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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/09/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e contestuale sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggi 18/09/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 429 c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 253/2023 R.G. promossa da
con l'avv. BELLONI PERESSUTTI GIAN PAOLO, Parte_1
l'avv. BELLONI FABIO e l'avv. ANNAROSA BIANCHI BRIDDA, come da mandato in atti
- ATTRICE/RICORRENTE
contro
1 con l'avv. FERDINANDO CARABBA TETTAMANTI Controparte_1
e l'avv. DI TRAGLIA GIOVANNI, come da mandato in atti
- CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI di parte attrice/ricorrente:
“Accertata e dichiarata l'infondatezza o, in subordine, l'estinzione per compensazione
del credito vantato dalla convenuta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 392/78,
dichiararsi l'obbligo di , per i titoli dedotti in giudizio, e Controparte_1
condannarsi la stessa a corrispondere all'attrice la somma capitale di euro 282.545,39,
di cui
- valore patrimoniale dei beni infissi demoliti dalla conduttrice euro 174.587,72
- perdita di maggiori canoni (dal 1° marzo 2013 al 1° marzo 2025) euro 77.082,99
- spese procedimento ATP e procedura amministrativa euro 30.875,22
pari a complessivi S.E.&O. euro 282.545,93
oltre a quanto verrà indicato nella nota spese o quella diversa somma, anche maggiore,
che si riterrà dovuta, anche ai sensi dell'art. 114 c.p.c., oltre alla rivalutazione
monetaria dal 1° marzo 2013 ed interessi di mora, sulla somma annualmente
rivalutata, ai tassi di cui all'art. 1284 c.c. dal 1° marzo 2013 sino al saldo effettivo. Con
integrale rifusione delle spese processuali e delle spese di CTU e CTP e di mediazione
(cfr. nota spese).”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione
disattesa, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra perché Parte_1
inammissibili, nonché infondate in fatto ed erronee in diritto, oltre che non provate;
in
ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione notificato in data 23.2.2023 la signora Parte_1
agiva in giudizio nei confronti della società formulando le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata l'infondatezza o, in subordine,
l'estinzione per compensazione del credito vantato dalla convenuta ai sensi dell'art. 34
L.392/78, dichiararsi l'obbligo di , e condannarsi la stessa, a Controparte_1
corrispondere all'attrice la somma capitale di € 262.846,50, o quella diversa somma,
anche maggiore, che si si riterrà dovuta, anche ai sensi dell'art. 114 cod.proc.civ., oltre
a rivalutazione monetaria dal 1°marzo 2013 ed interessi di mora, sulla somma
annualmente rivalutata, ai tassi di cui all'art. 1284 cod.civ. dalla stessa data sino al
saldo effettivo. Con integrale rifusione delle spese di lite.”.
A sostegno delle proprie domande l'attrice deduceva che:
a) in data 4.3.1992 era stato concluso con un contratto di Parte_2
locazione avente ad oggetto un terreno sito nel comune di Domegge di
Cadore, destinato ad uso diverso dall'abitativo, successivamente divenuto di sua proprietà in via ereditaria;
b) il contratto si era rinnovato, di sei anni in sei anni, sino alla scadenza del
28.2.2013, allorquando il rapporto contrattuale era cessato a seguito di disdetta, comunicata con lettera del 25.1.2012 alla conduttrice;
c) a seguito della cessazione del rapporto locatizio erano state riscontrate,
presso il fondo locato, delle contaminazioni ambientali, in ragione delle quali l'autorità amministrativa aveva avviato la procedura per la messa in sicurezza e bonifica del terreno;
d) la società convenuta subentrata nelle more alla società Controparte_1
aveva successivamente rimosso/demolito tutte le Parte_2
strutture realizzate sull'area, ad esclusione di quelle in muratura;
e) le predette strutture erano tuttavia già divenute di proprietà attorea alla scadenza del contratto ai sensi dell'art. 2 del medesimo, prevendo tale
3 articolo il passaggio a titolo gratuito, nella proprietà del locatore, delle addizioni costituenti infisso realizzate dalla conduttrice sul terreno locato;
f) la convenuta non aveva riconsegnato il bene locato né risultava noto quando avrebbe potuto provvedervi, risultando in corso le operazioni di bonifica;
g) la contaminazione del terreno ed il valore degli infissi rimossi erano stati oggetto di valutazione peritale nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 359/2014 RG, promosso dall'attrice avanti al Tribunale di Belluno.
L'attrice deduceva che, ai sensi dell'art. 2 del contratto, le opere costituenti infisso erano divenute di proprietà della parte locatrice alla relativa scadenza e chiedeva, in ragione di ciò, la condanna della convenuta al pagamento del valore delle opere dalla stessa rimosse, quantificato in misura pari ad €
181.971,50, oltre rivalutazione e interessi.
L'attrice chiedeva inoltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c.
derivante dal mancato rilascio del bene, in misura pari alla differenza tra la redditività del bene e l'indennità di occupazione versata dalla convenuta nella misura del canone di locazione rivalutato negli anni;
sul punto deduceva di aver ricevuto dopo la scadenza contrattuale, da parte di una società terza, ,
l'offerta di un importo superiore rispetto a quello percepito per l'affitto dell'impianto di distribuzione.
L'attrice chiedeva infine il rimborso delle spese di CTU, CTP e delle spese legali in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo n.
359/2014 RG, sostenute dalla medesima per un valore complessivo di €
30.875,22; si riservava, infine, di agire per il risarcimento degli ulteriori danni.
Con comparsa depositata il 26.5.2023 si costituiva in giudizio la società
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
4 eccepiva l'improcedibilità del giudizio, in ragione del Controparte_1
mancato esperimento del procedimento di mediazione, e l'inammissibilità del rito ordinario, trattandosi di vertenza in materia locatizia, soggetta al relativo rito speciale;
nel merito deduceva l'infondatezza delle domande attoree,
evidenziando che secondo l'art. 2 del contratto dovevano intendersi di proprietà della parte locatrice i soli muri di sostegno del piazzale e i locali in muratura, mai rimossi dalla medesima.
La convenuta lamentava che la parte locatrice non aveva versato l'indennità
per la perdita di avviamento in suo favore e richiamava l'art. 34 comma 3 della legge 392/1978 deducendo che, in ragione del predetto omesso pagamento, la controparte non poteva pretendere il rilascio del bene.
La convenuta evidenziava ulteriormente che, a fronte della mancata corresponsione della predetta indennità, neppure poteva essere riconosciuto in favore della parte locatrice il maggior danno ex art. 1591 c.c.
contestava infine la richiesta avversaria volta al rimborso Controparte_1
delle spese sostenute per assistenza legale, CTP e CTU.
All'esito della prima udienza veniva assegnato un termine per l'avvio della mediazione e disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; veniva inoltre disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 359/2014 R.G., promosso avanti al Tribunale di Belluno.
La causa veniva successivamente istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, nonché mediante CTU
sul seguente quesito:
a) individui il CTU e descriva le addizioni “costituenti infisso” ex art. 2 del contratto
di locazione, realizzate dalla conduttrice sul terreno locato nel corso del rapporto
contrattuale e successivamente rimosse dal medesimo, tenendo conto delle risultanze
documentali e della prova orale;
qualora difetti una nozione tecnica di “infisso” che
5 possa essere ritenuta pertinente in relazione alla fattispecie in esame, consideri quali
addizioni “costituenti infisso” le opere aggiunte al terreno locato stabilmente ancorate
al medesimo e/o inserite nel sottosuolo. Descriva il CTU altresì le addizioni non
costituenti infisso realizzate sul terreno locato;
b) provveda il CTU alla determinazione
del valore, alla scadenza del contratto, delle addizioni costituenti infisso rimosse,
tenuto conto del deperimento d'uso,
c) determini il CTU il valore di mercato del canone di locazione dell'area considerando
il terreno con la presenza delle addizioni costituenti infisso, nel periodo successivo alla
scadenza del contratto (dal marzo 2013) sino all'attualità, verifichi in particolare il
CTU se tale valore risulti maggiore rispetto al canone contrattualmente previsto
(annualmente rivalutato secondo indici ISTAT, nella misura prevista dall'art. 3 del
contratto di locazione), quantificando, in caso affermativo, in che misura;
d) tenti il
CTU la conciliazione tra le parti, dando atto delle proposte conciliative considerate e
delle posizioni assunte dalle parti in relazione alle medesime”.
All'esito dell'istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, con l'assegnazione di termine antecedente alla medesima per note conclusive.
***
Sull'art. 2 del contratto di locazione
Ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione, rubricato “ADDIZIONI”, “Il
Locatore rinuncia alla facoltà di ritenere le eventuali addizioni eseguite da nel Pt_2
terreno locato e si riserva pertanto di asportarle senza alcuna altra incombenza se Pt_2
non la rimessa in pristino dell'immobile locato. Rimane però inteso che eventuali
addizioni realizzate da sul terreno locato e costituenti infisso passeranno a titolo Pt_2
gratuito in proprietà del locatore alla scadenza del presente contratto oppure alla
scadenza dei successivi rinnovi. Ciò dicasi in particolare per i muri di sostegno del
piazzale e per i locali in muratura adibiti a ricovero del Gestore e/o destinati ad altri
servizi”.
6 Il contratto di locazione oggetto di causa prevedeva espressamente, con il predetto articolo, che le addizioni costituenti infisso realizzate dalla conduttrice sul terreno locato, alla scadenza contrattuale, divenissero di proprietà della parte locatrice.
Il riferimento contenuto nell'ultima frase, “in particolare”, ai “muri di sostegno
del piazzale” e ai “locali in muratura adibiti a ricovero del Gestore e/o destinati ad altri
servizi”, dopo il richiamo alla più vasta categoria delle addizioni costituenti infisso, non consente di limitare ai predetti muri e locali il novero delle opere destinate a divenire di proprietà della parte locatrice alla scadenza contrattuale, non giustificandosi, diversamente opinando, la precedente indicazione di una categoria in termini generali (“eventuali addizioni realizzate da
sul terreno locato e costituenti infisso”); il riferimento ai muri di sostegno ed Pt_2
ai locali in muratura si deve pertanto ritenere meramente esemplificativo.
Tale previsione contrattuale rappresenta un'applicazione del principio generale di accessione, in deroga alla disciplina specificamente prevista dall'art. 1593 c.c. in materia di addizioni che, non integrando normativa imperativa, è liberamente derogabile dalle parti, come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (Cassazione civile sez. VI,
04/02/2013, n.2501 “In tema di locazione, gli incrementi del bene locato, in
applicazione del principio generale dell'accessione, divengono di proprietà del locatore,
proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall'art. 1593 c.c.,
rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice
volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di
quest'ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la
sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l'accessione, configurandosi il diritto
del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir
meno del contratto stesso e con il riespandersi del principio dell'accessione.”; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6158 del 20/06/1998 “In tema di manutenzione della cosa locata e
7 di miglioramenti ed addizioni alla stessa, le disposizioni di cui agli artt. 1576, 1592 e
1593 sono convenzionalmente derogabili tra le parti”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 192
del 11/01/1991 “In tema di miglioramenti ed addizioni alla cosa locata, le disposizioni
di cui agli artt. 1592 e 1593, non essendo di carattere imperativo, sono derogabili dalle
pattuizioni contenute nel contratto”; Tribunale Monza, 01/04/2004 “In un contratto
di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l'inserimento di una clausola che
prevede che i miglioramenti e le addizioni eseguiti dal conduttore rimangono al locatore
senza compenso è valida, in considerazione della natura derogabile degli art. 1592 e
1593 c.c.” ).
Ciò premesso, assumeva pertanto valore dirimente, ai fini istruttori a)
individuare le costruzioni realizzate dalla parte conduttrice, costituenti infisso,
esistenti al momento della scadenza del contratto (28.2.2013) e successivamente demolite e b) determinare il valore delle stesse.
In corso di causa è stata pertanto disposta, in relazione ai predetti aspetti, CTU
sul seguente quesito:
“a) individui il CTU e descriva le addizioni “costituenti infisso” ex art. 2 del contratto
di locazione, realizzate dalla conduttrice sul terreno locato nel corso del rapporto
contrattuale e successivamente rimosse dal medesimo, tenendo conto delle risultanze
documentali e della prova orale;
qualora difetti una nozione tecnica di “infisso” che
possa essere ritenuta pertinente in relazione alla fattispecie in esame, consideri quali
addizioni “costituenti infisso” le opere aggiunte al terreno locato stabilmente ancorate
al medesimo e/o inserite nel sottosuolo. Descriva il CTU altresì le addizioni non
costituenti infisso realizzate sul terreno locato;
b) provveda il CTU alla determinazione del valore, alla scadenza del contratto, delle
addizioni costituenti infisso rimosse, tenuto conto del deperimento d'uso.
In ordine ai predetti profili la CTU ha preliminarmente evidenziato che:
8 a) l'impianto di distribuzione di carburante realizzato sul terreno locato risulta essere stato demolito, in buona parte, nell'anno 2015, sulla scorta della Denuncia di Inizio Attività presentata in Comune il 19.12.2013;
b) alla data di scadenza del contratto di locazione l'impianto era funzionante;
solo successivamente è stata accertata, in sede di accertamento tecnico preventivo (n. 359/14 RG), la contaminazione dell'area in conseguenza dell'attività svolta sulla medesima (“le sostanze contaminanti presenti nel
sottosuolo sono prevalentemente idrocarburi, leggeri e pesanti, e sostanze
aromatiche riconducibili all'attività svolta;
le sostanze contaminanti sono penetrate
fino alla profondità di m 9,20”);
c) in ragione di tale contaminazione è stata avviata dal la Parte_3
procedura amministrativa n. 1651/13 e sono stati intrapresi i lavori di messa in sicurezza e bonifica del sito, con l'installazione di un impianto di estrazione delle sostanze inquinanti, previa demolizione di tutte le parti che costituivano la stazione di servizio, ad eccezione del piccolo edificio, ad uso ufficio del gestore, deposito e servizio igienico, e dei muri di contenimento del terrapieno sul quale sorge la piazzola dell'impianto;
d) le operazioni di bonifica sono tuttora in corso e non risulta allo stato definito il termine per la relativa ultimazione.
***
Nell'individuare le parti costituenti infisso la CTU ha evidenziato che, nelle costruzioni, la parte interrata della struttura e quella emergente dal suolo, pur potendo essere realizzate con materiali diversi, rappresentano una struttura unitaria che non può essere disgiunta.
La CTU ha pertanto ritenuto infissi “tutte le parti edilizie in elevazione fuori terra
che necessitano di essere legate ad una componente strutturale interrata” e,
considerando altresì le risultanze del precedente procedimento di istruzione preventiva n. 359/2014 RG, con riferimento alla fattispecie in esame, ha ritenuto
9 infissi la pensilina, gli erogatori, i serbatoi e la rete delle tubazioni interrate, i pozzetti di raccolta, il marciapiede ad isola sul quale si ergeva la pensilina, la pavimentazione esterna in blocchetti cementizi carrabili, il chiosco in muratura ed i muri “controterra” (v. pagg. 7 e ss. relazione CTU).
Il termine infisso riportato all'art. 2 del contratto va interpretato secondo le risultanze della CTU, in linea con il suo significato letterale che denota l'ancoraggio dell'opera al suolo e/o l'inserimento della stessa nel sottosuolo. Il
concetto di infisso evoca, nello specifico, l'immobilizzazione dell'opera;
caratteristica, questa, richiamata altresì dalla giurisprudenza poc'anzi citata in materia di addizioni e accessione (v. Cassazione civile sez. VI, 04/02/2013,
n.2501 laddove si riferisce a “bene immobilizzato nel suolo”).
La CTU ha specificamente individuato le componenti costituenti infisso esistenti alla scadenza del contratto che sono state oggetto di successiva demolizione (v. elencazione a pag. 12 e ss. della relazione CTU), ossia:
“- isola di distribuzione carburante costituita da n. 2 tratti di marciapiede disposti in
linea, sopraelevati dal piano stradale, con cordonate di contorno e pavimentazione in
piastre probabilmente cementizie;
- struttura di copertura piana, a pianta rettangolare delle dimensioni di circa m.
18.00x9.00, costituita da una pensilina metallica a sbalzo su tre pilastri in linea;
- pavimentazione carrabile dell'area di distribuzione realizzata in blocchetti cementizi
autobloccanti;
- pavimentazione della restante area dell'impianto in conglomerato bituminoso;
- l'impianto di stoccaggio e distribuzione del carburante che consta delle seguenti
componenti collocate nel sottosuolo e soprassuolo:
- n. 1 serbatoio interrato della capacità di mc. 7 destinato al diesel;
- n. 3 serbatoi interrati della capacità di mc. 10 ciascuno destinati alla benzina super;
- n. 1 serbatoio interrato della capacità di mc. 7 destinato al gasolio;
10 - n. 3 terminali di erogazione fuori terra, uniti ai plinti di fondazione portati fino alla
quota delle isole;
- condutture metalliche e cavidotti interrati, pozzetti e chiusini carrabili posti alla
quota piazzale;
- n. 1 serbatoio interrato della capacità di mc. 5 destinato a contenere l'olio esausto;
- sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue del piazzale (vasche di prima
pioggia) con recapito nella rete fognaria Comunale;
- n. 1 terminale di piazzale con modulo di pagamento per la gestione delle transazioni
bancarie, connesso all'erogazione self-service;
- n. 1 colonna di erogazione aria/acqua;
- n. 3 pali di illuminazione;
- pozzetti e cavidotti di alimentazione elettrica di aria/acqua, dell'illuminazione e degli
impianti tecnologici;
- tettoia a protezione della zona destinata al cambio d'olio, a falda unica inclinata in
lamiera, sorretta da una struttura in ferro a telaio, con soletta cementizia rialzata
rispetto al piano del piazzale.”
Ai fini della stima del valore delle predette addizioni la CTU ha utilizzato il
“metodo del costo di costruzione deprezzato” considerando il costo di costruzione,
determinato attraverso il computo metrico estimativo allegato all'ATP, ridotto in ragione dell'obsolescenza; è stato applicato un diverso coefficiente di degrado per gli impianti e per le finiture, secondo i criteri ed i calcoli indicati,
nel dettaglio, alle pagine 13 e ss. della CTU alle quali si rinvia.
Il valore complessivo delle addizioni costituenti infisso presenti alla scadenza del contratto, ed oggetto di successiva demolizione da parte della conduttrice,
è stato stimato dalla CTU nell'importo di € 143.104,69, oltre IVA come per legge;
l'IVA va considerata, ai fini risarcitori, dovendosi considerare il costo complessivo della ricostruzione.
11 Il danno subito dalla parte locatrice in conseguenza della rimozione dei predetti infissi, divenuti di sua proprietà alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 2 del medesimo, va pertanto liquidato in misura corrispondente alla stima effettuata dalla CTU le cui conclusioni, in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico, vanno in questa sede condivise;
il credito risarcitorio relativo a questa voce di danno,
considerando l'importo di € 143.104,69 maggiorato del valore dell'IVA al 22%,
ammonta pertanto ad € 174.587,72.
Configurandosi un'obbligazione risarcitoria, di fonte contrattuale, sono inoltre dovuti la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, dall'1.3.2013 sino all'attualità, e gli interessi - nella misura del tasso legale ex art. 1284, 1° comma c.c. dall'1 marzo 2013 sino alla domanda giudiziale e nella misura maggiorata prevista ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo - da calcolarsi sul credito originario via via annualmente rivalutato sino all'attualità
(v. in motivazione Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37798 secondo cui
“l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e
non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito
se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (fra le altre, Cass. 6 settembre 2022, n.
26202). Gli accessori degli interessi e della rivalutazione, dunque, decorrono dalla
causazione del danno”).
Sull'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 legge n. 392 del 1978
Con lettera raccomandata datata 25.1.2012, ricevuta il 9.2.2012 (doc. 3 di parte attrice) la parte locatrice ha comunicato alla parte conduttrice regolare disdetta ai fini della cessazione del rapporto contrattuale alla scadenza del 28.2.2013.
A fronte di ciò, la parte conduttrice ha invocato il diritto alla corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 legge n. 392 del 1978 e, in ragione del mancato pagamento della stessa in suo favore, ha sostenuto l'infondatezza
12 della pretesa di risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c. avanzata dalla parte locatrice.
Sul punto occorre premettere che, secondo la giurisprudenza, il credito relativo al pagamento dell'indennità di avviamento ex art. 34 legge n. 392 del 1978
diviene esigibile nel momento in cui avviene il rilascio dell'immobile locato,
che rappresenta il fatto causativo della perdita dell'avviamento (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23558 del 06/11/2009 “Perché sorga il diritto all'indennità per la perdita
dell'avviamento prevista dall'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 occorre che vi
sia il rilascio dell'immobile locato, il quale è il fatto causativo della perdita
dell'avviamento; ne consegue che se alla cessazione del rapporto locatizio non si
accompagna il rilascio del locale e quindi l'attività economica ivi svolta continua ad
esservi esercitata, non vi può essere perdita di avviamento e quindi pregiudizio
economico da compensare, sia pure con quel particolare meccanismo automatico
introdotto dalla suddetta norma della legge n. 392 del 1978”); ancora, precisa la giurisprudenza che “il credito per l'indennità di avviamento diviene esigibile solo nel
momento in cui avviene il rilascio dell'immobile” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
26050 del 05/09/2022) e che “Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività
commerciale, l'obbligazione incombente sul conduttore di rilasciare l'immobile alla
scadenza e l'obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l'indennità di
avviamento commerciale sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che
ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta
di adempimento dell'altra.”).
Sulla base dei predetti principi giurisprudenziali si deve ritenere che l'indennità in parola non sia esigibile dalla parte resistente in quanto la medesima, a seguito della scadenza contrattuale del 28.2.2013, non ha provveduto al rilascio dell'immobile locato, né lo ha offerto nelle forme di rito;
detto rilascio risultava (e risulta) precluso per causa alla stessa imputabile in quanto, secondo le risultanze della CTU, per effetto dell'attività di
13 distribuzione di carburanti in precedenza esercitata dalla conduttrice sul terreno locato, lo stesso è stato contaminato, con conseguente necessità di procedere alla relativa bonifica.
Nella fattispecie in esame la mancata riconsegna dell'immobile è pertanto riconducibile alla contaminazione del terreno, imputabile alla conduttrice, e non ad un preteso diritto di ritenzione nei termini dedotti in atti dalla stessa;
la conduttrice non risulta aver offerto il rilascio del bene locato nello stato originario in quanto non era, e non è neppure in attualità, nelle condizioni di provvedervi, risultando in corso la procedura di bonifica.
Va ulteriormente rilevato che l'attività commerciale esercitata dalla conduttrice presso l'immobile locato era già cessata in epoca anteriore alla scadenza del contratto ed invero si era interrotta, ancor prima, in epoca anteriore alla comunicazione della disdetta datata 25.1.2012, come confermato dalla prova testimoniale e dalle risultanze documentali;
emerge in particolare dal doc. 25
di parte attrice che, già in data 29.12.2011, era stata comunicata “la chiusura
dell'attività di commercio al dettaglio di carburante a far data 31.12.2011”
Il teste , sentito all'udienza del 4.4.2024 sui capitoli 5 e 6 Testimone_1
della memoria integrativa di parte ricorrente, ha confermato che nel dicembre
2011 la conduttrice (ora aveva CP_2 Controparte_1
temporaneamente sospeso l'esercizio dell'attività commerciale di erogazione carburanti in precedenza svolta nell'area locata, che dal 9.11.2012 la stessa società aveva definitivamente sospeso l'esercizio della predetta attività
commerciale e che, alla data del 28.02.2013, quest'ultima risultava cessata.
In materia di indennità per la perdita dell'avviamento la giurisprudenza, per scongiurare conseguenze inique, ha riconosciuto la possibilità di dare rilievo al
“sostanziale, assoluto disinteresse del conduttore a permanere nell'immobile” in situazioni in cui lo stesso si configura “come la vera, esclusiva causa della
cessazione del rapporto, tanto da relegare l'iniziativa del locatore al rango di semplice
14 occasione e da far risalire quella cessazione anche o unicamente, se non all'iniziativa,
per lo meno alla volontà del conduttore” (v. Cassazione civile sez. III, 28/11/2001,
n.15091; si legge ulteriormente, in motivazione, che “tale disinteresse, nella specie,
non potrebbe certo ricavarsi, come incongruamente pretende la sentenza impugnata, da
un'attività asseritamente cessata nel giugno 1994, ossia parecchi mesi dopo la disdetta,
ma alla disdetta dovrebbe naturalmente preesistere”); ancora, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che “il legislatore ha inteso collegare l'indennità in parola alla
sussistenza di un effettivo avviamento che possa, almeno astrattamente, subire
pregiudizio a seguito della cessazione della locazione e del trasferimento del
conduttore” (v. in questi termini Corte Appello Venezia sez. IV, 24/10/2018,
n.2917 secondo cui “Il bene tutelato dalle disposizioni degli articoli 34 e 35, L. n.
392/1978 è costituito dall'avviamento creato dal conduttore per mezzo dello
svolgimento della propria attività commerciale all'interno nell'immobile locato. La
disposizione trova fondamento nell'esigenza di ripristinare, a seguito della cessazione
della locazione, l'equilibrio economico e sociale turbato per effetto della suddetta causa,
e la prevista indennità si giustifica nei confronti del conduttore quale compenso per la
perdita dell'avviamento che egli, con la sua operosità, ha creato nel locale locato, così da
evitare, nei confronti del locatore, l'arricchimento che, senza causa propria, egli
consegue per l'incremento di valore che l'immobile ha ricevuto per l'attività svoltavi
dal conduttore. Essendo queste le finalità di tale indennità, è facile comprendere come il
legislatore ha inteso collegare questa indennità alla sussistenza di un effettivo
avviamento che possa, almeno astrattamente, subire pregiudizio a seguito della
cessazione della locazione e del trasferimento del conduttore. Da ciò discende che
l'avviamento ex art. 34 L. n. 392/1978 ha natura di obbligazione legale tanto da essere
corrisposta dai proprietari-locatori di immobili commerciali ai conduttori sia nell'an
che nel quantum. Conseguentemente, l'indennità prevista ex art. 34 non ha un'origine
negoziale tra le parti né deriva da un nesso sinallagmatico, perché i presupposti
15 indennitari liquidati sono specificati dalla norma previsti ex art. 34 e determinati dal
giudice.)”.
Nella fattispecie in esame la cessazione dell'attività commerciale presso il terreno locato, per cause non riconducibili alla condotta della parte locatrice, si era verificata già in epoca antecedente alla disdetta e alla scadenza del contratto e non si rileva pertanto, all'epoca di quest'ultima, “un effettivo
avviamento che possa, almeno astrattamente, subire pregiudizio a seguito della cessazione della locazione e del trasferimento del conduttore” (v. Corte Appello
Venezia sez. IV, 24/10/2018, n.2917, la cui massima è stata poc'anzi riportata).
Non risultando esigibile da parte della convenuta, per le ragioni sin qui esposte, l'indennità per la perdita dell'avviamento, va ora valutata la ricorrenza del maggior danno ex art. 1591 c.c.
Sul maggior danno ex art. 1591 c.c.
Ai sensi dell'art. 1591 c.c., qualora il conduttore non restituisca la cosa locata, lo stesso è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto sino alla riconsegna,
salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Nella fattispecie in esame, secondo circostanza pacifica in causa, la parte conduttrice ha versato nel periodo successivo alla scadenza del contratto importi corrispondenti ai canoni dovuti.
La parte locatrice ha richiesto in giudizio il riconoscimento del maggior danno,
documentando che una società terza, operante nel mercato della distribuzione dei carburanti, aveva formulato una proposta per l'affitto di ramo d'azienda offrendo un minimo garantito di € 12.000,00 annui, oltre IVA (v. doc. 27 di parte attrice).
Secondo la giurisprudenza “In tema di responsabilità del conduttore per ritardata
restituzione dell'immobile locato, il maggior danno risarcibile ex art. 1591 c.c. (in
aggiunta alla liquidazione automatica in misura corrispondente al canone pagato
prevista da detta norma) dev'essere provato dal locatore - anche per presunzioni - nella
16 sua certa e concreta esistenza e non si identifica nel danno da perdita di chance, la cui
configurabilità nel caso è esclusa per la intrinseca incertezza sulla possibilità di
conseguire il vantaggio economico che connota questa figura” (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 27287 del 07/10/2021).
Ai fini della prova del maggior danno, secondo la Cassazione, è ammissibile altresì la prova presuntiva (Cassazione civile sez. III, 17/05/2024, n. 13877 “Ai
fini della prova del maggior danno ex articolo 1591 del codice civile, è ammissibile
anche la prova presuntiva, purché idonea a dare in concreto la prova del danno del
locatore (derivate dal fatto provato dal quale si risale al fatto ignoto) non in astratto
(con riferimento al valore locativo dell'immobile), ma in concreto (sulla base delle
proposte di locazione ricevute). Tale prova deve consistere nella rigorosa dimostrazione
che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità
di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con
il conduttore inadempiente, non essendo sufficiente la mera prova del diverso e
maggior valore locativo di mercato.”; si legge in particolare, nella motivazione della predetta sentenza, che “Come pure è vero che - rispetto al più rigoroso
indirizzo che considerava realizzato il requisito della "concretezza" della proposta di
nuova locazione solo quando la proposta stessa sia stata formalizzata da un soggetto
ben determinato con la indicazione precisa del canone offerto e delle altre modalità del
contratto - è stato precisato che occorre tener conto, sotto il profilo della rilevanza delle
presunzioni, del fatto che le vere e proprie trattative per la stipulazione di una nuova
locazione con terzi si instaurano normalmente quando sussiste almeno la sufficiente
certezza circa l'epoca dell'effettivo rilascio dell'immobile (Cass. n. 13628/2004), con la
conseguenza che è stato ritenuto corretto l'uso della prova presuntiva quando dal fatto
noto dell'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto per un determinato canone
mensile pochi mesi dopo il rilascio sia stato desunto il fatto ignoto della perdita di
favorevoli occasioni di locazione già nel periodo in cui si era realizzata la mora del
conduttore nella restituzione (Cass. n. 1224/2006)”.
17 Nella fattispecie in esame, sulla base dei predetti principi giurisprudenziali, si ritiene provato che la parte locatrice, in conseguenza del mancato rilascio del bene locato, da parte della conduttrice, alla scadenza del contratto, abbia perso la possibilità di concedere in locazione il terreno e le relative addizioni,
divenute di proprietà della medesima alla scadenza del contratto ai sensi dell'art. 2, e quindi la possibilità di percepire un corrispettivo superiore rispetto a quello pattuito per la locazione del solo terreno.
Alla scadenza del contratto, secondo le risultanze della CTU (v. pag. 6)
l'impianto era infatti funzionante e l'offerta di una società terza datata
25.3.2014, prodotta dalla parte attrice sub doc. 27, denota una seria volontà di contrarre in capo all'offerente, ai fini dell'utilizzo dell'impianto di distribuzione oggetto di causa;
vi si legge infatti, nella parte iniziale, “con la
presente siamo a confermare l'interesse a prendere in affitto il vostro impianto situato a
Domegge di Cadore alle seguenti condizioni”.
La serietà dell'offerta risulta avvalorata dalla specificità del relativo contenuto e dal fatto che, nella stessa, risulta proposto un corrispettivo minimo annuale di € 12.000,00 oltre IVA, prossimo al valore locatizio del terreno con le addizioni costituenti infisso, quantificato dalla CTU, anno per anno, nel periodo successivo alla scadenza del contratto.
La quantificazione del maggior danno ex art. 1591 c.c. va in ogni caso operata secondo i valori stimati dalla CTU, in quanto specificamente riferiti alla locazione del terreno con le addizioni costituenti infisso divenute di proprietà
della parte locatrice.
L'offerta in parola, nell'indicare le condizioni proposte, fa infatti riferimento alla diversa figura contrattuale dell'“affitto (di) ramo d'azienda” che, pur prevedendo di fatto, al pari della locazione, il godimento verso un corrispettivo dei beni facenti parte dell'impianto, si distingue giuridicamente da quest'ultima ed ha un oggetto più ampio, ossia il godimento di un
18 complesso di beni organizzati in forma d'azienda (Cassazione civile sez. III,
17/02/2020, n.3888 “Per distinguere una locazione di immobile da un affitto di
azienda (o di ramo di essa) occorre, in primo luogo, verificare la preesistenza di una
organizzazione in forma di azienda dei beni oggetto del contratto, mancando la quale
non si può dire che sia stato ceduto il godimento di un'azienda o di un suo ramo;
in
secondo luogo, ove si accerti che i beni erano al momento del contratto organizzati per
l'esercizio dell'impresa già dal dante causa, occorre verificare se le parti abbiano inteso
trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato, oppure semplicemente di
un bene immobile, rispetto al quale gli altri beni e servizi risultano strumentali al
godimento del bene, restando poi libero l'avente causa di organizzare ex novo
un'azienda propria”).
Ciò non toglie, in ogni caso, che l'offerta in questione confermi l'interesse concreto di una società terza al godimento, verso un corrispettivo, del terreno e delle opere costituenti infisso realizzate sul medesimo, dovendosi considerare,
sul punto, l'ampiezza del novero dei beni costituenti infisso individuati dalla
CTU in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del contratto.
Ai fini della quantificazione del maggior danno ex art. 1591 c.c. appare pertanto congruo considerare, anno per anno, la differenza tra a) il valore locatizio dell'area stimato dalla CTU nella tabella a pagina 20 della relazione,
che considera il terreno con la presenza delle addizioni costituenti infisso divenute di proprietà della parte locatrice ai sensi dell'art. 2 del contratto e b) il valore del corrispettivo contrattuale, indicato nella medesima tabella.
Secondo le risultanze della CTU tale differenza, nel periodo considerato dal marzo 2013 al febbraio 2025 (compreso), è pari ad € 51.780,14.
Anche in relazione a tale profilo le conclusioni tecniche della CTU vanno condivise in quanto logiche e congruamente motivate.
Il credito risarcitorio derivante dal maggior danno ex art. 1591 c.c., subito dalla parte locatrice in conseguenza del mancato tempestivo rilascio del bene alla
19 scadenza del contratto, va pertanto liquidato, secondo le risultanze della CTU,
per il periodo dal marzo 2013 sino al febbraio 2025 (compreso) dalla stessa considerato - salvi ulteriori danni per il successivo periodo - in misura pari ad
€ 51.780,14, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dall'1 marzo
2013 sino all'attualità, configurandosi un debito di valore (diversamente dall'obbligo del conduttore di dare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna della cosa locata, che integra un debito di valuta - Tribunale Roma
sez. VI, 24/05/2021, n.9149 “In tema di locazione, l'obbligo del conduttore a norma
dell'art. 1591 c.c., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna
della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura
contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la
conseguenza che come tale non è suscettibile di rivalutazione monetaria, bensì produce
interessi dal giorno della domanda (salvo il maggior danno, a norma dell'art. 1224,2°
comma, c.c., ove allegato e dimostrato”; Cassazione civile sez. III, 12/07/1993,
n.7670 “L'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c., di dare il corrispettivo
convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno,
integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del
canone di locazione, con la conseguenza che come tale non è suscettibile di
rivalutazione monetaria, bensì produce interessi dal giorno della domanda (salvo il
maggior danno, a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove allegato e dimostrato)”).
Sono inoltre dovuti gli interessi legali ex art. 1284, 1° comma c.c. dall'1 marzo
2013 sino alla domanda giudiziale, e nella misura maggiorata ex art. 1284, 4°
comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, da calcolarsi sul credito originario via via annualmente rivalutato sino all'attualità (v. in motivazione
Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37798 secondo cui “l'obbligazione di
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari
dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di
valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se
20 avesse ricevuto la prestazione dovutagli (fra le altre, Cass. 6 settembre 2022, n. 26202).
Gli accessori degli interessi e della rivalutazione, dunque, decorrono dalla causazione
del danno”; Cassazione civile sez. I, 23/07/2024, n.20433 “Nel risarcimento per
responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, oltre alla svalutazione monetaria e al
danno emergente, va considerato anche il lucro cessante derivante dalla mancata
tempestiva disponibilità della somma dovuta. Gli interessi per tale danno vanno
calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno o sulla somma originaria
rivalutata in base a un indice medio, decorrendo dal giorno dell'evento dannoso”;
Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n.2979 “In tema di responsabilità
extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di
risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce
un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata
tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento
(integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli
interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione
al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via
via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un
indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento
dannoso”.).
Sulle spese di assistenza legale, CTU e CTP correlate al procedimento di
ATP n. 359/2014 RG
Le spese riportate nel prospetto attoreo (doc. 19/a-r e doc. 19 s) per assistenza legale, CTP e CTU, per un valore complessivo di € 30.875,22, in quanto correlate al procedimento di ATP n. 359/2014 RG promosso in vista della successiva introduzione del presente giudizio di merito, andranno considerate in sede di liquidazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., e non quale autonoma voce di danno (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 29850 del
27/10/2023 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della
21 lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno
prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico
sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a
carico del soccombente”); Cassazione civile sez. II, 20/12/2021, n.40828 “I compensi
previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand'anche il
professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non
siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale
completamento, ma rivelino una autonoma rilevanza rispetto all'attività svolta in
giudizio (art. 20 del d.m. n. 55 del 2014). Ove non sussista tale autonoma rilevanza
all'avvocato spetta solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liquidazione del
quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale, in relazione
all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare”).
In sede di regolamentazione delle spese di lite, pertanto, andranno liquidati secondo quanto richiesto, in linea con i parametri previsti dal D.M. 55/2014 pro tempore applicabili, i compensi per l'assistenza legale nella fase antecedente al presente giudizio di merito;
le ulteriori spese documentate per CTU e CTP
sostenute in relazione al procedimento n. 359/2014 RG instaurato avanti al
Tribunale di Belluno saranno parimenti considerate ai sensi degli artt. 91 e ss.
c.p.c.
***
Concludendo, la società va condannata al risarcimento del Controparte_1
danno in favore della sig.ra per le causali sin qui indicate, Parte_1
nella misura complessiva di € 226.367,86 (€ 174.587,72 + € 51.780,14 = €
226.367,86), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dall'1 marzo
22 La parte attrice si è riservata di agire in giudizio per gli ulteriori danni.
Sulle spese di lite, CTU e CTP
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, considerando il valore della domanda complessivamente accolta in giudizio per capitale e interessi, e la elevata complessità della causa, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 in relazione al giudizio di merito.
Le spese di CTU relative al presente giudizio, pari ad € 3786,87, vanno poste, in via definitiva, a carico della parte soccombente che dovrà Controparte_1
rimborsare in favore di parte attrice l'importo di € 634,40 anticipato alla CTU
secondo la documentazione versata in causa (all. 4 nota spese di parte attrice).
Le spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo n.
359/2014 RG, il cui fascicolo è stato ritualmente acquisito nel presente giudizio di merito, vanno considerate quali spese giudiziali e devono essere poste a carico della parte soccombente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art.
696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in
considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà
acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del
soccombente”; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020 “Le spese
dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione
della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e
del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale
successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari
criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c”; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14268 del
08/06/2017 “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno
poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in
considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga
23 acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione
totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”).
Vanno pertanto rimborsate ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., in favore della parte attrice, le spese documentate correlate al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 359/2014 R.G. per CTU e CTP, nella misura di € 22.795,45
(€ 6608,45 + € 5090 + € 11697 = € 22.795,45 - v. doc. 19/a.r e 19/s di parte attrice,
le cui voci di spesa non sono state specificamente contestate dalla controparte).
In relazione alle spese sostenute nel presente giudizio di merito devono inoltre essere rimborsate in favore di parte attrice le anticipazioni indicate nella nota spese, anche relative alla fase di mediazione, complessivamente pari a €
1353,30 (€ 109,80 + € 1243.50 = € 1353,30) e le spese per CTP, complessivamente pari ad € 10.277,28 (€ 2791,36 + € 5519,28 + € 1966,64 = € 10.277,28 – all. 1, 2 e 3
nota spese di parte attrice – v. Cassazione civile sez. III, 15/10/2024, n.26729
secondo cui “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di
allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di
vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”;
nei medesimi termini cfr. Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24188;
Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, n.30289; Cassazione civile sez. II,
03/01/2013, n.84).
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata l'inesigibilità dell'indennità per la perdita di avviamento ex art. 34 L.
392/78 da parte della società condanna quest'ultima al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore della sig.ra per le causali Parte_1
indicate in motivazione, nella misura complessiva di € 226.367,86, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dall'1 marzo 2013 sino all'attualità,
24 oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma c.c. dall'1 marzo 2013 sino alla domanda giudiziale e nella misura maggiorata ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, da calcolarsi sul credito originario via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
2) condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
della sig.ra che si liquidano nell'importo complessivo di a) € Parte_1
34.647,77 per compensi - di cui € 8079,77 per compensi relativi al giudizio di accertamento tecnico preventivo ed € 26.568,00 per compensi relativi al presente giudizio di merito – nonché di b) € 34.426,03 per spese – di cui € 22.795,45 per spese di CTU e CTP relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 359/2014 R.G., € 1.353,30 per anticipazioni e € 10.277,28 per spese di CTP
relative al presente giudizio di merito - oltre al 15% per spese generali, CPA e
IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU relative al presente giudizio di merito, pari ad € 3786,87, in via definitiva a carico della società con condanna della Controparte_1
medesima al rimborso, in favore di parte attrice, dell'importo di € 634,40
corrisposto da quest'ultima in favore della CTU.
Così deciso il 18/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 sino all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma c.c. dall'1
marzo 2013 sino alla domanda giudiziale e nella misura maggiorata prevista ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, da calcolarsi sul credito originario via via annualmente rivalutato sino all'attualità.