TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n.753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], residente a [...] in Parte_1
Via Kennedy n. 4 ed elettivamente domiciliata in Poggio IA (02037-RI), Frazione
Osteria Nuova, Via degli Ulivi n. 1 presso lo studio legale dell'Avv. Federico Giuliani del
Foro di Rieti, dal quale è rappresentata, assistita e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato ha convenuto in giudizio l' in Parte_1 CP_1 epigrafe per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo sig. Giudice dell'adito Tribunale Ordinario di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso:
- Annullare e/o dichiarare nullo, invalida, inefficace, illegittimo ed infondato il provvedimento di decadenza assunto dall' nei confronti di e di cui alla CP_1 Parte_1
nota datata 28/04/2023, spedita con racc. a/r (RK2) n. 68490953618-7 CP_1 Parte_2
06/06/2023 con oggetto: RdC/PdC Protocollo n. CodiceFiscale_1 Parte_1
– Nata il 08/04/1988 – Decadenza, a firma del Direttore della Sede provinciale di Rieti, Dott.
per tutti i fatti ed i motivi sopra esposti e, per l'effetto: Persona_1
- accertare, dichiarare e/o confermare che la ricorrente ha diritto di Parte_1 ricevere e/o di mantenere il reddito di cittadinanza richiesto e percepito in virtù e per effetto della domanda protocollo n. INPS-RDC-20202366471 presentata in data 30/03/2020 ed oggetto della comunicazione di decadenza di cui alla nota sopra indicata ed impugnata CP_1 ovvero di altra successiva domanda presentata e/o rinnovata dalla ricorrente con ogni conseguente diritto.
Con vittoria di spese di lite”.
A sostegno della propria domanda la ricorrente, premesso di aver ricevuto una nota da parte dell' datata 28 aprile 2023 e notificata il 6 giugno 2023, con cui le è stata comunicata CP_1
l'intervenuta decadenza “dal diritto al reddito di cittadinanza relativo dalla domanda di reddito di cittadinanza protocollo n. INPS-RDC- 20202366471 presentata in data 30/03/2020 poiché l'odierna ricorrente avrebbe omesso di comunicare all' la variazione CP_1
occupazionale entro 30 gg, così violando l'art. 3, comma 8, D.L. 4/2019”, ha “eccepito”
l'illegittimità di tale provvedimento sulla base dell'evoluzione normativa che ha interessato la predetta disposizione di riferimento (v. pagg. 3 – 5 del ricorso).
Allegato, poi, di essere stata (e di essere ancora) in possesso dei requisiti per la permanente titolarità del beneficio sopra indicato (v. pagg. 5 – 7 del ricorso) nonché di aver sempre agito in buona fede, assolvendo i necessari oneri comunicativi nei confronti dell'istituto (v. pagg.
2 8 e 9 del ricorso), l' ha proposto l'odierno ricorso giudiziale, concludendo come Pt_1
sopra.
L' pur ritualmente attinto dalla notifica degli atti introduttivi del giudizio, non si è CP_1
costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Senza sviluppi istruttori la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
La questione centrale dell'odierno giudizio attiene alla legittimità del provvedimento datato
28 aprile 2023 (notificato il 6 giugno 2023), con il quale l' ha disposto la decadenza dalla CP_1 percezione del “Reddito di Cittadinanza” ai danni dell' con la seguente motivazione: Pt_1
“Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni (art. 3, comma 8, D.L. n.
4/2019 e successive modifiche”).
Sul punto, appare opportuno ricostruire il quadro legislativo e interpretativo di riferimento.
Muovendo dal dato normativo, l'art. 3, comma 8 del D.L. n. 4/2019 (col quale è stato introdotto il c.d. “Reddito di Cittadinanza), prevedeva originariamente nell'ultima parte della disposizione, in tema di variazioni delle condizioni occupazionali del percettore, quanto segue: “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo CP_1
6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
Trattavasi di previsione normativa del tutto analoga a quella contenuta nel comma 9 dell'art. 3 del suddetto decreto-legge, secondo cui “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attivita' e' comunicata all' CP_1 entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
Nell'originario impianto normativo, dunque, il legislatore aveva previsto un evidente parallelismo tra la variazione occupazionale connessa all'espletamento di lavoro subordinato e la variazione legata a sopravvenienze lavorative di tipo autonomo (o di attività d'impresa),
3 imponendo in entrambi i casi la “sanzione” della decadenza dal beneficio in caso di omesse comunicazioni informative da parte del percettore, entro il termine di 30 giorni.
Ciò posto, il suddetto decreto-legge n. 4/2019 è stato poi oggetto di conversione con alcune modifiche, tramite la legge n. 26 del 28 marzo 2019.
A tal proposito, come specificato nel relativo allegato al testo normativo, con precipuo riguardo all'art. 3 di cui sopra, “al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' CP_1 secondo modalità definite dall , che mette l'informazione a disposizione delle CP_1
piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1»; il comma 9 dell'art. 3, invece, è rimasto inalterato in punto di espressa previsione della sanzione decadenziale.
Ebbene, alla luce dell'analisi del formante normativo, si evince che la decadenza dal beneficio, per espressa volontà del legislatore, non è stata più ricompresa nel dettato di cui all'art. 3, comma 8 (richiamato nel caso di specie anche dall' con la nota del 28 aprile CP_1
2023), mentre ne è rimasto il riferimento all'art. 3, comma 9, a dimostrazione della volontà di differenziare le due fattispecie e di escludere la sanzione della decadenza nel caso di omissioni comunicative relative a variazioni occupazionali riguardanti il sopravvenuto svolgimento di attività di lavoro dipendente.
A ciò va aggiunto come tale impostazione sia rimasta inalterata anche successivamente all'ulteriore riformulazione legislativa per effetto dell'art. 1, comma 317, lett. a) n. 3) della legge n. 197 del29/12/2022, a decorrere dal 01/03/2023, come correttamente argomentato dalla ricorrente nel proprio ricorso alle pagg. 5 e 6.
Ancora, va sottolineato come tale lettura del dettato normativo risulti conforme alla cifra interpretativa fornita dallo stesso soprattutto con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019 CP_1
(successiva, pertanto, alla suddetta modifica legislativa effettuata con la legge di conversione n. 26/19).
Più in dettaglio, l'art. 7 della predetta circolare, rubricato “Le variazioni dell'attività lavorativa” ha espressamente previsto quanto segue:
“Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l'erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge.
4 Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività CP_1 stessa.
La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio.
Riguardo il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, secondo quanto previsto dalla legge di conversione, la comunicazione non avviene più per il tramite della piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i CPI, ma all' per il tramite dei CAF, CP_1 degli Enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell' (www.inps.it). CP_1
Come già precisato nella circolare n. 43/2019, con riferimento all'atto di presentazione della domanda non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento, servizio civile, nonché contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia”.
Dalla lettura di tale atto interno interpretativo si evince, a conferma di quanto già sopra argomentato, il mancato riferimento all'ipotesi di decadenza in caso di variazione occupazionale connessa all'espletamento di lavoro dipendente, a differenza di quanto poi esplicitato, in senso opposto, dall' con messaggio n. 625 del 9 febbraio 2022, ma CP_1
esclusivamente in relazione a sopravvenute attività imprenditoriali o di lavoro autonomo non tempestivamente comunicate dal percettore (“L'articolo 1, comma 74, lettera b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 310 del 31 dicembre 2021, ha modificato l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nei seguenti termini: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' il giorno CP_1 antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”).
Ebbene, l'analisi del dato normativo e interpretativo interno all' la prova positivamente CP_1 offerta dalla ricorrente del perdurante rispetto dei requisiti richiesti ai fini del mantenimento
5 del “Reddito di Cittadinanza” e dell'assolvimento degli oneri comunicativi relativi agli anni
2021, 2022 e 2023 (v. allegati 2 – 10 al ricorso), oltre alla mancata costituzione in giudizio dell' che, con tale inerte atteggiamento, non ha fornito al Tribunale il proprio contributo CP_1
processuale e probatorio, eventualmente anche in senso opposto alla prospettazione dell' giustificano l'accoglimento del ricorso giudiziale. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento di decadenza assunto dall' , di cui alla nota datata 28/04/2023 e comunicata il 06/06/2023, con CP_1
conseguente diritto dell' al mantenimento del Reddito di Cittadinanza per effetto Pt_1 della domanda protocollo n. INPS-RDC-20202366471, presentata in data 30/03/2020 e oggetto della suddetta comunicazione di decadenza;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, a favore del procuratore antistatario CP_1 di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 886,00 per compenso, oltre a spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Rieti, 25 settembre 2025 IL GIUDICE
Dr. Alessio Marinelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n.753 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], residente a [...] in Parte_1
Via Kennedy n. 4 ed elettivamente domiciliata in Poggio IA (02037-RI), Frazione
Osteria Nuova, Via degli Ulivi n. 1 presso lo studio legale dell'Avv. Federico Giuliani del
Foro di Rieti, dal quale è rappresentata, assistita e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato ha convenuto in giudizio l' in Parte_1 CP_1 epigrafe per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo sig. Giudice dell'adito Tribunale Ordinario di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso:
- Annullare e/o dichiarare nullo, invalida, inefficace, illegittimo ed infondato il provvedimento di decadenza assunto dall' nei confronti di e di cui alla CP_1 Parte_1
nota datata 28/04/2023, spedita con racc. a/r (RK2) n. 68490953618-7 CP_1 Parte_2
06/06/2023 con oggetto: RdC/PdC Protocollo n. CodiceFiscale_1 Parte_1
– Nata il 08/04/1988 – Decadenza, a firma del Direttore della Sede provinciale di Rieti, Dott.
per tutti i fatti ed i motivi sopra esposti e, per l'effetto: Persona_1
- accertare, dichiarare e/o confermare che la ricorrente ha diritto di Parte_1 ricevere e/o di mantenere il reddito di cittadinanza richiesto e percepito in virtù e per effetto della domanda protocollo n. INPS-RDC-20202366471 presentata in data 30/03/2020 ed oggetto della comunicazione di decadenza di cui alla nota sopra indicata ed impugnata CP_1 ovvero di altra successiva domanda presentata e/o rinnovata dalla ricorrente con ogni conseguente diritto.
Con vittoria di spese di lite”.
A sostegno della propria domanda la ricorrente, premesso di aver ricevuto una nota da parte dell' datata 28 aprile 2023 e notificata il 6 giugno 2023, con cui le è stata comunicata CP_1
l'intervenuta decadenza “dal diritto al reddito di cittadinanza relativo dalla domanda di reddito di cittadinanza protocollo n. INPS-RDC- 20202366471 presentata in data 30/03/2020 poiché l'odierna ricorrente avrebbe omesso di comunicare all' la variazione CP_1
occupazionale entro 30 gg, così violando l'art. 3, comma 8, D.L. 4/2019”, ha “eccepito”
l'illegittimità di tale provvedimento sulla base dell'evoluzione normativa che ha interessato la predetta disposizione di riferimento (v. pagg. 3 – 5 del ricorso).
Allegato, poi, di essere stata (e di essere ancora) in possesso dei requisiti per la permanente titolarità del beneficio sopra indicato (v. pagg. 5 – 7 del ricorso) nonché di aver sempre agito in buona fede, assolvendo i necessari oneri comunicativi nei confronti dell'istituto (v. pagg.
2 8 e 9 del ricorso), l' ha proposto l'odierno ricorso giudiziale, concludendo come Pt_1
sopra.
L' pur ritualmente attinto dalla notifica degli atti introduttivi del giudizio, non si è CP_1
costituito e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Senza sviluppi istruttori la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
La questione centrale dell'odierno giudizio attiene alla legittimità del provvedimento datato
28 aprile 2023 (notificato il 6 giugno 2023), con il quale l' ha disposto la decadenza dalla CP_1 percezione del “Reddito di Cittadinanza” ai danni dell' con la seguente motivazione: Pt_1
“Mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni (art. 3, comma 8, D.L. n.
4/2019 e successive modifiche”).
Sul punto, appare opportuno ricostruire il quadro legislativo e interpretativo di riferimento.
Muovendo dal dato normativo, l'art. 3, comma 8 del D.L. n. 4/2019 (col quale è stato introdotto il c.d. “Reddito di Cittadinanza), prevedeva originariamente nell'ultima parte della disposizione, in tema di variazioni delle condizioni occupazionali del percettore, quanto segue: “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo CP_1
6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
Trattavasi di previsione normativa del tutto analoga a quella contenuta nel comma 9 dell'art. 3 del suddetto decreto-legge, secondo cui “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attivita' e' comunicata all' CP_1 entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
Nell'originario impianto normativo, dunque, il legislatore aveva previsto un evidente parallelismo tra la variazione occupazionale connessa all'espletamento di lavoro subordinato e la variazione legata a sopravvenienze lavorative di tipo autonomo (o di attività d'impresa),
3 imponendo in entrambi i casi la “sanzione” della decadenza dal beneficio in caso di omesse comunicazioni informative da parte del percettore, entro il termine di 30 giorni.
Ciò posto, il suddetto decreto-legge n. 4/2019 è stato poi oggetto di conversione con alcune modifiche, tramite la legge n. 26 del 28 marzo 2019.
A tal proposito, come specificato nel relativo allegato al testo normativo, con precipuo riguardo all'art. 3 di cui sopra, “al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' CP_1 secondo modalità definite dall , che mette l'informazione a disposizione delle CP_1
piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1»; il comma 9 dell'art. 3, invece, è rimasto inalterato in punto di espressa previsione della sanzione decadenziale.
Ebbene, alla luce dell'analisi del formante normativo, si evince che la decadenza dal beneficio, per espressa volontà del legislatore, non è stata più ricompresa nel dettato di cui all'art. 3, comma 8 (richiamato nel caso di specie anche dall' con la nota del 28 aprile CP_1
2023), mentre ne è rimasto il riferimento all'art. 3, comma 9, a dimostrazione della volontà di differenziare le due fattispecie e di escludere la sanzione della decadenza nel caso di omissioni comunicative relative a variazioni occupazionali riguardanti il sopravvenuto svolgimento di attività di lavoro dipendente.
A ciò va aggiunto come tale impostazione sia rimasta inalterata anche successivamente all'ulteriore riformulazione legislativa per effetto dell'art. 1, comma 317, lett. a) n. 3) della legge n. 197 del29/12/2022, a decorrere dal 01/03/2023, come correttamente argomentato dalla ricorrente nel proprio ricorso alle pagg. 5 e 6.
Ancora, va sottolineato come tale lettura del dettato normativo risulti conforme alla cifra interpretativa fornita dallo stesso soprattutto con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019 CP_1
(successiva, pertanto, alla suddetta modifica legislativa effettuata con la legge di conversione n. 26/19).
Più in dettaglio, l'art. 7 della predetta circolare, rubricato “Le variazioni dell'attività lavorativa” ha espressamente previsto quanto segue:
“Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l'erogazione della prestazione, è compatibile con il Rdc, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto-legge.
4 Pertanto, i redditi derivanti dallo svolgimento della suddetta attività di lavoro dipendente e/o autonomo devono essere comunicati all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività CP_1 stessa.
La comunicazione avviene mediante il modello “Rdc/Pdc - Com Esteso” e la variazione reddituale, comunicata nelle modalità sotto dettagliate, rileva al fine della determinazione del beneficio.
Riguardo il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, secondo quanto previsto dalla legge di conversione, la comunicazione non avviene più per il tramite della piattaforma digitale per il Patto per il lavoro ovvero di persona presso i CPI, ma all' per il tramite dei CAF, CP_1 degli Enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell' (www.inps.it). CP_1
Come già precisato nella circolare n. 43/2019, con riferimento all'atto di presentazione della domanda non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento, servizio civile, nonché contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia”.
Dalla lettura di tale atto interno interpretativo si evince, a conferma di quanto già sopra argomentato, il mancato riferimento all'ipotesi di decadenza in caso di variazione occupazionale connessa all'espletamento di lavoro dipendente, a differenza di quanto poi esplicitato, in senso opposto, dall' con messaggio n. 625 del 9 febbraio 2022, ma CP_1
esclusivamente in relazione a sopravvenute attività imprenditoriali o di lavoro autonomo non tempestivamente comunicate dal percettore (“L'articolo 1, comma 74, lettera b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 310 del 31 dicembre 2021, ha modificato l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nei seguenti termini: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' il giorno CP_1 antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”).
Ebbene, l'analisi del dato normativo e interpretativo interno all' la prova positivamente CP_1 offerta dalla ricorrente del perdurante rispetto dei requisiti richiesti ai fini del mantenimento
5 del “Reddito di Cittadinanza” e dell'assolvimento degli oneri comunicativi relativi agli anni
2021, 2022 e 2023 (v. allegati 2 – 10 al ricorso), oltre alla mancata costituzione in giudizio dell' che, con tale inerte atteggiamento, non ha fornito al Tribunale il proprio contributo CP_1
processuale e probatorio, eventualmente anche in senso opposto alla prospettazione dell' giustificano l'accoglimento del ricorso giudiziale. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento di decadenza assunto dall' , di cui alla nota datata 28/04/2023 e comunicata il 06/06/2023, con CP_1
conseguente diritto dell' al mantenimento del Reddito di Cittadinanza per effetto Pt_1 della domanda protocollo n. INPS-RDC-20202366471, presentata in data 30/03/2020 e oggetto della suddetta comunicazione di decadenza;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, a favore del procuratore antistatario CP_1 di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 886,00 per compenso, oltre a spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Rieti, 25 settembre 2025 IL GIUDICE
Dr. Alessio Marinelli
6