Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3086/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) e residente in Parte_1 C.F._1
UB (PG), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Controparte_1
Riccardo Righi (cod. fisc.: ) del Foro di Sulmona e dell'Avv. Marta Marigliano C.F._2
ATTORE
Contro
e per essa quale mandataria per il tramite CP_2 Controparte_3
di CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., e per essa la sua procuratrice speciale,
[...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti Controparte_4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore ha così concluso: “In preliminare ed in rito: accertare e dichiarare il difetto di interesse di a partecipare o resistere nel presente giudizio in quanto il Controparte_4
soggetto che sarebbe da questa rappresentato, ovvero ER Credit GE S.p.A., è già parte costituita nel medesimo;
per l'effetto dichiarare inammissibile qualsiasi atto e/o documento depositato in giudizio da in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di Controparte_5
legittimazione di a partecipare o resistere nel presente giudizio poiché, Controparte_4
con la procura del 18/06/2018 (cfr. doc. n. 002 fasc. opposta) autenticata nelle firme dal Dott.
[...]
, Notaio in Pordenone (rep. n. 298497 – rep. n. 31766), il presunto titolare del credito, Per_1
ha autorizzato a subdelegare i poteri a quest'ultima CP_2 Controparte_6
conferiti, giammai ad attribuire al soggetto eventualmente subdelegato da la Controparte_3
pagina 1 di 7
CP_2 per l'effetto dichiarare inammissibile qualsiasi atto e/o documento depositato in giudizio da
[...]
Nel merito: accertare e dichiarare il difetto della titolarità del presunto diritto di Controparte_5
credito in capo a contro il Sig. per le motivazioni esposte in atti;
per CP_2 Parte_1
l'effetto, dichiarare che l'atto di precetto notificato all'opponente in data 19/04/2023 è nullo o comunque illegittimo e, dunque, che non ha diritto a procedere ad esecuzione nei CP_2
confronti del Sig. accertare e dichiarare che i contratti di mutuo oggetto del Parte_1 presente giudizio non costituiscono titolo esecutivo stragiudiziale ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; per
l'effetto, dichiarare che l'atto di precetto notificato all'opponente in data 19/04/2023 è nullo o comunque illegittimo e, dunque, che non ha diritto a procedere ad esecuzione nei CP_2
confronti del Sig. in ogni caso, accertare e dichiarare che la notificazione dell'atto Parte_1
di precetto opposto è invalida o illegittima e comunque inefficace perché (i) eseguita da un soggetto privo del diritto ad agire, financo in executivis, per la soddisfazione della pretesa creditoria e, in subordine, perché (ii) non preceduta o accompagnata da quella riguardante il titolo esecutivo;
per
l'effetto, dichiarare che l'atto di precetto notificato all'opponente in data 19/04/2023 è nullo o comunque illegittimo e, dunque, che non ha diritto a procedere ad esecuzione nei CP_2
confronti del Sig. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre Parte_1
oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Riccardo Righi e Marta Marigliano, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Il procuratore della parte convenuta ha così concluso: “Rigettare integralmente, in quanto infondata, pretestuosa e dilatoria, l'opposizione avversaria, con condanna della parte opponente alla refusione di tutte le spese e compensi difensivi di questa difesa anche a' termini dei citati artt. 88 e 92, I comma, cpc, da liquidarsi d'ufficio secondo prudente apprezzamento in base al vigente tariffario ministeriale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore indicato in epigrafe ha proposto opposizione all'atto di precetto in rinnovazione, notificatogli in data 19/04/2023, ER Credit GE S.p.A., nella qualità di mandataria di CP_2
per il pagamento della somma complessiva di € 132.714,48, oltre onorari come per legge, in forza del contratto di mutuo fondiario in data 7/06/2010 e di successivo contratto di mutuo fondiario del
27/11/2012, entrambi ai rogiti del notaio dr. di Perugia;
a fondamento dell'opposizione ha Per_2
dedotto: il difetto di legittimazione ad agire per il recupero del presunto credito in capo a CP_2
mancando la prova della cessione, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione in blocco del
[...]
12/06/2018, che della cessione facesse parte anche il debito verso la mutuante Banca Popolare di pagina 2 di 7 derivante dal contratto di mutuo del 7/06/2010 (rep. n. 40487 – racc. n. 9867) e del 27/11/2012 Pt_2
(rep. n. 42.087 – racc. n. 11.077), essendo insufficiente la pubblicazione del relativo avviso n. 69 in
Gazzetta Ufficiale;
la violazione dell'art. 474 c.p.c. per inidoneità dei contratti di mutuo azionati ad assumere valore di titolo esecutivo – violazione dell'art. 474 c.p.c. in quanto il conseguimento della disponibilità giuridica (oltre che reale) della somma mutuata non era immediato, ma condizionato all'adempimento di una serie di obblighi contrattuali a carico del mutuatario; Ha quindi concluso chiedendo di “: accertare e dichiarare che i contratti di mutuo oggetto del presente giudizio non costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare che la pretesa creditoria asseritamente vantata dall'intimante non è azionabile in via esecutiva. - In ogni caso, accertare e dichiarare che la notificazione dell'atto di precetto opposto è invalida e comunque inefficace perché (i) eseguita da un soggetto privo del diritto ad agire per la soddisfazione della pretesa creditoria e, in subordine, perché (ii) non preceduta o accompagnata da quella riguardante il titolo esecutivo”. Si è costituita la parte convenuta la quale, prodotti documenti e contestata nel merito la fondatezza dell'opposizione, ha concluso per il suo rigetto.
Rimessa la causa in decisione sulla base delle rispettive produzioni documentali, va rilevato quanto segue.
1.Quanto alla questione, sollevata negli scritti difensivi dell'opponente relativa al difetto di interesse di – costituitasi con nuovo difensore con comparsa depositata Controparte_4
in data 25.10.2024 – a partecipare o resistere nel presente giudizio in quanto il soggetto da questa rappresentato, ovvero ER Credit GE S.p.A., era già costituita in giudizio con altro difensore ed attinente altresì al difetto di legittimazione di per difetto di Controparte_4
procura oltre che per divieto della società subservicer delegata dalla società master
[...]
a delegare a propria volta l'attività di recupero del credito ad un'altra sub Controparte_7
servicer, la stessa non è fondata.
Ed invero, una volta che si riconosce la legittimità delle iniziative esecutive intraprese da società mandataria, anche non iscritta nello speciale albo ex art. 106 TUB, su mandato del Controparte_7
iscritto nello speciale albo1, ne segue che la delega del compito di escussione giudiziale è ordinaria attività di esternalizzazione del compimento delle attività esecutive di recupero dei crediti ceduti in blocco, delegabile secondo gli ordinari criteri civilistici i quali non richiedono altro adempimento se pagina 3 di 7 non il conferimento della procura con facoltà di subdelega. Tale potere si riscontra testualmente negli atti in esame in quanto la facoltà di subdelega è contenuta dapprima al punto di cui alla lettera “w” della procura notarile ai rogiti del Notaio di Pordenone in data 13 giugno 2018, rep. Persona_1
n. 298497/31766 da a e quindi nella procura da CP_8 Controparte_9 [...]
a ER Credit GE S.P.A (scrittura privata autenticata in data 10 Controparte_9
marzo 2021 del Notaio ) ove si precisa che la procura è rilasciata “il tutto con facoltà Testimone_1
per i nominati procuratori di subdelegare i medesimi poteri a terzi discrezionalmente individuati e di fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell'incarico di cui sopra, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge”.
Ne segue che la procura in forza della quale si è costituita, quale ultima mandataria,
[...]
è idonea a sorreggere la sua partecipazione al giudizio in sostituzione della mandante. Controparte_4
2. Quanto al motivo di opposizione relativo alla carenza di prova della titolarità del credito precettato in capo alla cessionaria “in blocco”, lo stesso risulta infondato.
Occorre in proposito considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato, da un lato, che
è necessario distinguere – anche nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c. (la quale rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente) e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove - e solo se - sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore, con onere della prova gravante sul creditore cessionario, l'esistenza della stessa operazione di cessione in blocco dei crediti. Qualora, invece, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé specificamente contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione – come nel caso in esame nel quale si contesta la “perimetrazione” dell'operazione di cessione rispetto al credito vantato verso l'opponente - le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre ove tali indicazioni non dovessero risultare sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass., sez. 3, ord. n. 17944 del 22 giugno 2023 e Cass., sez. 1, ord. n.
5478 del 29 febbraio 2024).
pagina 4 di 7 Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, l'opponente non ha espressamente e specificamente contestato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 69 del 16 giugno 2018, fosse effettivamente corrispondente all'acquisto di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore
Banca di Spoleto S.p.A., avendo piuttosto contestato che nella cessione rientrasse anche il credito precettato. Pertanto, riscontrato dall'esame dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. che la cessione “in blocco” era stata comunicata dalla cessionaria e dalle banca cedente (circostanza univocamente presuntiva dell'effettività della cessione di cui tutte le società che vi avevano preso parte davano notizia ai terzi;
ed invero nell'avviso pubblicato era espressamente indicato che sia la banca cedente che la cessionaria rendevano disponibili su entrambe le pagine web l'elenco analitico dei crediti ceduti), occorre considerare che l'inclusione nei crediti ceduti anche di quello verso l'opponente risulta non solo riscontrabile sulla base delle caratteristiche dei crediti ceduti – nella cessione erano compresi “i finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 dicembre 2017” e il credito precetto deriva da due contratti di mutuo fondiario degli anni 2010 e
2012, per i quali nell'anno 2015 la aveva provveduto ad incardinare Controparte_10
apposita procedura esecutiva n. RGE 101/2015 innanzi al Tribunale di Perugia - ma è soprattutto già stata riconosciuta dal debitore ceduto il quale, come osservato nell'ordinanza sulla sospensiva, aveva proposto nella esecuzione immobiliare n. 101/2015 (poi estinta nel 2022 per inattività), richiesta di rinegoziazione del mutuo ex art. 41 bis d.l. 124/20192.
3. Quanto al motivo di opposizione relativo all'idoneità del titolo posto a base del precetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 474 c.p.c., occorre considerare che un isolato arresto giurisprudenziale – invero non seguito dalla Sezione del tribunale in intestazione la quale aveva motivatamente espresso un orientamento dissenziente – è da ritenere definitivamente abbandonato a seguito della pronunzia n. 5968 del 6 marzo 2025, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito definitivamente la natura di titolo esecutivo ex art 474 c.p.c. del contratto di mutuo anche quando sia stata contestualmente pattuita tra le parti la costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare, oggetto di successivo che costituisce mero adempimento contabile il quale non necessità della forma dell'atto pubblico né della consacrazione in un titolo giudiziale (e ciò in quanto il mutuo notarile già contiene la quietanza della somma mutuata, messa a disposizione del mutuatario ancorché momentaneamente segregata nel comune interesse delle parti all'iscrizione di una ipoteca di primo grado). Muovendo da tale ricostruzione interpretativa, non è seriamente dubitabile che il mutuo di cui al rogito del 27/11/2012 costituisca valido titolo esecutivo: il mutuatario aveva difatti rilasciato quietanza della somma mutuata, riconoscendone di averne conseguito, al momento del rogito, la piena disponibilità giuridica pur avendo accettato, nel comune interesse dei contraenti a perfezionare un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado, che la somma rimanesse segregata, anche nel proprio interesse, fino all'adempimento degli adempimenti formali necessari all'iscrizione dell'ipoteca3.
Diverse considerazioni valgono invece per il contratto di mutuo del 7/06/2010, nel quale non è contenuta la quietanza della somma mutuata che “ sarà erogata in unica soluzione, contro rilascio di quietanza, sul c/c numero 1573/6 acceso presso lo Sportello di Colombella e comunque dopo che la parte finanziata avrà adempiuto a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e relativi allegati…” . Non è stata depositata una quietanza della somma mutuata – seppure non sia contestabile che la somma fosse stata messa a disposizione dell'opponente; ne consegue che in difetto di quietanza redatta nella medesima forma del contratto di mutuo, difetta il requisito di forma (atto pubblico) che varrebbe come integrazione del titolo esecutivo (il contratto di mutuo che, per valere quale titolo esecutivo dovrà essere giudizialmente accertato come fonte di un obbligo di restituzione inadempiuto)
Quanto al motivo di opposizione relativo alle asserite conseguenze del superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, occorre considerare che detto limite non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto;
la giurisprudenza di legittimità ha difatti affermato – a Sezioni Unite (n. 33719 del 16/11/2022) che non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. Tale orientamento, al quale aderisce l'Ufficio giudiziario, è stato anche di recente ribadito (cfr. Cass. n. 3462 del 07/02/2024) ed è assolutamente condivisibile, sì da rendere infondata la prospettazione, peraltro allegata in modo generico, dell'attore.
4. L'opposizione deve essere quindi accolta limitatamente al contratto di mutuo del 7/06/2010 il quale, in quanto non integrato dalla quietanza notarile a saldo, non rispetta i requisiti formali del titolo esecutivo;
il precetto resta valido ed efficace in relazione al mutuo fondiario di cui al rogito del
27/11/2012 e di cui al capo b) del precetto opposto.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie in parte l'opposizione e, limitatamente al capo a) del precetto in rinnovazione notificato in forza del contratto di mutuo del 7/06/2010, ne dichiara la nullità; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
onaldi pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'orientamento è stato espresso, senza esitazioni, in sede di legittimità (Cass. 7243/2024) ove, con riferimento, difatti, alle pretese conseguenze sul piano civile della violazione dell'art. 106 TUB – che nel caso in esame, comunque, non si ravvisa in fatto è stata testualmente qualificata come “artificiosa e destituita di fondamento” l'eccezione che mira a introdurre vizi di nullità di negozi intersoggettivi e degli atti di riscossione compiuti in esecuzione dei primi sulla scorta di pretese violazione imperative inderogabili, poste, invece, a presidio di interessi pubblicistici. 2 Il riferimento ad una esecuzione pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario non è violazione del principio dispositivo, trattandosi di consultazione di registri dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice adito e, in ogni caso,
l'opponente seppure ha contesto la formale violazione, non ha specificamente contestato di aver assunto l'iniziativa che gli
è stata attribuita. pagina 5 di 7 3 Nella comparsa conclusionale, l'opponente lamenta che “La dichiarazione di consenso all'erogazione e di quietanza che il
Notaio rogante avrebbe ricevuto dalla parte finanziata nel momento della stipulazione del contratto di finanziamento
è invero fittizia, contraddittoria e non rispondente alla realtà”: è evidente che la natura fidefaciente del rogito notarile (non impugnato) esclude qualsiasi rilevanza a tale allegazione. pagina 6 di 7