa creditoria atteso che le fatture prodotte unitamente al ricorso monitorio non sarebbero state corredate da autonoma documentazione attestante l'attività di trasporto difettando per tali prestazioni la prova che avesse effettivamente NT
fornito i prodotti indicati nelle fatture;
- che i documenti allegati dalla ricorrente avrebbero tutti recato la dicitura “fatture di vendita” e che la quasi totalità degli stessi non presente- rebbe alcuna sottoscrizione (né nel corpo né in calco ove si farebbe cenno ad una non defi- nita “causale di trasporto”); - che le (poche) sottoscrizioni apposte in calce alle fatture non sarebbero da ricondursi al legale rappresentante della ( e PT Parte_3 che, per l'effetto, le fatture non sarebbero state accettate dalla odierna opponente;
-
5 l'inidoneità delle fatture nel presente giudizio a cognizione piena a dare prova del credito;
- che , quale associata di , qualificherebbe il rapporto sociale PT NT
con la citata cooperativa agricola mediante conferimento (rectius, cessione) di prodotti agricoli autonomamente ottenuti;
- che la Cooperativa opposta avrebbe il compito di con- centrare in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione o trasformazio- ne/manipolazione di tali prodotti al fine del loro collocamento sul mercato con conseguente remunerazione in favore della conferitaria;
- che con comunicazione datata 6 PT marzo 2020 comunicava alla che al 31 dicembre 2019 (ergo NT CP_4
per operazioni effettuate sino a quella data), il saldo a credito era pari ad Euro 114.018,38, mentre il totale fatturato da era pari ad Euro 97.934,26; - che per espresso ricono- PT scimento della opposta al 31 dicembre 2019 il saldo contabile dare/avere NT
portava un credito di € 16.084,12 in suo favore (importo quest'ultimo che sommato a quello asseritamente vantato per le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 risulterebbe essere sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto ed ingiunto); - che in 14.04.2021
[...]
avrebbe comunicato a di aver “provveduto a compensare la Vostra po- CP_1 PT sizione cliente con la Vostra posizione fornitore per i documenti in scadenza 31.03.2021”
(doc. 4); - che, avuto riguardo al fatto che l'ultima fattura emessa da risa- NT
lirebbe al 14.05.2020 (con scadenza 30.11.2020) e tenuto conto che invero ha ef- PT fettuato ulteriori conferimenti in favore dell'odierna opposta anche successivamente al 14 maggio 2020 non sussisterebbe alcun presunto credito in favore dell'opposta in relazione alle contestate forniture della . PT
La società opponente disconosceva, quindi, tutte le sottoscrizioni riportate in calce a ogni singola fattura prodotta nel ricorso monitorio.
Avanzava poi domanda riconvenzionale con riferimento alla mancata liquidazione dei pro- dotti ortofrutticoli c.d. freschi dalla stessa conferiti in favore della Cooperativa opposta dal febbraio 2020 sino al dicembre 2020. A tal fine allegava che sebbene l'esercizio sociale del
2020 fosse orami chiuso ed il relativo bilancio approvato in data 23 giugno 2021, la Coope- rativa non avrebbe ancora corrisposto alcunchè in suo favore (neanche in forma di acconto).
In particolare, la Cooperativa opposta avrebbe omesso di corrisponderle il “consistente cre- dito ricavato dalla vendita sul mercato delle ingenti produzioni ortofrutticole fresche confe- rite”, la “cui quantificazione, per ovvi motivi, risulta essere per allo stato non de- PT
6 terminabile, in quanto ad esclusivo dominio della Cooperativa opposta”. Formulava, per l'effetto, istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione attestante: i. la collo- cazione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli di cui al doc. 5 conferiti da e ceduti PT dall'Opposta ai terzi clienti;
ii. il relativo compenso ricevuto da dai clien- NT ti;
iii. l'entità degli importi dovuti alla al netto della percentuale stabilita dal re- PT
sponsabile di settore.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio NT
, contestando l'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezio- ne, Voglia:
- Respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- Respingere la domanda riconvenzionale di controparte perché indeterminata ed infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
A tal fine la parte opposta deduceva ed eccepiva: i) che le fatture prodotte in sede monitoria erano tutte “fatture immediate” accompagnanti la merce oggetto di compravendita ed inte- granti esse stesse documento di trasporto;
ii) che in calce alle fatture in parola, accanto alla causale del trasporto, sarebbe stato indicato il soggetto che ne avrebbe curato il trasporto
(nel caso di specie identificato nel medesimo destinatario della merce oggetto di vendita);
iii) che la si sarebbe recata presso il magazzino di acqui- CP_4 NT
stando la merce (che le veniva contestualmente consegnata) e curando poi il trasporto pres- so il suo domicilio;
iv) che in calce alle fatture vi sarebbe la sottoscrizione di colui (preva- lentemente che si sarebbe recato al magazzino per effettuare l'acquisto Parte_3 per conto della;
v) che avrebbe venduto la merce indicata in PT NT
ogni fattura consegnandola al o a suoi delegati (quali, a titolo esemplifica- Parte_3
tivo, il di lui figlio o la socia sig.ra ; vi) che con riferimento alle fatture ove risulta- Pt_2 va leggibile il nome del legale rappresentante ”, alla luce del disconosci- Parte_3
mento ex adverso effettuato, veniva avanzata istanza di verificazione ex art. 219 c.p.c.; vii) che, ad ogni modo, a riprova della loro ricezione da parte dell'opponente, le fatture avreb- bero riportato la dicitura “indirizzo mail pec per fatturazione elettronica: agricolavanes-
7 sa@pec.it codice SDI per fatturazione elettronica 5W4A8J1”; viii) che per le fatture (recan- ti firma non chiaramente leggibile) aventi ad oggetto l'acquisto di presidi fitosanitari vi sa- rebbe l'obbligo ex lege per l'acquirente (in questo caso ) di annotare il re- Parte_3
lativo acquisto in apposito documento (Quaderno di campagna) di cui veniva avanzata istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.; ix) che la produzione documentale avversaria (doc.
3) sarebbe parziale attesa la mancata produzione dell'allegato (“estratto conto CLIENTE al
31/12/2019”) alla comunicazione del 6 marzo 2020; x) che la comunicazione de qua sareb- be stata finalizzata esclusivamente all'accertamento del credito vantato da NT
al 31 dicembre 2019 mediante comunicazione al cliente dei dati presenti nella propria con- tabilità con preghiera di riscontro (conferma o contestazione) e ciò al fine di consentire la
“circolarizzazione dei crediti della cooperativa effettuata da società esterna, come si legge nel medesimo documento, che certifica il Bilancio”; xi) che in apposito documento (doc. 2 parte opposta) avrebbe riconosciuto di essere debitrice al 31 dicembre 2019 PT dell'importo di € 114.018,38 nei confronti di;
xii) che il documento NT
“compensazione cliente-fornitore” prodotto sub all. 4 dall'opponente sarebbe un documento parziale atteso che “cliccando sul link indicato nella comunicazione” sarebbe stato “possibi- le per il socio accedere alla propria area privata per visualizzare le fatture di vendita e di acquisto interessate dalla compensazione”; xiii) quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente la stessa sarebbe indeterminata e mancante di ogni supporto probatorio a fondamento della stessa, non essendo i documenti prodotti dalla (all.ti sub CP_4
5) indicativi dei quantitativi effettivamente conferiti bensì solo dei prodotti portati dal pro- duttore al magazzino di prima dell'effettuazione del controllo del rispetto NT
degli standard di qualità convenuti tra socio e cooperativa e non vi sarebbe prova del quan- titativo di prodotto effettivamente conferito;
che, infatti, non sarebbe stata prodotta l'ulteriore documentazione (solitamente emessa in un momento successivo) riportante in calce la “classificazione conferimento” (Calo Peso/Scarto e prezzo di cessione) di quanto effettivamente conferito e recante il medesimo numero identificativo e che, in assenza di ta- li documenti, non vi sarebbe la prova dell'accettazione da parte della Cooperativa della merce presentata al magazzino;
xiv) che, in altri termini, il doc. 5 dell'opponente non costi- tuirebbe prova del conferito (e, pertanto, del credito del socio); xv) che, ad ogni modo, tutto
8 quanto nel tempo effettivamente conferito dalla opponente sarebbe stato regolarmente paga- to da anche mediante compensazione. NT
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 marzo 2022, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (Dott. Carlo Cardi), “ritenuta la verosimile fondatezza delle dife- se di parte opposta in riferimento al disconoscimento operato da parte opponente, e rileva- to che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione” concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del d.i. opposto rinviando all'udienza del 13 otto- bre 2022 per la prosecuzione.
All'udienza del 13 ottobre 2022 il Giudicante a) non ammetteva né l'ordine di esibizione richiesto dall'opponente “in quanto superfluo alla luce dei rilievi e delle produzioni di parte convenuta né quello richiesto da parte convenuta in quanto afferente a documentazione ir- rilevante e superflua ai fini del thema decidendum”, b) ammetteva le prove orali articolate dalle parti rinviando per l'audizione dei testi all'udienza dell'8 marzo 2023.
All'udienza dell'8 marzo 2023 si svolgeva l'interrogatorio formale del legale rappresen- tante della convenuta opposta ( Presidente del C.d.A. di Controparte_2 [...]
) nonché i testi di parte opposta (Senior Menager della socie- CP_1 Testimone_1
tà che certificava il bilancio della cooperativa opposta già Controparte_5 [...]
, (perito agrario alle dipendenze della società cooperativa CP_6 Testimone_2
presso il magazzino di Venturina) e dipendente di CP_1 CP_1 Tes_3 [...]
). Parte_12
All'udienza del 22 maggio 2024 – divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegna- tario del presente fascicolo – veniva escussi i testi (impiegato alle di- Persona_1
pendenze di con mansioni di Responsabile Ortofrutta con competenze re- NT
lative alla parte commerciale e non a quella amministrativa relativa al pagamento dei confe- rimenti) e (Responsabile di magazzino alle dipendenze di Tes_3 [...]
). CP_1
Istruita a mezzo prove documentali e tramite escussione dei suindicati dichiaranti, all'udienza del 5 dicembre 2024, sostituita mediante note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, quanto alle istanze istruttorie di parte opponente (ordini di esibizione e istanza di CTU contabile) rigettate sia dal precedente Giudicante assegnatario che dallo scrivente Giudice e puntualmente reiterate dall'attrice in sede di foglio di PC, si precisa quanto segue.
La presente causa è da ritenersi già ampiamente istruita sia a livello documentale che trami- te istruttoria orale: nel corso del presente giudizio sono stati escussi ben 5 dichiaranti.
A ciò si aggiunga che sia la CTU che l'ordine di esibizione richieste dall'opponente e paci- ficamente volte a fondare la domanda riconvenzionale dalla stessa formulata in citazione si presentano del tutto esplorative e, pertanto, inammissibili.
Premesso che la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi dell'art. 210, l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordina- ta alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. (condizioni non risultate soddisfatte nel caso di specie), ricollegandosi tale di- screzionalità alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto1, non sembra superfluo rammentare poi che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze;
come tale è sottratta alla di- sponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Né della sua mancata ammissione il giudice del merito deve dare conto rientrando piuttosto nel po- tere discrezionale dello stesso giudice disporla o meno (fra le tante Cass.13.3.2009 n.
6155).
A ciò si aggiunga che la CTU contabile non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio.
10 Si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mez- zo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscen- ze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie al- legazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di ele- menti, fatti o circostanze non provati (Cass. sez. III, 7 settembre 2023, n. 26048).
Alla luce di quanto sopra esposto, vanno disattese le istanze istruttorie avanzate da parte opponente.
Parimenti da disattendere è l'istanza di parte opposta volta ad ottenere la nomina di un esperto calligrafo per la verificazione delle sottoscrizioni di cui alle fatture disconosciute dall'opponente (istanza, invero, articolata in via meramente subordinata per il solo caso in cui il Giudicante avesse ritenuto ritualmente effettuato il disconoscimento da parte dell'opponente). Ciò, in quanto, come si esporrà, il disconoscimento effettuato da CP_7 non ha trovato rituale ingresso nel presente giudizio stante l'assoluta genericità del-
[...]
lo stesso.
Quanto, infine, alle istanze istruttorie della Cooperativa opposta tese ad ottenere l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi rinunciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la difesa della Cooperativa opposta ha così concluso in parte qua: “Si insiste inoltre nella ca- pitolata prova per testi solo parzialmente ammessa”; formula quest'ultima eccessivamente generica per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in moti- vazione, Corte d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di parte opposta, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019
11 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022).
In conclusione, la presente controversia può essere decisa sulla base delle difese/eccezioni formulate dalle parti e sulla base dei documenti già in atti nonché sulla base delle risultanze della prove orali disponibili configurandosi, pertanto, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria o comunque risultando inammissibile, per le ragioni di cui sopra (avuto riguardo all'onere delle prova) l'ammissione dei mezzi di ricerca della prova di cui alla precisazione delle conclusioni di parte opponente.
2. Sempre in via preliminare è appena il caso di richiamare il principio pacifico per cui il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito,
e cioè accertare sia l' an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una do- manda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta al- la parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a de- bito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesi-
12 stenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impe- ditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti ante- riori al giudizio).
Ciò premesso, l'opposizione a d.i. formulata da osì come la domanda ri- CP_4
convenzionale dalla stessa avanzata in citazione meritano integrale reiezione, risultando, per contro, fondate le ragioni di credito di sulla scorta della seguente mo- NT
tivazione.
Ad avviso del Tribunale, ha adeguatamente dato prova del proprio credi- NT
to relativo alla vendita alla odierna società opponente della merce richiamata CP_4
nelle fatture depositate nel giudizio monitorio.
Per contro, la domanda riconvenzionale di volta ad accertare l'asserito mancato PT
pagamento da parte dell'opposta dei prodotti alimentari conferiti dall'opponente alla coope- rativa agricola opposta nei mesi tra febbraio e dicembre 2020 è rimasta indimostrata e, per l'effetto, meritevole di reiezione.
2.1 Come già ampiamente esposto in sede di ricostruzione processuale, l'opponente Pt_9
[..
ha contestato la sussistenza del credito azionato in via monitoria da Controparte_8 fermando l'insussistenza delle prestazioni eseguite dalla Cooperativa e disconoscendo le sottoscrizioni di tutte le numerose (più di 80) fatture depositate nel ricorso monitorio.
Ha, poi, fornito una sua personale interpretazione di una comunicazione del 6 marzo 2020 attestante, a suo avviso, un credito di al 31 dicembre 2019 di importo ben NT minore (€ 16.084,12) rispetto all'importo di cui al decreto ingiuntivo.
Va detto che , alla luce dell'effettuato disconoscimento, ha tempestiva- NT
mente chiesto la verificazione ancorchè evidenziando la strumentalità del disconoscimento e comunque la genericità dello stesso.
Lo scrivente Giudicante, come il precedente Giudice assegnatario del fascicolo in sede di concessione della provvisoria efficacia esecutiva ex art. 648 c.p.c. del d.i. opposto, ritiene fondate le difese/eccezioni articolate dalla cooperativa opposta con riferimento al discono- scimento operato da PT
Come noto, affinché il disconoscimento della sottoscrizione sia produttivo di effetti giuridi- ci è necessario che la relativa eccezione, formulata in modo chiaro e specifico, contenga al- tresì un'articolata dichiarazione di diversità della firma e, pur non richiedendo formule sa-
13 cramentali o vincolate, deve comunque rivestire il carattere della determinatezza e non ri- solversi in espressioni di stile.
Ciò, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “Il discono- scimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente
e logicamente motivato” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 08/07/2024, Rv. 671670 –
01; in senso conforme, inter alia, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1537; Cass. 20 agosto 2014, n.
18042).
In altri termini, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (Cass. civ. sez. II 22 gennaio 2018, n. 1537) ed ancora “(...) è necessaria un'impugnazione specifica e determinata” (Cass. Civ. 1591/2002; Cass. Civ. 1300/2002).
In conclusione, il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito mentre l'odierna opponente si è limitata a disconoscere genericamente “tutte le sottoscrizioni ri- portate in calce ad ogni singola fattura prodotta da controparte unitamente al ricorso mo- nitorio” (pag. 2 atto di citazione in opposizione ); formula quest'ultima, in tutta PT
evidenza, priva del carattere della specificità e non contenente tantomeno alcuna dichiara- zione di diversità della firma disconosciuta.
Privo di effetti, dunque, è il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai d.d.t. effettuato da PT
Peraltro, l'espletata istruttoria orale ha dato piena ragione alla tesi difensiva della coopera- tiva opposta in ordine all'effettiva vendita e consegna da parte di a Va- NT
nessa delle merci di cui alle fatture (doc. 1 monitorio) depositate nel ricorso monitorio.
Ed invero, sia il teste che il teste rispettivamente peri- Testimone_2 Tes_3 to agrario alle dipendenze della società cooperativa Terre dell'Etruria presso il magazzino di Venturina e dipendente di ) escussi all'udienza dell'8 marzo 2023 han- NT
no confermato le circostanze di cui sopra avendo cura di precisare come le merci di cui alle fatture azionate nel monitorio venivano effettivamente consegnate sia al legale rappresen- tante della società opposta che a persone da lui delegate quali la di lui Parte_3
14 moglie (cfr. dich. test. “sul cap. 8 si è vero;
sul cap. 9/10 si è vero sono Tes_3 state consegnata a e sua moglie”; cfr. dich. test. “sul Parte_3 Testimone_2
cap. 8 si è vero sul cap. 9/10 si è vero ADR la merce è sta consegnata a Parte_3 ed alla moglie”).
A ciò si aggiunga che le fatture di cui al ricorso monitorio – riportanti, peraltro, ad ulteriore riprova dell'avvenuta esecuzione della prestazione ivi dedotta, la dicitura “indirizzo mail pec per fatturazione elettronica: codice SDI per fatturazione elet- Email_2 tronica 5W4A8J1” così da potersi desumere l'inserimento delle stesse nella contabilità della società opponente- non risultano mai esser state contestate dalla CP_4
Quanto alle argomentazioni spese dall'opponente in ordine alla comunicazione datata 6 marzo 2020 (all. 3 di cui alla produzione documentale di parte attrice) proveniente da
[...]
e con destinatario in nome collettiva di CP_1 Parte_4 Parte_13
si precisa quanto segue.
[...]
Ad avviso di dalla disamina di tale comunicazione emerge l'espresso riconosci- PT
mento della creditrice opposta circa il fatto che alla data del 31 dicembre 2019 il saldo con- tabile dare/avere tra le parti risulterebbe di € 16.084,12 in favore di (im- NT
porto quest'ultimo che sommato a quello asseritamente vantato per le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2020 risulta essere sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto ed in- giunto).
E' appena il caso di riportare testualmente il contenuto della predetta comunicazione:
“Egregi Signori, ci pregiamo di informarvi che alla data del 31/12/2019 il Vostro conto presentava: - un saldo a nostro credito di euro 114.018,38 come risulta dall'estratto conto che accludiamo;
- Un totale fatturato 2019 di euro 97.934,26 come risulta dall'estratto conto che accludiamo. In particolare Vi preghiamo di porre attenzione alla data della con- ferma, in quanto le operazioni avvenute successivamente a tale data non sono state da noi considerate ai fini della presente richiesta. Vi saremo grati se vorrete confermare tale sal- do, segnalando l'eventuale esistenza di accordi di pagamento, direttamente ai nostri Revi- sori via posta HHY Bompani S.r.l. Via (...) o via Pec all'indirizzo circolarizzazio-
che il suddetto importo corrisponde a quello a Voi risultante, firmando Email_3 nell'apposita sezione dell'allegato. Se non concordate, Vi preghiamo di scrivere diretta-
15 mente ai nostri revisori contabili indicando il diverso saldo a Voi risultante e possibilmente
i motivi della discordanza (...)”.
Come parte opposta ha puntualmente osservato (nonché documentato mediante produzione dell'estratto conto richiamato nella comunicazione de qua), il credito di NT nei confronti di alla data del 31 dicembre 2019 ammontava ad € 114.018,38 men- PT tre l'importo di € 97.934,26 corrisponde a quanto fatturato dalla Cooperativa stessa nel solo anno 2019.
A riprova del fatto che alla data del 31 dicembre 2019 il saldo dare/avere tra le parti fosse di € 114.018,38 in favore della Cooperativa opposta vi è, poi, il documento prodotto sub 2
A di parte opposta datato 3 giugno 2020 con timbro e firma riconducibile alla società agri- cola opponente ove si legge “Concordiamo con l'importo di euro 114.018,38 a Vostro cre- dito al 31 dicembre 2019”.
Sul punto, anche l'espletata istruttoria orale ha potuto offrire un ulteriore conforto alla tesi difensiva di parte opposta (ed a smentita di quella proposta dall'opponente).
In particolare, il teste (Senior Menager della società che certificava il Testimone_1
bilancio della cooperativa opposta già , escussa Controparte_5 Controparte_6 all'udienza dell'8 marzo 2023, ha potuto riscontrare sia la completezza del documento sub allegato 7 di parte opposta (ergo, la comunicazione del 6 marzo 2020 comprensiva dell'allegato “estratto conto cliente al 31/12/2019”) sia la circostanza per cui l'importo di €
114.018,38 indicato nel citato documento rappresentava il complessivo credito vantato da nei confronti di alla data del 31/12/2019 come risultante NT CP_4
dalle scritture contabili sia la circostanza per cui l'importo di euro 97.934,26 indicato nel medesimo documento rappresentava il fatturato di nel solo anno 2019 per NT vendite a così come risultava dalle scritture contabili di . CP_4 NT
Sempre il teste a potuto offrire un importante contributo conoscitivo affermando Tes_1 sia di essere autore dell'elaborato di cui all'allegato 11 della produzione documentale di parte opposta sia nel confermarne integralmente il contenuto.
Dalla disamina di tale relazione, unitamente alla non contestata effettuazione tra le parti di plurime compensazioni (anche tenuto conto del fatto che la società opponente, quale socia della Cooperativa opposta, ha pacificamente conferito nel tempo alla Cooperativa diversi prodotti agricoli e la Cooperativa, dal canto suo, ha venduto – come esposto – alla Vanessa
16 i prodotti portati dalle fatture di cui al ricorso monitorio) di reciproci crediti, si perviene all'individuazione del credito di . NT
L'elaborato in esame, che dà conto dell'acquisizione dell'estratto delle pagine del libro giornale della Cooperativa relative alle operazioni di compensazione tra le partite attive e passive maturate verso la società agricola opponente, risulta particolarmente accurato nel delineare i rapporti tra le parti e nel fornire il quadro conclusivo per cui al 31 dicembre
2021 le rispettive posizioni di credito/debito delle due società si sono cristallizzate e le nuove operazioni intervenute per l'acquisto da parte dell'opponente di merci presso i ma- gazzini della sono state saldate generando la seguente situazione: Parte_14
vanta un credito nei confronti della CP_1 NT Controparte_9
pari ad euro 94.541,87 e nessun debito;
la non vanta
[...] Parte_15
alcun credito nei confronti della Cooperativa ma risulta debitrice per un importo pari ad euro 94.541,87”.
Alla luce di quanto sinora esposto, sussiste la pretesa creditoria della Cooperativa opposta nei confronti di così come cristallizzata nel decreto ingiuntivo oggetto di opposi- PT zione e confermata dall'istruttoria espletata nel presente giudizio a cognizione piena.
Per contro, il credito di cui alla domanda riconvenzionale avanzata dall'odierna opponente
è rimasto del tutto indimostrato e del tutto indeterminata la sua quantificazione (di fatto, rimessa, ad una esplorativa CTU che avrebbe se del caso, laddove ammessa, inammissibil- mente colmato le lacune probatorie gravanti sulla società opponente;
opponente che con ri- ferimento alla domanda riconvenzionale riveste notoriamente il ruolo di attore anche in senso sostanziale con conseguente onere della prova sulla stessa interamente gravante).
Non è stato di particolare ausilio ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale neanche la deposizione del teste di parte opponente Persona_1
Ciò, in quanto, per stessa ammissione del predetto dichiarante lo stesso si è sempre occupa- to esclusivamente della “parte commerciale” e mai di quella “amministrativa relativa al pa- gamento dei conferimenti”. E' emerso, al più un contesto per cui la liquidazione finale dei prodotti conferiti e poi venduti avveniva a circa 60 giorni/fine mese dalla fattura emessa dal fornitore relativa al prodotto consegnato, conferito e venduto.
Il teste ha anche riferito che il prezzo di liquidazione del conferimento al singolo fornitore
(fornitore nel caso di specie è un “prezzo da determinare” e, di fatto, “determina- PT
17 to con cadenza settimanale tramite “indicazioni di prezzo” apposte in un listino “in bache- ca al magazzino di TERRE”; listino “spesso anche comunicato via telefono o comunicato per le vie brevi ai fornitori” (listino che, pertanto, parte opponente avrebbe potuto agevol- mente conoscere e provvedere a documentare, senza surrettiziamente avvalersi dello stru- mento residuale dell'ordine di esibizione).
Il teste ha, infine, precisato che quando la Cooperativa agricola opposta trasmette al so- cio/fornitore un non meglio precisato “prospetto”, indica al socio il prodotto venduto “ma può capitare – ed è la norma - che il cliente finale non abbia ancora corrisposto il prezzo relativo al prodotto venduto. Questo significa che si assume il rischio di impresa CP_1
che il cliente finale possa non pagare a il prezzo del prodotto conferito e messo sul CP_1 mercato. Il socio, invece, ha comunque soddisfatto il suo credito nei confronti di ”. CP_1
Orbene, considerato che il teste non ha potuto offrire alcun dato concreto per la quantifica- zione degli utili percepiti da in conseguenza della cessione a terzi clienti NT
della merce in ipotesi conferita da nei mesi febbraio-dicembre 2020, per la quanti- PT
ficazione del pagamento effettuato dai terzi medesimi per la detta merce e soprattutto per la
“quantificazione dell'importo complessivo da liquidarsi in favore di per i prodotti PT conferiti, accettati e ceduti a terzi da parte di ” e considerato, altresì, che NT
parte opposta ha puntualmente contestato l'eccepito mancato pagamento delle forniture dando sufficientemente prova di ricorrenti operazioni di compensazione di reciproche parti- te attive/passive tra le parti (cfr., inter alia, la relazione redatta dal teste la do- Tes_1
manda riconvenzionale di parte opponente non è accoglibile perché indimostrata ed inde- terminata.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 avuto ri- guardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (tra € 52.000,00 e € 260.000,00) previ- sti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
18 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 1205/2021 (R.G. 3057/2021) emesso dal Tribunale di Livorno in data
4 gennaio 2021 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata proposta da
[...]
Controparte_3
nei confronti di
[...] NT
per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Condanna parte opponente
[...]
al pagamento delle spese Parte_16
processuali del presente giudizio di opposizione in favore della parte opposta
[...]
che si liquidano in euro NT0
14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€
5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 4.253,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 21 marzo 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata;
ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'ini- ziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass. n.27142/2021).