Articolo 1 della Legge 31 luglio 1956, n. 935
Articolo 2
Versione
8 settembre 1956
Art. 1.
Alle Associazioni d'arma dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 8 settembre 1956