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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1918 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti CRISTANI ALESSANDRA e BOLLANI ANDREA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.11.2021, proponeva opposizione avverso l'avviso di Pt_1
CP_ addebito n.32220210000344240000 del 9.10.2021 notificatole il 16.10.2021, con il quale l' le aveva chiesto il pagamento di € 52.638,08 a titolo di contribuzione omessa e sanzioni relativamente al periodo dal 09/2016 al 12/2017, derivante dal verbale unico di accertamento n.BS00001/2019-
Con 705-01 del 12.11.2019 (doc.2) dell' di Brescia che aveva ritenuto non genuino l'appalto Contro stipulato da con la (anche solo per brevità), già Pt_1 Controparte_3
oggetto di impugnazione in sede giudiziale (causa di cui al n.2207/2020 RG).
In particolare, la ricorrente censurava la genericità degli accertamenti che avevano condotto gli
Contro ispettori a ritenere non genuino l'appalto e a concludere nel senso che i tre lavoratori di
, e , fossero in realtà sottoposti al potere Persona_1 Persona_2 Persona_3
direttivo della non avendo specificato quali sarebbero state le istruzioni agli stessi Pt_1
impartite, quale fosse la documentazione necessaria all'esecuzione delle opere agli stessi fornita e quali fossero le attrezzature di dagli stessi impiegate per le lavorazioni;
evidenziava di Pt_1
Contro aver regolarmente sottoscritto con la - che si occupava di lavori di manutenzione, costruzioni di edifici, impianti e strutture di qualsiasi natura compresi quelli di pitturazione e ogni altra attività connessa - regolare contratto d'appalto (doc.6) avente ad oggetto l'esecuzione di servizi complementari presso i cantieri di Erbusco, San Polo e Brescia presso i quali stava realizzando
Contro opere edili di ristrutturazione e con cui la si era obbligata ad eseguire servizi di muratura inviando i tre lavoratori sopra indicati dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito in misura fissa e predeterminata sulla base del raggiungimento del servizio e in esecuzione del quale la
Contro ricorrente aveva corrisposto alla la somma di € 108.233,20 come da fatture allegate (doc.16), Contro terminando il rapporto in data 31.12.2017; precisava che la con sede in Roma era dotata di una propria autonoma organizzazione imprenditoriale per l'esecuzione delle lavorazioni che le erano state affidate e che all'atto di assunzione aveva provveduto a consegnare ai tre lavoratori l'informativa sulle norme comportamentali (docc.8 e 13); rappresentava come all'interno dei Contro cantieri i tre lavoratori di si coordinavano con e della (i quali si Pt_2 Pt_3 Pt_1
recavano in cantiere solo per controllare la corretta esecuzione delle opere appaltate) unicamente al fine di seguire l'opera oggetto dell'appalto e che aveva sempre ricevuto le istruzioni e Persona_2
le direttive prima da e, dopo il suo infortunio, dal giugno 2016, da , svolgendo Per_1 Persona_4
“piccoli lavori edili complementari quali il trasporto dei materiali edili e il carico e scarico degli Contro stessi”; esponeva che i tre dipendenti erano retribuiti direttamente dalla datrice che provvedeva anche al versamento dei relativi contributi previdenziali (docc.14 e 15). Per quanto concerne le attrezzature, rilevava che gli strumenti di lavoro della erano utilizzati dai tre Pt_1
lavoratori solo saltuariamente.
In ordine alla quantificazione dei contributi omessi, eccepiva come non avesse tenuto in CP_1
Contro considerazione i pagamenti eseguiti per il medesimo titolo da e che quindi avrebbero dovuto essere debitamente scomputati dall'importo di € 30.614,00, così come calcolato dagli ispettori nel verbale di accertamento e notificazione.
2 CP_
2. Si costituiva l' richiamando le fonti di prova esaminate dagli ispettori che avevano portato a Contro ritenere l'appalto fra la e la come una mera fornitura di Pt_1 Controparte_3
energie lavorative mediante la somministrazione abusiva di manodopera. Infatti, gli operai inviati
Contro dalla alla venivano adibiti a mansioni (opere di muratura e carpenteria) che Pt_1
rientravano appieno nella normale attività economica e produttiva della committente e che venivano svolte, in varie occasioni, anche promiscuamente insieme al personale dipendente della Pt_1
Osservava che il contratto aveva un oggetto indeterminato non essendo specificato quali fossero i servizi complementari affidati all'appaltatore; che le direttive, secondo quando dichiarato da Per_1
e dallo stesso erano impartite da personale dalla che forniva altresì anche il Pt_2 Pt_1
materiale e le attrezzature di lavoro con conseguente insussistenza di qualsivoglia forma di
Contro autonomia organizzativa e imprenditoriale in capo alla che neppure era ravvisabile il rischio d'impresa in quanto dalle fatture prodotte risultava che non vi era alcun corrispettivo forfettario o a corpo attesa la genericità dell'oggetto del contratto d'appalto. Ribadiva la correttezza delle sanzioni amministrative applicate e dell'imponibile contributivo così come calcolato nel verbale unico di accertamento e notificazione.
3. La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, oltre che con l'audizione dei testi , e . Testimone_1 Testimone_2 Persona_2 Persona_4
4. Il ricorso non è fondato a va rigettato.
4.1. L'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito opposto n. 32220210000344240000 del
9.10.2021 si fonda sulle conclusioni del verbale unico di accertamento e notificazione n.
BS00001/2019-705-01 (prot. .1500.12/11/2019.0439029) del 12.11.2019, con il quale è stato CP_1 ritenuto “non genuino” per violazione dell'art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 276/2003 il contratto di appalto sottoscritto dalla ricorrente con la con conseguente Controparte_3 imputazione dei rapporti di lavoro dei tre dipendenti dell'appaltatrice ( , , Persona_1 Persona_2
) direttamente in capo alla committente Persona_3 Pt_1
Così imputati i rapporti di lavoro, l'obbligo contributivo posto a carico della ricorrente è stato fatto discendere dalla rideterminazione dell'imponibile contributivo tenendo conto delle ore di lavoro indicate nella sezione presenze del LUL e dall'applicazione del CCNL Imprese Edili della Piccola e
Media Industria, attribuendo ai lavoratori la qualifica di operai di livello II con contratto di lavoro a
3 tempo pieno e determinato, includendo le somme dovute per le ore di lavoro straordinario e le somme erogate ai lavoratori a titolo di “somme aggiunte al netto”.
4.2. Delineato il tema d'indagine, occorre premettere che, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1
efficacia probatoria1.
Nel caso di specie, quindi, incombeva sull' l'onere di dimostrare il carattere non genuino del CP_1
contratto concluso tra la ricorrente e la CP_4
Detto questo sotto il profilo processuale, va anche premesso dal punto di vista sostanziale che la norma di riferimento in materia è l'art. 29, commi 1 e 3 bis, del D. Lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 1 comma 1 D. Lgs. n. 8/2016 ai sensi del quale: < Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. (…)Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2>.
La differenza quindi tra la somministrazione e l'appalto di lavoro, ammesso dal d.lgs. n. 276 del
2003 a date condizioni, risiede nell'effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell'organizzazione dei mezzi necessari all'impresa da parte dell'appaltatore, mentre è secondaria la mera sussistenza in capo a questi di un potere organizzativo di tipo amministrativo, come ad esempio in tema di ferie o permessi (v. Cass. 3178/17, in motivazione). Anche nel regime di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, così come già in quello di cui alla l. n. 1369 del 1960, per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (v. Cass. 15615/11 e
9139/18).
Si è infatti precisato che <... non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto> (v. Cass. 15615/11).
Con specifico riferimento agli appalti c.d. “endoaziendali”, caratterizzati, come nel caso in esame, dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto d'intermediazione opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (v. Cass. 5648/09).
Occorre pertanto, di volta in volta, procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze (v. Cass. 18281/07 e
11957/00). L'assenza di quest'ultimo elemento, quindi l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo-appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi, della non genuinità dell'appalto.
4.3. Tanto premesso in generale e prendendo le mosse dal rapporto intercorso tra e Pt_1 [...]
è pacifico che le parti abbiano stipulato in data 1^ agosto 2016 un contratto Controparte_5
d'appalto con il quale la committente affidava alla cooperativa appaltatrice i servizi di gestione (di seguito indicati come “SERVIZI COMPLEMENTARI”) e precisamente, gestione dei servizi complementari TERZIARIZZATI...2.1. IL COMMITTENTE conferisce all'APPALTATORE
5 l'incarico di fornire servizi di gestione complementare, presso il proprio locale di BRESCIA secondo i termini e le modalità della presente scrittura privata e senza vincolo di esclusiva. In particolare il servizio è rivolto: alla gestione DEL CANTIERE”.
Era altresì previsto che <
3.1. L'APPALTATORE eseguirà l'incarico oggetto della presente con organizzazione propria e con propri mezzi…dovrà comunicare al COMMITTENTE il nominativo del soggetto preposto alla direzione, alla gestione ed al controllo delle attività di cui al punto 2
(d'ora innanzi indicato come il “COORDINATORE”), il quale dovrà:
3.7.1. coordinare
l'esecuzione del presente incarico e curarne il corretto espletamento;
(…) 3.7.5. Il
COORDINATORE e gli incaricati dell'APPALTATORE non potranno in alcun modo impartire ordini e/o comunicare istruzioni e/o avvalersi delle prestazioni dei dipendenti, consulenti e collaboratori del COMMITTENTE >.
Infine, quanto al corrispettivo il punto 5 disponeva che: < “CORRISPETTIVO – SPESE.
5.1. Tutte le spese ed i costi relativi all'esecuzione del presente incarico saranno ad esclusivo carico dell'APPALTATORE.
5.2. A titolo di corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni e concessioni oggetto del presente incarico il COMMITTENTE riconosce all'APPALTATORE un corrispettivo di € 1.920,00 (millenovecentoventi) su base forfettaria mensile, con eventuale conguaglio, remunerativo di qualsiasi spesa accessoria sostenuta dall'Appaltatore e valido per prestazioni eseguite sia in giorni feriali (sabato incluso) e festivi e sia nelle fasce orarie diurne e notturne.>
Si tratta all'evidenza di un contratto (della durata di tre mesi con tacito rinnovo) che, come CP_ condivisibilmente osservato dall' si presta già in prima facie ad evidenti criticità per quanto concerne l'esatta determinazione delle opere o lavori che la ditta appaltatrice si impegnava ad eseguire nei cantieri della Non risultano infatti in alcun modo specificati quali siano e in Pt_1 che cosa consistano i “servizi di gestione complementare” affidati all'appaltatrice, di conseguenza, manca anche una precisa indicazione circa i mezzi messi a disposizione dell'appaltatrice per realizzarli né, stante la macroscopica indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, il corrispettivo è stato commisurato al risultato dell'attività essendo stato indicato in via forfettaria con eventuale conguaglio mensile.
A ciò si aggiungono le risultanze emerse in sede ispettiva.
In esecuzione di tale contratto dall'esame del LUL della M&G le prestazioni lavorative risultano essere state espletate per 5 giorni alla settimana per otto ore giornaliere da: Persona_1
(occupato come manovale generico dal 1.09.2016 al 31.12.2017, dalla richiesta di intervento del
6 Con quale è partita l'indagine dell' ), (occupato quale muratore dal 07.07.2017 al Persona_2
30.09.2017) e (occupato come muratore dal 12.09.2016 al 31.12.2017). Persona_3
CP_ Fra questi, in data 3.01.2018 (doc. 2 memoria dichiarava all'Ispettorato di Persona_1 aver “contrattato” la sua assunzione direttamente con la di svolgere lavori edili in qualità Pt_1
di operaio presso i cantieri nei quali della gli diceva di recarsi con il Persona_5 Pt_1
mezzo di trasporto della medesima ditta e seguendo le direttive di lavoro dallo stesso volta per volta impartite: SONO STATO FORMALMENTE ALLE DIPENDENZE DELLA CP_6 [...]
.dal 01/09/2016 al 31/12/2017 in qualità di operaio edile per 08 ore al Parte_4
giorno per 5 gg la settimana e il sabato 5 ore. In effetti svolgevo i lavori per conto della ditta Cama service di Brescia Via Monti Ortigara 46. Le buste paga mi venivano consegnate dall'impiegato Per_ della ditta Cama service srl, sig. . Ho contrattato la mia assunzione con la ditta Cama service srl e svolgevo i lavori edili nei luoghi che il responsabile sig. mi ordinava di Persona_5
recarmi, sempre al sig. mi rivolgevo per qualsiasi problema sul posto di lavoro. Ogni Pt_2
qualvolta avevo la necessità di assentarmi lo comunicavo telefonicamente al sig. La Pt_2 divisa da utilizzare sul cantiere mi è stata data dalla ditta con il logo esposto “CAMA Pt_1
SERVICE”. Il sig. mi ha affidato le chiavi del magazzino Non conosco la ditta Pt_2 Pt_1
M&G Multiservice…>.
Lo stesso consigliere delegato della in data 1.08.2019 confermava agli Persona_5 Pt_1
Contro ispettori l'utilizzo da parte dei lavoratori della dell'automezzo della e di essere lui Pt_1 unitamente al legale rappresentante dell'appaltante, , ad impartire le direttive dei Parte_5
lavori edili da eseguire nei vari cantieri, precisando che il corrispettivo veniva determinato in base alle ore di lavoro: sono consigliere delegato della soc. che svolge attività di edilizia. Pt_1
In data 01.08.2016 è stato sottoscritto un “contratto di appalto dei servizi elementari [inteso, complementari] nell'ambito della terziarizzazione e lavoro conto terzi” avente ad oggetto servizi di gestione del cantiere. …In forza di detto contratto la soc. è ricorsa alle prestazioni dei Pt_1
seguenti lavoratori: - SCEBBA RENATO dal 01/09/2016 al 31/12/2017 quale manovale generico.
Generalmente occupato per 5 giorni la settimana, utilizzando l'automezzo della per Pt_1 gli spostamenti nei vari cantieri …- …è stato occupato in qualità di muratore dal Persona_2
7/7/2017 al 30/9/2017. Abitualmente era presente 5 giorni la settimana nei cantieri e noi fornivamo tutto il materiale e le attrezzature utilizzate. - FAYED dal 12/9/2016 al Persona_3
31/12/2017 in qualità di muratore – presente 5 giorni la settimana nei nostri cantieri. Nei cantieri le direttive venivano fornite da me o da , legale rappresentante della Parte_5
società. …L'importo delle fatture era commisurato al numero di ore lavorate>.
7 In sede testimoniale siffatte dichiarazioni risultano riscontrate da quanto riportato dagli ispettori e . Testimone_2 Testimone_1
La prima ha infatti confermato che le dichiarazioni del erano state spontaneamente Pt_2
rilasciate dallo stesso in sede di accertamento ispettivo, specificando che questi si era rifiutato di firmarle solo dopo aver sentito telefonicamente il suo difensore: Si dà atto che al teste viene
CP_ mostrato il doc. 4 di parte Il teste dichiara: “riconosco il documento. È la dichiarazione spontanea che ci ha reso il sig. consigliere delegato della Poi, non Persona_5 Parte_1 aveva voluto sottoscriverla perché si era consultato telefonicamente con l'avvocato di parte.
Confermo che ci aveva detto esattamente quanto verbalizzato>, sicché, nonostante la mancata sottoscrizione, non sussistono dubbi in ordine alla sicura attribuibilità delle stesse al Pt_2
La teste ha anche precisato, quanto alla M&G, che non erano state ritrovate fatture di acquisto di materiali bensì solo per la prestazione di servizi e che la società aveva spesso cambiato la sua sede, corroborando così la tesi per cui la cooperativa in questione non fosse dotata di una struttura imprenditoriale ed organizzativa autonoma e che nell'esecuzione dell'appalto in esame si fosse limitata a fornire prestazioni di manodopera per soddisfare le esigenze produttive dell'appaltante:
Abbiamo fatto accertamenti sulla Cooperativa e cioè abbiamo visto il libro unico e le fatture emesse per la prestazione di servizi, esclusivamente di lavoro. Non c'erano fatture per l'acquisto di materiali o mezzi necessari per svolgere l'attività edile. La segnalazione di BA era stata ricevuta da un mio collega dell'ufficio ricezione denunce. Poi era stata trasmessa a Roma perché la Contro sede della era a Roma in quel periodo e ha cambiato poi varie sedi. Poi la segnalazione è tornata a Brescia e, a quel punto, abbiamo fatto l'accesso. Non siamo stati nel cantiere perché ormai era tutto cessato. I lavoratori erano stati assunti direttamente dalla Per il si Pt_1 Per_1
era chiusa la segnalazione con una conciliazione giudiziale che ci aveva esibito.>. CP_ Analogamente il secondo testimone, oltre a confermare che al doc.4 della memoria erano state riportate le dichiarazioni rilasciate in sua presenza dal ha chiarito che le indagini Pt_2
prendevano avvio da un più ampio contesto investigativo coordinato dalla Guardia di Finanza che Contro vedeva coinvolta, per la somministrazione irregolare di manodopera, la cooperativa
Abbiamo fatto un accesso ispettivo presso la sede legale della società. Presso la sede legale non abbiamo riscontrato irregolarità, che invece erano legate ai cantieri edili della società stessa.
Contro
Sapevamo che presso la operavano dei lavoratori assunti dalla cooperativa Questa Pt_1 attività ispettiva derivava da un'indagine nazionale della Guardia di Finanza iniziata già nel 2016
e relativa a questa cooperativa, proprio in relazione a contratti di somministrazione irregolare.
L'attività partiva anche dalla denuncia che un lavoratore aveva fatto all'ispettorato del lavoro>;
8 quanto alle direttive, il teste ha precisato, in conformità alle dichiarazioni dello e del Per_1
che erano i rappresentanti della ad impartirle, negando un tale ruolo in capo allo Pt_2 Pt_1
e a : Da quel che ricordo, non aveva un ruolo di coordinamento Per_1 Persona_4 Per_1
rispetto agli altri due lavoratori della cooperativa, essendo anche andato via prima di loro. Non è emerso dalle nostre verifiche che impartisse le direttive a . Anzi, dalle Persona_4 Persona_2 dichiarazioni del risulta che erano lui o l'altro socio della a dare le direttive ai Pt_2 Pt_1
lavoratori in cantiere, anche quelli della cooperativa. A quanto mi risulta, i lavoratori della cooperativa utilizzavano mezzi e attrezzi della Risulta dal verbale e, mi pare, dalle Pt_1
dichiarazioni di . Il teste, come riscontrato documentalmente dalle produzioni di parte Per_1
ricorrente (cfr. comunicazione di ammissione a soci e contestuale assunzione), ha inoltre precisato che Dalla documentazione della cooperativa risultava che i lavoratori erano assunti full time, ma non vi era specifica indicazione dell'orario di lavoro. A.d.r. i lavoratori svolgevano mansioni di manovali, muratori. Risultava dall'assunzione e anche dalle dichiarazioni del Parte_2
Pertanto, tenuto conto: a) del contenuto del contratto, privo di qualsivoglia specificazione in ordine al tipo di servizi richiesti alla ditta appaltatrice rendendo in tal modo pressoché impossibile distinguere le mansioni affidate ai dipendenti della cooperativa da quelle dei dipendenti della committente e l'esatta individuazione dei lavori che la cooperativa era chiamata a svolgere in autonomia;
b) dell'assenza di qualsivoglia forma di organizzazione di tipo imprenditoriale in capo Contro alla c) del fatto che gli strumenti di lavoro, come i mezzi di trasporto, fossero forniti direttamente dall'appaltante; d) che era quest'ultima a fornire indicazioni ai dipendenti della cooperativa in ordine alle prestazioni da eseguire nei cantieri di suo interesse;
e) che il corrispettivo veniva parametrato in base alle ore di lavoro dagli stessi prestato, con esclusione quindi
Contro dell'assunzione di qualsivoglia rischio di impresa in capo alla va senz'altro esclusa la genuinità del contratto d'appalto di cui si discute.
Non risultano infatti sufficienti a scalfire il quadro probatorio così delineato le dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori e che, in aderenza alle tesi sostenute dal Persona_2 Persona_4
ricorrente, imputano allo un ruolo direttivo e di coordinamento riconoscendo al e Per_1 Pt_2
al della una mera attività di controllo. Pt_3 Pt_1
Ed infatti, entrambi non erano stati sentiti all'epoca dei fatti dagli ispettori e al momento della loro deposizione hanno dichiarato di lavorare con contratto a tempo indeterminato presso la e Pt_1
dunque, per tali ragioni, si reputa, portati a rendere dichiarazioni maggiormente favorevoli alla loro datrice di lavoro.
9 Inoltre, le stesse contrastano con quanto riferito oltre che dallo anche dal che, Per_1 Pt_2 come detto, ha attribuito a sé stesso e al il compito di “impartire le direttive nei cantieri” Pt_3
Contro senza alcuna distinzione fra personale della e personale della e non valgono a Pt_1
smentire la circostanza che gli strumenti di lavoro erano della committente (del resto, lo stesso ricorrente ammette che venissero usati saltuariamente, senza però indicare quali fossero i mezzi della cooperativa impiegati abitualmente) e che il corrispettivo era calcolato in base alle ore di lavoro svolto dai dipendenti dell'appaltatrice e quindi senza assunzione di qualsivoglia rischio di impresa in capo alla stessa.
Inoltre, quand'anche si volesse ritenere che i due seguissero, come dagli stessi riferito, le direttive Contro dello poiché quest'ultimo ha dichiarato che, pur formalmente assunto dalla di fatto, Per_1 aveva lavorato sotto le direttive della svolgendo i lavori edili nei luoghi in cui “il Pt_1 responsabile sig. gli ordinava di recarsi, ne deriva che anche i due, tramite lo Persona_5
operavano pur sempre sotto le direttive della committente e non dell'appaltatrice. Per_1
4.4. In ultimo, venendo alla quantificazione dei contributi, nel verbale ispettivo si dà conto ai punti
1 e 2 di quanto emerso dall'esame della documentazione relativa all'assunzione dei tre soci Contro lavoratori della al punto 3 dell'inserimento in busta paga con i codici “78X - RISTORNO” e
“78Y - PREMIO” di somme non assoggettate a contribuzione previdenziale e di come in busta paga non venisse indicato “alcun altro elemento utile a determinare la natura e le modalità di determinazione delle suddette somme” e, di seguito, delle modalità con le quali è stato determinato l'imponibile contributivo (punti A e B). Rispetto a tali punti, nessuna contestazione è stata sollevata dalla ricorrente che si è limitata a censurare il calcolo delle contribuzioni stante la mancata
Contro detrazione dei versamenti eseguiti a tale titolo dalla
CP_ Sennonché, gli estratti conto contributivi dei lavoratori depositati da in data 17.05.2022 e i cedolini paga di cui al doc.14 ricorso con i quali intende provare l'assunto, non possono Pt_1
ritenersi sufficienti al fine di dimostrare2 l'avvenuto pagamento dei contributi ivi indicati, trattandosi di meri prospetti redatti sulla base delle dichiarazioni datoriali.
Ne deriva che va ritenuta la sussistenza dell'obbligazione contributiva per l'intera somma richiesta nell'avviso di addebito opposto.
10 5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 4.200,00 oltre spese generali al 15 %, IVA, CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 23/01/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass., Sez. Lav., sent. n. 12108 del 18 maggio 2010.
4 2 Tale prova infatti doveva essere fornita dalla società ricorrente come chiarito dalla giurisprudenza richiamata da parte resistente (cfr. Corte d'appello di Brescia sentenza del 16.05.2024 resa nel giudizio n. 63/2024) secondo cui “se colui che agisce al fine dell'accertamento negativo del credito eccepisce il versamento di contributi da parte di un terzo allegando un fatto estintivo o parzialmente estintivo, egli è tenuto a darne la prova, che può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cfr. sul punto Cass., Sez. Lav., sent. n.292 del 12 gennaio 2016).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti CRISTANI ALESSANDRA e BOLLANI ANDREA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.11.2021, proponeva opposizione avverso l'avviso di Pt_1
CP_ addebito n.32220210000344240000 del 9.10.2021 notificatole il 16.10.2021, con il quale l' le aveva chiesto il pagamento di € 52.638,08 a titolo di contribuzione omessa e sanzioni relativamente al periodo dal 09/2016 al 12/2017, derivante dal verbale unico di accertamento n.BS00001/2019-
Con 705-01 del 12.11.2019 (doc.2) dell' di Brescia che aveva ritenuto non genuino l'appalto Contro stipulato da con la (anche solo per brevità), già Pt_1 Controparte_3
oggetto di impugnazione in sede giudiziale (causa di cui al n.2207/2020 RG).
In particolare, la ricorrente censurava la genericità degli accertamenti che avevano condotto gli
Contro ispettori a ritenere non genuino l'appalto e a concludere nel senso che i tre lavoratori di
, e , fossero in realtà sottoposti al potere Persona_1 Persona_2 Persona_3
direttivo della non avendo specificato quali sarebbero state le istruzioni agli stessi Pt_1
impartite, quale fosse la documentazione necessaria all'esecuzione delle opere agli stessi fornita e quali fossero le attrezzature di dagli stessi impiegate per le lavorazioni;
evidenziava di Pt_1
Contro aver regolarmente sottoscritto con la - che si occupava di lavori di manutenzione, costruzioni di edifici, impianti e strutture di qualsiasi natura compresi quelli di pitturazione e ogni altra attività connessa - regolare contratto d'appalto (doc.6) avente ad oggetto l'esecuzione di servizi complementari presso i cantieri di Erbusco, San Polo e Brescia presso i quali stava realizzando
Contro opere edili di ristrutturazione e con cui la si era obbligata ad eseguire servizi di muratura inviando i tre lavoratori sopra indicati dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito in misura fissa e predeterminata sulla base del raggiungimento del servizio e in esecuzione del quale la
Contro ricorrente aveva corrisposto alla la somma di € 108.233,20 come da fatture allegate (doc.16), Contro terminando il rapporto in data 31.12.2017; precisava che la con sede in Roma era dotata di una propria autonoma organizzazione imprenditoriale per l'esecuzione delle lavorazioni che le erano state affidate e che all'atto di assunzione aveva provveduto a consegnare ai tre lavoratori l'informativa sulle norme comportamentali (docc.8 e 13); rappresentava come all'interno dei Contro cantieri i tre lavoratori di si coordinavano con e della (i quali si Pt_2 Pt_3 Pt_1
recavano in cantiere solo per controllare la corretta esecuzione delle opere appaltate) unicamente al fine di seguire l'opera oggetto dell'appalto e che aveva sempre ricevuto le istruzioni e Persona_2
le direttive prima da e, dopo il suo infortunio, dal giugno 2016, da , svolgendo Per_1 Persona_4
“piccoli lavori edili complementari quali il trasporto dei materiali edili e il carico e scarico degli Contro stessi”; esponeva che i tre dipendenti erano retribuiti direttamente dalla datrice che provvedeva anche al versamento dei relativi contributi previdenziali (docc.14 e 15). Per quanto concerne le attrezzature, rilevava che gli strumenti di lavoro della erano utilizzati dai tre Pt_1
lavoratori solo saltuariamente.
In ordine alla quantificazione dei contributi omessi, eccepiva come non avesse tenuto in CP_1
Contro considerazione i pagamenti eseguiti per il medesimo titolo da e che quindi avrebbero dovuto essere debitamente scomputati dall'importo di € 30.614,00, così come calcolato dagli ispettori nel verbale di accertamento e notificazione.
2 CP_
2. Si costituiva l' richiamando le fonti di prova esaminate dagli ispettori che avevano portato a Contro ritenere l'appalto fra la e la come una mera fornitura di Pt_1 Controparte_3
energie lavorative mediante la somministrazione abusiva di manodopera. Infatti, gli operai inviati
Contro dalla alla venivano adibiti a mansioni (opere di muratura e carpenteria) che Pt_1
rientravano appieno nella normale attività economica e produttiva della committente e che venivano svolte, in varie occasioni, anche promiscuamente insieme al personale dipendente della Pt_1
Osservava che il contratto aveva un oggetto indeterminato non essendo specificato quali fossero i servizi complementari affidati all'appaltatore; che le direttive, secondo quando dichiarato da Per_1
e dallo stesso erano impartite da personale dalla che forniva altresì anche il Pt_2 Pt_1
materiale e le attrezzature di lavoro con conseguente insussistenza di qualsivoglia forma di
Contro autonomia organizzativa e imprenditoriale in capo alla che neppure era ravvisabile il rischio d'impresa in quanto dalle fatture prodotte risultava che non vi era alcun corrispettivo forfettario o a corpo attesa la genericità dell'oggetto del contratto d'appalto. Ribadiva la correttezza delle sanzioni amministrative applicate e dell'imponibile contributivo così come calcolato nel verbale unico di accertamento e notificazione.
3. La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, oltre che con l'audizione dei testi , e . Testimone_1 Testimone_2 Persona_2 Persona_4
4. Il ricorso non è fondato a va rigettato.
4.1. L'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito opposto n. 32220210000344240000 del
9.10.2021 si fonda sulle conclusioni del verbale unico di accertamento e notificazione n.
BS00001/2019-705-01 (prot. .1500.12/11/2019.0439029) del 12.11.2019, con il quale è stato CP_1 ritenuto “non genuino” per violazione dell'art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 276/2003 il contratto di appalto sottoscritto dalla ricorrente con la con conseguente Controparte_3 imputazione dei rapporti di lavoro dei tre dipendenti dell'appaltatrice ( , , Persona_1 Persona_2
) direttamente in capo alla committente Persona_3 Pt_1
Così imputati i rapporti di lavoro, l'obbligo contributivo posto a carico della ricorrente è stato fatto discendere dalla rideterminazione dell'imponibile contributivo tenendo conto delle ore di lavoro indicate nella sezione presenze del LUL e dall'applicazione del CCNL Imprese Edili della Piccola e
Media Industria, attribuendo ai lavoratori la qualifica di operai di livello II con contratto di lavoro a
3 tempo pieno e determinato, includendo le somme dovute per le ore di lavoro straordinario e le somme erogate ai lavoratori a titolo di “somme aggiunte al netto”.
4.2. Delineato il tema d'indagine, occorre premettere che, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1
efficacia probatoria1.
Nel caso di specie, quindi, incombeva sull' l'onere di dimostrare il carattere non genuino del CP_1
contratto concluso tra la ricorrente e la CP_4
Detto questo sotto il profilo processuale, va anche premesso dal punto di vista sostanziale che la norma di riferimento in materia è l'art. 29, commi 1 e 3 bis, del D. Lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 1 comma 1 D. Lgs. n. 8/2016 ai sensi del quale: < Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. (…)Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2>.
La differenza quindi tra la somministrazione e l'appalto di lavoro, ammesso dal d.lgs. n. 276 del
2003 a date condizioni, risiede nell'effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell'organizzazione dei mezzi necessari all'impresa da parte dell'appaltatore, mentre è secondaria la mera sussistenza in capo a questi di un potere organizzativo di tipo amministrativo, come ad esempio in tema di ferie o permessi (v. Cass. 3178/17, in motivazione). Anche nel regime di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, così come già in quello di cui alla l. n. 1369 del 1960, per quanto la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore sia un indice dell'accordo fraudolento, ai fini della dimostrazione della sussistenza di quest'ultimo è necessario che dette disposizioni siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro anche in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (v. Cass. 15615/11 e
9139/18).
Si è infatti precisato che <... non può ritenersi sufficiente ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che può formare oggetto di genuino contratto di appalto> (v. Cass. 15615/11).
Con specifico riferimento agli appalti c.d. “endoaziendali”, caratterizzati, come nel caso in esame, dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, il divieto d'intermediazione opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (v. Cass. 5648/09).
Occorre pertanto, di volta in volta, procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione d'impresa; se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; infine se i lavoratori impiegati per il raggiungimento di tali risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore ed agiscano alle sue dipendenze (v. Cass. 18281/07 e
11957/00). L'assenza di quest'ultimo elemento, quindi l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo-appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative costituisce, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, uno degli indici principali dell'interposizione e, quindi, della non genuinità dell'appalto.
4.3. Tanto premesso in generale e prendendo le mosse dal rapporto intercorso tra e Pt_1 [...]
è pacifico che le parti abbiano stipulato in data 1^ agosto 2016 un contratto Controparte_5
d'appalto con il quale la committente affidava alla cooperativa appaltatrice i servizi di gestione (di seguito indicati come “SERVIZI COMPLEMENTARI”) e precisamente, gestione dei servizi complementari TERZIARIZZATI...2.1. IL COMMITTENTE conferisce all'APPALTATORE
5 l'incarico di fornire servizi di gestione complementare, presso il proprio locale di BRESCIA secondo i termini e le modalità della presente scrittura privata e senza vincolo di esclusiva. In particolare il servizio è rivolto: alla gestione DEL CANTIERE”.
Era altresì previsto che <
3.1. L'APPALTATORE eseguirà l'incarico oggetto della presente con organizzazione propria e con propri mezzi…dovrà comunicare al COMMITTENTE il nominativo del soggetto preposto alla direzione, alla gestione ed al controllo delle attività di cui al punto 2
(d'ora innanzi indicato come il “COORDINATORE”), il quale dovrà:
3.7.1. coordinare
l'esecuzione del presente incarico e curarne il corretto espletamento;
(…) 3.7.5. Il
COORDINATORE e gli incaricati dell'APPALTATORE non potranno in alcun modo impartire ordini e/o comunicare istruzioni e/o avvalersi delle prestazioni dei dipendenti, consulenti e collaboratori del COMMITTENTE >.
Infine, quanto al corrispettivo il punto 5 disponeva che: < “CORRISPETTIVO – SPESE.
5.1. Tutte le spese ed i costi relativi all'esecuzione del presente incarico saranno ad esclusivo carico dell'APPALTATORE.
5.2. A titolo di corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni e concessioni oggetto del presente incarico il COMMITTENTE riconosce all'APPALTATORE un corrispettivo di € 1.920,00 (millenovecentoventi) su base forfettaria mensile, con eventuale conguaglio, remunerativo di qualsiasi spesa accessoria sostenuta dall'Appaltatore e valido per prestazioni eseguite sia in giorni feriali (sabato incluso) e festivi e sia nelle fasce orarie diurne e notturne.>
Si tratta all'evidenza di un contratto (della durata di tre mesi con tacito rinnovo) che, come CP_ condivisibilmente osservato dall' si presta già in prima facie ad evidenti criticità per quanto concerne l'esatta determinazione delle opere o lavori che la ditta appaltatrice si impegnava ad eseguire nei cantieri della Non risultano infatti in alcun modo specificati quali siano e in Pt_1 che cosa consistano i “servizi di gestione complementare” affidati all'appaltatrice, di conseguenza, manca anche una precisa indicazione circa i mezzi messi a disposizione dell'appaltatrice per realizzarli né, stante la macroscopica indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, il corrispettivo è stato commisurato al risultato dell'attività essendo stato indicato in via forfettaria con eventuale conguaglio mensile.
A ciò si aggiungono le risultanze emerse in sede ispettiva.
In esecuzione di tale contratto dall'esame del LUL della M&G le prestazioni lavorative risultano essere state espletate per 5 giorni alla settimana per otto ore giornaliere da: Persona_1
(occupato come manovale generico dal 1.09.2016 al 31.12.2017, dalla richiesta di intervento del
6 Con quale è partita l'indagine dell' ), (occupato quale muratore dal 07.07.2017 al Persona_2
30.09.2017) e (occupato come muratore dal 12.09.2016 al 31.12.2017). Persona_3
CP_ Fra questi, in data 3.01.2018 (doc. 2 memoria dichiarava all'Ispettorato di Persona_1 aver “contrattato” la sua assunzione direttamente con la di svolgere lavori edili in qualità Pt_1
di operaio presso i cantieri nei quali della gli diceva di recarsi con il Persona_5 Pt_1
mezzo di trasporto della medesima ditta e seguendo le direttive di lavoro dallo stesso volta per volta impartite: SONO STATO FORMALMENTE ALLE DIPENDENZE DELLA CP_6 [...]
.dal 01/09/2016 al 31/12/2017 in qualità di operaio edile per 08 ore al Parte_4
giorno per 5 gg la settimana e il sabato 5 ore. In effetti svolgevo i lavori per conto della ditta Cama service di Brescia Via Monti Ortigara 46. Le buste paga mi venivano consegnate dall'impiegato Per_ della ditta Cama service srl, sig. . Ho contrattato la mia assunzione con la ditta Cama service srl e svolgevo i lavori edili nei luoghi che il responsabile sig. mi ordinava di Persona_5
recarmi, sempre al sig. mi rivolgevo per qualsiasi problema sul posto di lavoro. Ogni Pt_2
qualvolta avevo la necessità di assentarmi lo comunicavo telefonicamente al sig. La Pt_2 divisa da utilizzare sul cantiere mi è stata data dalla ditta con il logo esposto “CAMA Pt_1
SERVICE”. Il sig. mi ha affidato le chiavi del magazzino Non conosco la ditta Pt_2 Pt_1
M&G Multiservice…>.
Lo stesso consigliere delegato della in data 1.08.2019 confermava agli Persona_5 Pt_1
Contro ispettori l'utilizzo da parte dei lavoratori della dell'automezzo della e di essere lui Pt_1 unitamente al legale rappresentante dell'appaltante, , ad impartire le direttive dei Parte_5
lavori edili da eseguire nei vari cantieri, precisando che il corrispettivo veniva determinato in base alle ore di lavoro: sono consigliere delegato della soc. che svolge attività di edilizia. Pt_1
In data 01.08.2016 è stato sottoscritto un “contratto di appalto dei servizi elementari [inteso, complementari] nell'ambito della terziarizzazione e lavoro conto terzi” avente ad oggetto servizi di gestione del cantiere. …In forza di detto contratto la soc. è ricorsa alle prestazioni dei Pt_1
seguenti lavoratori: - SCEBBA RENATO dal 01/09/2016 al 31/12/2017 quale manovale generico.
Generalmente occupato per 5 giorni la settimana, utilizzando l'automezzo della per Pt_1 gli spostamenti nei vari cantieri …- …è stato occupato in qualità di muratore dal Persona_2
7/7/2017 al 30/9/2017. Abitualmente era presente 5 giorni la settimana nei cantieri e noi fornivamo tutto il materiale e le attrezzature utilizzate. - FAYED dal 12/9/2016 al Persona_3
31/12/2017 in qualità di muratore – presente 5 giorni la settimana nei nostri cantieri. Nei cantieri le direttive venivano fornite da me o da , legale rappresentante della Parte_5
società. …L'importo delle fatture era commisurato al numero di ore lavorate>.
7 In sede testimoniale siffatte dichiarazioni risultano riscontrate da quanto riportato dagli ispettori e . Testimone_2 Testimone_1
La prima ha infatti confermato che le dichiarazioni del erano state spontaneamente Pt_2
rilasciate dallo stesso in sede di accertamento ispettivo, specificando che questi si era rifiutato di firmarle solo dopo aver sentito telefonicamente il suo difensore: Si dà atto che al teste viene
CP_ mostrato il doc. 4 di parte Il teste dichiara: “riconosco il documento. È la dichiarazione spontanea che ci ha reso il sig. consigliere delegato della Poi, non Persona_5 Parte_1 aveva voluto sottoscriverla perché si era consultato telefonicamente con l'avvocato di parte.
Confermo che ci aveva detto esattamente quanto verbalizzato>, sicché, nonostante la mancata sottoscrizione, non sussistono dubbi in ordine alla sicura attribuibilità delle stesse al Pt_2
La teste ha anche precisato, quanto alla M&G, che non erano state ritrovate fatture di acquisto di materiali bensì solo per la prestazione di servizi e che la società aveva spesso cambiato la sua sede, corroborando così la tesi per cui la cooperativa in questione non fosse dotata di una struttura imprenditoriale ed organizzativa autonoma e che nell'esecuzione dell'appalto in esame si fosse limitata a fornire prestazioni di manodopera per soddisfare le esigenze produttive dell'appaltante:
Abbiamo fatto accertamenti sulla Cooperativa e cioè abbiamo visto il libro unico e le fatture emesse per la prestazione di servizi, esclusivamente di lavoro. Non c'erano fatture per l'acquisto di materiali o mezzi necessari per svolgere l'attività edile. La segnalazione di BA era stata ricevuta da un mio collega dell'ufficio ricezione denunce. Poi era stata trasmessa a Roma perché la Contro sede della era a Roma in quel periodo e ha cambiato poi varie sedi. Poi la segnalazione è tornata a Brescia e, a quel punto, abbiamo fatto l'accesso. Non siamo stati nel cantiere perché ormai era tutto cessato. I lavoratori erano stati assunti direttamente dalla Per il si Pt_1 Per_1
era chiusa la segnalazione con una conciliazione giudiziale che ci aveva esibito.>. CP_ Analogamente il secondo testimone, oltre a confermare che al doc.4 della memoria erano state riportate le dichiarazioni rilasciate in sua presenza dal ha chiarito che le indagini Pt_2
prendevano avvio da un più ampio contesto investigativo coordinato dalla Guardia di Finanza che Contro vedeva coinvolta, per la somministrazione irregolare di manodopera, la cooperativa
Abbiamo fatto un accesso ispettivo presso la sede legale della società. Presso la sede legale non abbiamo riscontrato irregolarità, che invece erano legate ai cantieri edili della società stessa.
Contro
Sapevamo che presso la operavano dei lavoratori assunti dalla cooperativa Questa Pt_1 attività ispettiva derivava da un'indagine nazionale della Guardia di Finanza iniziata già nel 2016
e relativa a questa cooperativa, proprio in relazione a contratti di somministrazione irregolare.
L'attività partiva anche dalla denuncia che un lavoratore aveva fatto all'ispettorato del lavoro>;
8 quanto alle direttive, il teste ha precisato, in conformità alle dichiarazioni dello e del Per_1
che erano i rappresentanti della ad impartirle, negando un tale ruolo in capo allo Pt_2 Pt_1
e a : Da quel che ricordo, non aveva un ruolo di coordinamento Per_1 Persona_4 Per_1
rispetto agli altri due lavoratori della cooperativa, essendo anche andato via prima di loro. Non è emerso dalle nostre verifiche che impartisse le direttive a . Anzi, dalle Persona_4 Persona_2 dichiarazioni del risulta che erano lui o l'altro socio della a dare le direttive ai Pt_2 Pt_1
lavoratori in cantiere, anche quelli della cooperativa. A quanto mi risulta, i lavoratori della cooperativa utilizzavano mezzi e attrezzi della Risulta dal verbale e, mi pare, dalle Pt_1
dichiarazioni di . Il teste, come riscontrato documentalmente dalle produzioni di parte Per_1
ricorrente (cfr. comunicazione di ammissione a soci e contestuale assunzione), ha inoltre precisato che Dalla documentazione della cooperativa risultava che i lavoratori erano assunti full time, ma non vi era specifica indicazione dell'orario di lavoro. A.d.r. i lavoratori svolgevano mansioni di manovali, muratori. Risultava dall'assunzione e anche dalle dichiarazioni del Parte_2
Pertanto, tenuto conto: a) del contenuto del contratto, privo di qualsivoglia specificazione in ordine al tipo di servizi richiesti alla ditta appaltatrice rendendo in tal modo pressoché impossibile distinguere le mansioni affidate ai dipendenti della cooperativa da quelle dei dipendenti della committente e l'esatta individuazione dei lavori che la cooperativa era chiamata a svolgere in autonomia;
b) dell'assenza di qualsivoglia forma di organizzazione di tipo imprenditoriale in capo Contro alla c) del fatto che gli strumenti di lavoro, come i mezzi di trasporto, fossero forniti direttamente dall'appaltante; d) che era quest'ultima a fornire indicazioni ai dipendenti della cooperativa in ordine alle prestazioni da eseguire nei cantieri di suo interesse;
e) che il corrispettivo veniva parametrato in base alle ore di lavoro dagli stessi prestato, con esclusione quindi
Contro dell'assunzione di qualsivoglia rischio di impresa in capo alla va senz'altro esclusa la genuinità del contratto d'appalto di cui si discute.
Non risultano infatti sufficienti a scalfire il quadro probatorio così delineato le dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori e che, in aderenza alle tesi sostenute dal Persona_2 Persona_4
ricorrente, imputano allo un ruolo direttivo e di coordinamento riconoscendo al e Per_1 Pt_2
al della una mera attività di controllo. Pt_3 Pt_1
Ed infatti, entrambi non erano stati sentiti all'epoca dei fatti dagli ispettori e al momento della loro deposizione hanno dichiarato di lavorare con contratto a tempo indeterminato presso la e Pt_1
dunque, per tali ragioni, si reputa, portati a rendere dichiarazioni maggiormente favorevoli alla loro datrice di lavoro.
9 Inoltre, le stesse contrastano con quanto riferito oltre che dallo anche dal che, Per_1 Pt_2 come detto, ha attribuito a sé stesso e al il compito di “impartire le direttive nei cantieri” Pt_3
Contro senza alcuna distinzione fra personale della e personale della e non valgono a Pt_1
smentire la circostanza che gli strumenti di lavoro erano della committente (del resto, lo stesso ricorrente ammette che venissero usati saltuariamente, senza però indicare quali fossero i mezzi della cooperativa impiegati abitualmente) e che il corrispettivo era calcolato in base alle ore di lavoro svolto dai dipendenti dell'appaltatrice e quindi senza assunzione di qualsivoglia rischio di impresa in capo alla stessa.
Inoltre, quand'anche si volesse ritenere che i due seguissero, come dagli stessi riferito, le direttive Contro dello poiché quest'ultimo ha dichiarato che, pur formalmente assunto dalla di fatto, Per_1 aveva lavorato sotto le direttive della svolgendo i lavori edili nei luoghi in cui “il Pt_1 responsabile sig. gli ordinava di recarsi, ne deriva che anche i due, tramite lo Persona_5
operavano pur sempre sotto le direttive della committente e non dell'appaltatrice. Per_1
4.4. In ultimo, venendo alla quantificazione dei contributi, nel verbale ispettivo si dà conto ai punti
1 e 2 di quanto emerso dall'esame della documentazione relativa all'assunzione dei tre soci Contro lavoratori della al punto 3 dell'inserimento in busta paga con i codici “78X - RISTORNO” e
“78Y - PREMIO” di somme non assoggettate a contribuzione previdenziale e di come in busta paga non venisse indicato “alcun altro elemento utile a determinare la natura e le modalità di determinazione delle suddette somme” e, di seguito, delle modalità con le quali è stato determinato l'imponibile contributivo (punti A e B). Rispetto a tali punti, nessuna contestazione è stata sollevata dalla ricorrente che si è limitata a censurare il calcolo delle contribuzioni stante la mancata
Contro detrazione dei versamenti eseguiti a tale titolo dalla
CP_ Sennonché, gli estratti conto contributivi dei lavoratori depositati da in data 17.05.2022 e i cedolini paga di cui al doc.14 ricorso con i quali intende provare l'assunto, non possono Pt_1
ritenersi sufficienti al fine di dimostrare2 l'avvenuto pagamento dei contributi ivi indicati, trattandosi di meri prospetti redatti sulla base delle dichiarazioni datoriali.
Ne deriva che va ritenuta la sussistenza dell'obbligazione contributiva per l'intera somma richiesta nell'avviso di addebito opposto.
10 5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 4.200,00 oltre spese generali al 15 %, IVA, CPA.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 23/01/2025 il Giudice del lavoro
Chiara Desenzani
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass., Sez. Lav., sent. n. 12108 del 18 maggio 2010.
4 2 Tale prova infatti doveva essere fornita dalla società ricorrente come chiarito dalla giurisprudenza richiamata da parte resistente (cfr. Corte d'appello di Brescia sentenza del 16.05.2024 resa nel giudizio n. 63/2024) secondo cui “se colui che agisce al fine dell'accertamento negativo del credito eccepisce il versamento di contributi da parte di un terzo allegando un fatto estintivo o parzialmente estintivo, egli è tenuto a darne la prova, che può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cfr. sul punto Cass., Sez. Lav., sent. n.292 del 12 gennaio 2016).