Sentenza 26 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Ordinanza collegiale 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2025REG.PROV.COLL.
N. 06829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6829 del 2022, proposto da Comune di Crosia (Cs), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Edilpirillo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Carratelli, Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01257/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edilpirillo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO
Edilpirillo s.r.l. agiva con ricorso di primo grado dinanzi al T.a.r Calabria per l’annullamento del provvedimento (determina dell’Ufficio urbanistico del Comune di Crosia del 23 agosto 2021, prot. n. 18044.) con il quale, per la seconda volta, il Comune di Crosia aveva annullato il permesso di costruire tacitamente formatosi, in relazione alla domanda presentata da Edilpirillo S.r.l. in data 14 dicembre 2016.
Il primo provvedimento di annullamento era stato ritenuto illegittimo dal T.a.r Calabria con sentenza del 4 marzo 2020, n. 408, perché, alla luce dell’art. 21- nonies , l. 7 agosto 1990, n. 241, esso non indicava l’interesse pubblico, diverso dal mero interesse al ripristino della legalità violata, alla rimozione del provvedimento autorizzatorio.
Il nuovo intervento in autotutela si basava sui seguenti rilievi:
a) la porzione di immobile ricadente nel sub 13, ora sub 17, oggetto dell'intervento e già demolita, è stata rappresentata con un’altezza di m. 4,50, mentre avrebbe avuto un’altezza effettiva di m. 3,40; la maggiore volumetria così prospettata nel progetto tacitamente approvato avrebbe comportato un ampliamento maggiore (nella misura di mq 49,86) di quello assentibile (un ampliamento di mq. 218,00 anziché di mq. 168,14);
b) la superficie lorda, riferita alla porzione dell'immobile con destinazione artigianale, indicata per il calcolo dell’ampliamento contemplato dal c.d. Piano Casa, pari a mq. 1.312,00, sarebbe superiore a quella effettiva di mq 1.169,00; la maggiore superficie così prospettata nel progetto tacitamente approvato avrebbe comportato un ampliamento maggiore (nella misura di mq 35,75) di quello assentibile (un ampliamento di mq. 328,00 anziché di mq. 292,25).
c) infatti, i titoli abilitativi oggetto di annullamento interesserebbero anche la superficie lorda del piano terra del fabbricato pre-esistente, di superficie pari a mq. 350,12, originariamente destinato a civile abitazione e quindi non a destinazione artigianale, in quanto non interessato dalla concessione edilizia in sanatoria n. 919 del 2000;
d) le riscontrate difformità tra lo stato dei luoghi rappresentato nel progetto allegato alla domanda di permesso di costruire del 14 dicembre 2016 ed alla SCIA n. 52/2016 rispetto a quello rappresentato negli elaborati tecnici allegati alla precedente concessione in sanatoria, avrebbero condotto ad assentire una maggiore volumetria rispetto a quella consentita dalla normativa regionale sul c.d. Piano Casa (l.r. 11 agosto 2010, n. 21); dunque, avrebbero determinato l’ottenimento del permesso di costruire e della SCIA oggetto di annullamento, altrimenti non conseguibili.
In particolare, Edilpirillo s.r.l., a sostegno della domanda di annullamento, proposta con il ricorso di primo grado, assumeva che il nuovo provvedimento di annullamento: I) reitererebbe la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, non indicando le ragioni di interesse pubblico che lo fondano, tenuto anche conto del tempo trascorso; II) sarebbe caratterizzato da contraddittorietà interna, essendo in contrasto con la nota del 22 giugno 2021, n. 13824, in cui, all’esito del sopralluogo eseguito dalla Polizia Locale, viene affermato che lo stato dei luoghi corrisponde agli elaborati progettuali; III) in ogni caso, non ci sarebbe stata la falsa rappresentazione ritenuta dal Comune di Crosia, giacché le misure dell’edificio pre-esistente riportate in progetto sarebbero aderenti alla realtà.
Con ordinanza del 10 novembre 2021, n. 644, il T.a.r. Calabria disponeva una verificazione.
Il verificatore accertava che: a) l’edificio demolito aveva le seguenti altezze, rilevate mediante misurazioni in loco: altezza sotto trave di m. 3,40; altezza sotto solaio di m. 4,25; altezza esterna, incluso solaio, di m. 4,50; b) delle tre altezze rilevate, è quella di m. 3,40 che fu utilizzata per il calcolo del volume nel progetto originario depositato in data 20 luglio 1987, con n. prot. 4444, relativo alla pratica edilizia n. 379/1984; c) la superficie lorda su cui applicare la percentuale di incremento del 25% prevista dalla normativa sul c.d. Piano Casa è quella indicata negli elaborati progettuali allegati alla domanda di permesso di costruire del 14 dicembre 2016, n. 32/2016.
Il T.a.r, con sentenza 11 luglio 2022, n. 1257 ha accolto ricorso e, per l’effetto, ha annullato la determina dell’ufficio urbanistico del Comune di Crosia del 23 agosto 2021, prot. n. 18044.
Il Comune ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
Si è costituita nel giudizio di appello la Edilpirillo s.r.l., chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un primo mezzo di gravame il Comune deduce “ erronea pronuncia in ordine ai risultati della verificazione – difetto, carenza e/o incongruità della motivazione”.
In particolare, con tale motivo il Comune di Crosia lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe rilevato la violazione del contraddittorio da parte del verificatore in relazione alla acquisizione unilaterale, e successiva rispetto alle operazioni del verificatore stesso, del certificato di Agibilità n. 12 prot. 1992/2003 trasmesso a mezzo pec dall’originario ricorrente e utilizzato nella relazione finale di verificazione.
Con un secondo mezzo di gravame il Comune deduce “ contraddittorietà della sentenza in ordine alla valutazione degli esiti della verificazione – travisamento ”.
Con il motivo in esame, il Comune appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe recepito gli esiti della verificazione, a suo dire errati nella parte in cui escluderebbe la falsa rappresentazione dei fatti da parte della società Edilpirillo, in ragione del fatto che, mentre il calcolo della volumetria assentibile è stato sviluppato negli elaborati progettuali presentati a corredo del permesso di costruire formatosi tacitamente sulla base di un’altezza originaria di mt. 4,50, l’altezza utilizzata per il calcolo del volume nel progetto originario è quella di mt. 3,40.
Parimenti errata sarebbe la verificazione nella parte in cui ha ritenuto che non sussista una falsa rappresentazione dei fatti poiché una delle altezze indicate negli elaborati progettuali corrisponde a quella dichiarata (mt. 4,50).
Ad avviso dell’appellante il volume dovrebbe calcolarsi sotto la trave di copertura ai sensi dell’art. 22 del regolamento edilizio comunale, con la conseguenza che sussisterebbe la difformità rilevata nel provvedimento di annullamento d’ufficio.
Infine, le conclusioni del verificatore si discosterebbero dalla reale risposta ai quesiti medesimi, che chiedevano di accertare lo scostamento tra i dati dichiarati e quelli reali.
Con un terzo mezzo di gravame il Comune deduce “ difetto di motivazione in ordine alle risultanze della verificazione ”.
Ad avviso del Comune, la sentenza di primo grado si sarebbe discostata, in assenza di idonea motivazione, da quella parte della verificazione nella quale è stato riconosciuto che il volume che si doveva utilizzare è inferiore a quello indicato negli elaborati progettuali, volume quest’ultimo che ha permesso di indicare 14 nel PdC (realizzare) una maggiore superficie di ampliamento pari a mq 49,86.
Con un quarto e ultimo mezzo di gravame il Comune deduce “ erroneità della sentenza laddove, sul presupposto della mancanza di mendacio, 15 accoglie il primo e terzo motivo di ricorso ”.
A giudizio della parte appellante, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il Comune, nel caso di che trattasi, avrebbe correttamente esercitato il potere di autotutela c.d. doverosa, di cui all’art. 21 nonies , comma 2- bis , L. 241/90, la quale, basandosi sulla non veridicità delle dichiarazioni ovvero sulla falsa rappresentazione dei fatti, dovrebbe configurarsi come espressione di un potere vincolato della p.a. a tutela dei supremi interessi dell’ordinamento in rapporto alla consolidazione degli effetti d’un atto illegittimo, ragion per cui non occorrerebbe neanche una motivazione a supporto del provvedimento di secondo grado.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, muovendosi tutti, a mo’ di corollario, intorno alla fondamentale contestazione degli esiti delle risultanze della verificazione disposta nel giudizio di primo grado, non sono fondati.
Non coglie nel segno il primo motivo di appello, posto che l’acquisizione del certificato di agibilità costituiva una indispensabile premessa per rispondere ai quesiti della verificazione formulati dal T.a.r., posto che, ai sensi dell’art. 22 del regolamento comunale, l’altezza deve essere calcolata fino alla linea di copertura, ragion per cui, prendendo come riferimento l’altezza di 4,50 m, il volume realizzabile sarebbe stato conforme a quello indicato negli elaborati progettuali.
Né può assumere rilievo, per giungere a diverse conclusioni, la circostanza per cui l’atto è stato trasmesso via pec dalla odierna società appellata, posto che tale modalità di trasmissione si è resa necessaria, evidentemente, a fronte della omessa trasmissione del medesimo documento da parte del Comune.
Né il Comune, in esito alla trasmissione del documento di che trattasi da parte della ricorrente in primo grado, ha contestato la autenticità del documento o la sua veridicità.
Nessuna violazione del contraddittorio si è, inoltre, realizzata per effetto della acquisizione documentale di che trattasi, trattandosi di documentazione della quale il Comune era certamente a conoscenza e che, anzi, per le ragioni esposte, avrebbe dovuto esso stesso trasmettere al verificatore.
Tanto premesso, in relazione all’esame del secondo e del terzo motivo di appello, il Collegio rileva che, dagli esiti della verificazione disposta in primo grado, è emerso che la realtà dei luoghi corrispondeva a quello rappresentato con la domanda di permesso di costruire, e segnatamente : a) l’edificio demolito e ricostruito aveva un’altezza effettiva corrispondente a quella dichiarata; b) l’intero capannone, unitariamente individuato in catasto al foglio n. 5, particella 947, sub 1, secondo il progetto approvato con permesso di costruire in sanatoria dell’1 giugno 200, n. 919, aveva destinazione artigianale-industriale.
Né convincono del contrario le generiche osservazioni fatte del Comune di Crosia posto che le stesse, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, riguardano non già lo stato di fatto su cui si è innestato il progetto edilizio, ma l’attività valutativa che l’Amministrazione avrebbe potuto svolgere in relazione alla domanda di permesso di costruire presentata.
Ne discende che, proprio perché implicanti un’attività valutativa, i rilievi mossi dal Comune appellante non sono in grado di far emergere un profilo di falsità nella rappresentazione dello stato di fatto del progetto edilizio in esame, ma, semmai, una diversa qualificazione giuridica dei dati fattuali disponibili.
Va, infine, respinto anche il quarto mezzo di gravame.
In via generale, occorre ricordare che, in base al citato art. 21 novies , i presupposti affinché possa disporsi l’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo sono:
a) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
b) il termine non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici;
c) il bilanciamento con l’interesse dei destinatari e dei controinteressati.
In particolare, il decorso del tempo dal momento dell’adozione del provvedimento favorevole è strettamente correlato alla tutela dell’affidamento, per l’intuibile ragione per cui più aumenta lo spazio temporale da tale adozione, maggiormente si consolida la posizione di affidamento del privato, come indirettamente confermato dall’art. 2 bis , co. 1 bis , della l. n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato che i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio sono i medesimi anche nel caso di ritiro di titoli edilizi, non potendo ritenersi sussistente di per sé e in generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro di tale tipologia di titolo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4665 nel solco di quanto autorevolmente dall’adunanza Plenaria chiarito n. 8/2017), dovendo la p.a. procedente, anche in relazione a tali fattispecie, effettuare in concreto, e in relazione alla specifica situazione, la valutazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento ingenerato nel privato destinatario dell’atto ampliativo.
L’art. 21 novies , co. 2- bis , peraltro, pone un limite alla tutela dell’affidamento del privato destinatario del provvedimento ampliativo, per i casi in cui tale atto sia stato ottenuto sulla base di “false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”.
La ratio della norma si ravvisa comunemente nella necessità di evitare che si consolidino irreversibilmente gli effetti di provvedimenti illegittimi frutto della falsa rappresentazione dei fatti o di mendacio del privato, non essendo sussistente un legittimo affidamento del privato ed essendo prevalente l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata anche a distanza di tempo dall’adozione del provvedimento illegittimo (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2024, n. 2856).
Alla luce di tali coordinate, occorre pertanto respingere anche il quarto motivo di appello, posto che, non venendo nel caso in esame in rilievo, per le ragioni in precedenza indicate, le fattispecie della falsa rappresentazione dei fatti o del mendacio del privato, l’amministrazione non avrebbe potuto esimersi dall’evidenziare nel proprio provvedimento in autotutela i profili di interesse pubblico, diversi dal mero ripristino della legalità, né avrebbe potuto esercitare il potere di secondo grado a distanza di oltre quattro anni dalla formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, in favore di Edilpirillo s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO