Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 695
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Sentenza 9 giugno 2025

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Il Tribunale di Perugia, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un attore contro ER Credit GE S.p.A., quale mandataria di CP_2, in opposizione a un atto di precetto rinnovato notificato il 19 aprile 2023. L'attore, debitore originario di contratti di mutuo fondiario stipulati nel 2010 e nel 2012, ha contestato la legittimazione ad agire della convenuta per il recupero del credito, deducendo la mancata prova della cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e l'inidoneità dei contratti di mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., nonché l'invalidità della notifica del precetto. In via preliminare, l'attore aveva sollevato eccezioni relative al difetto di interesse e di legittimazione della convenuta a partecipare al giudizio, sostenendo che il soggetto da questa rappresentato fosse già parte costituita e che la procura conferita non consentisse la subdelega a terzi. La convenuta ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione.

Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari relative al difetto di interesse e di legittimazione della convenuta, ritenendo valida la procura conferita con facoltà di subdelega, come desumibile dagli atti esaminati. Quanto al merito, il giudice ha dichiarato infondato il motivo relativo alla carenza di prova della titolarità del credito, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla cessione di crediti in blocco e ritenendo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla disponibilità degli elenchi analitici dei crediti ceduti, fosse sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito in questione, anche alla luce del comportamento del debitore ceduto che aveva richiesto una rinegoziazione del mutuo nell'ambito di una precedente procedura esecutiva. Tuttavia, l'opposizione è stata accolta parzialmente in relazione al contratto di mutuo del 7 giugno 2010, poiché privo della quietanza notarile a saldo, requisito formale necessario per costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Il precetto è stato ritenuto valido ed efficace per la parte relativa al mutuo del 27 novembre 2012, considerato titolo esecutivo valido. Le spese di lite sono state interamente compensate, data la parziale soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 695
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 695
    Data del deposito : 9 giugno 2025

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