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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/11/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 905 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. C.F._2
CO IN per procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 P.IVA_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
OPPOSTA
pagina 1 di 14 nonché contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Tomaiuolo per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 327/2001 e degli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.
Sulle CONCLUSIONI
Per le opponenti:
“Voglia codesta Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, con riferimento ai seguenti terreni siti in Comune in Comune di Matelica (Mc) oggetto: del decreto n. D2/534 del 21.2.2017 di occupazione anticipata preordinata all'esproprio siti in catasto (s.e.o.) al foglio 70 particelle 105, 114, 117, 49.50, 59, 60, 66, 71, 75, 77, 78 al foglio 83 particelle 11, 13, 25, 59, 76 per una superficie pari a 79.670 mq. (s.e.o.) del decreto n. D2/535 del 21.2.2017 di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio siti in catasto (s.e.o.) al foglio 70 particelle 104, 113, 114, 117, 49, 59, 60, 66, 71, 75 al foglio 83 particelle 11, 13, 23, 24, 47, 59, 7 per una superficie pari a 65.207 mq. (s.e.o.) del decreto n. D2/2077 del 3.9.2020 di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio siti in catasto (s.e.o.) al foglio 70 particelle 114, 59, 60, 66, 119 per una superficie pari a mq 3.966 (s.e.o.) del decreto n. D2/483 del 7.3.2024 di esproprio siti in catasto (s.e.o.) al foglio 70 particelle 1399, 1395, 1422, 1423, 1425, 1427, 1431, 1377, 1321, 1326, 1434, 1437, 1387 al foglio 83 particelle 139, 136, 127, 130 per una superficie pari a 7.713 mq. (s.e.o.) al foglio 70 particelle 1397, 1400, 1425, 1428, 1430, 1375, 1322, 1327, 1329, 1331, 1493, 1495, 1499, 1444, 1371, 1374, 1386, 1289, 1390, 1402 al foglio 83 particelle 135, 137, 126, per una superficie pari a 4.719 mq. (s.e.o.)
pagina 2 di 14 alla luce delle gravissime criticità d errori da cui è affetta la relazione peritale dell'ausiliario tecnico nominato, disporre il rinnovo della c.t.u.; tenuto conto della relazione estimativa di parte, accertare, determinare e liquidare in favore delle ricorrenti, in ragione dei rispettivi diritti e nella misura ritenuta di giustizia: la indennità di espropriazione da determinarsi in tutte le sue componenti (ivi comprese a titolo indicativo l'indennità per il danno da esproprio parziale, l'indennità per il danno aziendale, l'indennità di soprassuolo, ecc.) nella misura dell'effettivo valore di mercato espresso con riferimento alla data del decreto di esproprio;
l'indennità aggiuntiva di coltivatore diretto per ognuna delle ricorrenti;
l'indennità di occupazione temporanea da determinarsi, con riferimento al termine finale di ogni anno di occupazione in tutte le sue componenti nella misura di 1/12 della indennità di esproprio per ogni anno e frazione di anno: i con riferimento ai terreni oggetto di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso (23.3.2017) fino alla data del decreto di esproprio (7.3.2024); ii con riferimento ai terreni oggetto di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso (23.3.2017 e 13.10.2020) e la data del termine finale della pubblica utilità (23.12.2024) (s.e.o.);
l'indennità per il ripristino dello stato dei luoghi, l'indennità per la perdita della qualità chimica e vegetale dei terreni da determinarsi, per i terreni oggetto di occupazione temporanea non preordinata ad espropriazione, alla data del termine finale dell'occupazione temporanea o alla data del termine finale della pubblica utilità (23.12.2024) (s.e.o.);
condannare
Controparte_3 con sede legale in Roma in Via Ba
[...] rappresentante p.t. (convenuto soggetto beneficiario dell'esproprio) con sede legale in Roma in Via G. Bona n. 65 in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t. c.f. (società di progetto delegata ai sensi P.IVA_2 dell'art. 6/8 d.p.r. 327/2001) a versare al in favore delle ricorrenti le Controparte_5 citate indenn quanto alla indennità di esproprio (per tutte le sue componenti) ed alla indennità aggiuntiva, dalla data del decreto di esproprio;
i quanto alla indennità di occupazione temporanea, dal termine finale di ogni anno di occupazione sulla rispettiva quota annuale maturata;
ii quanto alla indennità per il ripristino dello stato dei luoghi, all'indennità per la perdita della qualità chimica e
pagina 3 di 14 vegetale dei terreni ed alla l'indennità di soprassuolo, dalla data del termine finale di occupazione temporanea o dal termine finale della pubblica utilità.
Con vittoria di spese in favore del difensore antistatario. “
Per l : Controparte_1
“Codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e comunque respingere ogni domanda avanzata nei Controparte_1 confronti della stessa in quanto in quanto inammissibile ed infondata. Vinte le spese.”
Per la DIRPA 2:
“Chiede alla Corte adita, di accertare la più corretta indennità di esproprio spettante alla ditta tenendo, tuttavia, in considerazione le Parte_3 osservazioni ritualm l CTP ing. il quale ha Persona_1 quantificato le poste indennitarie – in forza di adeguata metodologia estimativa – in € 563.198,01 anziché € 846.474,29, come indicato dalla C.T.U., con spese di lite compensate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e comproprietarie dei terreni siti a Parte_1 Parte_2
Matelica e meglio indicati nel ricorso, occupati e poi parzialmente espropriati nell'ambito dei lavori di pubblica utilità volti alla realizzazione dell'asse viario Marche-Umbria, hanno chiesto che vengano determinate le indennità di occupazione e di esproprio spettanti in proprio favore;
hanno chiesto di essere indennizzate in particolare per la perdita di valore della residua parte della propria azienda agricola e per i costi di ripristino dei terreni occupati, sollecitando anche il riconoscimento dell'indennità dovuta quali coltivatrici dirette.
Si è costituita l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva in quanto la sola sarebbe stata delegata ad CP_2 esercitare i poteri espropriativi. pagina 4 di 14 Si è costituita in giudizio anche la evidenziando di aver Controparte_2 già depositato le indennità di esproprio e di occupazione provvisoriamente liquidate ed associandosi alla domanda di determinazione giudiziale di quanto effettivamente dovuto.
All'esito della C.T.U. disposta da questa Corte con ordinanza in data
04.12.2024, la presente causa è stata riservata in decisione in data
11.09.2025 nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione (o meglio di titolarità passiva del rapporto) sollevata dall' . Controparte_1
E' stato infatti chiarito che, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, la titolarità effettiva del rapporto sostanziale - e, in particolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio - spetta generalmente all'ente beneficiario dell'espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti
"pluripartecipati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti;
conseguentemente, ai fini dell'accertamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio” (cfr.
Cass. S.U., ordinanza25294 del 24.08.2022).
Nel caso di specie, la ha espressamente Controparte_2 riconosciuto di essere stata delegata ad esercitare i poteri espropriativi e di essere tenuta a pagare le indennità che verranno liquidate;
ha del resto emesso tutti i provvedimenti di occupazione e pagina 5 di 14 di esproprio oggetto del presente giudizio, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti.
2. Nel merito, occorre verificare il valore dei terreni oggetto di causa ed il pregiudizio subito in conseguenza della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione dell'asse viario Marche-Umbria ed in particolar modo della NT nel tratto compreso CP_7 tra lo svincolo di Matelica nord e quello di Matelica sud.
Come richiesto da entrambe le parti principali, pertanto, è stata disposta una C.T.U. volta ad esaminare i terreni di proprietà delle opponenti, suddivisi in due distinti appezzamenti rispettivamente in località Collepere e in località Mistrianello di Matelica e sottoposti ad esproprio per una superficie complessivamente pari a mq. 52.913.
L'ausiliare ha poi verificato il ragionevole valore di mercato dei fondi tenuto conto dei criteri desumibili dall'art. 40 del D.P.R. 321/2001, della loro esposizione, fertilità ed irrigabilità, delle colture effettivamente praticate e dei parametri usualmente adottati per la regione agraria n. 3 “Colline di Camerino”: ha così individuato un valore compreso tra euro 20.000,00 ed euro 22.000,00 per ettaro per quanto riguarda i fondi seminativi irrigui ed un valore compreso tra euro 37.000,00 ed euro 40.000,00 per ettaro per quanto riguarda i vigneti.
Tenuto conto delle caratteristiche di ogni singola area espropriata, ha quindi determinato in complessivi euro 174.085,13 l'indennizzo che può essere riconosciuto alle opponenti in conseguenza dell'esproprio dei fondi: non sussistono ragioni per discostarsi da tale valutazione, cui la C.T.U. è pervenuta all'esito di approfonditi accertamenti ed ampio contraddittorio con i consulenti di parte.
Le stesse opponenti, pur contestando il procedimento seguito dall'ausiliare per giungere alla stima, non offrono concreti elementi che possano giustificare una valutazione sensibilmente superiore;
né rileva il fatto che, nell'ambito del decreto di occupazione temporanea pagina 6 di 14 in data 03.09.2020 prodotto quale allegato n. 4 al ricorso in opposizione, la stessa abbia assegnato ad un singolo vigneto CP_2 un valore appena superiore a quello proposto dal C.T.U. (euro 4,03 al mq in luogo di euro 4,00).
Ai fini della determinazione del valore delle singole aree non deve neppure tenersi conto dei contributi agricoli, che “non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.
26115 del 27.09.2021).
3. Le opponenti hanno poi lamentato che l'intervenuto esproprio abbia pregiudicato la parte residua del compendio immobiliare.
L'ausiliare ha parzialmente confermato tale deduzione, verificando in primo luogo che “per il sito di Mistrianello delle aree di estensione pari a circa 21.382 mq (determinata da misurazione su GIS) come conseguenza dell'esproprio hanno perso la loro potenzialità edificatoria subendo di fatto un deprezzamento” (cfr. pag. 14 della relazione peritale): in considerazione degli indici di densità fondiaria e degli altri vincoli previsti nel P.R.G., ha ritenuto che le opponenti avrebbero potuto realizzarvi una casa colonica di volumetria pari a
641,46 mq.
Tenuto conto del ragionevole valore di un fabbricato rurale realizzato in tale zona ed in considerazione delle osservazioni delle parti, il
C.T.U. ha ritenuto che il pregiudizio subito sotto tale profilo dalle comproprietarie possa essere determinato in euro 72.837,00 (cfr. pag. 37 della relazione peritale).
Le opponenti hanno contestato il procedimento attraverso cui la
C.T.U. è pervenuta a tale valutazione ed hanno proposto un valore sensibilmente superiore, che pare tuttavia poco compatibile con le notorie condizioni del mercato immobiliare nell'entroterra maceratese: risulta del resto indicativo (pur se non vincolante, cfr.
Cass. Sez. I, ordinanza n. 12619 del 25.06.2020) il fatto che tale pagina 7 di 14 specifico profilo di danno non fosse stato neppure ipotizzato nell'ampia relazione di parte su cui è stato fondato l'atto introduttivo
(cfr. allegato n. 7 al ricorso in opposizione).
Non può essere neppure condivisa, d'altro canto, l'osservazione del consulente della secondo cui “la perdita edificatoria – CP_2 complice l'attuale andamento del mercato immobiliare e i costi elevati di costruzione - è pressoché trascurabile”, tenuto conto che l'eventuale vocazione edificatoria incide comunque in modo essenziale nella stima di un terreno.
Il C.T.U. ha poi verificato che, nonostante la NT abbia tagliato in due distinte parti entrambi i compendi di proprietà delle opponenti, la maggior parte dei terreni non espropriati può ancor oggi essere raggiunta e coltivata.
Talune modeste porzioni restano invece precluse e, pertanto, non sono più coltivabili in alcun modo: il C.T.U. ha ritenuto che debba essere riconosciuta per tale motivo alle comproprietarie un'indennità pari al loro integrale valore, determinabile nell'importo complessivamente pari ad euro 13.391,49 (cfr. pag. 16 della relazione peritale).
Altre aree, seppure non totalmente precluse, hanno comunque subito una diminuzione di valore in conseguenza dell'attuale collocazione in prossimità di due strade: anche all'esito del contraddittorio con i consulenti di parte, tale deprezzamento è stato determinato nell'80% per quanto riguarda il fondo attualmente censito alle particelle 139 e 125/p del foglio 83 in località Collepere
(quasi totalmente intercluso) e nel 50% per quanto riguarda le altre aree meglio indicate nella relazione peritale.
Il danno subito sotto tale profilo dalle comproprietarie è stato quindi determinato in complessivi euro 23.359,22 (cfr. pag. 38 della relazione peritale).
pagina 8 di 14 La C.T.U. ha individuato poi un ulteriore profilo di “svalutazione della parte residua nella necessaria formazione di “capezzagne”, cioè di strade di servizio, di larghezza pari a circa 2,50 mt, che inevitabilmente si formeranno durante le lavorazioni lungo il confine con l'area espropriata”: tenuto conto dell'estensione complessiva delle aree che non potranno essere più utilizzate per le coltivazioni e muteranno quindi la loro destinazione da seminativo irriguo ad incolto (pari complessivamente a mq. 5.022,50), è stata liquidata a tale titolo un'ulteriore somma complessivamente pari ad euro
9.017,90 (cfr. pag. 19 della relazione peritale).
L'ausiliare non ha individuato altri pregiudizi conseguenti all'intervento, verificando in particolar modo l'integrità dei pozzi (cfr. pag. 20 della relazione peritale).
Tenuto conto degli aspetti appena illustrati, in conclusione,
l'indennità di esproprio già indicata nel secondo paragrafo dev'essere rideterminata nella maggior somma pari ad euro 292.690,74.
4. Dev'essere liquidata poi l'indennità spettante ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per l'occupazione d'urgenza dei terreni che sono stati successivamente espropriati: occorre quindi tener conto del periodo compreso tra la data del 30.03.2017 (quando l'autorità espropriante ha preso possesso di tali aree) e la data del 16.05.2023
(quando è intervenuto il provvedimento d'esproprio), pari complessivamente a settantaquattro mesi.
Secondo quanto previsto dall'art. 50 comma I del citato testo unico,
l'indennità dev'essere liquidata in una misura pari per ciascun anno ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, in un dodicesimo di quella annua: nel caso di specie, pertanto, il parametro principale dev'essere individuato nell'importo pari ad euro 174.085,13 già determinato al paragrafo
2), non dovendosi invece tener conto degli ulteriori fattori individuati dal C.T.U..
pagina 9 di 14 L'indennità spettante alle opposte a tale titolo dev'essere conclusivamente liquidata nella somma pari ad euro 89.460,41.
5. Alle opponenti spetta poi l'indennità prevista dall'art. 49 del D.P.R.
327/2001 per l'occupazione di aree estranee all'esproprio, ma comunque utilizzate per l'esecuzione dei lavori: risulta del resto non contestato che la maggior parte delle aree oggetto del provvedimento n. 535 in data 21.02.2017 e del provvedimento n.
2077 in data 03.09.2020 è ancor oggi occupata da rilevanti residui di lavorazione.
Le comproprietarie hanno eccepito l'intervenuta inefficacia di tali provvedimenti, destinati a scadere alla data del 23.12.2022; hanno altresì eccepito l'invalidità del provvedimento con cui l'occupazione è stata prorogata sino alla data del 31.12.2026, in quanto adottato dopo la scadenza del termine e soprattutto quando era ormai inefficace la declaratoria di pubblica utilità dei lavori.
E' stato tuttavia chiarito che, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati”, dovendosi quindi escludere qualsiasi giurisdizione di questa Corte in ordine ad eventuali vizi del decreto adottato in data 03.12.2024 dalla
Dirpa 2.
Le contestazioni sollevate dalle opponenti non potrebbero essere valutate neppure ai sensi dell'art. 5 L. 20.03.1865 n. 2248 all. E ed anzi costituirebbe error in procedendo l'eventuale “disapplicazione da parte della Corte di appello del decreto di esproprio in ragione di una presunta inefficacia” o inesistenza “della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'ente espropriante che ha emesso il decreto disapplicato è parte del giudizio e su di esso si fonda il diritto pagina 10 di 14 azionato, laddove il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. S.U., sentenza n. 9543 del 12.04.2021).
Nella presente sede, pertanto, la perdurante occupazione delle aree meglio individuate dalla C.T.U. deve ritenersi legittima sino alla data del 31.12.2026: in tale prospettiva, non sussistono ragioni per condannare l'autorità espropriante a rimborsare alle comproprietarie i costi necessari per la rimozione dei materiali di risulta, che dovranno in ogni caso essere rimossi a cura e spese dell'autorità espropriante (o della società esecutrice dei lavori) al termine dell'intervento.
Tenuto conto della concreta estensione delle aree occupate, delle loro caratteristiche (riconducibili in parte a seminativi irrigui ed in parte a vigneti), del rispettivo valore e del periodo sopra indicato, il
C.T.U. ha individuato l'indennità spettante alle comproprietarie nella somma complessivamente pari ad euro 141.287,12.
L'ausiliare ha poi tenuto conto dei c.d. soprassuoli, ovvero dei prodotti già maturi e definitivamente perduti, dei costi anticipati nell'annata agraria di occupazione e soprattutto delle spese che dovranno essere sostenute per il ripristino della fertilità del suolo e per il riavvio delle preesistenti coltivazioni, oltre che delle perdite finanziarie (cfr. pag. 25 della relazione peritale).
E' stata quindi determinata a tale titolo un'ulteriore somma complessivamente pari ad euro 185.514,38: non sussistono ragioni per disattendere tale valutazione, cui la consulente è pervenuta all'esito di approfonditi accertamenti e di un ampio contraddittorio con i consulenti di parte, incentratosi soprattutto sui costi di ripristino delle ampie aree già destinate a vigneto.
pagina 11 di 14 Né ricorrono ragioni per rideterminare l'importo riconosciuto in conseguenza dell'abbattimento di piante ad alto fusto (in particolar modo roverelle ed olmi), individuato all'esito di attente verifiche anche presso l'Unione Montana territorialmente competente (cfr. pagg. 26-31 della relazione peritale).
Dev'essere quindi riconosciuto alle opponenti, a titolo d'indennizzo per l'occupazione temporanea e con riferimento a qualsiasi pregiudizio subito, l'importo complessivamente pari ad euro
326.801,50.
6. Secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/2001, infine, “al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata”.
Tenuto conto del valore dei terreni espropriati e del fatto che soltanto la risulta iscritta quale coltivatrice diretta, la C.T.U. Pt_2 ha ritenuto che possa essere liquidata a tale titolo la somma pari ad euro 68.772,18.
Le conclusioni dell'ausiliare debbono essere condivise anche sotto tale profilo, tenuto conto che l'indennità in questione (diversamente da quella prevista dall'art. 42 del medesimo testo unico) risulta prevista in favore del coltivatore che sia anche proprietario dei fondi coltivati e pertanto nei limiti dei suoi diritti dominicali;
non sussistono neppure ragioni per tenere conto anche dei terreni occupati in via provvisoria, discutendosi di un indennizzo espressamente riferito ai soli beni espropriati, né per ipotizzare un danno da perdita dell'azienda agricola, essendo emerso che l'attività di coltivazione sta comunque proseguendo nei terreni ancora di proprietà delle ricorrenti.
Tenuto conto di tutti i profili sopra esaminati, in conclusione, alle opponenti dev'essere riconosciuta la somma complessivamente pari pagina 12 di 14 ad euro 777.724,83, oltre agli interessi da calcolare sulla differenza tra quanto oggi riconosciuto e la minore somma già depositata presso la . Controparte_5
7. In considerazione della controvertibilità delle questioni esaminate e della reciproca soccombenza delle parti principali, che hanno chiesto entrambe la determinazione giudiziale dell'indennità ed hanno rispettivamente proposto importi sensibilmente diversi da quelli infine liquidati, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Gli oneri conseguenti alla C.T.U., da ultimo, debbono porsi a carico delle opponenti e della 2 in via solidale tra loro (in pari misura CP_2 nei rapporti interni) secondo gli importi già liquidati con precedente decreto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
, Parte_2
DETERMINA l'indennità spettante alle ricorrenti nella somma complessivamente pari ad euro 777.724,83, oltre agli interessi secondo quanto meglio indicato in motivazione.
DISPONE che quanto risultante sia depositato dall'autorità espropriante presso la . Controparte_5
DICHIARA il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo all' . Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
PONE a carico di e e della Parte_1 Parte_2 [...] in via solidale tra loro (in pari misura nei rapporti interni) CP_2
pagina 13 di 14 le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati con precedente decreto.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 905 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambe rappresentate e difese dall'avv. C.F._2
CO IN per procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 P.IVA_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
OPPOSTA
pagina 1 di 14 nonché contro
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Tomaiuolo per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 327/2001 e degli artt. 281 undecies e ss. c.p.c.
Sulle CONCLUSIONI
Per le opponenti:
“Voglia codesta Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, con riferimento ai seguenti terreni siti in Comune in Comune di Matelica (Mc) oggetto: del decreto n. D2/534 del 21.2.2017 di occupazione anticipata preordinata all'esproprio siti in catasto (s.e.o.) al foglio 70 particelle 105, 114, 117, 49.50, 59, 60, 66, 71, 75, 77, 78 al foglio 83 particelle 11, 13, 25, 59, 76 per una superficie pari a 79.670 mq. (s.e.o.) del decreto n. D2/535 del 21.2.2017 di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio siti in catasto (s.e.o.) al foglio 70 particelle 104, 113, 114, 117, 49, 59, 60, 66, 71, 75 al foglio 83 particelle 11, 13, 23, 24, 47, 59, 7 per una superficie pari a 65.207 mq. (s.e.o.) del decreto n. D2/2077 del 3.9.2020 di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio siti in catasto (s.e.o.) al foglio 70 particelle 114, 59, 60, 66, 119 per una superficie pari a mq 3.966 (s.e.o.) del decreto n. D2/483 del 7.3.2024 di esproprio siti in catasto (s.e.o.) al foglio 70 particelle 1399, 1395, 1422, 1423, 1425, 1427, 1431, 1377, 1321, 1326, 1434, 1437, 1387 al foglio 83 particelle 139, 136, 127, 130 per una superficie pari a 7.713 mq. (s.e.o.) al foglio 70 particelle 1397, 1400, 1425, 1428, 1430, 1375, 1322, 1327, 1329, 1331, 1493, 1495, 1499, 1444, 1371, 1374, 1386, 1289, 1390, 1402 al foglio 83 particelle 135, 137, 126, per una superficie pari a 4.719 mq. (s.e.o.)
pagina 2 di 14 alla luce delle gravissime criticità d errori da cui è affetta la relazione peritale dell'ausiliario tecnico nominato, disporre il rinnovo della c.t.u.; tenuto conto della relazione estimativa di parte, accertare, determinare e liquidare in favore delle ricorrenti, in ragione dei rispettivi diritti e nella misura ritenuta di giustizia: la indennità di espropriazione da determinarsi in tutte le sue componenti (ivi comprese a titolo indicativo l'indennità per il danno da esproprio parziale, l'indennità per il danno aziendale, l'indennità di soprassuolo, ecc.) nella misura dell'effettivo valore di mercato espresso con riferimento alla data del decreto di esproprio;
l'indennità aggiuntiva di coltivatore diretto per ognuna delle ricorrenti;
l'indennità di occupazione temporanea da determinarsi, con riferimento al termine finale di ogni anno di occupazione in tutte le sue componenti nella misura di 1/12 della indennità di esproprio per ogni anno e frazione di anno: i con riferimento ai terreni oggetto di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso (23.3.2017) fino alla data del decreto di esproprio (7.3.2024); ii con riferimento ai terreni oggetto di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso (23.3.2017 e 13.10.2020) e la data del termine finale della pubblica utilità (23.12.2024) (s.e.o.);
l'indennità per il ripristino dello stato dei luoghi, l'indennità per la perdita della qualità chimica e vegetale dei terreni da determinarsi, per i terreni oggetto di occupazione temporanea non preordinata ad espropriazione, alla data del termine finale dell'occupazione temporanea o alla data del termine finale della pubblica utilità (23.12.2024) (s.e.o.);
condannare
Controparte_3 con sede legale in Roma in Via Ba
[...] rappresentante p.t. (convenuto soggetto beneficiario dell'esproprio) con sede legale in Roma in Via G. Bona n. 65 in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t. c.f. (società di progetto delegata ai sensi P.IVA_2 dell'art. 6/8 d.p.r. 327/2001) a versare al in favore delle ricorrenti le Controparte_5 citate indenn quanto alla indennità di esproprio (per tutte le sue componenti) ed alla indennità aggiuntiva, dalla data del decreto di esproprio;
i quanto alla indennità di occupazione temporanea, dal termine finale di ogni anno di occupazione sulla rispettiva quota annuale maturata;
ii quanto alla indennità per il ripristino dello stato dei luoghi, all'indennità per la perdita della qualità chimica e
pagina 3 di 14 vegetale dei terreni ed alla l'indennità di soprassuolo, dalla data del termine finale di occupazione temporanea o dal termine finale della pubblica utilità.
Con vittoria di spese in favore del difensore antistatario. “
Per l : Controparte_1
“Codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e comunque respingere ogni domanda avanzata nei Controparte_1 confronti della stessa in quanto in quanto inammissibile ed infondata. Vinte le spese.”
Per la DIRPA 2:
“Chiede alla Corte adita, di accertare la più corretta indennità di esproprio spettante alla ditta tenendo, tuttavia, in considerazione le Parte_3 osservazioni ritualm l CTP ing. il quale ha Persona_1 quantificato le poste indennitarie – in forza di adeguata metodologia estimativa – in € 563.198,01 anziché € 846.474,29, come indicato dalla C.T.U., con spese di lite compensate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e comproprietarie dei terreni siti a Parte_1 Parte_2
Matelica e meglio indicati nel ricorso, occupati e poi parzialmente espropriati nell'ambito dei lavori di pubblica utilità volti alla realizzazione dell'asse viario Marche-Umbria, hanno chiesto che vengano determinate le indennità di occupazione e di esproprio spettanti in proprio favore;
hanno chiesto di essere indennizzate in particolare per la perdita di valore della residua parte della propria azienda agricola e per i costi di ripristino dei terreni occupati, sollecitando anche il riconoscimento dell'indennità dovuta quali coltivatrici dirette.
Si è costituita l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva in quanto la sola sarebbe stata delegata ad CP_2 esercitare i poteri espropriativi. pagina 4 di 14 Si è costituita in giudizio anche la evidenziando di aver Controparte_2 già depositato le indennità di esproprio e di occupazione provvisoriamente liquidate ed associandosi alla domanda di determinazione giudiziale di quanto effettivamente dovuto.
All'esito della C.T.U. disposta da questa Corte con ordinanza in data
04.12.2024, la presente causa è stata riservata in decisione in data
11.09.2025 nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione (o meglio di titolarità passiva del rapporto) sollevata dall' . Controparte_1
E' stato infatti chiarito che, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, la titolarità effettiva del rapporto sostanziale - e, in particolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio - spetta generalmente all'ente beneficiario dell'espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti
"pluripartecipati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti;
conseguentemente, ai fini dell'accertamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio” (cfr.
Cass. S.U., ordinanza25294 del 24.08.2022).
Nel caso di specie, la ha espressamente Controparte_2 riconosciuto di essere stata delegata ad esercitare i poteri espropriativi e di essere tenuta a pagare le indennità che verranno liquidate;
ha del resto emesso tutti i provvedimenti di occupazione e pagina 5 di 14 di esproprio oggetto del presente giudizio, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti.
2. Nel merito, occorre verificare il valore dei terreni oggetto di causa ed il pregiudizio subito in conseguenza della procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione dell'asse viario Marche-Umbria ed in particolar modo della NT nel tratto compreso CP_7 tra lo svincolo di Matelica nord e quello di Matelica sud.
Come richiesto da entrambe le parti principali, pertanto, è stata disposta una C.T.U. volta ad esaminare i terreni di proprietà delle opponenti, suddivisi in due distinti appezzamenti rispettivamente in località Collepere e in località Mistrianello di Matelica e sottoposti ad esproprio per una superficie complessivamente pari a mq. 52.913.
L'ausiliare ha poi verificato il ragionevole valore di mercato dei fondi tenuto conto dei criteri desumibili dall'art. 40 del D.P.R. 321/2001, della loro esposizione, fertilità ed irrigabilità, delle colture effettivamente praticate e dei parametri usualmente adottati per la regione agraria n. 3 “Colline di Camerino”: ha così individuato un valore compreso tra euro 20.000,00 ed euro 22.000,00 per ettaro per quanto riguarda i fondi seminativi irrigui ed un valore compreso tra euro 37.000,00 ed euro 40.000,00 per ettaro per quanto riguarda i vigneti.
Tenuto conto delle caratteristiche di ogni singola area espropriata, ha quindi determinato in complessivi euro 174.085,13 l'indennizzo che può essere riconosciuto alle opponenti in conseguenza dell'esproprio dei fondi: non sussistono ragioni per discostarsi da tale valutazione, cui la C.T.U. è pervenuta all'esito di approfonditi accertamenti ed ampio contraddittorio con i consulenti di parte.
Le stesse opponenti, pur contestando il procedimento seguito dall'ausiliare per giungere alla stima, non offrono concreti elementi che possano giustificare una valutazione sensibilmente superiore;
né rileva il fatto che, nell'ambito del decreto di occupazione temporanea pagina 6 di 14 in data 03.09.2020 prodotto quale allegato n. 4 al ricorso in opposizione, la stessa abbia assegnato ad un singolo vigneto CP_2 un valore appena superiore a quello proposto dal C.T.U. (euro 4,03 al mq in luogo di euro 4,00).
Ai fini della determinazione del valore delle singole aree non deve neppure tenersi conto dei contributi agricoli, che “non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.
26115 del 27.09.2021).
3. Le opponenti hanno poi lamentato che l'intervenuto esproprio abbia pregiudicato la parte residua del compendio immobiliare.
L'ausiliare ha parzialmente confermato tale deduzione, verificando in primo luogo che “per il sito di Mistrianello delle aree di estensione pari a circa 21.382 mq (determinata da misurazione su GIS) come conseguenza dell'esproprio hanno perso la loro potenzialità edificatoria subendo di fatto un deprezzamento” (cfr. pag. 14 della relazione peritale): in considerazione degli indici di densità fondiaria e degli altri vincoli previsti nel P.R.G., ha ritenuto che le opponenti avrebbero potuto realizzarvi una casa colonica di volumetria pari a
641,46 mq.
Tenuto conto del ragionevole valore di un fabbricato rurale realizzato in tale zona ed in considerazione delle osservazioni delle parti, il
C.T.U. ha ritenuto che il pregiudizio subito sotto tale profilo dalle comproprietarie possa essere determinato in euro 72.837,00 (cfr. pag. 37 della relazione peritale).
Le opponenti hanno contestato il procedimento attraverso cui la
C.T.U. è pervenuta a tale valutazione ed hanno proposto un valore sensibilmente superiore, che pare tuttavia poco compatibile con le notorie condizioni del mercato immobiliare nell'entroterra maceratese: risulta del resto indicativo (pur se non vincolante, cfr.
Cass. Sez. I, ordinanza n. 12619 del 25.06.2020) il fatto che tale pagina 7 di 14 specifico profilo di danno non fosse stato neppure ipotizzato nell'ampia relazione di parte su cui è stato fondato l'atto introduttivo
(cfr. allegato n. 7 al ricorso in opposizione).
Non può essere neppure condivisa, d'altro canto, l'osservazione del consulente della secondo cui “la perdita edificatoria – CP_2 complice l'attuale andamento del mercato immobiliare e i costi elevati di costruzione - è pressoché trascurabile”, tenuto conto che l'eventuale vocazione edificatoria incide comunque in modo essenziale nella stima di un terreno.
Il C.T.U. ha poi verificato che, nonostante la NT abbia tagliato in due distinte parti entrambi i compendi di proprietà delle opponenti, la maggior parte dei terreni non espropriati può ancor oggi essere raggiunta e coltivata.
Talune modeste porzioni restano invece precluse e, pertanto, non sono più coltivabili in alcun modo: il C.T.U. ha ritenuto che debba essere riconosciuta per tale motivo alle comproprietarie un'indennità pari al loro integrale valore, determinabile nell'importo complessivamente pari ad euro 13.391,49 (cfr. pag. 16 della relazione peritale).
Altre aree, seppure non totalmente precluse, hanno comunque subito una diminuzione di valore in conseguenza dell'attuale collocazione in prossimità di due strade: anche all'esito del contraddittorio con i consulenti di parte, tale deprezzamento è stato determinato nell'80% per quanto riguarda il fondo attualmente censito alle particelle 139 e 125/p del foglio 83 in località Collepere
(quasi totalmente intercluso) e nel 50% per quanto riguarda le altre aree meglio indicate nella relazione peritale.
Il danno subito sotto tale profilo dalle comproprietarie è stato quindi determinato in complessivi euro 23.359,22 (cfr. pag. 38 della relazione peritale).
pagina 8 di 14 La C.T.U. ha individuato poi un ulteriore profilo di “svalutazione della parte residua nella necessaria formazione di “capezzagne”, cioè di strade di servizio, di larghezza pari a circa 2,50 mt, che inevitabilmente si formeranno durante le lavorazioni lungo il confine con l'area espropriata”: tenuto conto dell'estensione complessiva delle aree che non potranno essere più utilizzate per le coltivazioni e muteranno quindi la loro destinazione da seminativo irriguo ad incolto (pari complessivamente a mq. 5.022,50), è stata liquidata a tale titolo un'ulteriore somma complessivamente pari ad euro
9.017,90 (cfr. pag. 19 della relazione peritale).
L'ausiliare non ha individuato altri pregiudizi conseguenti all'intervento, verificando in particolar modo l'integrità dei pozzi (cfr. pag. 20 della relazione peritale).
Tenuto conto degli aspetti appena illustrati, in conclusione,
l'indennità di esproprio già indicata nel secondo paragrafo dev'essere rideterminata nella maggior somma pari ad euro 292.690,74.
4. Dev'essere liquidata poi l'indennità spettante ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per l'occupazione d'urgenza dei terreni che sono stati successivamente espropriati: occorre quindi tener conto del periodo compreso tra la data del 30.03.2017 (quando l'autorità espropriante ha preso possesso di tali aree) e la data del 16.05.2023
(quando è intervenuto il provvedimento d'esproprio), pari complessivamente a settantaquattro mesi.
Secondo quanto previsto dall'art. 50 comma I del citato testo unico,
l'indennità dev'essere liquidata in una misura pari per ciascun anno ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, in un dodicesimo di quella annua: nel caso di specie, pertanto, il parametro principale dev'essere individuato nell'importo pari ad euro 174.085,13 già determinato al paragrafo
2), non dovendosi invece tener conto degli ulteriori fattori individuati dal C.T.U..
pagina 9 di 14 L'indennità spettante alle opposte a tale titolo dev'essere conclusivamente liquidata nella somma pari ad euro 89.460,41.
5. Alle opponenti spetta poi l'indennità prevista dall'art. 49 del D.P.R.
327/2001 per l'occupazione di aree estranee all'esproprio, ma comunque utilizzate per l'esecuzione dei lavori: risulta del resto non contestato che la maggior parte delle aree oggetto del provvedimento n. 535 in data 21.02.2017 e del provvedimento n.
2077 in data 03.09.2020 è ancor oggi occupata da rilevanti residui di lavorazione.
Le comproprietarie hanno eccepito l'intervenuta inefficacia di tali provvedimenti, destinati a scadere alla data del 23.12.2022; hanno altresì eccepito l'invalidità del provvedimento con cui l'occupazione è stata prorogata sino alla data del 31.12.2026, in quanto adottato dopo la scadenza del termine e soprattutto quando era ormai inefficace la declaratoria di pubblica utilità dei lavori.
E' stato tuttavia chiarito che, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati”, dovendosi quindi escludere qualsiasi giurisdizione di questa Corte in ordine ad eventuali vizi del decreto adottato in data 03.12.2024 dalla
Dirpa 2.
Le contestazioni sollevate dalle opponenti non potrebbero essere valutate neppure ai sensi dell'art. 5 L. 20.03.1865 n. 2248 all. E ed anzi costituirebbe error in procedendo l'eventuale “disapplicazione da parte della Corte di appello del decreto di esproprio in ragione di una presunta inefficacia” o inesistenza “della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'ente espropriante che ha emesso il decreto disapplicato è parte del giudizio e su di esso si fonda il diritto pagina 10 di 14 azionato, laddove il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. S.U., sentenza n. 9543 del 12.04.2021).
Nella presente sede, pertanto, la perdurante occupazione delle aree meglio individuate dalla C.T.U. deve ritenersi legittima sino alla data del 31.12.2026: in tale prospettiva, non sussistono ragioni per condannare l'autorità espropriante a rimborsare alle comproprietarie i costi necessari per la rimozione dei materiali di risulta, che dovranno in ogni caso essere rimossi a cura e spese dell'autorità espropriante (o della società esecutrice dei lavori) al termine dell'intervento.
Tenuto conto della concreta estensione delle aree occupate, delle loro caratteristiche (riconducibili in parte a seminativi irrigui ed in parte a vigneti), del rispettivo valore e del periodo sopra indicato, il
C.T.U. ha individuato l'indennità spettante alle comproprietarie nella somma complessivamente pari ad euro 141.287,12.
L'ausiliare ha poi tenuto conto dei c.d. soprassuoli, ovvero dei prodotti già maturi e definitivamente perduti, dei costi anticipati nell'annata agraria di occupazione e soprattutto delle spese che dovranno essere sostenute per il ripristino della fertilità del suolo e per il riavvio delle preesistenti coltivazioni, oltre che delle perdite finanziarie (cfr. pag. 25 della relazione peritale).
E' stata quindi determinata a tale titolo un'ulteriore somma complessivamente pari ad euro 185.514,38: non sussistono ragioni per disattendere tale valutazione, cui la consulente è pervenuta all'esito di approfonditi accertamenti e di un ampio contraddittorio con i consulenti di parte, incentratosi soprattutto sui costi di ripristino delle ampie aree già destinate a vigneto.
pagina 11 di 14 Né ricorrono ragioni per rideterminare l'importo riconosciuto in conseguenza dell'abbattimento di piante ad alto fusto (in particolar modo roverelle ed olmi), individuato all'esito di attente verifiche anche presso l'Unione Montana territorialmente competente (cfr. pagg. 26-31 della relazione peritale).
Dev'essere quindi riconosciuto alle opponenti, a titolo d'indennizzo per l'occupazione temporanea e con riferimento a qualsiasi pregiudizio subito, l'importo complessivamente pari ad euro
326.801,50.
6. Secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/2001, infine, “al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata”.
Tenuto conto del valore dei terreni espropriati e del fatto che soltanto la risulta iscritta quale coltivatrice diretta, la C.T.U. Pt_2 ha ritenuto che possa essere liquidata a tale titolo la somma pari ad euro 68.772,18.
Le conclusioni dell'ausiliare debbono essere condivise anche sotto tale profilo, tenuto conto che l'indennità in questione (diversamente da quella prevista dall'art. 42 del medesimo testo unico) risulta prevista in favore del coltivatore che sia anche proprietario dei fondi coltivati e pertanto nei limiti dei suoi diritti dominicali;
non sussistono neppure ragioni per tenere conto anche dei terreni occupati in via provvisoria, discutendosi di un indennizzo espressamente riferito ai soli beni espropriati, né per ipotizzare un danno da perdita dell'azienda agricola, essendo emerso che l'attività di coltivazione sta comunque proseguendo nei terreni ancora di proprietà delle ricorrenti.
Tenuto conto di tutti i profili sopra esaminati, in conclusione, alle opponenti dev'essere riconosciuta la somma complessivamente pari pagina 12 di 14 ad euro 777.724,83, oltre agli interessi da calcolare sulla differenza tra quanto oggi riconosciuto e la minore somma già depositata presso la . Controparte_5
7. In considerazione della controvertibilità delle questioni esaminate e della reciproca soccombenza delle parti principali, che hanno chiesto entrambe la determinazione giudiziale dell'indennità ed hanno rispettivamente proposto importi sensibilmente diversi da quelli infine liquidati, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Gli oneri conseguenti alla C.T.U., da ultimo, debbono porsi a carico delle opponenti e della 2 in via solidale tra loro (in pari misura CP_2 nei rapporti interni) secondo gli importi già liquidati con precedente decreto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
, Parte_2
DETERMINA l'indennità spettante alle ricorrenti nella somma complessivamente pari ad euro 777.724,83, oltre agli interessi secondo quanto meglio indicato in motivazione.
DISPONE che quanto risultante sia depositato dall'autorità espropriante presso la . Controparte_5
DICHIARA il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo all' . Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
PONE a carico di e e della Parte_1 Parte_2 [...] in via solidale tra loro (in pari misura nei rapporti interni) CP_2
pagina 13 di 14 le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati con precedente decreto.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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