CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/09/2024, n. 33463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33463 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di PATTI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dr.ssa Sabrina Passafiume ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore di parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, oltre a nota delle spese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33463 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 02/07/2024 Ritenuto in fatto GA TT ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Patti, che ha confermato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di pace di Mistretta per il reato di diffamazione, commesso nella redazione della consulenza tecnica d'ufficio, a lui affidata nell'ambito di un contenzioso civile, in danno del consulente tecnico di parte Antoci Lucio. Le espressioni oggetto dell'incriminazione, riferite alla persona offesa-parte civile, sono le seguenti: "tali affermazioni totalmente assurde, inverosimili e al di fuori di ogni logica comportamentale, lo caratterizzano e lo identificano, non solo come una persona che pensa di avere la verità in tasca, ma anche come professionista pretenzioso e arrogante". Il ricorso si è affidato a due motivi, richiamati nei limiti strettamente indispensabili di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p., perché il giudice d'appello non avrebbe valutato la sussistenza dell'esimente del diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen. e le parole usate dall'imputato costituirebbero soltanto una risposta alle altrui offese. 1.1.11 secondo motivo ha lamentato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 599 cod. pen.. L'imputato avrebbe agito in istato d'ira determinato dal fatto ingiusto attribuibile alla persona offesa e subito dopo di esso, ovvero nel momento della redazione della consulenza tecnica d'ufficio a lui demandata, in replica alle osservazioni offensive dell'Antoci. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Va ricordato, in primo luogo, che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278145) 2.11 primo motivo non è fondato. 2 Premesso che non è consentito dedurre il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nei primi due commi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice (ex multis, Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567), correttamente il Tribunale ha ravvisato la connotazione offensiva delle espressioni contenute nel passaggio dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, escludendo la loro riconducibilità al perimetro del diritto di critica, come invocato dal ricorrente, a causa del superamento del limite della continenza, che ne rappresenta uno dei presupposti: in realtà, ha ritenuto il Tribunale, peraltro in un contesto di doppia conforme nel quale le sentenze dei gradi di merito si integrano vicendevolmente, l'autore dello scritto si è abbandonato ad un ingiustificato attacco "ad hominem". Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, come quello previsto dall'art. 2 Cost., sicchè non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, perché viene a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). Quanto, in particolare, al requisito della continenza, sotto il profilo formale, esso postula una forma espositiva proporzionata, "corretta", e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non precipiti nella gratuita ed immotivata aggressione all'altrui reputazione e non risulti sovrabbondante rispetto al pensiero da esprimere. Secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state proferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur accesi e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto che si intende illustrare (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. U n. 37140 del 30/05/2001, Galiero;
Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554) e si deve tener conto, in particolare, delle caratteristiche dei soggetti coinvolti e delle vicende concrete interessate dalla discussione. Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso sia suscettibile, in qualche modo, di una giustificazione nell'ambito del contesto critico e risulti funzionale all'argomentazione, così da 3 non scadere nell'invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata l'eventuale sussistenza della predetta scriminante, e applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva che i giudici del merito hanno ravvisato, nelle espressioni oggetto d'imputazione, profili esorbitanti dal diritto di critica, ovvero non continenti rispetto al contesto dialettico nel quale si sono inserite, con valutazione che il Collegio condivide. Definire, nell'ambito di un parere professionale richiesto dal giudice della causa, l'elaborato tecnico altrui come "assurdo ed inverosimile", esulante dai criteri di ogni logica, ed apostrofare il contraddittore come "persona che pensa di aver la verità in tasca, pretenzioso - id est, vanaglorioso, presuntuoso - ed arrogante" equivale ad esprimere, attraverso censurabili argumenta ad hominem, una forma di discredito e di denigrazione per la persona in sé, sotto l'aspetto umano e professionale, che travalica i confini di un pur severo giudizio critico sull'affidabilità dell'altrui apporto tecnico e debordante, pertanto, dai consentiti limiti della continenza. 3.Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Premesso che grava sull'imputato l'onere di provare gli elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione di sussistenza della circostanza attenuante della provocazione (sez. 1, n. 2663 del 03/12/2010, Pintilie, Rv. 249548), la sentenza impugnata ha dato contezza della mancata acquisizione agli atti di giudizio - riscontrata anche dal collegio con la consultazione del fascicolo pervenuto alla Corte di Cassazione - della consulenza tecnica di parte a firma dell'Antoci, circostanza che trancia ogni possibilità di valutazione delle espressioni che l'atto di gravame ha attribuito alla parte civile, potenzialmente tali, ove dimostrate, da generare lo "stato d'ira" che rappresenta il presupposto determinante dell'operatività della scusante della provocazione. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5.L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di breve memoria scritta), si liquidano in euro 3500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro asoo, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 02/07/2024 Il consig ere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dr.ssa Sabrina Passafiume ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore di parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, oltre a nota delle spese. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33463 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 02/07/2024 Ritenuto in fatto GA TT ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Patti, che ha confermato la sentenza di condanna, anche agli effetti civili, pronunciata nei suoi confronti dal Giudice di pace di Mistretta per il reato di diffamazione, commesso nella redazione della consulenza tecnica d'ufficio, a lui affidata nell'ambito di un contenzioso civile, in danno del consulente tecnico di parte Antoci Lucio. Le espressioni oggetto dell'incriminazione, riferite alla persona offesa-parte civile, sono le seguenti: "tali affermazioni totalmente assurde, inverosimili e al di fuori di ogni logica comportamentale, lo caratterizzano e lo identificano, non solo come una persona che pensa di avere la verità in tasca, ma anche come professionista pretenzioso e arrogante". Il ricorso si è affidato a due motivi, richiamati nei limiti strettamente indispensabili di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p., perché il giudice d'appello non avrebbe valutato la sussistenza dell'esimente del diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen. e le parole usate dall'imputato costituirebbero soltanto una risposta alle altrui offese. 1.1.11 secondo motivo ha lamentato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 599 cod. pen.. L'imputato avrebbe agito in istato d'ira determinato dal fatto ingiusto attribuibile alla persona offesa e subito dopo di esso, ovvero nel momento della redazione della consulenza tecnica d'ufficio a lui demandata, in replica alle osservazioni offensive dell'Antoci. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Va ricordato, in primo luogo, che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278145) 2.11 primo motivo non è fondato. 2 Premesso che non è consentito dedurre il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nei primi due commi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice (ex multis, Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567), correttamente il Tribunale ha ravvisato la connotazione offensiva delle espressioni contenute nel passaggio dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, escludendo la loro riconducibilità al perimetro del diritto di critica, come invocato dal ricorrente, a causa del superamento del limite della continenza, che ne rappresenta uno dei presupposti: in realtà, ha ritenuto il Tribunale, peraltro in un contesto di doppia conforme nel quale le sentenze dei gradi di merito si integrano vicendevolmente, l'autore dello scritto si è abbandonato ad un ingiustificato attacco "ad hominem". Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, come quello previsto dall'art. 2 Cost., sicchè non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, perché viene a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). Quanto, in particolare, al requisito della continenza, sotto il profilo formale, esso postula una forma espositiva proporzionata, "corretta", e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non precipiti nella gratuita ed immotivata aggressione all'altrui reputazione e non risulti sovrabbondante rispetto al pensiero da esprimere. Secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state proferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur accesi e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto che si intende illustrare (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. U n. 37140 del 30/05/2001, Galiero;
Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554) e si deve tener conto, in particolare, delle caratteristiche dei soggetti coinvolti e delle vicende concrete interessate dalla discussione. Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso sia suscettibile, in qualche modo, di una giustificazione nell'ambito del contesto critico e risulti funzionale all'argomentazione, così da 3 non scadere nell'invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata l'eventuale sussistenza della predetta scriminante, e applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva che i giudici del merito hanno ravvisato, nelle espressioni oggetto d'imputazione, profili esorbitanti dal diritto di critica, ovvero non continenti rispetto al contesto dialettico nel quale si sono inserite, con valutazione che il Collegio condivide. Definire, nell'ambito di un parere professionale richiesto dal giudice della causa, l'elaborato tecnico altrui come "assurdo ed inverosimile", esulante dai criteri di ogni logica, ed apostrofare il contraddittore come "persona che pensa di aver la verità in tasca, pretenzioso - id est, vanaglorioso, presuntuoso - ed arrogante" equivale ad esprimere, attraverso censurabili argumenta ad hominem, una forma di discredito e di denigrazione per la persona in sé, sotto l'aspetto umano e professionale, che travalica i confini di un pur severo giudizio critico sull'affidabilità dell'altrui apporto tecnico e debordante, pertanto, dai consentiti limiti della continenza. 3.Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Premesso che grava sull'imputato l'onere di provare gli elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione di sussistenza della circostanza attenuante della provocazione (sez. 1, n. 2663 del 03/12/2010, Pintilie, Rv. 249548), la sentenza impugnata ha dato contezza della mancata acquisizione agli atti di giudizio - riscontrata anche dal collegio con la consultazione del fascicolo pervenuto alla Corte di Cassazione - della consulenza tecnica di parte a firma dell'Antoci, circostanza che trancia ogni possibilità di valutazione delle espressioni che l'atto di gravame ha attribuito alla parte civile, potenzialmente tali, ove dimostrate, da generare lo "stato d'ira" che rappresenta il presupposto determinante dell'operatività della scusante della provocazione. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5.L'imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di breve memoria scritta), si liquidano in euro 3500, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro asoo, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 02/07/2024 Il consig ere estensore Il Presidente