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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 27 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1761/2022 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Giampaolo Brienza e dall'avv. Daniela Brienza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Potenza, alla via
Sanremo n. 67, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Vincenzo Zaccagnino ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via Ciccotti n.
36/C, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 21.06.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato assunto in qualità di “Operatore di Esercizio” alle dipendenze della società convenuta nel settembre 2004, con contratto a tempo determinato;
che, in data 10.12.2020, veniva sottoposto presso la Sezione di Medicina del lavoro della CP_2
di Matera a visita medica tesa ad accertare l'idoneità alla mansione svolta e, in quella sede, veniva giudicato non idoneo permanentemente;
che, in data
28.12.2020 la società comunicava al ricorrente l'esonero definitivo dal servizio a far data dal 03.01.2020 in ragione degli esiti della visita medica periodica sopra citata;
che, in data 14.01.2021, il ricorrente impugnava il licenziamento comminato, contestando la legittimità del provvedimento adottato perché contrario alle disposizioni di legge e, specificamente, per non aver il datore di lavoro provveduto a ricollocazione del ricorrente in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta;
che, in data 03.02.2021, la società comunicava nuovamente l'esonero dal servizio al lavoratore specificando, contrariamente a quanto precisato nel precedente provvedimento, la cessazione dal rapporto a decorrere dal 31.03.2021; che, in data 9 febbraio, la facendo Controparte_1
seguito alle comunicazioni precedenti, comunicava la collocazione in aspettativa non retribuita;
che il ricorrente, al fine di tutelare il proprio diritto, adiva l'Autorità Giudiziaria, depositando ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Potenza
– Sezione Lavoro - in data 10.03.2021 con cui conveniva in giudizio la CP_1
che il giudice di prime cure, ritenendo fondate le ragioni attoree, decideva
[...] nel modo che segue: Accoglie il ricorso e, per l'effetto : 1) Ordine alla parte resistente la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, in mansioni compatibili con il suo stato di salute, e la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di fatto in godimento, dalla data della comunicazione iniziale di esonero dal servizio e sino alla reintegra, oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, dal dovuto al saldo;
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori, per dichiarato anticipo compensando la restando quota”;
2 che la nonostante la decisione del Giudice di prime cure, non Controparte_1
ottemperava a quanto in essa prescritto, omettendo di provvedere alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, nonché al pagamento della indennità risarcitoria come precisata al punto che precede;
che, in spregio alla sentenza sopra riportata, in data 6 dicembre 2021, comunicava al lavoratore un nuovo provvedimento con cui disponeva l'aspettativa non retribuita dalla data del
01.11.2021; che, in data 20.12.2021, il ricorrente provvedeva ad impugnare il provvedimento di cui sopra, diffidando il datore di lavoro ad ottemperare alla sentenza emessa dal Tribunale di Potenza;
che, in data 27.12.2021, la società datoriale, con raccomandata A/R comunicava al ricorrente l'ulteriore esonero definitivo dal servizio, adducendo il permanere della condizione di insussistenza di posti disponibili compatibili con le condizioni di salute del lavoratore;
che, in data 14.01.2022 a mezzo raccomandata A/R, il ricorrente impugnava il provvedimento di cui al punto precedente, ribadendo la propria disponibilità a rientrare in servizio;
che veniva instaurato giudizio di secondo grado dinanzi alla
Corte di appello di Potenza, con cui la resistente impugnava la sentenza di primo grado n. 818/2021, emessa dalla dott.ssa Rosa Verrastro, e il giudizio veniva iscritto al NRG 319/2021; che la Corte in prima udienza rinviava la causa ad altra udienza di discussione al 10.11.2022.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, in via principale e nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi esposti, la inefficacia, nullità, illegittimità del provvedimento di esonero definitivo dal servizio, reintegrare in servizio il sig.
di condannare inoltre la in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente del danno patrimoniale arrecato per effetto dell'illegittimo provvedimento, corrispondente alla retribuzione omessa dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tale periodo. In subordine, di condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ogni caso con rifusione delle spese di lite da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
3 Si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
domandava il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi, rilevando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni a e rivendicazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, in data 27 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, previo accertamento della illegittimità del provvedimento di esonero definitivo dal servizio adottato dalla società datoriale in conseguenza della sentenza n. 818/2021 emessa dall'intestato Tribunale in data 02.12.2021, con la quale veniva annullato l'intimato licenziamento per violazione della disciplina imperativa di cui al D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, e confermata dal D.L. 42/2021.
E' circostanza documentata, e non contestata, che a seguito della menzionata sentenza, la società convenuta, in data 06.12.2021, preso atto della pronuncia e ritenuta la persistenza della condizione di insussistenza di posti disponibili compatibili con le condizioni di salute del ricorrente, disponeva il proseguo dell'aspettativa non retribuita dalla data del 01.11.2021 e, con provvedimento del
27.12.2021, l'esonero definitivo dal servizio a causa della certificata inidoneità permanente alla mansione di “operatore di esercizio” e della permanenza delle condizioni di insussistenza di posti disponibili compatibili con le condizioni di salute del lavoratore.
4 Questione centrale del presente giudizio attiene alla portata dell'ordine di reintegrazione disposto dal giudice.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito: “L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni
o di mansioni equivalenti” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n.
18892 del 10.07.2024), precisando, altresì, che “L'inottemperanza del datore di lavoro all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato (da cui deriva, ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del
1970, l'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro) non può essere giustificata dal venire meno di posizioni di lavoro identiche alle mansioni precedentemente svolte, ove non sia configurabile un'oggettiva impossibilità, assoluta e radicale, della reintegrazione, non imputabile a fatto del datore di lavoro, ne' da esso prevedibile, e, quindi, non riferibile a carenze di programmazione oppure a preesistenti difficoltà di mercato;
non può inoltre ritenersi equivalente alla riammissione in servizio effettivo il ricorso alla sospensione del lavoratore da reintegrare con collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria, sia perché tale procedura implica la scelta dei cassaintegrandi tra i lavoratori in servizio effettivo, sia perché sussiste un'irriducibile contraddizione tra l'invito a riassumere servizio e la contestuale collocazione in C.I.G.S.” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 1360 del 04.02.1993).
In applicazione dei richiamati principi, la società convenuta non ha provveduto all'effettiva riammissione in servizio del ricorrente, avendo adottato, successivamente alla statuizione giudiziale, dapprima un provvedimento di aspettativa non retribuita e, successivamente, l'esonero definitivo dal servizio, da qui la illegittimità del provvedimento impugnato e il conseguente diritto del
5 ricorrente a vedersi corrispondere la retribuzione omessa dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativamente a tale periodo, dovendosi il rapporto di lavoro considerare “… come mai interrotto e persistente anche nel periodo successivo al licenziamento…” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 7267 del 23.07.1998).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato Parte_1
il 21.06.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la illegittimità del provvedimento di esonero definitivo dal servizio adottato il 27.12.2021 e condanna la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore del ricorrente la retribuzione omessa dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione nonché al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale relativamente a tale periodo;
2. condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 27 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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