Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Sentenza 21 giugno 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Parere definitivo 23 settembre 2022
Parere definitivo 26 febbraio 2024
Parere definitivo 30 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01087/2025REG.PROV.COLL.
N. 00963/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 963 del 2022, proposto da CO S.r.l., Nino Durante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venafro, non costituito in giudizio;
nei confronti
IA MA AS, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (sezione prima) n. 233/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. CO s.r.l. chiede la riforma della sentenza del T.a.r. per il Molise n. 233 del 21 giugno 2021 che ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto avverso il permesso di costruire n. 46 del 26.10.2016, rilasciato dal Comune di Venafro per la realizzazione di un impianto zootecnico in località Santa Cristina di Venafro, al Foglio n. 22 particelle n.62 – 67 – 75.
2. Il T.a.r. dichiarava irricevibile il ricorso, notificato il 31 marzo 2017, perché il ricorrente aveva avuto conoscenza del provvedimento e della sua lesività quanto meno dal 1 dicembre 2016, allorché aveva sollecitato il comune l’esercizio dei poteri di autotutela sulla base delle stesse doglianze poi sostanzialmente riprese, trasfuse e più approfonditamente argomentate con il ricorso.
3. Con l’appello in trattazione CO chiede la riforma della sentenza, deducendo che il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore poiché non avrebbe considerato che il dies a quo di impugnazione decorre dalla consegna, a seguito di istanza di accesso agli atti della ricorrente, di tutta la documentazione di progetto (30 gennaio 2017). Ripropone, in via devolutiva, i motivi di primo grado non esaminati dal T.a.r.
4. Il Comune di Venafro non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza di smaltimento del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Per pacifica giurisprudenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, non è necessario che l’interessato abbia avuto una conoscenza integrale e dettagliata del provvedimento, essendo sufficiente la percezione della sua portata lesiva e del suo contenuto oppositivo rispetto alla pretesa che si intende far valere in giudizio. Il termine decorre sempre dalla consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua potenziale lesività, mentre l’esistenza di ulteriori vizi o la compiuta conoscenza dei vizi inizialmente riscontrati, acquisita attraverso la conoscenza integrale del provvedimento medesimo o di ulteriori atti del procedimento, consente di formulare motivi aggiunti nell’ambito dell’impugnazione già proposta (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 20/11/2024, n. 9348; id., 28/06/2024, n. 5771).
8. Dagli atti di causa emerge che l’appellante ha avuto conoscenza del titolo edilizio e della sua potenziale lesività già prima dell’acquisizione della documentazione di progetto, a seguito di accesso agli atti avvenuta in data 30 gennaio 2017.
9. Con atto del 1 dicembre 2016 il ricorrente, premesso di essere venuto a conoscenza del rilascio del titolo edilizio n. 46/2016 per la realizzazione di una stalla per allevamento bovini con annesso fienile e macelleria sui terreni confinanti, lamentava la violazione degli artt. 9 e 10 l. 241/1990, evidenziando, altresì, che avrebbe dovuto essere rispettato l’indice di fabbricazione di 0,5 mc/mq oltre a tutte le prescrizioni previste dall’art. 16 PRG per la zona agricola E2.
10. Con l’istanza sopra indicata, CO sollecitava l’amministrazione al riesame il permesso di costruire, prospettando plurimi vizi di legittimità relativi alla violazione della legge 241/1990 e degli standard urbanistici.
11. Il T.a.r. ha, quindi, correttamente osservato che “ la ricorrente già con la diffida del 1° dicembre 2016 auto-qualificava in termini di evidenza quantomeno le censure poi introdotte col primo motivo di ricorso, quelle, cioè, connesse con la lesione dei diritti partecipativi di cui alla l. n. 241 del 1990. Sicché sin da quel momento, e foss’anche solo sotto tale aspetto, era già apparsa evidente agli occhi della ricorrente la lesione della sua sfera giuridica, con la conseguenza che da quel giorno certamente aveva preso a decorrere il termine di cui all’art. 41 cod.proc.amm .”
12. Quanto agli ulteriori profili di censura emersi dall’esame del progetto con riguardo alla violazione dei parametri di volumetria-in disparte la circostanza che già con l’istanza di riesame del 1 dicembre 2016 la ditta aveva prospettato la potenziale incompatibilità dell’intervento con la normativa urbanistica ed edilizia- gli stessi avrebbero potuto essere proposti a mezzo di ricorso per motivi aggiunti, come rilevato dal giudice di primo grado.
13. Non giovano alla tesi difensiva i precedenti giurisprudenziali richiamati nell’atto di appello (segnatamente, Ad. Plen. 12/2020 afferente allo specifico settore dell’impugnazione degli atti di gara) poiché essi si limitano a declinare, con riguardo alle specifiche fattispecie esaminate, la regola generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza del provvedimento e della sua portata lesiva che, nel caso di specie, ricorre indubbiamente dall’istanza di autotutela del 1 dicembre 2016 con conseguente tardività dell’appello proposto solo in data 31 marzo 2017.
14. L’appello deve, quindi, essere respinto.
15. Nulla spese in considerazione della mancata costituzione del comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO